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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/09/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4540/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
25/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PIZZOLATO MARIARITA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PIZZOLATO MARIARITA
c.f. C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/09/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 19/07/2008 tra i coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], matrimonio trascritto al n. 133, Parte I, Anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Comune di Perugia, alle seguenti condizioni:
1) affida i figli e in maniera condivisa ad entrambi i genitori. I Persona_1 Per_2 Per_3
minori avranno, ai fini della residenza, abitazione con la madre. Fermo restando che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni lavorativi propri e della madre ed, in ogni caso, con i desideri anche dei figli nonché con gli impegni scolastici e ricreativi degli stessi, si indicano, in linea indicativa, i seguenti tempi di permanenza dei figli presso il padre:
- due pomeriggi alla settimana, con possibilità di pernottamento, con cura per il padre di andare a prendere e riaccompagnare i minori dalla madre o, in caso di pernottamento, a scuola;
- quanto ai fine settimana, alternativamente, il padre potrà stare con i figli dal sabato (curando di andarli a prendere a scuola o dalla madre quando i figli non vanno a scuola), sino alla domenica dopo cena, quando li riaccompagnerà a casa della madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, concordando almeno un mese prima
2 con la madre il periodo feriale. Analogo periodo per la madre;
- una settimana nel periodo natalizio, alternando annualmente il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno con la madre;
- a Pasqua tre giorni alternando annualmente il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con la madre.
In via generale dopo un periodo di vacanza si riprendono i weekend alternati con il criterio che i figli staranno con il genitore con cui non ha trascorso il periodo di vacanza.
2) verserà a la somma mensile di € 400,00 a figlio (€ Parte_1 Parte_2
1.200,00 in totale) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e . Per_1 Per_2 Per_3
L'assegno di mantenimento verrà versato entro il giorno 15 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT annuale. concorrerà altresì nella misura del 50% nelle spese straordinarie Parte_1
dei figli , e , così come individuate e regolate dal Protocollo del Tribunale di Per_1 Per_2 Per_3
Treviso. 3) La casa coniugale sita in Oderzo Via Gaetano Donizetti n. 18 int. 1 condotta in locazione viene assegnata a affinché vi abiti con i figli. Parte_2
4) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
5) L'assegno unico, attualmente determinato nell'importo di € 803,90, verrà interamente percepito da percepirà nella misura del 100%, prestando a tal fine sin Parte_2 Parte_1
d'ora il proprio consenso.
6) I genitori si danno sin d'ora reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio propri e dei minori.
Spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 11/09/2025.
Il Presidente
3 dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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