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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/12/2024, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 2438/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2438/2024 promosso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi residente – Parte_1 C.F._1
frazione San Bartolomeo in Bosco, Via Spinazzino n. 7
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
– Migliarino, Via Copparo n. 26 rappresentati e assistiti dagli Avv.ti Giovanna Boccafogli (c.f. e Marco C.F._3
Montanari (c.f. , entrambi domiciliati presso lo studio della prima in C.F._4
Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16, come da mandati rilasciati in foglio separato a far parte integrante del ricorso congiunto e depositati contestualmente nella medesima busta telematica, con dichiarazione dei difensori di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni agli indirizzi
E
e . Email_1 Em_2 Email_3
ovvero tramite fax ai nn. 0532/205532 e 0532/210765
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio civile a Ferrara in data 22 ottobre 2009; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati consensualmente come da sentenza n. 188/2024 emessa da questo Tribunale in data 13 febbraio 2024, pubblicata il 22 febbraio 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) A definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali pendenti, nonché di ogni ulteriore pregressa pretesa economica di qualsivoglia ragione o titolo, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a formalizzare in sede notarile la cessione immobiliare di cui al prosieguo da ritenersi funzionalmente destinata alla regolamentazione definitiva e complessiva dei rapporti giuridici tra gli stessi pendenti, oltre che alla necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare. La Sig.ra Parte_1
pertanto, si impegna a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 30.000,00 (euro Parte_2
trentamila/00) secondo le seguenti modalità: - € 15.000,00 (euro quindicimila/00) sono corrisposti al momento della sottoscrizione del presente ricorso mediante assegno circolare non trasferibile Banca
BPER S.p.a. n. 5207221205-04 che si allega in copia (doc. 11); - quanto agli ulteriori € 15.000,00
(euro quindicimila/00) mediante tre rate annuali, ciascuna di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da pagarsi entro e non oltre le date del 31.10.2025, 31.10.2026 e 31.10.2027 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. c/o Unicredit Banca S.p.a. Il Sig. dal canto Pt_2 Parte_2
suo, si impegna a cedere alla Sig.ra che si impegna ad acquistare, la quota indivisa di Parte_1
½ della piena proprietà dell'immobile già adibito a residenza coniugale sito in Ferrara - località San
Bartolomeo in Bosco – Via Spinazzino n.
7. E precisamente: “porzione di fabbricato bifamiliare, costituita da appartamento di civile abitazione, ai piani terreno e primo, vani utili quattro e servizi, con garage e lavanderia esterni e adiacente area cortiliva di pertinenza esclusiva”, come riportato nel rogito di provenienza stipulato dal Notaio Dott. in data 7.11.2008 (rep. n. 25881 – racc. Persona_1
n. 10195) registrato a Ferrara il 17/11/2008 al n. 10193/1T e trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Ferrara. L'immobile è altresì identificato catastalmente al foglio 338 coi mappali: - 340/2 et
343/2 (tra loro graffati), ZC. 2, cat. A/7, cl. 1, vani catastali 7,50, rendita € 929,62 (abitazione e lavanderia); - 343/5, ZC. 2, cat. C/6, cl. 3, mq. 14, rendita € 74,47 (garage); - 342/1 (area cortiliva di pertinenza esclusiva), come da denuncia di variazione in data 15.10.2008, prot. FE/0138905. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a formalizzare la cessione de qua entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, salvo proroghe necessarie e da concordarsi esclusivamente per ragioni inerenti la notarile stipulazione. Le parti convengono che le spese inerenti la certificazione energetica e relative agli onorari del Notaio prescelto saranno sostenute esclusivamente dalla Sig.ra I Sigg.ri Pt_1 Pt_1
e dichiarano espressamente che la sopraddetta disposizione negoziale costituisce
[...] Parte_2
elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare considerate le rivendicazioni reciprocamente avanzate dalle parti in ordine ai pregressi supporti economici.
Conseguentemente, trattandosi di disposizioni funzionali alla regolamentazione complessiva e definitiva dei rapporti giuridici, patrimoniali ed economici pendenti e trovando causa nella necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale famigliare a seguito dello scioglimento del matrimonio, si richiede l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. 6.3.1987, n. 74.
2) La Sig.ra continuerà a pagare in via esclusiva le rate maturande del mutuo ipotecario Parte_1 gravante sull'immobile de quo (Unicredit Banca S.p.a.) stipulato in data 7.11.2008 (rep. n. 25882 – racc. n. 10196 Notaio . Persona_2
3) Il Sig. dal canto suo, continuerà a pagare in via esclusiva le rate a scadere del Parte_2 finanziamento stipulato in data 14.9.2022 per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di Parte_2 Parte_1
ogni mese, un assegno divorzile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario c/o Unicredit
Banca S.p.a., ad oggi cointestato e che i ricorrenti dichiarano sin d'ora voler mantenere in comunione.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2024.
In data 15 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 13 febbraio 2024, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 22 ottobre 2009 fra Pt_2
, nato il [...] a [...], e , nata il [...] a [...], alle
[...] Parte_1
condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 218 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2438/2024 promosso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e ivi residente – Parte_1 C.F._1
frazione San Bartolomeo in Bosco, Via Spinazzino n. 7
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
– Migliarino, Via Copparo n. 26 rappresentati e assistiti dagli Avv.ti Giovanna Boccafogli (c.f. e Marco C.F._3
Montanari (c.f. , entrambi domiciliati presso lo studio della prima in C.F._4
Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 16, come da mandati rilasciati in foglio separato a far parte integrante del ricorso congiunto e depositati contestualmente nella medesima busta telematica, con dichiarazione dei difensori di voler ricevere comunicazioni e/o notificazioni agli indirizzi
E
e . Email_1 Em_2 Email_3
ovvero tramite fax ai nn. 0532/205532 e 0532/210765
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 novembre 2024, premettendo di aver contratto matrimonio civile a Ferrara in data 22 ottobre 2009; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati consensualmente come da sentenza n. 188/2024 emessa da questo Tribunale in data 13 febbraio 2024, pubblicata il 22 febbraio 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) A definizione di tutti i rapporti economico patrimoniali pendenti, nonché di ogni ulteriore pregressa pretesa economica di qualsivoglia ragione o titolo, i ricorrenti si impegnano reciprocamente a formalizzare in sede notarile la cessione immobiliare di cui al prosieguo da ritenersi funzionalmente destinata alla regolamentazione definitiva e complessiva dei rapporti giuridici tra gli stessi pendenti, oltre che alla necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale familiare. La Sig.ra Parte_1
pertanto, si impegna a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 30.000,00 (euro Parte_2
trentamila/00) secondo le seguenti modalità: - € 15.000,00 (euro quindicimila/00) sono corrisposti al momento della sottoscrizione del presente ricorso mediante assegno circolare non trasferibile Banca
BPER S.p.a. n. 5207221205-04 che si allega in copia (doc. 11); - quanto agli ulteriori € 15.000,00
(euro quindicimila/00) mediante tre rate annuali, ciascuna di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) da pagarsi entro e non oltre le date del 31.10.2025, 31.10.2026 e 31.10.2027 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Sig. c/o Unicredit Banca S.p.a. Il Sig. dal canto Pt_2 Parte_2
suo, si impegna a cedere alla Sig.ra che si impegna ad acquistare, la quota indivisa di Parte_1
½ della piena proprietà dell'immobile già adibito a residenza coniugale sito in Ferrara - località San
Bartolomeo in Bosco – Via Spinazzino n.
7. E precisamente: “porzione di fabbricato bifamiliare, costituita da appartamento di civile abitazione, ai piani terreno e primo, vani utili quattro e servizi, con garage e lavanderia esterni e adiacente area cortiliva di pertinenza esclusiva”, come riportato nel rogito di provenienza stipulato dal Notaio Dott. in data 7.11.2008 (rep. n. 25881 – racc. Persona_1
n. 10195) registrato a Ferrara il 17/11/2008 al n. 10193/1T e trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. di Ferrara. L'immobile è altresì identificato catastalmente al foglio 338 coi mappali: - 340/2 et
343/2 (tra loro graffati), ZC. 2, cat. A/7, cl. 1, vani catastali 7,50, rendita € 929,62 (abitazione e lavanderia); - 343/5, ZC. 2, cat. C/6, cl. 3, mq. 14, rendita € 74,47 (garage); - 342/1 (area cortiliva di pertinenza esclusiva), come da denuncia di variazione in data 15.10.2008, prot. FE/0138905. I ricorrenti si impegnano reciprocamente a formalizzare la cessione de qua entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dal passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, salvo proroghe necessarie e da concordarsi esclusivamente per ragioni inerenti la notarile stipulazione. Le parti convengono che le spese inerenti la certificazione energetica e relative agli onorari del Notaio prescelto saranno sostenute esclusivamente dalla Sig.ra I Sigg.ri Pt_1 Pt_1
e dichiarano espressamente che la sopraddetta disposizione negoziale costituisce
[...] Parte_2
elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare considerate le rivendicazioni reciprocamente avanzate dalle parti in ordine ai pregressi supporti economici.
Conseguentemente, trattandosi di disposizioni funzionali alla regolamentazione complessiva e definitiva dei rapporti giuridici, patrimoniali ed economici pendenti e trovando causa nella necessità di riorganizzare l'assetto patrimoniale famigliare a seguito dello scioglimento del matrimonio, si richiede l'applicazione dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della L. 6.3.1987, n. 74.
2) La Sig.ra continuerà a pagare in via esclusiva le rate maturande del mutuo ipotecario Parte_1 gravante sull'immobile de quo (Unicredit Banca S.p.a.) stipulato in data 7.11.2008 (rep. n. 25882 – racc. n. 10196 Notaio . Persona_2
3) Il Sig. dal canto suo, continuerà a pagare in via esclusiva le rate a scadere del Parte_2 finanziamento stipulato in data 14.9.2022 per l'installazione dell'impianto fotovoltaico.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di Parte_2 Parte_1
ogni mese, un assegno divorzile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario c/o Unicredit
Banca S.p.a., ad oggi cointestato e che i ricorrenti dichiarano sin d'ora voler mantenere in comunione.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2024.
In data 15 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 13 febbraio 2024, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 22 ottobre 2009 fra Pt_2
, nato il [...] a [...], e , nata il [...] a [...], alle
[...] Parte_1
condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2009 Atto n. 218 Parte 1
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri