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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 04/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1858/2022 r.g.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR BR TI e AL BE attore
e in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo convenuta nonché
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
convenuto contumace
Il Giudice scaduto il termine del 3 dicembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 4 dicembre 2025
Il Giudice
MA US AR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico MA US
AR, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1858/2022 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR BR TI e AL BE attore
e in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo convenuta nonché
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO
Risarcimento danni per lesioni derivanti da sinistro stradale patite da terzi trasportati.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
3 dicembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non
3 devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord.
n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita con documentazione, ctu cinematica e ctu medico-legale, è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte sostitutive d'udienza.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la presente controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. La domanda è fondata per quanto di ragione per i motivi che si vanno ad esporre.
In termini generali, si osserva che, non essendosi verificato scontro tra due veicoli - secondo la stessa prospettazione attorea della dinamica del sinistro, condivisa dalla parte convenuta -, la domanda deve essere ricondotta a quella, generale, prevista ex art. 2054 c.c., nei confronti della compagnia assicurativa e del proprietario del veicolo convenuti, non potendo invece rilevare, nei confronti della compagnia assicuratrice di detto mezzo, l'art. 141 del D.gs. n. 209/2005 (cd. Codice delle
Assicurazioni Private), disposizione, quest'ultima, la cui applicazione presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, mentre, qualora, come nel caso in questione, sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si sia trovato il trasportato, l'azione diretta esperibile da quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore non può che essere quella di cui all'art. 144 del citato D.Lgs., che disciplina, per l'appunto, l'azione risarcitoria che il danneggiato (eventualmente anche il trasportato) può proporre "nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 35318/2022).
In effetti, l'attore ha espressamente allegato i presupposti tipici dell'ipotesi di responsabilità (diretta) dell'assicuratore appena menzionata, vale a dire: la propria condizione di trasportato a bordo del mezzo assicurato, i danni dallo stesso subiti in dipendenza di incidente verificatosi nella circolazione
4 stradale e la condotta colposa tenuta dalla conducente dell'anzidetto veicolo nella causazione dell'evento lesivo.
5. Ciò posto, l'accadimento del sinistro nella sua materialità deve dirsi pacifico, non essendo oggetto di contestazione.
Uno dei nodi cruciali della controversia è, invece, costituito dalla effettiva attribuzione della qualità di terzo trasportato, anziché di conducente, all'attore; elemento, questo, di cui difetterebbe la prova secondo gli assunti difensivi della compagnia assicurativa convenuta.
Orbene, ritiene il Giudicante che l'istruttoria consenta di ritenere provata in capo all'attore la qualità di terzo trasportato, giacché è risultato che l'attore non era alla guida del suo veicolo al momento dell'incidente, trovandosi a bordo dello stesso in qualità di passeggero (lato anteriore destro), mentre il mezzo era condotto nell'occasione da CP_2
In particolare, tali sono le conclusioni a cui è giunto il CTU Ing. , incaricato di svolgere i Per_1 necessari accertamenti peritali (per una più compiuta disamina della ricostruzione del sinistro si fa integrale rinvio per relationem alla consulenza in oggetto, dep. in atti il 24.2.2024, unitamente alle risposte alle osservazioni di parte pervenute e al verbale di sopralluogo).
Lo scrivente non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dall'ausiliario del Tribunale, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove il consulente già si sia fatto carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009,
Cass. n. 8355/2007, Cass. n. 15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n.
3519/2001, Cass. n. 12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 7806/1998; v. Cass. civile, sez. lav.,
22 febbraio 2006, n. 3881, secondo cui, qualora sia stata disposta ctu e il giudice ne condivida i risultati, egli non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità).
Né, sul punto, la compagnia assicurativa può utilmente invocare il contenuto del verbale redatto dai
Carabinieri di Cirò Marina, intervenuti in loco, giacché, come noto, “i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti,
5 senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso” (v. Cass. n. 31197/2022).
Per tale ragione non può ritenersi che la fede privilegiata del suddetto verbale si estenda anche alle informazioni ivi contenute, la cui effettiva veridicità esula dal contenuto della diretta percezione del pubblico ufficiale che l'ha redatto.
Allo stesso modo, non persuadono le dichiarazioni rese da e verbalizzate in sede di CP_2 sommarie informazioni (dep. in atti), le quali, liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 22287/2023), devono ritenersi inattendibili in quanto logicamente incompatibili con la dinamica del sinistro, come appurata dal su citato CTU sulla base di accertamenti
- si ribadisce - metodologicamente corretti, nonché con la natura delle lesioni accertate dalla CTU dott.ssa in sede medico-legale, espletata in corso di causa e anch'essa giuridicamente Per_2 condivisibile, atteso che le conclusioni a cui è pervenuta costituiscono l'esito di una analitica ed ineccepibile disamina della dinamica del sinistro, della visita medico-legale sulla persona dell'attore nonché della documentazione sanitaria regolarmente versata in atti.
A tal proposito, importa rilevare che la ctu medico-legale è pienamente utilizzabile in giudizio, non cogliendo nel segno l'eccezione di nullità della ctu in parola, sollevata dall'ente convenuto con note dep.
7.7.2025 per aver la consulente omesso di rispondere alle osservazioni formulate dalla medesima.
E invero, in primo luogo, la compagnia non ha adeguatamente provato l'invio di dette osservazioni al CTU, giacché le ricevute dei presunti tentativi di deposito (peraltro prodotti in formato “pdf” e non
“eml” o “msg”; arg. sul tema Cass. n. 16189/2023) si riferiscono ad un non meglio precisato invio telematico presso il fascicolo del Tribunale di Crotone e non ad un invio effettuato all'indirizzo pec del CTU.
Ad ogni moto, va anche ricordato che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, in presenza, all'esito dei controlli di cancelleria, di un c.d. “errore fatale” - che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito -, il difensore ha l'onere di rimediare tempestivamente, ove emergessero eventuali anomalie della procedura, ai vizi del predetto deposito, procedendo tempestivamente, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, con un nuovo invio telematico ovvero con la formulazione al Giudice di un'istanza di proroga dei termini ex art. 195 c.p.c. (arg. Cass. n. 27766/2017).
Nella specie, tuttavia, non vi è prova che tali azioni siano state intraprese dalla convenuta.
6 Ciò detto, va anche osservato che, nel merito, la non ha fornito alcuna adeguata prova CP_1 contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
In particolare, manca in atti la prova esauriente che i danni provocati siano dovuti in qualche misura al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attore al momento del sinistro, né è emerso che le lesioni lamentate sono compatibili con il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, dovendo al contrario ritenersi, sulla base dell'istruttoria compiuta in corso di giudizio, che l'omesso utilizzo delle cinture non abbia rivestito alcuna influenza sul posizionamento degli occupanti, i quali, quand'anche avessero indossato le cinture, avrebbero sostanzialmente mantenuto la medesima posizione all'interno del veicolo al momento dell'urto.
Risulta, infatti, accertato (v. ctu cinematica e ctu medica in atti) che le lesioni riportate dall'attore non sono state causate da uno sbalzo né da un urto dello contro il parabrezza dell'autovettura Pt_1
(che si sarebbe potuto ragionevolmente ridurre tenendo le cinture di sicurezza allacciate), ma dal violento conficcamento dei pali della staccionata all'interno dell'abitacolo. Peraltro, occorre rilevare che: - il CTU Ing. ha accertato che al momento dell'incidente la velocità di guida era inferiore Per_1 ai limiti di legge, tant'è che ha individuato la causa del sinistro in un deficit di concentrazione da parte della conducente;
- lo stesso CT della compagnia convenuta ha dedotto che la tipologia di impatto, al quale è conseguito lo sfondamento del parabrezza ad opera di elementi lignei oblunghi, ha determinato conseguenze lesive indipendenti dai sistemi di ritenuta (v. osservazione n. 8 alla bozza peritale del CTU Ing. . Per_1
Ne discende che a carico dell'attore non è ravvisabile un concorso di colpa nel determinismo del sinistro per cui è lite, del quale devono invece rispondere in via esclusiva le parti convenute, nelle qualità in atti.
6. Quanto al danno alla persona subito dall'attore, lo scrivente condivide e fa proprie le risultanze di cui alla relazione peritale della CTU dott.ssa (dep. 10.6.2025), essendo immune da vizi logici Per_2
e frutto di un'attenta valutazione della documentazione in atti, come su evidenziato.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente consentono, altresì, di affermare la sussistenza del nesso di causalità conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tenuto conto della documentazione medica in atti, della compatibilità causale riconosciuta dalla fiduciaria del Giudice e della cronologia degli eventi;
nel dettaglio, sia l'immediatezza cronologica tra il momento di verificazione del sinistro e il manifestarsi delle lesioni, sia la natura e la posizione di
7 queste ultime appaiono elementi idonei a ritenere che tutti i danni subiti dal danneggiato rientrino in un rapporto di regolarità causale con le caratteristiche del sinistro in esame.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, trattandosi di danno che occorre valutare e liquidare al momento attuale, tabelle cui questo Giudicante ordinariamente si richiama, ritenendo che esse comprendano nel pregiudizio considerato anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita del danneggiato e che stabiliscano in tale ottica importi congrui e proporzionati.
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha riconosciuto l'equità dei valori delle tabelle milanesi, ritenendo che “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (C. Civ. n. 8532/2020). Tali tabelle sono infatti in grado di garantire la parità di trattamento e possono essere applicate in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (Cass. 12408/2011), come ribadito anche in Cass. 20985/2015, secondo cui “per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.
Si deve, inoltre, rammentare che Cass. Civ. Sez. Un. 26972/2008 ha definitivamente consacrato l'unitarietà del danno non patrimoniale, nella cui liquidazione devono intendersi ricomprese anche le conseguenze dannose che precedentemente venivano liquidate distintamente sotto le voci di danno morale e danno esistenziale.
Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale costituisce categoria unica e omnicomprensiva e che la liquidazione del danno deve essere idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito dal danneggiato, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, al di là delle definizioni utilizzate ai fini descrittivi, per selezionare i danni subiti, occorre verificare che il pregiudizio sia stato effettivamente e seriamente risarcito e che, al contempo, non risulti risarcito due volte il medesimo pregiudizio (in tal senso C. Civ. 16788/2015).
A tal proposito, la Suprema Corte ritiene che una volta monetizzato il pregiudizio subito e consistito nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, ciò non implica che qualsiasi altro vulnus possa ritenersi compensato;
secondo la Corte: “il principio secondo cui la categoria giuridica “danno non patrimoniale” ha natura unitaria ed omnicomprensiva ... vieta
8 all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando nome. Così, ad esempio, il dolore fisico provocato da una lombosciatalgia causata da un fatto illecito è un danno risarcibile: ma il fatto storico rappresentato dal dolore fisico che una lombosciatalgia provoca non produce plurimi effetti risarcitori, sol perché lo si definisca di volta in volta “danno biologico”,
“danno morale”, “danno alla vita di relazione” o altro. Uno è il fatto materiale provocato dall'illecito (il dolore fisico) ed uno deve essere il credito risarcitorio ... L'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico, posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non
c'entra nulla con il polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è anche questione di fatto ... quando, invece si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, il giudice non deve andar dietro a categorie astratte, ma accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo”.
Ne consegue che, in applicazione dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che precisano quanto già affermato in C. Civ. Sez. Un. 26792/2008, si deve dapprima operare una “monetizzazione standard” del risarcimento basata sulle tabelle e quindi si procederà alla personalizzazione in ragione della sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche, se concretamente allegate, provate e sofferte dalla vittima nello specifico caso.
In altri termini, il discorrere di danno morale, estetico ed esistenziale (cfr. atto di citazione) riveste una mera valenza descrittiva, non implicando che ciascuna menomazione debba essere singolarmente valutata e che quindi la liquidazione del danno sia il risultato della sommatoria di una valutazione parcellizzata delle menomazioni ai singoli distretti corporei o alle singole funzioni (v. Trib. Roma,
22.2.2018, n. 3980).
E invero - si ribadisce -, i danni non patrimoniali alla persona si sostanziano nel danno biologico e nel danno morale, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo delle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, a garanzia dell'adozione di criteri uniformi nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (art. 1226 c.c.).
Più nello specifico, osserva lo scrivente che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due
(fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore;
ed entrambe le voci devono essere distintamente allegate e provate (quanto al danno morale, si richiama la sentenza n. 6444 del 2023 della Cassazione, che si inscrive nell'orientamento maggioritario, in
9 virtù del quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. ed alle massime di esperienza, imperniate sulla nota regola dell'id quod plerumque accidit, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei fatti in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato, allegando ad esempio circostanze atte a dimostrare il mutamento della sua condizione rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
arg.
Cass. n. 7513/2018).
Nel caso di specie, deve ritenersi che sia stata fornita la prova di entrambe le voci di danno, giacché:
- il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione sanitaria in atti nonché dalle risultanze della ctu medico-legale;
- quanto al danno morale, l'incidenza negativa esplicata dalla lesione in questione sulle ordinarie attività quotidiane corrisponde non solo ad una regola di normalità statistica ma risulta altresì provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 31837/2021) nonché suffragata dalle considerazioni svolte sul punto dalla CTU.
Quindi, in applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), considerato un punto base ITT pari ad € 115,00, viste le conclusioni della ctu medico-legale in atti, il danno non patrimoniale deve essere quantificato in € 807.126,00.
Nulla va aggiunto a tale importo a titolo di personalizzazione del danno, non avendo la difesa attorea né avanzato la relativa richiesta né argomentato o provato alcunché in ordine agli elementi volti a suffragarne la invocabilità in giudizio.
E invero, non può procedersi alla personalizzazione del danno biologico se il danneggiato che agisce in giudizio non ha dedotto e allegato specifiche e puntuali circostanze in fatto, tali da far apparire provata una maggiore afflittività del pregiudizio subito, rispetto a quello riconosciuto e liquidato secondo i criteri legali generalizzati. Difatti, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, abbisognando quindi di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plernmque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass. civ., sez. III, sent. del 4.8.2022, n. 24227).
In ordine, poi, ai pregiudizi di carattere patrimoniale, l'attore non ha fornito entro i termini perentori previsti per il maturarsi delle preclusioni istruttorie le dovute allegazioni e i necessari elementi di prova, sicché la relativa richiesta risarcitoria, introdotta soltanto genericamente, non può che essere disattesa.
10 In particolare, l'attore non può pretendere di affidare le proprie doglianze alla produzione documentale medica allegata con l'atto di citazione, posto che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca, nel rispetto delle preclusioni processuali, gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre da essa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass.
21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib.
Savona 20.02.2019).
In definitiva, le parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore per il complessivo importo di € 807.126,00 a titolo di danno non patrimoniale patito.
Poiché tale somma viene determinata all'attualità, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Su tale importo maturerà invece, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (2.8.2019) per il primo anno e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo (cfr.: Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016); sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo.
Ulteriori questioni e domande restano assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.
16056 del 2.8.2016; Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, tenuto conto del quantum riconosciuto in sentenza (cfr. art. 5, c. 4, ultimo periodo d.m. 55/2014, in virtù del quale nei giudizi di liquidazione del danno occorre fare riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa) e in applicazione dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, stanti la natura delle questioni trattate e l'attività processuale concretamente svolta.
11 Infine, in ragione dell'esito degli accertamenti espletati, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio (cinematica e medico-legale), come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro,
a pagare in favore dell'attore la somma di € 807.126,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 2.8.2019 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.376,00, di cui € 545,00 per esborsi documentati e € 7.831,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese delle due ccttuu espletate in giudizio, come liquidate con relativi decreti emessi in corso di causa (decreto dep. 18.3.2024 e decreto dep. 9.7.2025), definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
MA US AR
12
SEZIONE CIVILE
Causa n. 1858/2022 r.g.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR BR TI e AL BE attore
e in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo convenuta nonché
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
convenuto contumace
Il Giudice scaduto il termine del 3 dicembre 2025 fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 4 dicembre 2025
Il Giudice
MA US AR REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico MA US
AR, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1858/2022 R.G., vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
OR BR TI e AL BE attore
e in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. , rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dagli Avv.ti Francesco Tesoriere, Caterina Di Bartolo ed Emanuele Di Bartolo convenuta nonché
(C.F. ) Parte_1 C.F._2
convenuto contumace
OGGETTO
Risarcimento danni per lesioni derivanti da sinistro stradale patite da terzi trasportati.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
3 dicembre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
2 Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del
2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies
e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e la ragionevole durata del processo.
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre
2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi non verificatasi nella specie.
1.1. Deve, altresì, premettersi che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non
3 devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord.
n. 9309/2020 e molte altre di analogo tenore).
1.2. Va, infine, premesso che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n.
69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) la parte narrativa inerente allo svolgimento del processo. Ne deriva l'immediata stesura delle ragioni della decisione, dovendo intendersi richiamati integralmente gli atti e i documenti del processo.
2. La causa, istruita con documentazione, ctu cinematica e ctu medico-legale, è stata assegnata allo scrivente e rinviata per la decisione all'udienza indicata in epigrafe con concessione di due distinti termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte sostitutive d'udienza.
3. Si rileva preliminarmente che, dal punto di vista istruttorio, la presente controversia è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio in atti.
4. La domanda è fondata per quanto di ragione per i motivi che si vanno ad esporre.
In termini generali, si osserva che, non essendosi verificato scontro tra due veicoli - secondo la stessa prospettazione attorea della dinamica del sinistro, condivisa dalla parte convenuta -, la domanda deve essere ricondotta a quella, generale, prevista ex art. 2054 c.c., nei confronti della compagnia assicurativa e del proprietario del veicolo convenuti, non potendo invece rilevare, nei confronti della compagnia assicuratrice di detto mezzo, l'art. 141 del D.gs. n. 209/2005 (cd. Codice delle
Assicurazioni Private), disposizione, quest'ultima, la cui applicazione presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, mentre, qualora, come nel caso in questione, sia coinvolto il solo veicolo a bordo del quale si sia trovato il trasportato, l'azione diretta esperibile da quest'ultimo nei confronti dell'assicuratore non può che essere quella di cui all'art. 144 del citato D.Lgs., che disciplina, per l'appunto, l'azione risarcitoria che il danneggiato (eventualmente anche il trasportato) può proporre "nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile" (cfr. Cass. SS.UU.
n. 35318/2022).
In effetti, l'attore ha espressamente allegato i presupposti tipici dell'ipotesi di responsabilità (diretta) dell'assicuratore appena menzionata, vale a dire: la propria condizione di trasportato a bordo del mezzo assicurato, i danni dallo stesso subiti in dipendenza di incidente verificatosi nella circolazione
4 stradale e la condotta colposa tenuta dalla conducente dell'anzidetto veicolo nella causazione dell'evento lesivo.
5. Ciò posto, l'accadimento del sinistro nella sua materialità deve dirsi pacifico, non essendo oggetto di contestazione.
Uno dei nodi cruciali della controversia è, invece, costituito dalla effettiva attribuzione della qualità di terzo trasportato, anziché di conducente, all'attore; elemento, questo, di cui difetterebbe la prova secondo gli assunti difensivi della compagnia assicurativa convenuta.
Orbene, ritiene il Giudicante che l'istruttoria consenta di ritenere provata in capo all'attore la qualità di terzo trasportato, giacché è risultato che l'attore non era alla guida del suo veicolo al momento dell'incidente, trovandosi a bordo dello stesso in qualità di passeggero (lato anteriore destro), mentre il mezzo era condotto nell'occasione da CP_2
In particolare, tali sono le conclusioni a cui è giunto il CTU Ing. , incaricato di svolgere i Per_1 necessari accertamenti peritali (per una più compiuta disamina della ricostruzione del sinistro si fa integrale rinvio per relationem alla consulenza in oggetto, dep. in atti il 24.2.2024, unitamente alle risposte alle osservazioni di parte pervenute e al verbale di sopralluogo).
Lo scrivente non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni raggiunte dall'ausiliario del Tribunale, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato (per la sufficienza del richiamo all'elaborato peritale, laddove il consulente già si sia fatto carico di replicare alle contrarie deduzioni delle parti, proprio perché tale richiamo dà conto del percorso logico che sorregge le conclusioni raggiunte e del superamento dei rilievi critici mossi, cfr. Cass. n. 10123/2009, Cass. n. 282/2009,
Cass. n. 8355/2007, Cass. n. 15134/2006, Cass. n. 7485/2003, Cass. n. 15028/2001, Cass. Lav. n.
3519/2001, Cass. n. 12080/2000, Cass. n. 4138/1999, Cass. n. 7806/1998; v. Cass. civile, sez. lav.,
22 febbraio 2006, n. 3881, secondo cui, qualora sia stata disposta ctu e il giudice ne condivida i risultati, egli non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità).
Né, sul punto, la compagnia assicurativa può utilmente invocare il contenuto del verbale redatto dai
Carabinieri di Cirò Marina, intervenuti in loco, giacché, come noto, “i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti,
5 senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso” (v. Cass. n. 31197/2022).
Per tale ragione non può ritenersi che la fede privilegiata del suddetto verbale si estenda anche alle informazioni ivi contenute, la cui effettiva veridicità esula dal contenuto della diretta percezione del pubblico ufficiale che l'ha redatto.
Allo stesso modo, non persuadono le dichiarazioni rese da e verbalizzate in sede di CP_2 sommarie informazioni (dep. in atti), le quali, liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (v. Cass. n. 22287/2023), devono ritenersi inattendibili in quanto logicamente incompatibili con la dinamica del sinistro, come appurata dal su citato CTU sulla base di accertamenti
- si ribadisce - metodologicamente corretti, nonché con la natura delle lesioni accertate dalla CTU dott.ssa in sede medico-legale, espletata in corso di causa e anch'essa giuridicamente Per_2 condivisibile, atteso che le conclusioni a cui è pervenuta costituiscono l'esito di una analitica ed ineccepibile disamina della dinamica del sinistro, della visita medico-legale sulla persona dell'attore nonché della documentazione sanitaria regolarmente versata in atti.
A tal proposito, importa rilevare che la ctu medico-legale è pienamente utilizzabile in giudizio, non cogliendo nel segno l'eccezione di nullità della ctu in parola, sollevata dall'ente convenuto con note dep.
7.7.2025 per aver la consulente omesso di rispondere alle osservazioni formulate dalla medesima.
E invero, in primo luogo, la compagnia non ha adeguatamente provato l'invio di dette osservazioni al CTU, giacché le ricevute dei presunti tentativi di deposito (peraltro prodotti in formato “pdf” e non
“eml” o “msg”; arg. sul tema Cass. n. 16189/2023) si riferiscono ad un non meglio precisato invio telematico presso il fascicolo del Tribunale di Crotone e non ad un invio effettuato all'indirizzo pec del CTU.
Ad ogni moto, va anche ricordato che, in tema di deposito telematico di un atto processuale, in presenza, all'esito dei controlli di cancelleria, di un c.d. “errore fatale” - che, non imputandosi necessariamente a colpa del mittente, esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, impedendo al cancelliere l'accettazione del deposito -, il difensore ha l'onere di rimediare tempestivamente, ove emergessero eventuali anomalie della procedura, ai vizi del predetto deposito, procedendo tempestivamente, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, con un nuovo invio telematico ovvero con la formulazione al Giudice di un'istanza di proroga dei termini ex art. 195 c.p.c. (arg. Cass. n. 27766/2017).
Nella specie, tuttavia, non vi è prova che tali azioni siano state intraprese dalla convenuta.
6 Ciò detto, va anche osservato che, nel merito, la non ha fornito alcuna adeguata prova CP_1 contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione del sinistro.
In particolare, manca in atti la prova esauriente che i danni provocati siano dovuti in qualche misura al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attore al momento del sinistro, né è emerso che le lesioni lamentate sono compatibili con il mancato allaccio delle cinture di sicurezza, dovendo al contrario ritenersi, sulla base dell'istruttoria compiuta in corso di giudizio, che l'omesso utilizzo delle cinture non abbia rivestito alcuna influenza sul posizionamento degli occupanti, i quali, quand'anche avessero indossato le cinture, avrebbero sostanzialmente mantenuto la medesima posizione all'interno del veicolo al momento dell'urto.
Risulta, infatti, accertato (v. ctu cinematica e ctu medica in atti) che le lesioni riportate dall'attore non sono state causate da uno sbalzo né da un urto dello contro il parabrezza dell'autovettura Pt_1
(che si sarebbe potuto ragionevolmente ridurre tenendo le cinture di sicurezza allacciate), ma dal violento conficcamento dei pali della staccionata all'interno dell'abitacolo. Peraltro, occorre rilevare che: - il CTU Ing. ha accertato che al momento dell'incidente la velocità di guida era inferiore Per_1 ai limiti di legge, tant'è che ha individuato la causa del sinistro in un deficit di concentrazione da parte della conducente;
- lo stesso CT della compagnia convenuta ha dedotto che la tipologia di impatto, al quale è conseguito lo sfondamento del parabrezza ad opera di elementi lignei oblunghi, ha determinato conseguenze lesive indipendenti dai sistemi di ritenuta (v. osservazione n. 8 alla bozza peritale del CTU Ing. . Per_1
Ne discende che a carico dell'attore non è ravvisabile un concorso di colpa nel determinismo del sinistro per cui è lite, del quale devono invece rispondere in via esclusiva le parti convenute, nelle qualità in atti.
6. Quanto al danno alla persona subito dall'attore, lo scrivente condivide e fa proprie le risultanze di cui alla relazione peritale della CTU dott.ssa (dep. 10.6.2025), essendo immune da vizi logici Per_2
e frutto di un'attenta valutazione della documentazione in atti, come su evidenziato.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente consentono, altresì, di affermare la sussistenza del nesso di causalità conformemente ai principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tenuto conto della documentazione medica in atti, della compatibilità causale riconosciuta dalla fiduciaria del Giudice e della cronologia degli eventi;
nel dettaglio, sia l'immediatezza cronologica tra il momento di verificazione del sinistro e il manifestarsi delle lesioni, sia la natura e la posizione di
7 queste ultime appaiono elementi idonei a ritenere che tutti i danni subiti dal danneggiato rientrino in un rapporto di regolarità causale con le caratteristiche del sinistro in esame.
La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere effettuata in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano 2024, trattandosi di danno che occorre valutare e liquidare al momento attuale, tabelle cui questo Giudicante ordinariamente si richiama, ritenendo che esse comprendano nel pregiudizio considerato anche le conseguenze in ordine al peggioramento della qualità della vita del danneggiato e che stabiliscano in tale ottica importi congrui e proporzionati.
Sul punto, si rileva che la Suprema Corte ha riconosciuto l'equità dei valori delle tabelle milanesi, ritenendo che “le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di
Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c.” (C. Civ. n. 8532/2020). Tali tabelle sono infatti in grado di garantire la parità di trattamento e possono essere applicate in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità (Cass. 12408/2011), come ribadito anche in Cass. 20985/2015, secondo cui “per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S. C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.
Si deve, inoltre, rammentare che Cass. Civ. Sez. Un. 26972/2008 ha definitivamente consacrato l'unitarietà del danno non patrimoniale, nella cui liquidazione devono intendersi ricomprese anche le conseguenze dannose che precedentemente venivano liquidate distintamente sotto le voci di danno morale e danno esistenziale.
Partendo dal presupposto che il danno non patrimoniale costituisce categoria unica e omnicomprensiva e che la liquidazione del danno deve essere idonea a ristorare integralmente il pregiudizio patito dal danneggiato, la recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, al di là delle definizioni utilizzate ai fini descrittivi, per selezionare i danni subiti, occorre verificare che il pregiudizio sia stato effettivamente e seriamente risarcito e che, al contempo, non risulti risarcito due volte il medesimo pregiudizio (in tal senso C. Civ. 16788/2015).
A tal proposito, la Suprema Corte ritiene che una volta monetizzato il pregiudizio subito e consistito nella permanente compromissione dell'integrità psicofisica, in applicazione delle tabelle, ciò non implica che qualsiasi altro vulnus possa ritenersi compensato;
secondo la Corte: “il principio secondo cui la categoria giuridica “danno non patrimoniale” ha natura unitaria ed omnicomprensiva ... vieta
8 all'interprete di moltiplicare le categorie di danni risarcibili semplicemente cambiando nome. Così, ad esempio, il dolore fisico provocato da una lombosciatalgia causata da un fatto illecito è un danno risarcibile: ma il fatto storico rappresentato dal dolore fisico che una lombosciatalgia provoca non produce plurimi effetti risarcitori, sol perché lo si definisca di volta in volta “danno biologico”,
“danno morale”, “danno alla vita di relazione” o altro. Uno è il fatto materiale provocato dall'illecito (il dolore fisico) ed uno deve essere il credito risarcitorio ... L'unitarietà del danno non patrimoniale è concetto giuridico, posto a presidio del divieto di duplicazioni risarcitorie. Esso non
c'entra nulla con il polimorfismo con cui il danno può manifestarsi, che è anche questione di fatto ... quando, invece si tratta di stabilire quanto valga economicamente il danno patito dalla vittima, il giudice non deve andar dietro a categorie astratte, ma accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto e per quanto tempo”.
Ne consegue che, in applicazione dei canoni ermeneutici innanzi richiamati, che precisano quanto già affermato in C. Civ. Sez. Un. 26792/2008, si deve dapprima operare una “monetizzazione standard” del risarcimento basata sulle tabelle e quindi si procederà alla personalizzazione in ragione della sussistenza di conseguenze ulteriori e specifiche, se concretamente allegate, provate e sofferte dalla vittima nello specifico caso.
In altri termini, il discorrere di danno morale, estetico ed esistenziale (cfr. atto di citazione) riveste una mera valenza descrittiva, non implicando che ciascuna menomazione debba essere singolarmente valutata e che quindi la liquidazione del danno sia il risultato della sommatoria di una valutazione parcellizzata delle menomazioni ai singoli distretti corporei o alle singole funzioni (v. Trib. Roma,
22.2.2018, n. 3980).
E invero - si ribadisce -, i danni non patrimoniali alla persona si sostanziano nel danno biologico e nel danno morale, atteso il carattere tendenzialmente omnicomprensivo delle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, a garanzia dell'adozione di criteri uniformi nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica (art. 1226 c.c.).
Più nello specifico, osserva lo scrivente che il danno non patrimoniale derivante da lesione della salute, ancorché costituisca categoria giuridicamente unitaria (cfr. Cass. S.U. 26972/2008; Cass.
7513/2018), comprende – alla luce delle recenti ma ormai consolidate specificazioni del Supremo
Collegio (cfr. Cass. 11851/2015; Cass. 7513/2018; Cass. 25164/2020) – le due
(fenomenologicamente) distinte voci di danno biologico, quale compromissione delle attività quotidiane e degli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato e di danno morale, quale pregiudizio privo di fondamento medico-legale e rappresentato dalla sofferenza interiore;
ed entrambe le voci devono essere distintamente allegate e provate (quanto al danno morale, si richiama la sentenza n. 6444 del 2023 della Cassazione, che si inscrive nell'orientamento maggioritario, in
9 virtù del quale l'attore danneggiato ha il preciso onere di allegare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento;
se dunque per la prova del danno morale può farsi ampio ricorso alla prova presuntiva ex art. 2729 c.c. ed alle massime di esperienza, imperniate sulla nota regola dell'id quod plerumque accidit, nondimeno il danneggiato è onerato di una puntuale allegazione di quei fatti in cui si esplica e manifesta il danno morale lamentato, allegando ad esempio circostanze atte a dimostrare il mutamento della sua condizione rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
arg.
Cass. n. 7513/2018).
Nel caso di specie, deve ritenersi che sia stata fornita la prova di entrambe le voci di danno, giacché:
- il danno biologico è stato compiutamente allegato e risulta dimostrato dalla documentazione sanitaria in atti nonché dalle risultanze della ctu medico-legale;
- quanto al danno morale, l'incidenza negativa esplicata dalla lesione in questione sulle ordinarie attività quotidiane corrisponde non solo ad una regola di normalità statistica ma risulta altresì provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (cfr. Cass. n. 31837/2021) nonché suffragata dalle considerazioni svolte sul punto dalla CTU.
Quindi, in applicazione delle richiamate tabelle milanesi, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (23 anni), considerato un punto base ITT pari ad € 115,00, viste le conclusioni della ctu medico-legale in atti, il danno non patrimoniale deve essere quantificato in € 807.126,00.
Nulla va aggiunto a tale importo a titolo di personalizzazione del danno, non avendo la difesa attorea né avanzato la relativa richiesta né argomentato o provato alcunché in ordine agli elementi volti a suffragarne la invocabilità in giudizio.
E invero, non può procedersi alla personalizzazione del danno biologico se il danneggiato che agisce in giudizio non ha dedotto e allegato specifiche e puntuali circostanze in fatto, tali da far apparire provata una maggiore afflittività del pregiudizio subito, rispetto a quello riconosciuto e liquidato secondo i criteri legali generalizzati. Difatti, la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto, abbisognando quindi di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plernmque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (Cass. civ., sez. III, sent. del 4.8.2022, n. 24227).
In ordine, poi, ai pregiudizi di carattere patrimoniale, l'attore non ha fornito entro i termini perentori previsti per il maturarsi delle preclusioni istruttorie le dovute allegazioni e i necessari elementi di prova, sicché la relativa richiesta risarcitoria, introdotta soltanto genericamente, non può che essere disattesa.
10 In particolare, l'attore non può pretendere di affidare le proprie doglianze alla produzione documentale medica allegata con l'atto di citazione, posto che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca, nel rispetto delle preclusioni processuali, gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre da essa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass.
21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib.
Savona 20.02.2019).
In definitiva, le parti convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attore per il complessivo importo di € 807.126,00 a titolo di danno non patrimoniale patito.
Poiché tale somma viene determinata all'attualità, non va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Su tale importo maturerà invece, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale, stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro (2.8.2019) per il primo anno e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo (cfr.: Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016); sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al saldo.
Ulteriori questioni e domande restano assorbite, rammentandosi che ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 c.p.c., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite (v., sul punto, Cass. civ., Sez. I, sent. n.
16056 del 2.8.2016; Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241; Cass. Civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294).
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, tenuto conto del quantum riconosciuto in sentenza (cfr. art. 5, c. 4, ultimo periodo d.m. 55/2014, in virtù del quale nei giudizi di liquidazione del danno occorre fare riferimento alla somma effettivamente attribuita alla parte vittoriosa) e in applicazione dei parametri minimi ex d.m. 147/2022, stanti la natura delle questioni trattate e l'attività processuale concretamente svolta.
11 Infine, in ragione dell'esito degli accertamenti espletati, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio (cinematica e medico-legale), come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido tra loro,
a pagare in favore dell'attore la somma di € 807.126,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 2.8.2019 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, liquidate in complessivi € 8.376,00, di cui € 545,00 per esborsi documentati e € 7.831,00 per compensi, oltre 15%rsg, cpa e iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari;
- pone le spese delle due ccttuu espletate in giudizio, come liquidate con relativi decreti emessi in corso di causa (decreto dep. 18.3.2024 e decreto dep. 9.7.2025), definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Crotone, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
MA US AR
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