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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1279/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239007801254000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 09 aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239007801254000, notificata il data 13 febbraio 2024, contenente la seguente cartella di pagamento n. 29320110079711714000, relativa a IVA 2008, asseritamente notificata il 03 settembre 2012, recante la somma di euro 5.340,80 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Catania e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
- Precedentemente al suddetto avviso di intimazione di pagamento, oggetto del presente ricorso, nessun atto è stato mai notificato al Sig. Ricorrente_1; che “l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero del suddetto Nominativo_2 richiesto, si prescrive con il decorso di anni dieci successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Nel caso che ci occupa, anno di riferimento 2008, la richiesta di pagamento
(cartella), quale atto interruttivo, si assume notificata il 03/09/2012, senza successivi atti notificati di interruzione di prescrizione. Che, pertanto, in riferimento al caso di specie, non può che concludersi col rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione di riscossione intentata dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del Sig. Ricorrente_1, di quale in ogni caso con provvedimento del Tribunale di Catania è stato dichiarato fallito.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agente della Riscossione ha notificato la cartelle di pagamento propedeutica all'atto impugnato in data
03/09/2012, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma
3, D.Lgs. 546/92, il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto atto impugnato. Così come inammissibile deve essere ritenuta qualsiasi contestazione di presunta prescrizione maturata prima dell'atto oggi impugnato. L'Ufficio, in merito alla prova dell'avvenuta notifica, rileva che gli adempimenti relativi alla notifica della cartella di pagamento e alla successiva intimazione di pagamento impugnata sono tutti di stretta ed esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non può che eccepire la carenza di legittimazione passiva.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Nel dedurre preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'AdR con riferimento alle attività di competenza dell'ente creditore, si osserva che in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'ente creditore, l'agente della riscossione, in data 3.9.2012, ha notificato la cartella 29320110079711714000. Il pagamento della cartella è stato sollecitato mediante l'avviso di intimazione 29320239007801254000, notificato il 13.2.2024. Dovendosi innanzi tutto premettere che la prescrizione dell'Iva è decennale. La documentazione in atti prova che il credito è riscuotibile e non prescritto e ciò in ragione della legislazione emergenziale Covid-19 (art. 12 del D. Lgs. 159/2015 così come richiamato dagli artt. 67 e 68 DL 18/2020). Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è quindi l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 07 giugno 2024 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 4 Febbraio 2026 il ricorrente deposita deduzioni conclusive.
All'udienza del 11 febbraio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento che, per sua natura, costituisce atto della fase della riscossione successivo alla cartella. Ne consegue che, in linea generale, il contribuente può far valere: vizi propri dell'intimazione (ad es. difetto di motivazione dell'atto, difetti di notifica dell'intimazione stessa, carenza di legittimazione dell'ente emanante, ecc. ); nonché, solo in caso di mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili presupposti, anche i vizi degli atti precedenti. Nel caso di specie, risulta dagli atti difensivi e dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione che l'intimazione impugnata trae origine da cartella di pagamento (indicata come n. 29320110079711714000 / comunque identificata in atti) e che tale cartella risulta notificata il 03/09/2012.
Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto atti presupposti all'intimazione. Tuttavia: l'Agente della riscossione ha allegato agli atti prova della notifica della cartella (cfr. documentazione versata in atti); la cartella risulta notificata in data 03/09/2012, circostanza idonea a radicare la legittimità della successiva intimazione, quale atto sollecitatorio del pagamento del carico iscritto a ruolo. Pertanto l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto deve essere rigettata.
Una volta accertata la notifica della cartella, eventuali doglianze relative: alla sussistenza del credito, alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, a vizi della cartella, avrebbero dovuto essere fatte valere con impugnazione della cartella nei termini di legge. Non risulta in atti che tale impugnazione sia stata proposta;
pertanto, tali censure risultano precluse e devono dichiararsi inammissibili.
Il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del credito. Dalla ricostruzione cronologica risultante dagli atti:
03/09/2012: notifica della cartella di pagamento;
13/02/2024: notifica dell'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha sostenuto che il credito IVA sia soggetto a prescrizione decennale e che il decorso del termine risulti comunque impedito/sospeso per effetto della normativa emergenziale
Covid, la quale come è noto, la sospensione (per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4- bis del D.L. n. 18/2020,
(cosiddetto Decreto Cura Italia, poi modificato nei temini dal Decreto Legge 73/2021) ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché
… sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
La tesi difensiva della parte resistente è coerente con la circostanza che, in via ordinaria, il termine decennale successivo alla notifica della cartella sarebbe venuto a scadenza nel settembre 2022; tuttavia, la disciplina emergenziale ha determinato un differimento del decorso dei termini, con conseguente attualità del credito al momento della notifica dell'intimazione (febbraio 2024). Ne consegue che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00
(cinquecentocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3022/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320239007801254000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 09 aprile 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239007801254000, notificata il data 13 febbraio 2024, contenente la seguente cartella di pagamento n. 29320110079711714000, relativa a IVA 2008, asseritamente notificata il 03 settembre 2012, recante la somma di euro 5.340,80 e
contro
Agenzia delle Entrate-Direzione
Provinciale di Catania e Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
- Precedentemente al suddetto avviso di intimazione di pagamento, oggetto del presente ricorso, nessun atto è stato mai notificato al Sig. Ricorrente_1; che “l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero del suddetto Nominativo_2 richiesto, si prescrive con il decorso di anni dieci successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Nel caso che ci occupa, anno di riferimento 2008, la richiesta di pagamento
(cartella), quale atto interruttivo, si assume notificata il 03/09/2012, senza successivi atti notificati di interruzione di prescrizione. Che, pertanto, in riferimento al caso di specie, non può che concludersi col rilevare l'intervenuta prescrizione dell'azione di riscossione intentata dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del Sig. Ricorrente_1, di quale in ogni caso con provvedimento del Tribunale di Catania è stato dichiarato fallito.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agente della Riscossione ha notificato la cartelle di pagamento propedeutica all'atto impugnato in data
03/09/2012, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della loro notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, i relativi crediti, devono essere considerati divenuti definitivi e, quindi, non più contestabili. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. 19, comma
3, D.Lgs. 546/92, il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto atto impugnato. Così come inammissibile deve essere ritenuta qualsiasi contestazione di presunta prescrizione maturata prima dell'atto oggi impugnato. L'Ufficio, in merito alla prova dell'avvenuta notifica, rileva che gli adempimenti relativi alla notifica della cartella di pagamento e alla successiva intimazione di pagamento impugnata sono tutti di stretta ed esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non può che eccepire la carenza di legittimazione passiva.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Nel dedurre preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'AdR con riferimento alle attività di competenza dell'ente creditore, si osserva che in esecuzione dell'incarico ricevuto dall'ente creditore, l'agente della riscossione, in data 3.9.2012, ha notificato la cartella 29320110079711714000. Il pagamento della cartella è stato sollecitato mediante l'avviso di intimazione 29320239007801254000, notificato il 13.2.2024. Dovendosi innanzi tutto premettere che la prescrizione dell'Iva è decennale. La documentazione in atti prova che il credito è riscuotibile e non prescritto e ciò in ragione della legislazione emergenziale Covid-19 (art. 12 del D. Lgs. 159/2015 così come richiamato dagli artt. 67 e 68 DL 18/2020). Il punto di partenza per effettuare il computo dei termini è quindi l'art. 68 del D.L. 18/2020 il quale, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 07 giugno 2024 il ricorrente deposita memorie illustrative.
In data 4 Febbraio 2026 il ricorrente deposita deduzioni conclusive.
All'udienza del 11 febbraio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
L'atto impugnato è un'intimazione di pagamento che, per sua natura, costituisce atto della fase della riscossione successivo alla cartella. Ne consegue che, in linea generale, il contribuente può far valere: vizi propri dell'intimazione (ad es. difetto di motivazione dell'atto, difetti di notifica dell'intimazione stessa, carenza di legittimazione dell'ente emanante, ecc. ); nonché, solo in caso di mancata notifica degli atti autonomamente impugnabili presupposti, anche i vizi degli atti precedenti. Nel caso di specie, risulta dagli atti difensivi e dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate – Riscossione che l'intimazione impugnata trae origine da cartella di pagamento (indicata come n. 29320110079711714000 / comunque identificata in atti) e che tale cartella risulta notificata il 03/09/2012.
Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto atti presupposti all'intimazione. Tuttavia: l'Agente della riscossione ha allegato agli atti prova della notifica della cartella (cfr. documentazione versata in atti); la cartella risulta notificata in data 03/09/2012, circostanza idonea a radicare la legittimità della successiva intimazione, quale atto sollecitatorio del pagamento del carico iscritto a ruolo. Pertanto l'eccezione di omessa notifica dell'atto presupposto deve essere rigettata.
Una volta accertata la notifica della cartella, eventuali doglianze relative: alla sussistenza del credito, alla legittimità dell'iscrizione a ruolo, a vizi della cartella, avrebbero dovuto essere fatte valere con impugnazione della cartella nei termini di legge. Non risulta in atti che tale impugnazione sia stata proposta;
pertanto, tali censure risultano precluse e devono dichiararsi inammissibili.
Il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione del credito. Dalla ricostruzione cronologica risultante dagli atti:
03/09/2012: notifica della cartella di pagamento;
13/02/2024: notifica dell'intimazione di pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha sostenuto che il credito IVA sia soggetto a prescrizione decennale e che il decorso del termine risulti comunque impedito/sospeso per effetto della normativa emergenziale
Covid, la quale come è noto, la sospensione (per 542 giorni) dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 ha congelato le azioni di riscossione così da rendere necessario un equilibrio normativo mediante precisi meccanismi di proroga. In particolare, l'art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4- bis del D.L. n. 18/2020,
(cosiddetto Decreto Cura Italia, poi modificato nei temini dal Decreto Legge 73/2021) ha previsto che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché
… sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID, nessuna prescrizione o decadenza si è pertanto verificata.
La tesi difensiva della parte resistente è coerente con la circostanza che, in via ordinaria, il termine decennale successivo alla notifica della cartella sarebbe venuto a scadenza nel settembre 2022; tuttavia, la disciplina emergenziale ha determinato un differimento del decorso dei termini, con conseguente attualità del credito al momento della notifica dell'intimazione (febbraio 2024). Ne consegue che l'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in euro 500,00
(cinquecentocento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Catania in data 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Flavio Rampello)