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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/02/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 10 febbraio 2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4494/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Paternò, via L. Da Vinci, n. 15, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Oliveri, che la rappresentata e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale –, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Valentina Schilirò, giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 23.1.2023, rep n..37590 / 7131.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il giorno 6.5.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari Parte_1 prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
1 Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie, sin dall'epoca della domanda amministrativa, per la concessione della prestazione ingiustamente denegata;
2) Spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che rende la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 7.2.2025, differita d'ufficio all'udienza del 10.2.2025, a seguito di sostituzione della giudice designata alla trattazione del procedimento. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Venendo quindi ora all'esame del merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della percentuale di invalidità da cui è affetta parte ricorrente, nonché l'accertamento dell'esistenza dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 1 l. n. 18/1980 e dall'art. 3, comma 3,
l. n. 104/1992.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. specialista in Persona_2
medicina legale.
2 La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico del periziando, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dalla l. n. 18/80, sia dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta da «esiti di carcinoma squamoso del polmone dx, trattato con
lobectomia dx, in follow up, in atto non segni di recidiva;
obesità; esiti di artroprotesi ginocchio sx per grave ginocchio varo bilaterale, in atto grave deficit statico-dinamico con impossibilità alla deambulazione autonoma».
Quanto alla decorrenza, il CTU ha ritenuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave sin dal mese di giugno 2024, epoca della visita ortopedica presso la Controparte_2
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. Pertanto, deve dichiararsi che parte ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 ed è invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani sin dal mese di giugno 2024, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui «nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile,
handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere
un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici», riservati all' CP_1
(v. Cass., 8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
5. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono devono essere compensate integralmente, stante la reciproca soccombenza delle parti, per essere stato il requisito sanitario oggetto del presente giudizio riconosciuto a partire da data successiva a quella di introduzione del presente giudizio di opposizione.
3 CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- dichiara che si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. n. Parte_1
104/1992 ed è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani sin dal mese di giugno 2024;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 10 febbraio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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