Sentenza 28 maggio 2010
Massime • 1
Il termine di dieci giorni per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ha natura processuale, sicché ad esso è applicabile la regola generale della sospensione durante il periodo feriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2010, n. 23668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23668 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 28/05/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 793
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 27127/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) HA LI, N. IL 27/06/1974;
nel procedimento a carico di:
1) IGNOTI;
avverso il decreto n. 12162/2008 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del 27/08/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Selvaggi Eugenio, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Gip di Rimini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 27 agosto 2008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti di ignoti in ordine al delitto di cui all'art. 640 c.p.. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso SA OL nella qualità di legare rappresentante della Foschi s.r.l., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 408, 409 e 410 c.p.p. art. e 126 disp. att. c.p.p. per essere stato il decreto di archiviazione emanato prima della scadenza dei termini per la proposizione dell'opposizione, tenuto conto della sospensione dei termini feriali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. L'avviso della richiesta di archiviazione è stato notificato alla persona offesa il 30 agosto 2008 sicché il termine per proporre opposizione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini, non era ancora scaduto al momento della pronuncia del decreto di archiviazione (27 agosto 2008). Va invero ribadito che il termine di dieci giorni per l'opposizione ha comunque natura processuale, sicché è ad esso applicabile la regola generale della sospensione feriale (Cass. Sez. 5, 22.4.2005 n. 40259). Il decreto deve in conseguenza essere annullato con restituzione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010