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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12685 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35273/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...] il [...], alias Parte_1 Pt_1
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Elio Zappone, nei
[...] confronti del – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente, ha adito il Tribunale per domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, ed accertati
i fatti di cui alla narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento della presente domanda: - in via preliminare e cautelare: ordinare all'amministrazione resistente di formalizzare la nuova istanza di protezione internazionale del ricorrente e, conseguentemente, di rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo;
m- in via preliminare di rito: fissare in ogni caso udienza per la comparizione delle parti essendo necessario ed opportuno richiedere chiarimenti direttamente al ricorrente;
- nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare la sua istanza di protezione internazionale ed ottenere, conseguentemente, il rilascio del relativo permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- con ogni ulteriore statuizione di legge ritenuta opportuna per tutelare al meglio la posizione soggettiva del ricorrente, anche in ordine alla refusione delle spese processuali.”
L'istante, premesso di risiedere in Italia da oltre dieci anni, di essersi integrato nel territorio nazionale e di aver ivi svolto regolare attività lavorativa, ha riferito di aver presentato una prima domanda di protezione internazionale e di aver ricevuto un rigetto dalla Commissione Territoriale di Bari il
4.11.2020. Impugnato il rigetto ricevuto innanzi al Tribunale di Roma, quest'ultimo dopo circa due anni, ha dichiarato la propria incompetenza. Presentato un nuovo ricorso innanzi il Tribunale di Bari, quest'ultimo lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo.
Successivamente, in data 23.02.2024, il ricorrente ha inviato a mezzo pec alla Questura di la CP_1 manifestazione di volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, la quale tuttavia, ha indicato quale amministrazione competente per la formalizzazione della domanda di asilo il Commissariato di Terracina.
Quest'ultima amministrazione, ricevuta la richiesta di formalizzazione di domanda reiterata di protezione internazionale l'ha rifiutata ritenendo che, trattandosi di una seconda domanda di asilo reiterata, la stessa non è consentita dalla legge. Nello stesso tempo, ha trasmesso gli atti al Prefetto di il quale, nel rilevare l'irregolarità della presenza del ricorrente sul territorio nazionale, ha CP_1 emesso un provvedimento di espulsione nei suoi confronti.
Dopo aver più volte diffidato a mezzo pec la Questura competente a provvedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale, non ricevendo alcuna risposta, parte ricorrente in data 08.10.2024 ha presentato al Tribunale di Roma un ricorso ex art. 700 con il quale ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a formalizzare la sua istanza di protezione internazionale ed ottenere, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Dichiarata l'improcedibilità del ricorso sulla base della seguente motivazione: “nei file relativi alla notifica del ricorso e del decreto (eml; accettazione, consegna e invio) non risultano allegati i file trasmessi alla resistente”, il ricorrente ha proposto reclamo che è stato rigettato per mancanza del periculum in mora in quanto “l'inerzia o il rifiuto della Questura nel procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, per quanto reiterata, ben può essere sindacata nelle forme del rito semplificato di cognizione, procedura di maggiore celerità con la quale è anche pacificamente ammessa la possibilità di chiedere in via d'urgenza il rilascio di un permesso provvisorio per richiesta asilo”.
Con il presente ricorso parte ricorrente, richiamata la disciplina rilevante in materia di domanda reiterata di protezione internazionale, ha nuovamente formulato la richiesta di ordinare all'amministrazione competente di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nonché, in via cautelare, di ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.
Il giudice, con decreto del 1.08.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “in considerazione del ruolo delle cause, è possibile fissare una udienza per la trattazione del merito in tempi compatibili con le ragioni di urgenza prospettate con la richiesta cautelare,”, ha fissato l'udienza del 16.09.2025. Il non si è costituito. CP_1
°°°°°
La prospettazione di parte ricorrente circa l'articolarsi degli eventi trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti.
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b-bis) del d.lgs. 25/2008, una domanda reiterata è: “un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente…”.
L'art. 3 del d.lgs. 25/2008 prevede che: “Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.
4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art. 26”.
L'art. 26 del medesimo decreto legge prevede invece che: “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale [...] redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”.
Ancora, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015 “al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.
Nel caso di specie, parte ricorrente con pec del 23.02.2024 ha manifestato alla Questura di la CP_1 volontà di formalizzare domanda di protezione internazionale reiterata. L'autorità amministrativa, tuttavia, nel rifiutarsi di formalizzare la suddetta richiesta, essendo il ricorrente irregolare sul territorio, ha indicato come autorità competente alla formalizzazione della domanda il Commissariato di Terracina. Tuttavia, anche tale ultima amministrazione ha rifiutato la formalizzazione della domanda reiterata del ricorrente in ragione della sua irregolare presenza sul territorio.
Ebbene, in applicazione dell'art. 2 co. 1, lett. b-bis) del d.lgs. 25/2008 richiamato, parte ricorrente ha invero diritto alla presentazione della suddetta domanda, a prescindere dalla sua regolarità sul territorio italiano. Tale domanda deve essere formalizzata dalla Questura competente ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo.
Sarà poi la Commissione Territoriale competente a decidere sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della suddetta domanda. Inoltre, l'autorità amministrativa alla quale il ricorrente si è rivolto per la formalizzazione della domanda, in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015 richiamato nonché in applicazione del principio generale secondo cui a fronte di una domanda inoltrata all'amministrazione, il cittadino ha diritto ad una risposta purchessia entro i termini di legge, avrebbe dovuto rilasciare il permesso provvisorio richiesto.
Alla luce delle considerazioni suesposte il ricorso deve dunque essere accolto e per l'effetto deve essere ordinato all'amministrazione competente di provvedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente nonché al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale del sig. nato in Parte_1
Bangladesh il 21.05.1988, alias , nato in [...] il [...] nonché di Parte_1 rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 16.09.2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da nato in [...] il [...], alias Parte_1 Pt_1
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Elio Zappone, nei
[...] confronti del – rappresentato ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente, ha adito il Tribunale per domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, ed accertati
i fatti di cui alla narrativa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento della presente domanda: - in via preliminare e cautelare: ordinare all'amministrazione resistente di formalizzare la nuova istanza di protezione internazionale del ricorrente e, conseguentemente, di rilasciare allo stesso un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo;
m- in via preliminare di rito: fissare in ogni caso udienza per la comparizione delle parti essendo necessario ed opportuno richiedere chiarimenti direttamente al ricorrente;
- nel merito: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a formalizzare la sua istanza di protezione internazionale ed ottenere, conseguentemente, il rilascio del relativo permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- con ogni ulteriore statuizione di legge ritenuta opportuna per tutelare al meglio la posizione soggettiva del ricorrente, anche in ordine alla refusione delle spese processuali.”
L'istante, premesso di risiedere in Italia da oltre dieci anni, di essersi integrato nel territorio nazionale e di aver ivi svolto regolare attività lavorativa, ha riferito di aver presentato una prima domanda di protezione internazionale e di aver ricevuto un rigetto dalla Commissione Territoriale di Bari il
4.11.2020. Impugnato il rigetto ricevuto innanzi al Tribunale di Roma, quest'ultimo dopo circa due anni, ha dichiarato la propria incompetenza. Presentato un nuovo ricorso innanzi il Tribunale di Bari, quest'ultimo lo ha dichiarato inammissibile perché tardivo.
Successivamente, in data 23.02.2024, il ricorrente ha inviato a mezzo pec alla Questura di la CP_1 manifestazione di volontà di presentare una nuova domanda di protezione internazionale, la quale tuttavia, ha indicato quale amministrazione competente per la formalizzazione della domanda di asilo il Commissariato di Terracina.
Quest'ultima amministrazione, ricevuta la richiesta di formalizzazione di domanda reiterata di protezione internazionale l'ha rifiutata ritenendo che, trattandosi di una seconda domanda di asilo reiterata, la stessa non è consentita dalla legge. Nello stesso tempo, ha trasmesso gli atti al Prefetto di il quale, nel rilevare l'irregolarità della presenza del ricorrente sul territorio nazionale, ha CP_1 emesso un provvedimento di espulsione nei suoi confronti.
Dopo aver più volte diffidato a mezzo pec la Questura competente a provvedere alla formalizzazione della sua domanda di protezione internazionale, non ricevendo alcuna risposta, parte ricorrente in data 08.10.2024 ha presentato al Tribunale di Roma un ricorso ex art. 700 con il quale ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a formalizzare la sua istanza di protezione internazionale ed ottenere, conseguentemente, il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo.
Dichiarata l'improcedibilità del ricorso sulla base della seguente motivazione: “nei file relativi alla notifica del ricorso e del decreto (eml; accettazione, consegna e invio) non risultano allegati i file trasmessi alla resistente”, il ricorrente ha proposto reclamo che è stato rigettato per mancanza del periculum in mora in quanto “l'inerzia o il rifiuto della Questura nel procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale, per quanto reiterata, ben può essere sindacata nelle forme del rito semplificato di cognizione, procedura di maggiore celerità con la quale è anche pacificamente ammessa la possibilità di chiedere in via d'urgenza il rilascio di un permesso provvisorio per richiesta asilo”.
Con il presente ricorso parte ricorrente, richiamata la disciplina rilevante in materia di domanda reiterata di protezione internazionale, ha nuovamente formulato la richiesta di ordinare all'amministrazione competente di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale nonché, in via cautelare, di ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.
Il giudice, con decreto del 1.08.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “in considerazione del ruolo delle cause, è possibile fissare una udienza per la trattazione del merito in tempi compatibili con le ragioni di urgenza prospettate con la richiesta cautelare,”, ha fissato l'udienza del 16.09.2025. Il non si è costituito. CP_1
°°°°°
La prospettazione di parte ricorrente circa l'articolarsi degli eventi trova pieno riscontro nella documentazione versata in atti.
Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b-bis) del d.lgs. 25/2008, una domanda reiterata è: “un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente…”.
L'art. 3 del d.lgs. 25/2008 prevede che: “Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art.
4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art. 26”.
L'art. 26 del medesimo decreto legge prevede invece che: “la questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale [...] redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti”.
Ancora, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015 “al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”.
Nel caso di specie, parte ricorrente con pec del 23.02.2024 ha manifestato alla Questura di la CP_1 volontà di formalizzare domanda di protezione internazionale reiterata. L'autorità amministrativa, tuttavia, nel rifiutarsi di formalizzare la suddetta richiesta, essendo il ricorrente irregolare sul territorio, ha indicato come autorità competente alla formalizzazione della domanda il Commissariato di Terracina. Tuttavia, anche tale ultima amministrazione ha rifiutato la formalizzazione della domanda reiterata del ricorrente in ragione della sua irregolare presenza sul territorio.
Ebbene, in applicazione dell'art. 2 co. 1, lett. b-bis) del d.lgs. 25/2008 richiamato, parte ricorrente ha invero diritto alla presentazione della suddetta domanda, a prescindere dalla sua regolarità sul territorio italiano. Tale domanda deve essere formalizzata dalla Questura competente ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto legislativo.
Sarà poi la Commissione Territoriale competente a decidere sull'ammissibilità ed eventualmente sul merito della suddetta domanda. Inoltre, l'autorità amministrativa alla quale il ricorrente si è rivolto per la formalizzazione della domanda, in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 142/2015 richiamato nonché in applicazione del principio generale secondo cui a fronte di una domanda inoltrata all'amministrazione, il cittadino ha diritto ad una risposta purchessia entro i termini di legge, avrebbe dovuto rilasciare il permesso provvisorio richiesto.
Alla luce delle considerazioni suesposte il ricorso deve dunque essere accolto e per l'effetto deve essere ordinato all'amministrazione competente di provvedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale del ricorrente nonché al rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo.
Le spese seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di procedere alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale del sig. nato in Parte_1
Bangladesh il 21.05.1988, alias , nato in [...] il [...] nonché di Parte_1 rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo;
- condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 16.09.2025
Il giudice
Corrado Bile