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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Pertile ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Niccolò Tommaseo 67, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Torre con domicilio digitale eletto alla PEC del difensore: Email_1 parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 10711/2024, pubblicata il 22.4.2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Il procuratore dell'attrice chiede che la Corte d'appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 - determinare e contenere il concorso colposo di per la Controparte_2 spedizione dei titoli di cui e causa a mezzo posta ordinaria anziché raccomandata nella misura del 10% o in quella diversa di giustizia, comunque non superiore al
20%;
- con spese e compensi di lite compensati nella medesima percentuale e rifusi a favore di per il resto. Controparte_2
Per Controparte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così giudicare: nel merito, in via principale: in riforma integrale della sentenza del Tribunale di
Padova n. 1133/2018 depositata in data 25.1.2018, rigettare le domande proposte con l'atto introduttivo da , nei confronti di Parte_1
, riconoscendone la responsabilità esclusiva nella causazione del Controparte_1 danno, ordinandosi, conseguentemente, la restituzione della somma corrisposta da in esecuzione, senza acquiescenza, della sentenza anzidetta CP_1
(sorte capitale e spese legali), nonché della somme pagate a titolo di spese legali da in esecuzione, senza acquiescenza, della sentenza della Corte di CP_1
Appello di Venezia n. 561/2020 depositata il 17.02.2020, cassata dalla Suprema
Corte in relazione al motivo accolto con ordinanza n. 10711/2024 pubblicata il
22.4.2024, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo.
Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 31 maggio 2017, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, Controparte_1 invocando la responsabilità oggettiva di quest'ultima, in violazione dell'art. 43 r.d.
n. 1736/1933, per aver pagato cinque assegni bancari non trasferibili a soggetti diversi dagli effettivi prenditori, esponendo:
- di avere emesso cinque assegni bancari e di averli inviati a mezzo posta ordinaria ai rispettivi intestatari;
pagina 2 di 9 - che tali assegni erano stati incassati da soggetti non legittimati, i quali si erano avvalsi di documenti falsi contraffacendo le firme dei reali intestatari, su libretti nominativi di risparmio intestati ai soggetti beneficiari degli assegni medesimi aperti dagli esibitori degli assegni il medesimo giorno dei rispettivi incassi;
- che per tutti gli illegittimi incassi degli assegni era stata presentata denuncia- querela ed effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, sicché Parte_1 aveva effettuato un (secondo) pagamento a tutti i reali intestatari degli assegni.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 9.040,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree e deducendo che:
- tutti i titoli erano stati regolati con la procedura di “check truncation”, per cui aveva inviato a Banca Popolare di Novara e a BancaSai un flusso di dati CP_1 che identificavano gli assegni e tali istituti bancari non avevano segnalato irregolarità;
- trattandosi di assegni di traenza recanti unicamente il nominativo del beneficiario, essi presentavano un rischio di contraffazione più elevato rispetto ad un assegno con caratteristiche ordinarie, rischio aggravato dal fatto che li aveva inviati mediante posta ordinaria, circostanza che avrebbe Parte_1 dovuto indurre a ritenere prevalente o, quanto meno, concorrente, la responsabilità dell'Assicurazione;
- trattandosi di una responsabilità fondata sulla colpa, essa aveva assolto al suo onere di diligenza atteso che tutti gli assegni erano stati negoziati previa adeguata identificazione dei beneficiari, i quali apparivano legittimi prenditori in base all'esibizione del tesserino fiscale e della patente di guida, documenti privi di segni di contraffazione che apparivano attendibili.
1.3 Con sentenza n. 1133/2018, il Tribunale di Padova condannava CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Parte_1 euro 9.040,00, oltre rivalutazione e interessi dalla sentenza al saldo, e le spese del giudizio. Secondo il primo Giudice, a -soggetto di fatto CP_1
pagina 3 di 9 equiparabile a un istituto di credito- doveva addebitarsi la responsabilità, da ritenersi oggettiva, per la violazione del disposto di cui all'art. 43 r.d. n.
1736/1933, norma diretta a garantire il pagamento del dovuto in favore dell'effettivo titolare e non di qualsiasi soggetto apparentemente corrispondente al beneficiario.
2. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva impugnazione CP_1 dinanzi alla Corte di appello di Venezia lamentando che, come affermato dalla
Suprema Corte (sentenza n. 12477/2018; sentenza n. 12478/2018), la responsabilità dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, è basata sul criterio della colpa e che, se il primo Giudice avesse applicato tale criterio, essa non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile per l'illegittimo pagamento degli assegni a soggetti diversi dai reali beneficiari in quanto l'identificazione di tali soggetti era avvenuta in modo corretto e secondo diligenza: il pagamento era avvenuto secondo il procedimento “check truncation”
e gli assegni erano stati spediti da mediante posta ordinaria. Parte_1
2.1 costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello siccome Parte_1 inammissibile e infondato, evidenziando in particolare che l'interpretazione delle
Sezioni Unite della responsabilità ex art. 43 r.d. n. 1736/1933 come responsabilità contrattuale fosse irrilevante nella fattispecie, tenuto conto delle modalità di identificazione dei soggetti portatori degli assegni, superficiale e non rispettosa delle cautele elaborate dall'ABI, e della circostanza che CP_1 non si era attenuta alla sua stessa circolare n. 182 del 18.5.2005 che metteva in guardia in ordine alla ormai nota tecnica truffaldina consistente nell'apertura di un libretto di risparmio e contestuale versamento dell'assegno illegittimamente incassato. Parimenti irrilevanti erano la circostanza che il procedimento fosse avvenuto mediante “check truncation”, stante la mancata evocazione in giudizio delle banche trattarie, e il fatto che gli assegni erano stati spediti dall'Assicurazione con posta ordinaria, non presentando la circostanza rilievo causale in ordine al danno patito.
2.2 Con sentenza n. 561/2020, la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello e condannava al pagamento delle spese di lite del grado in favore CP_1
pagina 4 di 9 dell'appellata. In particolare, la Corte rilevava che, nonostante non si trattasse di responsabilità oggettiva (come ritenuto dal Tribunale di Padova) ma di responsabilità contrattuale, doveva comunque ritenersi la responsabilità di
[...]
dal momento che essa non aveva dimostrato di aver svolto il proprio CP_1 obbligo professionale con la diligenza richiesta. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1049/2019; Cass. n. 31300/2019) escludeva il concorso di colpa del soggetto che avesse spedito l'assegno bancario non trasferibile a mezzo posta ordinaria in quanto, di per sé, tale condotta non costituiva concausa concreta dell'evento dannoso.
3. Contro la predetta sentenza ricorreva per cassazione affidandosi CP_1
a due motivi: con il primo motivo censurava la sentenza della Corte di appello per aver ritenuto la sua responsabilità nonostante non avesse assolto Parte_1 all'onere probatorio, sulla stessa gravante, avente ad oggetto la presenza di contraffazioni, sul titolo o sui documenti, visibili ictu oculi; con il secondo motivo, lamentava l'esclusione del concorso di colpa di ex art 1227, I comma, Parte_1
c.c., che aveva inviato gli assegni ai rispettivi beneficiari a mezzo posta ordinaria.
3.1 Con ordinanza n. 10711/2024, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto, sostanzialmente, finalizzato a ottenere un riesame nel merito della questione, mentre accoglieva il secondo motivo, cassando la sentenza di appello in relazione al motivo accolto e rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. In particolare, la Corte riteneva che l'assunto del giudice di appello, che aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, I comma, c.c., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, dei titoli tramite la posta ordinaria, noncurante che gli stessi arrivassero nelle mani dei creditori, non fosse coerente con quanto affermato da Cass. SU n. 9769/2020, secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente
pagina 5 di 9 ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha riassunto il Parte_1 giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
4.1 si è costituita concludendo come indicato in epigrafe. CP_1
4.2 All'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella citata ordinanza, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
5.1 nel riassumere il presente giudizio, chiede di Parte_1 contenere il proprio concorso di colpa nella misura del 10% e comunque in misura inferiore al 20%, in considerazione della negligenza di nella CP_1 negoziazione dei titoli, negligenza resa evidente dalla superficialità di
[...]
nell'identificazione dei beneficiari, dal breve lasso di tempo tra la CP_1 spedizione dei titoli ai soggetti legittimati e la loro negoziazione, dalla connessione tra i cinque casi (trattandosi di assegni tutti destinati a Crotone ma negoziati in provincia di Padova), dalla contestualità temporale tra l'apertura dei libretti postali nominativi e l'incasso degli assegni.
5.2 ritiene, invece, che la responsabilità di per aver CP_1 Parte_1 spedito gli assegni circolari non trasferibili a mezzo posta ordinaria debba ritenersi causa esclusiva del danno patito dall'Assicurazione.
5.3 Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, giova anzitutto rammentare che, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso di , la responsabilità di CP_1 quest'ultima per la vicenda di cui è causa non può più essere rimessa in pagina 6 di 9 discussione, sicché non coglie nel segno la deduzione di riguardante CP_1 una eventuale responsabilità esclusiva di Parte_1
5.4 Spetta, invece, a questa Corte, in applicazione del decisum della Cassazione, procedere a un nuovo esame della censura formulata da in CP_1 relazione al dedotto concorso della danneggiata, ex art. 1227, I comma, c.c., rispetto alla verificazione del fatto dannoso.
5.5 Premesso che, come già rilevato nell'ordinanza di rinvio, è configurabile il concorso di colpa della danneggiata che abbia utilizzato il mezzo della posta ordinaria per spedire il titolo al beneficiario, nella fattispecie tale concorso deve essere riconosciuto atteso che ha spedito gli assegni con posta ordinaria Parte_1 senza le dovute pur minime cautele, con consapevole esposizione a un rischio normalmente prevedibile, quale quello della illegittima sottrazione dei titoli al destinatario. La violazione della normale diligenza e prudenza determina un contributo attivo della danneggiata avente effetto di concausa nel verificarsi dell'evento.
La funzione della clausola “non trasferibile”, infatti, non scongiura l'ipotesi che l'assegno venga presentato all'incasso da soggetto diverso dal beneficiario, ma si limita ad impedire la circolazione del titolo.
La spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria, facilitando l'incasso fraudolento delle relative somme a persona diversa dal legittimo beneficiario, si configura come “antecedente dell'evento dannoso”, sicché sussiste il lamentato concorso di colpa con la condotta tenuta da nell'identificazione dei CP_1 presentatori.
Nella fattispecie, trattandosi di danni che parte attrice in riassunzione avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ossia inviando gli assegni con modalità diverse dalla posta ordinaria, quali la posta raccomandata o assicurata, o utilizzando strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), deve concludersi che la sottrazione degli assegni sia stata cagionata e comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire che essi pervenissero agli effettivi destinatari
(cfr. Cass. n. 27579/2023).
pagina 7 di 9 5.6 Ritiene il Collegio che tale contributo attivo posto in essere da
[...] possa essere individuato nella misura del 25%, quantificazione che Parte_1 tiene conto:
- del modesto importo degli assegni che permette di qualificare come modesto il concorso di colpa della convenuta, e non certo come prevalente o equivalente, tenuto conto che il grado di diligenza richiesto deve ritenersi crescente al crescere dell'importo dei titoli e che, nella fattispecie, modesto è stato il rischio accettato da mediante la scelta di spedire i titoli -di importo Parte_1 contenuto- a mezzo posta ordinaria;
- della vicinanza temporale tra la spedizione dei titoli e il loro trafugamento e incasso, sicché l'Assicurazione difficilmente avrebbe potuto tempestivamente avvedersi della loro sottrazione;
- della contestualità temporale tra l'apertura di libretti postali nominativi e l'incasso dei titoli, che peraltro costituiva modalità truffaldina consueta e già al tempo nota a , come documentato dalla circolare interna n. 182 CP_1 del 18.5.2005 con la quale il Responsabile dei Servizi Sportelli di CP_1 aveva messo in guardia i dipendenti in ordine a tali modalità operative della truffa.
In ragione della concorrente responsabilità di la Parte_1 condanna di come disposta dal Tribunale di Padova con la Controparte_1 sentenza di primo grado e alla quale è stata data esecuzione da , va CP_1 ridotta del 25% e rideterminata in euro 6.780,00 (pari a euro 9.040,00 - 25%), con la rivalutazione e gli interessi come disposto dal Tribunale di Padova.
6. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla luce del riconoscimento della concorrente responsabilità di nella causazione del danno, appare Parte_1 giustificato compensare per 1/4 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Le residue spese sono poste a carico di e sono liquidate, quanto al CP_1 primo e al secondo grado, nella misura già tassata dal Tribunale e dalla Corte di appello e quanto a quello di Cassazione e al presente giudizio, secondo valori medi, come in dispositivo, per l'intero, ossia senza la decurtazione per la disposta compensazione.
pagina 8 di 9 7. Va inoltre disposta la restituzione di quanto ha corrisposto a CP_1
in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, in eccedenza Parte_1 rispetto a quanto deciso con la presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- accerta il concorso di colpa ex art. 1227, I comma c.c., di
[...] nella verificazione del fatto dannoso nella misura del 25% Parte_1 del complessivo danno;
- ridetermina la condanna di nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, in complessivi euro Parte_1
6.780,00 (euro 9.040,00 – 25%), oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- compensa per 1/4 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna
[...]
a corrispondere a le residue Controparte_1 Parte_1 spese che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in complessivi euro
3.545,00 per compensi e in euro 274,53 per anticipazioni, quanto al grado di appello in complessivi euro 3.777,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 3.082,00 per compensi e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3.966,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1 quanto da quest'ultima pagato in eccedenza, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, rispetto a quanto statuito con la presente sentenza.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Pertile ed elettivamente domiciliata a
Padova, via Niccolò Tommaseo 67, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Torre con domicilio digitale eletto alla PEC del difensore: Email_1 parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 10711/2024, pubblicata il 22.4.2024
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Il procuratore dell'attrice chiede che la Corte d'appello di Venezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 - determinare e contenere il concorso colposo di per la Controparte_2 spedizione dei titoli di cui e causa a mezzo posta ordinaria anziché raccomandata nella misura del 10% o in quella diversa di giustizia, comunque non superiore al
20%;
- con spese e compensi di lite compensati nella medesima percentuale e rifusi a favore di per il resto. Controparte_2
Per Controparte_1
Voglia l'ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa così giudicare: nel merito, in via principale: in riforma integrale della sentenza del Tribunale di
Padova n. 1133/2018 depositata in data 25.1.2018, rigettare le domande proposte con l'atto introduttivo da , nei confronti di Parte_1
, riconoscendone la responsabilità esclusiva nella causazione del Controparte_1 danno, ordinandosi, conseguentemente, la restituzione della somma corrisposta da in esecuzione, senza acquiescenza, della sentenza anzidetta CP_1
(sorte capitale e spese legali), nonché della somme pagate a titolo di spese legali da in esecuzione, senza acquiescenza, della sentenza della Corte di CP_1
Appello di Venezia n. 561/2020 depositata il 17.02.2020, cassata dalla Suprema
Corte in relazione al motivo accolto con ordinanza n. 10711/2024 pubblicata il
22.4.2024, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento al saldo.
Con rifusione integrale delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione, datato 31 maggio 2017, Parte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, Controparte_1 invocando la responsabilità oggettiva di quest'ultima, in violazione dell'art. 43 r.d.
n. 1736/1933, per aver pagato cinque assegni bancari non trasferibili a soggetti diversi dagli effettivi prenditori, esponendo:
- di avere emesso cinque assegni bancari e di averli inviati a mezzo posta ordinaria ai rispettivi intestatari;
pagina 2 di 9 - che tali assegni erano stati incassati da soggetti non legittimati, i quali si erano avvalsi di documenti falsi contraffacendo le firme dei reali intestatari, su libretti nominativi di risparmio intestati ai soggetti beneficiari degli assegni medesimi aperti dagli esibitori degli assegni il medesimo giorno dei rispettivi incassi;
- che per tutti gli illegittimi incassi degli assegni era stata presentata denuncia- querela ed effettuato il disconoscimento della sottoscrizione, sicché Parte_1 aveva effettuato un (secondo) pagamento a tutti i reali intestatari degli assegni.
L'attrice chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 9.040,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
1.2 Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree e deducendo che:
- tutti i titoli erano stati regolati con la procedura di “check truncation”, per cui aveva inviato a Banca Popolare di Novara e a BancaSai un flusso di dati CP_1 che identificavano gli assegni e tali istituti bancari non avevano segnalato irregolarità;
- trattandosi di assegni di traenza recanti unicamente il nominativo del beneficiario, essi presentavano un rischio di contraffazione più elevato rispetto ad un assegno con caratteristiche ordinarie, rischio aggravato dal fatto che li aveva inviati mediante posta ordinaria, circostanza che avrebbe Parte_1 dovuto indurre a ritenere prevalente o, quanto meno, concorrente, la responsabilità dell'Assicurazione;
- trattandosi di una responsabilità fondata sulla colpa, essa aveva assolto al suo onere di diligenza atteso che tutti gli assegni erano stati negoziati previa adeguata identificazione dei beneficiari, i quali apparivano legittimi prenditori in base all'esibizione del tesserino fiscale e della patente di guida, documenti privi di segni di contraffazione che apparivano attendibili.
1.3 Con sentenza n. 1133/2018, il Tribunale di Padova condannava CP_1
a pagare a a titolo di risarcimento del danno, l'importo di Parte_1 euro 9.040,00, oltre rivalutazione e interessi dalla sentenza al saldo, e le spese del giudizio. Secondo il primo Giudice, a -soggetto di fatto CP_1
pagina 3 di 9 equiparabile a un istituto di credito- doveva addebitarsi la responsabilità, da ritenersi oggettiva, per la violazione del disposto di cui all'art. 43 r.d. n.
1736/1933, norma diretta a garantire il pagamento del dovuto in favore dell'effettivo titolare e non di qualsiasi soggetto apparentemente corrispondente al beneficiario.
2. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva impugnazione CP_1 dinanzi alla Corte di appello di Venezia lamentando che, come affermato dalla
Suprema Corte (sentenza n. 12477/2018; sentenza n. 12478/2018), la responsabilità dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, è basata sul criterio della colpa e che, se il primo Giudice avesse applicato tale criterio, essa non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile per l'illegittimo pagamento degli assegni a soggetti diversi dai reali beneficiari in quanto l'identificazione di tali soggetti era avvenuta in modo corretto e secondo diligenza: il pagamento era avvenuto secondo il procedimento “check truncation”
e gli assegni erano stati spediti da mediante posta ordinaria. Parte_1
2.1 costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello siccome Parte_1 inammissibile e infondato, evidenziando in particolare che l'interpretazione delle
Sezioni Unite della responsabilità ex art. 43 r.d. n. 1736/1933 come responsabilità contrattuale fosse irrilevante nella fattispecie, tenuto conto delle modalità di identificazione dei soggetti portatori degli assegni, superficiale e non rispettosa delle cautele elaborate dall'ABI, e della circostanza che CP_1 non si era attenuta alla sua stessa circolare n. 182 del 18.5.2005 che metteva in guardia in ordine alla ormai nota tecnica truffaldina consistente nell'apertura di un libretto di risparmio e contestuale versamento dell'assegno illegittimamente incassato. Parimenti irrilevanti erano la circostanza che il procedimento fosse avvenuto mediante “check truncation”, stante la mancata evocazione in giudizio delle banche trattarie, e il fatto che gli assegni erano stati spediti dall'Assicurazione con posta ordinaria, non presentando la circostanza rilievo causale in ordine al danno patito.
2.2 Con sentenza n. 561/2020, la Corte di appello di Venezia rigettava l'appello e condannava al pagamento delle spese di lite del grado in favore CP_1
pagina 4 di 9 dell'appellata. In particolare, la Corte rilevava che, nonostante non si trattasse di responsabilità oggettiva (come ritenuto dal Tribunale di Padova) ma di responsabilità contrattuale, doveva comunque ritenersi la responsabilità di
[...]
dal momento che essa non aveva dimostrato di aver svolto il proprio CP_1 obbligo professionale con la diligenza richiesta. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1049/2019; Cass. n. 31300/2019) escludeva il concorso di colpa del soggetto che avesse spedito l'assegno bancario non trasferibile a mezzo posta ordinaria in quanto, di per sé, tale condotta non costituiva concausa concreta dell'evento dannoso.
3. Contro la predetta sentenza ricorreva per cassazione affidandosi CP_1
a due motivi: con il primo motivo censurava la sentenza della Corte di appello per aver ritenuto la sua responsabilità nonostante non avesse assolto Parte_1 all'onere probatorio, sulla stessa gravante, avente ad oggetto la presenza di contraffazioni, sul titolo o sui documenti, visibili ictu oculi; con il secondo motivo, lamentava l'esclusione del concorso di colpa di ex art 1227, I comma, Parte_1
c.c., che aveva inviato gli assegni ai rispettivi beneficiari a mezzo posta ordinaria.
3.1 Con ordinanza n. 10711/2024, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il primo motivo di ricorso in quanto, sostanzialmente, finalizzato a ottenere un riesame nel merito della questione, mentre accoglieva il secondo motivo, cassando la sentenza di appello in relazione al motivo accolto e rinviando la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione. In particolare, la Corte riteneva che l'assunto del giudice di appello, che aveva escluso la configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, I comma, c.c., malgrado l'avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, dei titoli tramite la posta ordinaria, noncurante che gli stessi arrivassero nelle mani dei creditori, non fosse coerente con quanto affermato da Cass. SU n. 9769/2020, secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente
pagina 5 di 9 ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., ha riassunto il Parte_1 giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
4.1 si è costituita concludendo come indicato in epigrafe. CP_1
4.2 All'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
5. La causa deve essere decisa facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella citata ordinanza, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
5.1 nel riassumere il presente giudizio, chiede di Parte_1 contenere il proprio concorso di colpa nella misura del 10% e comunque in misura inferiore al 20%, in considerazione della negligenza di nella CP_1 negoziazione dei titoli, negligenza resa evidente dalla superficialità di
[...]
nell'identificazione dei beneficiari, dal breve lasso di tempo tra la CP_1 spedizione dei titoli ai soggetti legittimati e la loro negoziazione, dalla connessione tra i cinque casi (trattandosi di assegni tutti destinati a Crotone ma negoziati in provincia di Padova), dalla contestualità temporale tra l'apertura dei libretti postali nominativi e l'incasso degli assegni.
5.2 ritiene, invece, che la responsabilità di per aver CP_1 Parte_1 spedito gli assegni circolari non trasferibili a mezzo posta ordinaria debba ritenersi causa esclusiva del danno patito dall'Assicurazione.
5.3 Tanto premesso in ordine alle argomentazioni delle parti, giova anzitutto rammentare che, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte, che ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso di , la responsabilità di CP_1 quest'ultima per la vicenda di cui è causa non può più essere rimessa in pagina 6 di 9 discussione, sicché non coglie nel segno la deduzione di riguardante CP_1 una eventuale responsabilità esclusiva di Parte_1
5.4 Spetta, invece, a questa Corte, in applicazione del decisum della Cassazione, procedere a un nuovo esame della censura formulata da in CP_1 relazione al dedotto concorso della danneggiata, ex art. 1227, I comma, c.c., rispetto alla verificazione del fatto dannoso.
5.5 Premesso che, come già rilevato nell'ordinanza di rinvio, è configurabile il concorso di colpa della danneggiata che abbia utilizzato il mezzo della posta ordinaria per spedire il titolo al beneficiario, nella fattispecie tale concorso deve essere riconosciuto atteso che ha spedito gli assegni con posta ordinaria Parte_1 senza le dovute pur minime cautele, con consapevole esposizione a un rischio normalmente prevedibile, quale quello della illegittima sottrazione dei titoli al destinatario. La violazione della normale diligenza e prudenza determina un contributo attivo della danneggiata avente effetto di concausa nel verificarsi dell'evento.
La funzione della clausola “non trasferibile”, infatti, non scongiura l'ipotesi che l'assegno venga presentato all'incasso da soggetto diverso dal beneficiario, ma si limita ad impedire la circolazione del titolo.
La spedizione dell'assegno a mezzo posta ordinaria, facilitando l'incasso fraudolento delle relative somme a persona diversa dal legittimo beneficiario, si configura come “antecedente dell'evento dannoso”, sicché sussiste il lamentato concorso di colpa con la condotta tenuta da nell'identificazione dei CP_1 presentatori.
Nella fattispecie, trattandosi di danni che parte attrice in riassunzione avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, ossia inviando gli assegni con modalità diverse dalla posta ordinaria, quali la posta raccomandata o assicurata, o utilizzando strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri (quali il bonifico bancario o il pagamento elettronico), deve concludersi che la sottrazione degli assegni sia stata cagionata e comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire che essi pervenissero agli effettivi destinatari
(cfr. Cass. n. 27579/2023).
pagina 7 di 9 5.6 Ritiene il Collegio che tale contributo attivo posto in essere da
[...] possa essere individuato nella misura del 25%, quantificazione che Parte_1 tiene conto:
- del modesto importo degli assegni che permette di qualificare come modesto il concorso di colpa della convenuta, e non certo come prevalente o equivalente, tenuto conto che il grado di diligenza richiesto deve ritenersi crescente al crescere dell'importo dei titoli e che, nella fattispecie, modesto è stato il rischio accettato da mediante la scelta di spedire i titoli -di importo Parte_1 contenuto- a mezzo posta ordinaria;
- della vicinanza temporale tra la spedizione dei titoli e il loro trafugamento e incasso, sicché l'Assicurazione difficilmente avrebbe potuto tempestivamente avvedersi della loro sottrazione;
- della contestualità temporale tra l'apertura di libretti postali nominativi e l'incasso dei titoli, che peraltro costituiva modalità truffaldina consueta e già al tempo nota a , come documentato dalla circolare interna n. 182 CP_1 del 18.5.2005 con la quale il Responsabile dei Servizi Sportelli di CP_1 aveva messo in guardia i dipendenti in ordine a tali modalità operative della truffa.
In ragione della concorrente responsabilità di la Parte_1 condanna di come disposta dal Tribunale di Padova con la Controparte_1 sentenza di primo grado e alla quale è stata data esecuzione da , va CP_1 ridotta del 25% e rideterminata in euro 6.780,00 (pari a euro 9.040,00 - 25%), con la rivalutazione e gli interessi come disposto dal Tribunale di Padova.
6. Avuto riguardo all'esito complessivo della lite e alla luce del riconoscimento della concorrente responsabilità di nella causazione del danno, appare Parte_1 giustificato compensare per 1/4 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Le residue spese sono poste a carico di e sono liquidate, quanto al CP_1 primo e al secondo grado, nella misura già tassata dal Tribunale e dalla Corte di appello e quanto a quello di Cassazione e al presente giudizio, secondo valori medi, come in dispositivo, per l'intero, ossia senza la decurtazione per la disposta compensazione.
pagina 8 di 9 7. Va inoltre disposta la restituzione di quanto ha corrisposto a CP_1
in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, in eccedenza Parte_1 rispetto a quanto deciso con la presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio:
- accerta il concorso di colpa ex art. 1227, I comma c.c., di
[...] nella verificazione del fatto dannoso nella misura del 25% Parte_1 del complessivo danno;
- ridetermina la condanna di nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, in complessivi euro Parte_1
6.780,00 (euro 9.040,00 – 25%), oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva;
- compensa per 1/4 le spese di lite di tutti i gradi di giudizio e condanna
[...]
a corrispondere a le residue Controparte_1 Parte_1 spese che liquida, per l'intero, quanto al primo grado in complessivi euro
3.545,00 per compensi e in euro 274,53 per anticipazioni, quanto al grado di appello in complessivi euro 3.777,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 3.082,00 per compensi e quanto al presente giudizio di rinvio in euro 3.966,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- condanna a restituire a Parte_1 Controparte_1 quanto da quest'ultima pagato in eccedenza, in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, rispetto a quanto statuito con la presente sentenza.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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