TAR
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Rigetto
Sentenza 24 novembre 2023
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Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Sublocazione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 ottobre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10089/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01838 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10089/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio
per la riforma N. 10089/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) n. 685/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Ordinanza n. 30 del 9 novembre 2020 il Sindaco del Comune di -
OMISSIS- (CS) ha ordinato al sig. -OMISSIS-, odierno appellante, la demolizione e rimessione in pristino di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire.
Tale provvedimento è stato adottato all'indomani della sentenza n.
1304/2017 pronunciata dal Tribunale civile di Cosenza, il quale ha ordinato al sig. -OMISSIS-di arretrare la costruzione realizzata al primo piano del fabbricato di sua proprietà, nonché la tettoia in legno e tegole realizzata al primo piano dello stesso insieme al parapetto di mattoni, in modo da rispettare la distanza di tre metri dalla proprietà dei confinanti signori NG
TI e OR IT.
Avverso l'ordinanza di demolizione il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria (n.R.G. 202100194), chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto: i) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 d.P.R. n.
380/2001 (T.U. in materia edilizia). Violazione e/o falsa applicazione N. 10089/2023 REG.RIC.
dell'art. 6, L. n. 241/1990. Difetto e/o omessa istruttoria. eccesso di potere per travisamento dei fatti. illogicità. irrazionalità. Arbitrarietà. Perplessità;
ii) Illegittimità dell'ordinanza di demolizione per violazione e/o falsa applicazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990. eccesso di potere per sviamento di potere. In sintesi, il ricorrente ha lamentato che il potere di ordinare la demolizione sarebbe stato impropriamente utilizzato per dare esecuzione a una sentenza del giudice civile, travisando così i fatti e senza alcuna attività istruttoria volta a verificare se effettivamente vi fossero state delle violazioni edilizie. L'istante, inoltre, ha denunciato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto adottato senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero indotto l'amministrazione ad assumere tale determinazione.
Il Comune di -OMISSIS-, costituitosi in giudizio, ha ribadito la correttezza dell'ordinanza di demolizione dell'intervento edilizio abusivo; tale ordinanza, peraltro, sarebbe meramente confermativa della precedente ordinanza di demolizione n. 22 del 10 settembre 2012, avente ad oggetto i medesimi manufatti.
Il TAR, dopo aver disposto la verificazione, con sentenza n. 1714 del 7 ottobre 2021, ha rigettato il ricorso. Avverso la predetta pronuncia il sig. -
OMISSIS-ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8463 del 3 ottobre 2022, ha accolto l'impugnazione rinviando al
Giudice di prime cure l'esame del ricorso, ai sensi dell'art. 105, comma 1
c.p.a. Ciò in quanto tra la data di deposito della verificazione disposta e la data di trattazione del ricorso non erano trascorsi i termini di legge per garantire l'espletamento delle memorie difensive ex art. 73 c.p.a. Nel corso di tale giudizio il ricorrente ha sollevato la nullità della verificazione, poiché N. 10089/2023 REG.RIC.
il sopralluogo svolto era stato eseguito in assenza di contraddittorio, nonché senza la redazione di un verbale.
Con sentenza n. 685/2023, pubblicata il 2 maggio 2023, il TAR della
Calabria ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse del sig. -OMISSIS-all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione del 2020. In particolare, secondo la sentenza impugnata,
l'ordinanza n. 22/2012 del Comune di -OMISSIS- risulterebbe
“sovrapponibile” all'ordinanza di demolizione del 2020, perché concernente l'ordine di demolizione dello stesso manufatto. Sul punto, il Giudice di prime cure ha osservato che l'omessa impugnazione da parte dell'odierno appellante dell'ordinanza del 2012 renderebbe quest'ultima valida ed efficace, sicché, quand'anche il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 2020 trovasse accoglimento, “parte ricorrente non ne trarrebbe alcun reale beneficio, essendo ugualmente tenuta a demolire i manufatti”.
Pertanto, come accennato, il TAR ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse all'annullamento dell'ordinanza del
2020, rappresentando quest'ultima una mera reiterazione dell'ordinanza precedentemente emessa dall'amministrazione comunale.
Avverso tale sentenza il sig. -OMISSIS-ha proposto il presente appello, affidato a due motivi di seguito sintetizzati:
I) Error in iudicando: illogicità, carenza, contraddittorietà, erroneità, arbitrarietà, irragionevolezza e infondatezza. violazione della disciplina applicabile e travisamento dei fatti;
II) Omessa e/o contraddittoria valutazione del fumus boni juris, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112
c.p.c. N. 10089/2023 REG.RIC.
Il Comune di -OMISSIS-, pur se ritualmente invocato in giudizio, non si è costituito.
All'udienza di smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal sig. -
OMISSIS-(proprietario ad -OMISSIS- – CS – di un immobile al piano terra e al primo piano) avverso la sentenza del TAR della Calabria con cui (a seguito di rinvio disposto da questo Consiglio di Stato con sentenza n.
8463/2022) è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza comunale n. 30 del 2020 che ha disposto la demolizione e rimessione in pristino di alcuni interventi realizzati in assenza di permesso di costruire.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in premessa) il sig. -OMISSIS-lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto che l'ordine di demolizione del 2020 rappresentasse una mera reiterazione dell'ordinanza del 2012, in quanto avente ad oggetto lo stesso manufatto e gli stessi interventi. In particolare, parte appellante sostiene che non vi sarebbe alcuna corrispondenza fra le due ordinanze, avendo l'ordinanza n. 22/2012 ad oggetto circostanze ed atti del tutto differenti da quelli che qui vengono in rilievo.
Con il secondo motivo di appello il sig. -OMISSIS-censura la pronuncia impugnata per contraddittorietà ed altresì per la totale assenza di valutazione dei motivi di ricorso in primo grado, che vengono quindi integralmente riproposti in sede di appello.
3. I due motivi in questione (che possono essere esaminati congiuntamente) sono infondati. N. 10089/2023 REG.RIC.
4. Va premesso che, secondo quanto riferito dallo stesso appellante, a seguito della pubblicazione della sentenza in epigrafe il Comune di -OMISSIS- ha adottato una nuova ordinanza (la n. 11 del 23 giugno 2023) con la quale, prendendo le mosse dalle statuizioni rese dal TAR con la sentenza in parola, ha nuovamente disposto la demolizione dei manufatti in contestazione, preannunciando – in alternativa – l'esecuzione in danno e a spese dell'odierno appellante.
Ci si può domandare se l'adozione di questo nuovo provvedimento comunale
(che l'odierno appellante riferisce di avere impugnato al TAR con ricorso n.
1368/2023) abbia determinato l'improcedibilità del presente appello ma al quesito deve fornirsi risposta negativa, in quanto l'ordinanza comunale del
23 giugno 2023 risulta espressamente adottata in conseguenza e in dipendenza dai provvedimenti nella presente sede impugnati.
Ne consegue che, stante il nesso di presupposizione/conseguenzialità che lega il provvedimento in data 9 novembre 2020 (qui impugnato) e quello successivo in data 23 giugno 2023, non può dirsi che l'impugnativa in giudizio del secondo di essi abbia fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnativa avverso il primo di essi.
3.1. Neppure può pervenirsi alla conclusione dell'improcedibilità del presente appello in relazione alla circostanza (riferita alla pag. 11 dell'appello) secondo cui già in data 20 aprile 2001 sarebbe stata presentata un'istanza di sanatoria per gli interventi qui in contestazione.
Si osserva al riguardo:
- che tale circostanza è stata solo riferita (ma non anche documentata) dalla Parte appellante;
- che non è allo stato dato di sapere se gli interventi oggetto di tale istanza coincidano con quelli qui in contestazione; N. 10089/2023 REG.RIC.
- che (anche ad ammettere provata la circostanza di cui al punto precedente) è verosimile ritenere e i provvedimenti qui impugnati abbiano comportato un – sia pure, implicito - diniego all'istanza di sanatoria;
- che in ogni caso (alla luce di consolidati orientamenti) la presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. 380 del
2001 impedisce solo in via temporanea l'adozione da parte dell'Ente locale dei provvedimenti inibitori (e, in particolare, ne impedisce l'adozione soltanto fino al momento in cui – per l'infruttuoso decorso del tempo – non possa dirsi maturato il silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria).
4. Il primo motivo di appello (il cui contenuto è stato dinanzi sinteticamente descritto) è infondato.
4.1. Nell'articolare tale motivo di appello il sig. -OMISSIS-contesta sotto diversi aspetti l'operato del TAR il quale
- dapprima (con l'ord. 1165/2021) aveva disposto istruttoria in ordine a una circostanza fattuale rilevante ai fini del decidere (si tratta della coincidenza o meno fra gli interventi di cui all'ordinanza n. 22/2012 e quelli di cui alla successiva ordinanza n. 30/2022)
- e poi (a seguito del giudizio di rinvio disposto dal Consiglio di Stato e delle contestazioni in ordine alla nullità degli esiti della verificazione disposta dal TAR) ha ritenuto di poter decidere la causa prescindendo dagli esiti della stessa verificazione.
Osserva al riguardo il Collegio che, se pure può risultare opinabile la scelta del primo Giudice di disporre un'istruttoria per accertare una circostanza di fatto (salvo poi accertare la medesima circostanza prescindendo dall'istruttoria espletata), tale modus operandi non risulta ex se idoneo a N. 10089/2023 REG.RIC.
viziare la decisione finale, rientrando in ogni caso l'acquisizione dei mezzi di prova e il relativo apprezzamento nella sfera di disponibilità del Collegio.
Si intende con ciò rappresentare che un eventuale vizio della sentenza potrebbe essere accertato soltanto laddove le rilevanti circostanze di fatto fossero state accertate e valutate in modo erroneo, ma non anche laddove – come nel caso in esame – tale accertamento sia avvenuto in modo opinabile
(e, occorre ammetterlo, forse non del tutto lineare) ma pervenendo comunque a conclusioni corrette.
In definitiva, il fatto che il primo Giudice abbia dapprima demandato a un verificatore l'accertamento di una determinata circostanza di fatto (i.e.:
l'identità fra i manufatti oggetto dell'ordinanza comunale n. 22 del 2012 e quelli oggetto della successiva ordinanza n. 30/2020), salvo poi desumere aliunde la medesima circostanza non costituisce ex se un error in procedendo vel in iudicando della decisione.
È qui appena il caso di sottolineare che il Giudice (nella sua qualità di peritus peritorum) avrebbe in ogni caso potuto discostarsi dagli esiti della disposta istruttoria, quand'anche ne avesse pienamente tenuto conto.
Il focus della questione controversa, quindi, deve essere spostato dal tema di carattere procedimentale e processuale (relativo alla scelta del primo Giudice in ordine alla disposta istruttoria) a quello di carattere sostanziale (relativo all'apprezzamento in concreto delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere).
4.2. Ebbene, impostati in tal modo i termini della questione deve concludersi nel senso che il primo Giudice – sulla base della documentazione in atti – abbia correttamente concluso nel senso della identità fra i manufatti oggetto dell'ordinanza comunale n. 22 del 2012 e quelli oggetto della successiva ordinanza n. 30/2020. N. 10089/2023 REG.RIC.
In particolare, dall'attento esame degli atti di causa (e, in particolare, della documentazione fotografica realizzata dal locale Corpo di P.M. in data 8 agosto 2012 e dalla successiva documentazione fotografica allegata alla relazione dell'Ufficio tecnico comunale in data 11 febbraio 2021) emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'identità fra i manufatti rilevati e contestati nelle due occasioni dagli Organi comunali.
Ed infatti, nonostante una diversa formulazione nella relativa descrizione,
l'esame degli atti di causa e del materiale fotografico prodotto consente di stabilire che
- la consistenza oggettiva dei manufatti accertati nel corso del 2012
(“(…) un muro in mattoni realizzato al piano terra; un pilastro il legno
e una tettoia – con struttura in legno e coppi realizzata al piano terra su una piccola veranda già esistente; una struttura in profilati metallici realizzata sul balcone del piano primo”)
- coincida in modo esatto con quella dei manufatti oggetto dell'ordinanza del 2020 (“la costruzione realizzata al primo piano del fabbricato (…); la tettoia il legno e tegole realizzata al primo piano del fabbricato insieme al parapetto di mattoni al piano terra”).
Allo stesso modo, l'esame della documentazione in atti consente di affermare (ancora una volta, nonostante a diversa formulazione utilizzata ma al di là di ogni ragionevole dubbio) che gli interventi appena descritti – e di cui il Comune ha per due volte nel corso del tempo ordinato la rimozione – coincidano con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza, n.
1304/2017 il quale aveva accertato la violazione del regìme delle distanze in relazione: a) alla “tettoia” (scil: al primo piano), nonché b) al “parapetto di mattoni al piano terra”. N. 10089/2023 REG.RIC.
4.3. Per le ragioni appena esposte (i.e.: per la materiale coincidenza fra i manufatti oggetto delle due ordinanze comunali di demolizione e quelli di cui alla sentenza del Giudice civile del 2017) risulta infondato l'argomento secondo cui l'impugnata ordinanza comunale n. 30/2020 avrebbe impropriamente rappresentato lo strumento utilizzato al fine di fornire una sorta di 'copertura pubblicistica' a statuizioni rese dal Giudice civile all'esito di una controversia fra privati.
Contrariamente a quanto esposto dall'appellante, infatti, l'oggetto dell'ordinanza comunale n. 30 del 2020 coincideva (non solo con quello di cui alle statuizioni del Giudice civile, ma soprattutto) con l'oggetto della precedente ordinanza comunale n. 22 del 2012 (che, è bene ricordarlo, non era stata impugnata in giudizio dal sig. -OMISSIS-e si era quindi consolidata negli effetti).
4.4. Come già rilevato retro, sub 4.3., l'identità fra i manufatti di cui all'ordinanza comunale n. 22 del 2012 e quelli di cui alla successiva ordinanza n. 30 del 2020 emerge - fra l'altro – dal raffronto fra la documentazione fotografica realizzata dal Corpo comunale di P.M. nell'agosto del 2012 e quella realizzata dall'U.T.C. ne febbraio del 2021
(i.e.: in corso di causa).
L'appellante osserva che sulla veridicità della documentazione fotografica
(e delle attestazioni offerte dal responsabile dell'UTC) del febbraio 2021
“sussiste più di un ragionevole dubbio”.
Il Collegio si limita tuttavia ad osservare che, trattandosi di attestazioni di fonte pubblica, la veridicità di quanto in esse rappresentato deve ritenersi accertata fino a querela di falso (che non risulta allo stato presentata).
4.5. È infondato l'argomento con il quale l'appellante lamenta che il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'inammissibile integrazione N. 10089/2023 REG.RIC.
postuma della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza n. 30/2020 e il fatto che la stessa avesse indebitamente offerto una sorta di 'copertura pubblicistica' al fine di assicurare a terzi soggetti un ausilio – anch'esso inammissibile – al fine di garantire loro l'esecuzione di una favorevole decisione del Giudice civile.
Si osserva al riguardo che, se pure l'ordinanza in questione reca, al principio delle premesse, un richiamo alla sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1304/2017, la stessa richiama a seguire la previsione di cui al d.P.R. 380 del
2001, art. 33 (per le ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire), in tal modo mostrando – sia pure, sinteticamente – che il Comune avesse autonomamente valutato l'intervento abusivo in parola e che avesse motivatamente indicato la fonte normativa che ne legittima(va) la repressione.
Inoltre, trattandosi (per le ragioni dinanzi esposte) dei medesimi abusi la cui realizzazione era stata già in precedenza (2012) accertata dal Comune (il quale ne aveva già disposto la rimozione), non può dirsi che l'ordinanza del
2020 rappresentasse una sorta di estemporaneo escamotage al fine di avvantaggiare terzi soggetti e svantaggiare al contempo l'odierno appellante.
4.6. Si ritiene di soffermarsi brevemente sull'argomento (a più riprese sottolineato dall'appellante) secondo cui, con l'adozione degli atti impugnati in primo grado, il Comune di -OMISSIS- avrebbe in qualche modo inteso avvantaggiare alcuni esponenti dell'amministrazione comunale (in particolare, i signori OL e IT) nell'ambito di una controversia civilistica che li vedeva opposti all'odierno appellante.
Al riguardo il Collegio si limita ad osservare:
- che la presente controversia viene – come è d'uopo – decisa allo stato degli atti e degli accertamenti effettuati; N. 10089/2023 REG.RIC.
- che non sembra emergere, almeno dagli atti esaminati, un intento dell'amministrazione comunale finalizzato a favorire taluni cittadini in favore di altri;
- che, laddove tale circostanza risultasse comprovata, la stessa potrà essere dedotta dinanzi alle competenti sedi giudiziarie, anche diverse da quella amministrativa.
Si osserva inoltre che, a quanto è dato apprendere, la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1304/2017 si è risolta con una soccombenza reciproca fra le parti, entrambe condannate ad arretrare le rispettive proprietà al fine di assicurare il rispetto dal regìme legale in tema di distanze.
5. Per le ragioni appena esposte non può trovare accoglimento il primo degli argomenti in cui si articola il secondo motivo di appello (pag. 18-20). Per le ragioni dinanzi richiamate, infatti, non può ritenersi che l'ordinanza comunale n. 30 del 2020 rispondesse all'unico scopo di dare attuazione al giudicato civile reso inter partes, né che la stessa risultasse carente nell'indicazione dei presupposti in fatto e in diritto del disposto ordine di rimessione in pristino.
È qui appena il caso di sottolineare che, secondo pacifiche risultanze in atti,
i manufatti di cui si contestava la realizzazione fossero stati realizzati in assenza di qualunque titolo abilitativo in un'area centrale del Comune di -
OMISSIS-.
5.1. Ed ancora, per le medesime ragioni già in precedenza espose non può trovare accoglimento il secondo degli argomenti in cui si articola il secondo motivo di appello (pag. 21-22).
Non può infatti affermarsi che il Comune abbia omesso di indicare i presupposti in fatto e in diritto per l'adozione dell'impugnato provvedimento repressivo. Al contrario, il relativo presupposto in fatto era rappresentato N. 10089/2023 REG.RIC.
dalla realizzazione di un abuso edilizio (già in più occasioni conosciuto dall'amministrazione comunale) e il presupposto in diritto era rappresentato dalle disposizioni del T.U. Edilizia (2001) che consentono alle amministrazioni comunali (rectius: impongono loro) di reprimere l'attività edilizia abusiva illecita.
6. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e le altre persone fisiche richiamate nell'ambito della decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere N. 10089/2023 REG.RIC.
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 01838 /2026 REG.PROV.COLL. N. 10089/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10089 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Zicaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio
per la riforma N. 10089/2023 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione
Seconda) n. 685/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Ordinanza n. 30 del 9 novembre 2020 il Sindaco del Comune di -
OMISSIS- (CS) ha ordinato al sig. -OMISSIS-, odierno appellante, la demolizione e rimessione in pristino di alcuni interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire.
Tale provvedimento è stato adottato all'indomani della sentenza n.
1304/2017 pronunciata dal Tribunale civile di Cosenza, il quale ha ordinato al sig. -OMISSIS-di arretrare la costruzione realizzata al primo piano del fabbricato di sua proprietà, nonché la tettoia in legno e tegole realizzata al primo piano dello stesso insieme al parapetto di mattoni, in modo da rispettare la distanza di tre metri dalla proprietà dei confinanti signori NG
TI e OR IT.
Avverso l'ordinanza di demolizione il sig. -OMISSIS-ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Calabria (n.R.G. 202100194), chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto: i) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33 d.P.R. n.
380/2001 (T.U. in materia edilizia). Violazione e/o falsa applicazione N. 10089/2023 REG.RIC.
dell'art. 6, L. n. 241/1990. Difetto e/o omessa istruttoria. eccesso di potere per travisamento dei fatti. illogicità. irrazionalità. Arbitrarietà. Perplessità;
ii) Illegittimità dell'ordinanza di demolizione per violazione e/o falsa applicazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990. eccesso di potere per sviamento di potere. In sintesi, il ricorrente ha lamentato che il potere di ordinare la demolizione sarebbe stato impropriamente utilizzato per dare esecuzione a una sentenza del giudice civile, travisando così i fatti e senza alcuna attività istruttoria volta a verificare se effettivamente vi fossero state delle violazioni edilizie. L'istante, inoltre, ha denunciato la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto adottato senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che avrebbero indotto l'amministrazione ad assumere tale determinazione.
Il Comune di -OMISSIS-, costituitosi in giudizio, ha ribadito la correttezza dell'ordinanza di demolizione dell'intervento edilizio abusivo; tale ordinanza, peraltro, sarebbe meramente confermativa della precedente ordinanza di demolizione n. 22 del 10 settembre 2012, avente ad oggetto i medesimi manufatti.
Il TAR, dopo aver disposto la verificazione, con sentenza n. 1714 del 7 ottobre 2021, ha rigettato il ricorso. Avverso la predetta pronuncia il sig. -
OMISSIS-ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8463 del 3 ottobre 2022, ha accolto l'impugnazione rinviando al
Giudice di prime cure l'esame del ricorso, ai sensi dell'art. 105, comma 1
c.p.a. Ciò in quanto tra la data di deposito della verificazione disposta e la data di trattazione del ricorso non erano trascorsi i termini di legge per garantire l'espletamento delle memorie difensive ex art. 73 c.p.a. Nel corso di tale giudizio il ricorrente ha sollevato la nullità della verificazione, poiché N. 10089/2023 REG.RIC.
il sopralluogo svolto era stato eseguito in assenza di contraddittorio, nonché senza la redazione di un verbale.
Con sentenza n. 685/2023, pubblicata il 2 maggio 2023, il TAR della
Calabria ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse del sig. -OMISSIS-all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione del 2020. In particolare, secondo la sentenza impugnata,
l'ordinanza n. 22/2012 del Comune di -OMISSIS- risulterebbe
“sovrapponibile” all'ordinanza di demolizione del 2020, perché concernente l'ordine di demolizione dello stesso manufatto. Sul punto, il Giudice di prime cure ha osservato che l'omessa impugnazione da parte dell'odierno appellante dell'ordinanza del 2012 renderebbe quest'ultima valida ed efficace, sicché, quand'anche il ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 2020 trovasse accoglimento, “parte ricorrente non ne trarrebbe alcun reale beneficio, essendo ugualmente tenuta a demolire i manufatti”.
Pertanto, come accennato, il TAR ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse all'annullamento dell'ordinanza del
2020, rappresentando quest'ultima una mera reiterazione dell'ordinanza precedentemente emessa dall'amministrazione comunale.
Avverso tale sentenza il sig. -OMISSIS-ha proposto il presente appello, affidato a due motivi di seguito sintetizzati:
I) Error in iudicando: illogicità, carenza, contraddittorietà, erroneità, arbitrarietà, irragionevolezza e infondatezza. violazione della disciplina applicabile e travisamento dei fatti;
II) Omessa e/o contraddittoria valutazione del fumus boni juris, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112
c.p.c. N. 10089/2023 REG.RIC.
Il Comune di -OMISSIS-, pur se ritualmente invocato in giudizio, non si è costituito.
All'udienza di smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal sig. -
OMISSIS-(proprietario ad -OMISSIS- – CS – di un immobile al piano terra e al primo piano) avverso la sentenza del TAR della Calabria con cui (a seguito di rinvio disposto da questo Consiglio di Stato con sentenza n.
8463/2022) è stato respinto il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza comunale n. 30 del 2020 che ha disposto la demolizione e rimessione in pristino di alcuni interventi realizzati in assenza di permesso di costruire.
2. Con il primo motivo di appello (la cui rubrica è stata richiamata in premessa) il sig. -OMISSIS-lamenta che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto che l'ordine di demolizione del 2020 rappresentasse una mera reiterazione dell'ordinanza del 2012, in quanto avente ad oggetto lo stesso manufatto e gli stessi interventi. In particolare, parte appellante sostiene che non vi sarebbe alcuna corrispondenza fra le due ordinanze, avendo l'ordinanza n. 22/2012 ad oggetto circostanze ed atti del tutto differenti da quelli che qui vengono in rilievo.
Con il secondo motivo di appello il sig. -OMISSIS-censura la pronuncia impugnata per contraddittorietà ed altresì per la totale assenza di valutazione dei motivi di ricorso in primo grado, che vengono quindi integralmente riproposti in sede di appello.
3. I due motivi in questione (che possono essere esaminati congiuntamente) sono infondati. N. 10089/2023 REG.RIC.
4. Va premesso che, secondo quanto riferito dallo stesso appellante, a seguito della pubblicazione della sentenza in epigrafe il Comune di -OMISSIS- ha adottato una nuova ordinanza (la n. 11 del 23 giugno 2023) con la quale, prendendo le mosse dalle statuizioni rese dal TAR con la sentenza in parola, ha nuovamente disposto la demolizione dei manufatti in contestazione, preannunciando – in alternativa – l'esecuzione in danno e a spese dell'odierno appellante.
Ci si può domandare se l'adozione di questo nuovo provvedimento comunale
(che l'odierno appellante riferisce di avere impugnato al TAR con ricorso n.
1368/2023) abbia determinato l'improcedibilità del presente appello ma al quesito deve fornirsi risposta negativa, in quanto l'ordinanza comunale del
23 giugno 2023 risulta espressamente adottata in conseguenza e in dipendenza dai provvedimenti nella presente sede impugnati.
Ne consegue che, stante il nesso di presupposizione/conseguenzialità che lega il provvedimento in data 9 novembre 2020 (qui impugnato) e quello successivo in data 23 giugno 2023, non può dirsi che l'impugnativa in giudizio del secondo di essi abbia fatto venir meno l'interesse a coltivare l'impugnativa avverso il primo di essi.
3.1. Neppure può pervenirsi alla conclusione dell'improcedibilità del presente appello in relazione alla circostanza (riferita alla pag. 11 dell'appello) secondo cui già in data 20 aprile 2001 sarebbe stata presentata un'istanza di sanatoria per gli interventi qui in contestazione.
Si osserva al riguardo:
- che tale circostanza è stata solo riferita (ma non anche documentata) dalla Parte appellante;
- che non è allo stato dato di sapere se gli interventi oggetto di tale istanza coincidano con quelli qui in contestazione; N. 10089/2023 REG.RIC.
- che (anche ad ammettere provata la circostanza di cui al punto precedente) è verosimile ritenere e i provvedimenti qui impugnati abbiano comportato un – sia pure, implicito - diniego all'istanza di sanatoria;
- che in ogni caso (alla luce di consolidati orientamenti) la presentazione di un'istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del d.P.R. 380 del
2001 impedisce solo in via temporanea l'adozione da parte dell'Ente locale dei provvedimenti inibitori (e, in particolare, ne impedisce l'adozione soltanto fino al momento in cui – per l'infruttuoso decorso del tempo – non possa dirsi maturato il silenzio-rigetto sull'istanza di sanatoria).
4. Il primo motivo di appello (il cui contenuto è stato dinanzi sinteticamente descritto) è infondato.
4.1. Nell'articolare tale motivo di appello il sig. -OMISSIS-contesta sotto diversi aspetti l'operato del TAR il quale
- dapprima (con l'ord. 1165/2021) aveva disposto istruttoria in ordine a una circostanza fattuale rilevante ai fini del decidere (si tratta della coincidenza o meno fra gli interventi di cui all'ordinanza n. 22/2012 e quelli di cui alla successiva ordinanza n. 30/2022)
- e poi (a seguito del giudizio di rinvio disposto dal Consiglio di Stato e delle contestazioni in ordine alla nullità degli esiti della verificazione disposta dal TAR) ha ritenuto di poter decidere la causa prescindendo dagli esiti della stessa verificazione.
Osserva al riguardo il Collegio che, se pure può risultare opinabile la scelta del primo Giudice di disporre un'istruttoria per accertare una circostanza di fatto (salvo poi accertare la medesima circostanza prescindendo dall'istruttoria espletata), tale modus operandi non risulta ex se idoneo a N. 10089/2023 REG.RIC.
viziare la decisione finale, rientrando in ogni caso l'acquisizione dei mezzi di prova e il relativo apprezzamento nella sfera di disponibilità del Collegio.
Si intende con ciò rappresentare che un eventuale vizio della sentenza potrebbe essere accertato soltanto laddove le rilevanti circostanze di fatto fossero state accertate e valutate in modo erroneo, ma non anche laddove – come nel caso in esame – tale accertamento sia avvenuto in modo opinabile
(e, occorre ammetterlo, forse non del tutto lineare) ma pervenendo comunque a conclusioni corrette.
In definitiva, il fatto che il primo Giudice abbia dapprima demandato a un verificatore l'accertamento di una determinata circostanza di fatto (i.e.:
l'identità fra i manufatti oggetto dell'ordinanza comunale n. 22 del 2012 e quelli oggetto della successiva ordinanza n. 30/2020), salvo poi desumere aliunde la medesima circostanza non costituisce ex se un error in procedendo vel in iudicando della decisione.
È qui appena il caso di sottolineare che il Giudice (nella sua qualità di peritus peritorum) avrebbe in ogni caso potuto discostarsi dagli esiti della disposta istruttoria, quand'anche ne avesse pienamente tenuto conto.
Il focus della questione controversa, quindi, deve essere spostato dal tema di carattere procedimentale e processuale (relativo alla scelta del primo Giudice in ordine alla disposta istruttoria) a quello di carattere sostanziale (relativo all'apprezzamento in concreto delle circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere).
4.2. Ebbene, impostati in tal modo i termini della questione deve concludersi nel senso che il primo Giudice – sulla base della documentazione in atti – abbia correttamente concluso nel senso della identità fra i manufatti oggetto dell'ordinanza comunale n. 22 del 2012 e quelli oggetto della successiva ordinanza n. 30/2020. N. 10089/2023 REG.RIC.
In particolare, dall'attento esame degli atti di causa (e, in particolare, della documentazione fotografica realizzata dal locale Corpo di P.M. in data 8 agosto 2012 e dalla successiva documentazione fotografica allegata alla relazione dell'Ufficio tecnico comunale in data 11 febbraio 2021) emerge, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'identità fra i manufatti rilevati e contestati nelle due occasioni dagli Organi comunali.
Ed infatti, nonostante una diversa formulazione nella relativa descrizione,
l'esame degli atti di causa e del materiale fotografico prodotto consente di stabilire che
- la consistenza oggettiva dei manufatti accertati nel corso del 2012
(“(…) un muro in mattoni realizzato al piano terra; un pilastro il legno
e una tettoia – con struttura in legno e coppi realizzata al piano terra su una piccola veranda già esistente; una struttura in profilati metallici realizzata sul balcone del piano primo”)
- coincida in modo esatto con quella dei manufatti oggetto dell'ordinanza del 2020 (“la costruzione realizzata al primo piano del fabbricato (…); la tettoia il legno e tegole realizzata al primo piano del fabbricato insieme al parapetto di mattoni al piano terra”).
Allo stesso modo, l'esame della documentazione in atti consente di affermare (ancora una volta, nonostante a diversa formulazione utilizzata ma al di là di ogni ragionevole dubbio) che gli interventi appena descritti – e di cui il Comune ha per due volte nel corso del tempo ordinato la rimozione – coincidano con quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Cosenza, n.
1304/2017 il quale aveva accertato la violazione del regìme delle distanze in relazione: a) alla “tettoia” (scil: al primo piano), nonché b) al “parapetto di mattoni al piano terra”. N. 10089/2023 REG.RIC.
4.3. Per le ragioni appena esposte (i.e.: per la materiale coincidenza fra i manufatti oggetto delle due ordinanze comunali di demolizione e quelli di cui alla sentenza del Giudice civile del 2017) risulta infondato l'argomento secondo cui l'impugnata ordinanza comunale n. 30/2020 avrebbe impropriamente rappresentato lo strumento utilizzato al fine di fornire una sorta di 'copertura pubblicistica' a statuizioni rese dal Giudice civile all'esito di una controversia fra privati.
Contrariamente a quanto esposto dall'appellante, infatti, l'oggetto dell'ordinanza comunale n. 30 del 2020 coincideva (non solo con quello di cui alle statuizioni del Giudice civile, ma soprattutto) con l'oggetto della precedente ordinanza comunale n. 22 del 2012 (che, è bene ricordarlo, non era stata impugnata in giudizio dal sig. -OMISSIS-e si era quindi consolidata negli effetti).
4.4. Come già rilevato retro, sub 4.3., l'identità fra i manufatti di cui all'ordinanza comunale n. 22 del 2012 e quelli di cui alla successiva ordinanza n. 30 del 2020 emerge - fra l'altro – dal raffronto fra la documentazione fotografica realizzata dal Corpo comunale di P.M. nell'agosto del 2012 e quella realizzata dall'U.T.C. ne febbraio del 2021
(i.e.: in corso di causa).
L'appellante osserva che sulla veridicità della documentazione fotografica
(e delle attestazioni offerte dal responsabile dell'UTC) del febbraio 2021
“sussiste più di un ragionevole dubbio”.
Il Collegio si limita tuttavia ad osservare che, trattandosi di attestazioni di fonte pubblica, la veridicità di quanto in esse rappresentato deve ritenersi accertata fino a querela di falso (che non risulta allo stato presentata).
4.5. È infondato l'argomento con il quale l'appellante lamenta che il TAR avrebbe erroneamente omesso di rilevare l'inammissibile integrazione N. 10089/2023 REG.RIC.
postuma della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza n. 30/2020 e il fatto che la stessa avesse indebitamente offerto una sorta di 'copertura pubblicistica' al fine di assicurare a terzi soggetti un ausilio – anch'esso inammissibile – al fine di garantire loro l'esecuzione di una favorevole decisione del Giudice civile.
Si osserva al riguardo che, se pure l'ordinanza in questione reca, al principio delle premesse, un richiamo alla sentenza del Tribunale di Cosenza n.
1304/2017, la stessa richiama a seguire la previsione di cui al d.P.R. 380 del
2001, art. 33 (per le ipotesi di interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire), in tal modo mostrando – sia pure, sinteticamente – che il Comune avesse autonomamente valutato l'intervento abusivo in parola e che avesse motivatamente indicato la fonte normativa che ne legittima(va) la repressione.
Inoltre, trattandosi (per le ragioni dinanzi esposte) dei medesimi abusi la cui realizzazione era stata già in precedenza (2012) accertata dal Comune (il quale ne aveva già disposto la rimozione), non può dirsi che l'ordinanza del
2020 rappresentasse una sorta di estemporaneo escamotage al fine di avvantaggiare terzi soggetti e svantaggiare al contempo l'odierno appellante.
4.6. Si ritiene di soffermarsi brevemente sull'argomento (a più riprese sottolineato dall'appellante) secondo cui, con l'adozione degli atti impugnati in primo grado, il Comune di -OMISSIS- avrebbe in qualche modo inteso avvantaggiare alcuni esponenti dell'amministrazione comunale (in particolare, i signori OL e IT) nell'ambito di una controversia civilistica che li vedeva opposti all'odierno appellante.
Al riguardo il Collegio si limita ad osservare:
- che la presente controversia viene – come è d'uopo – decisa allo stato degli atti e degli accertamenti effettuati; N. 10089/2023 REG.RIC.
- che non sembra emergere, almeno dagli atti esaminati, un intento dell'amministrazione comunale finalizzato a favorire taluni cittadini in favore di altri;
- che, laddove tale circostanza risultasse comprovata, la stessa potrà essere dedotta dinanzi alle competenti sedi giudiziarie, anche diverse da quella amministrativa.
Si osserva inoltre che, a quanto è dato apprendere, la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1304/2017 si è risolta con una soccombenza reciproca fra le parti, entrambe condannate ad arretrare le rispettive proprietà al fine di assicurare il rispetto dal regìme legale in tema di distanze.
5. Per le ragioni appena esposte non può trovare accoglimento il primo degli argomenti in cui si articola il secondo motivo di appello (pag. 18-20). Per le ragioni dinanzi richiamate, infatti, non può ritenersi che l'ordinanza comunale n. 30 del 2020 rispondesse all'unico scopo di dare attuazione al giudicato civile reso inter partes, né che la stessa risultasse carente nell'indicazione dei presupposti in fatto e in diritto del disposto ordine di rimessione in pristino.
È qui appena il caso di sottolineare che, secondo pacifiche risultanze in atti,
i manufatti di cui si contestava la realizzazione fossero stati realizzati in assenza di qualunque titolo abilitativo in un'area centrale del Comune di -
OMISSIS-.
5.1. Ed ancora, per le medesime ragioni già in precedenza espose non può trovare accoglimento il secondo degli argomenti in cui si articola il secondo motivo di appello (pag. 21-22).
Non può infatti affermarsi che il Comune abbia omesso di indicare i presupposti in fatto e in diritto per l'adozione dell'impugnato provvedimento repressivo. Al contrario, il relativo presupposto in fatto era rappresentato N. 10089/2023 REG.RIC.
dalla realizzazione di un abuso edilizio (già in più occasioni conosciuto dall'amministrazione comunale) e il presupposto in diritto era rappresentato dalle disposizioni del T.U. Edilizia (2001) che consentono alle amministrazioni comunali (rectius: impongono loro) di reprimere l'attività edilizia abusiva illecita.
6. Per le ragioni dinanzi esposte l'appello in epigrafe deve essere respinto.
Nulla è dovuto per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e le altre persone fisiche richiamate nell'ambito della decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere N. 10089/2023 REG.RIC.
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.