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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/07/2024, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza dell' 11.07.24 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2917.2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Rigitano Raffaele, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
- convenuto contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.05.23 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al pagamento degli importi indicati in premessa per le motivazioni indicate;
2) di conseguenza condannare la parte resistente, in persona del legale rap.te pt, al pagamento dell'importo netto di euro 2.756,46 (duemilasettecentocinquantasei/46), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo, per la causale di cui al petitum;
3) condannare parte resistente, in persona del legale rap.te pt, al pagamento delle spese di giudizio, come da notula versata agli atti per un importo di € 710,00 oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Nello specifico, ha dedotto: che in data 20/01/2020, sottoscriveva con la parte convenuta un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, art. 44 ess, dlgs nr 81/2015, disciplina del CCNL “ ” ( cfr doc nr 1) ; il Organizzazione_1 descritto rapporto di lavoro intercorreva tra le parti dal 21/01/2020 al 16/07/2022 quando la parte ricorrente formulava le proprie dimissioni, risolvendo pertanto il rapporto di lavoro (cfr doc nr 2); alla conclusione della situazione lavorativa, la parte ricorrente rimaneva creditrice delle mensilità stipendiali afferente il mese di Luglio 2022, per un importo netto di € 1.270,93 ( cfr doc nr3), nonché dell'importo afferente il TFR pari ad € 1.485,53 di cui allo statino paga del mese di Ottobre 2022 (cfr doc nr 4) ; allo stato l'istante vantava un credito complessivo di euro 2.756,46 (duemilasettecentocinquantasei/46); in data 22/03/2023 la parte istante inviava richiesta di pagamento ( cfr doc. nr.5) senza ricevere alcun esito;
ad oggi la parte ricorrente non aveva ricevuto alcun importo. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Le circostanze dedotte in ricorso sono tutte provate per tabulas (contratto di lavoro, modulo di recesso, buste paga). Nello specifico, risultano documentati: l'avvenuta intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato, il livello contrattuale riconosciuto, la data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare della retribuzione e del TFR rivendicati. La società convenuta, scegliendo di restare contumace, nulla ha eccepito e non ha provato, come era suo preciso onere, il pagamento degli emolumenti dovuti al lavoratore in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro. Il credito del ricorrente ammonta dunque all'importo netto complessivo di euro 2.756,46, di cui € 1.270,93 a titolo di retribuzione di luglio 2022 ed € 1.270,93 a titolo di TFR. Su tali somme, ex art. 429 c.p.c., spettano gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Condanna la SS al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte_1 somma di euro 2.756,46; condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 710,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 11.07.24 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell' udienza dell' 11.07.24 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2917.2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Rigitano Raffaele, come in Parte_1 atti
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
- convenuto contumace –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.05.23 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“ accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al pagamento degli importi indicati in premessa per le motivazioni indicate;
2) di conseguenza condannare la parte resistente, in persona del legale rap.te pt, al pagamento dell'importo netto di euro 2.756,46 (duemilasettecentocinquantasei/46), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo, per la causale di cui al petitum;
3) condannare parte resistente, in persona del legale rap.te pt, al pagamento delle spese di giudizio, come da notula versata agli atti per un importo di € 710,00 oltre accessori, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”. Nello specifico, ha dedotto: che in data 20/01/2020, sottoscriveva con la parte convenuta un contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, art. 44 ess, dlgs nr 81/2015, disciplina del CCNL “ ” ( cfr doc nr 1) ; il Organizzazione_1 descritto rapporto di lavoro intercorreva tra le parti dal 21/01/2020 al 16/07/2022 quando la parte ricorrente formulava le proprie dimissioni, risolvendo pertanto il rapporto di lavoro (cfr doc nr 2); alla conclusione della situazione lavorativa, la parte ricorrente rimaneva creditrice delle mensilità stipendiali afferente il mese di Luglio 2022, per un importo netto di € 1.270,93 ( cfr doc nr3), nonché dell'importo afferente il TFR pari ad € 1.485,53 di cui allo statino paga del mese di Ottobre 2022 (cfr doc nr 4) ; allo stato l'istante vantava un credito complessivo di euro 2.756,46 (duemilasettecentocinquantasei/46); in data 22/03/2023 la parte istante inviava richiesta di pagamento ( cfr doc. nr.5) senza ricevere alcun esito;
ad oggi la parte ricorrente non aveva ricevuto alcun importo. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte. Le circostanze dedotte in ricorso sono tutte provate per tabulas (contratto di lavoro, modulo di recesso, buste paga). Nello specifico, risultano documentati: l'avvenuta intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato, il livello contrattuale riconosciuto, la data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare della retribuzione e del TFR rivendicati. La società convenuta, scegliendo di restare contumace, nulla ha eccepito e non ha provato, come era suo preciso onere, il pagamento degli emolumenti dovuti al lavoratore in virtù dell'intercorso rapporto di lavoro. Il credito del ricorrente ammonta dunque all'importo netto complessivo di euro 2.756,46, di cui € 1.270,93 a titolo di retribuzione di luglio 2022 ed € 1.270,93 a titolo di TFR. Su tali somme, ex art. 429 c.p.c., spettano gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione dei crediti al saldo.
Le spese, in applicazione del principio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Condanna la SS al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte_1 somma di euro 2.756,46; condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 710,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi. Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 11.07.24 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè