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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 8530/2023 promossa da p.iva in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marianna Cerrato con studio a Fisciano (Sa), via Del Progresso, 68,
PEC .salerno.it Email_1 CP_1
Parte opponente contro iscritta al Registro delle Imprese al Controparte_2
n. RO , in persona del legale rapp.te PartitaIVA_2
p.t., rappresentata e difesa in decreto ingiunto opposto dall'avv. Elona Spahaj e dall'Avv. Stefania Genovese, del Foro di
Venezia, con studio legale in Martellago (VE), Via Tiziano. 1
PEC Email_2
Parte opposta contumace
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1843/2023 del
16.10.2023, notificato il 18.10.2023, dell'importo complessivo di € 12.972,56 oltre interessi e spese.
Breve svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data il 22.11.2023 evocava in giudizio Parte_1 [...] per l'udienza del 30.04.2024 proponendo CP_2 opposizione ex art. 645 cpc e chiedendo di “…revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 1843/2023, emesso dal Tribunale di 1 Salerno per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Eccepiva
l'inesistenza del credito ingiunto in quanto l'importo era stato già corrisposto e la temerarietà della domanda. Concludeva “1)
ACCOGLIERE l'Opposizione e, per l'effetto, REVOCARE e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 1843/23 emesso dal Tribunale Civile di
Salerno il 16.10.2023 e pubblicato in pari data /Proc. NRG
5938/2023. 2) CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art 93 cpc anche ai sensi dell'art 96 cpc per aver chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo su credito inesistente nonchè per abuso del diritto. In via istruttoria. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art.171 ter cpc”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 04.03.2024 veniva dichiarata la contumacia dell'opposta.
Depositata memoria ex art. 171 ter primo termine, con note scritte rese ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del
30.04.2024 l'opponente chiedeva fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositava comparsa conclusionale. All'udienza cartolare dell'08.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il D.I. N. 1843/2023 notificato da Parte_1 dell'importo di € 12.972,56, con la quale Controparte_2 questa ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per l'insussistenza dei presupposti per essere stato l'importo ingiunto regolarmente corrisposto ed incassato
2 dall'intimante a seguito dell'emissione delle corrispondenti fatture.
L'opponente ha offerto documentazione a sostegno di quanto dedotto. In atti, infatti, vi è prova documentale del tempestivo pagamento dell'esatto importo ingiunto, eseguito in data 02.01.2023 con bonifico bancario disposto in favore di parte opposta. Risulta, altresì, dall'estratto regolarmente prodotto della , Controparte_3 che aveva ricevuto l'ordine di pagamento, il buon fine dell'accredito come ulteriormente confermato dall'estratto delle movimentazioni del conto relative a tutto il mese di gennaio 2023 (v. pag. 3), anch'esso ritualmente in atti.
Ha, infine, provato di aver - tramite il suo legale - provveduto ad inviare la copia della contabile con pec del 18.04.2023.
Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta invece provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui se il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, a fronte di tale prova, è invece onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Onere dell'adempimento che, nel caso di specie, si ritiene essere stato soddisfatto dall'opponente.
In definitiva, per le suesposte ragioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1843/2023 e nel contempo va accolta la domanda dell'opponente di risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
3 Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1843/2023 del Tribunale di Salerno (R.G.
5938/2023);
2) condanna, parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc che liquida d'ufficio in favore dell'opposta in euro mille/00;
3) condanna, parte opposta al pagamento in favore di del compenso di avvocato dovuto secondo i Parte_1 vigenti parametri e che liquida all'avv. Marianna Cerrato in complessivi €. 3.550,00 con distrazione ex art. 93 cpc, oltre spese di lite, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a.;
4) condanna altresì l'opposta al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore importo di € 500,00.
Così deciso in Salerno lì, 16 luglio 2025. avv. Gennaro Porpora
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado con R.G. 8530/2023 promossa da p.iva in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Marianna Cerrato con studio a Fisciano (Sa), via Del Progresso, 68,
PEC .salerno.it Email_1 CP_1
Parte opponente contro iscritta al Registro delle Imprese al Controparte_2
n. RO , in persona del legale rapp.te PartitaIVA_2
p.t., rappresentata e difesa in decreto ingiunto opposto dall'avv. Elona Spahaj e dall'Avv. Stefania Genovese, del Foro di
Venezia, con studio legale in Martellago (VE), Via Tiziano. 1
PEC Email_2
Parte opposta contumace
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1843/2023 del
16.10.2023, notificato il 18.10.2023, dell'importo complessivo di € 12.972,56 oltre interessi e spese.
Breve svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data il 22.11.2023 evocava in giudizio Parte_1 [...] per l'udienza del 30.04.2024 proponendo CP_2 opposizione ex art. 645 cpc e chiedendo di “…revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 1843/2023, emesso dal Tribunale di 1 Salerno per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Eccepiva
l'inesistenza del credito ingiunto in quanto l'importo era stato già corrisposto e la temerarietà della domanda. Concludeva “1)
ACCOGLIERE l'Opposizione e, per l'effetto, REVOCARE e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il
Decreto Ingiuntivo n. 1843/23 emesso dal Tribunale Civile di
Salerno il 16.10.2023 e pubblicato in pari data /Proc. NRG
5938/2023. 2) CONDANNARE parte opposta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con distrazione ex art 93 cpc anche ai sensi dell'art 96 cpc per aver chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo su credito inesistente nonchè per abuso del diritto. In via istruttoria. Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di deduzioni istruttorie anche alla luce delle eventuali istanze difensive della controparte, nei termini previsti dall'art.171 ter cpc”.
Con decreto ex art. 171 bis cpc del 04.03.2024 veniva dichiarata la contumacia dell'opposta.
Depositata memoria ex art. 171 ter primo termine, con note scritte rese ai sensi dell'art. 127 ter cpc per l'udienza del
30.04.2024 l'opponente chiedeva fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositava comparsa conclusionale. All'udienza cartolare dell'08.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il D.I. N. 1843/2023 notificato da Parte_1 dell'importo di € 12.972,56, con la quale Controparte_2 questa ha eccepito l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per l'insussistenza dei presupposti per essere stato l'importo ingiunto regolarmente corrisposto ed incassato
2 dall'intimante a seguito dell'emissione delle corrispondenti fatture.
L'opponente ha offerto documentazione a sostegno di quanto dedotto. In atti, infatti, vi è prova documentale del tempestivo pagamento dell'esatto importo ingiunto, eseguito in data 02.01.2023 con bonifico bancario disposto in favore di parte opposta. Risulta, altresì, dall'estratto regolarmente prodotto della , Controparte_3 che aveva ricevuto l'ordine di pagamento, il buon fine dell'accredito come ulteriormente confermato dall'estratto delle movimentazioni del conto relative a tutto il mese di gennaio 2023 (v. pag. 3), anch'esso ritualmente in atti.
Ha, infine, provato di aver - tramite il suo legale - provveduto ad inviare la copia della contabile con pec del 18.04.2023.
Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta invece provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui se il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, a fronte di tale prova, è invece onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (ex multis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass.
20073/2004; Cass. 1473/2007).
Onere dell'adempimento che, nel caso di specie, si ritiene essere stato soddisfatto dall'opponente.
In definitiva, per le suesposte ragioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1843/2023 e nel contempo va accolta la domanda dell'opponente di risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
3 Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1843/2023 del Tribunale di Salerno (R.G.
5938/2023);
2) condanna, parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc che liquida d'ufficio in favore dell'opposta in euro mille/00;
3) condanna, parte opposta al pagamento in favore di del compenso di avvocato dovuto secondo i Parte_1 vigenti parametri e che liquida all'avv. Marianna Cerrato in complessivi €. 3.550,00 con distrazione ex art. 93 cpc, oltre spese di lite, rimborso forfettario, iva se dovuta e c.p.a.;
4) condanna altresì l'opposta al pagamento in favore della cassa delle ammende dell'ulteriore importo di € 500,00.
Così deciso in Salerno lì, 16 luglio 2025. avv. Gennaro Porpora
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