TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/09/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7718/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7718/2024 tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per ZO (APPELLO) CRIVARO l'avv. NUNZIATA CINZIA, l'Avv. Simona Garbino la quale dichiara di concludere come da note difensive Per 'avv. Licinio Pennisi in sostituzione dell'Avv. PENNISI AL Controparte_1 il quale richiama le note difensive e fa presente che controparte non ha depositato documenti e specificazioni richieste all'ultimo verbale di udienza. Entrambi dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1444 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7718/2024 promossa da:
ZO (APPELLO) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._1 NUNZIATA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA NUOVA NOLA, 273 80036 PALMA CAMPANIA presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI AL, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DENZA, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. PENNISI AL
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio (per brevità, anche, Parte_3 Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Genova, chiedendo la restituzione della somma pari ad € CP_1 2.621,91 oltre rivalutazione ed interessi, l'applicazione dell'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore dell'art. 35 comma 2 cod. cons., quindi di considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo e per l'effetto dichiarare il diritto dell'attore a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati. Esponeva di avere stipulato a giugno 2011 il contratto di finanziamento n. 0003555 con la mandataria di CP_2 Parte_4 il contratto veniva poi ceduto ad mediante cessione del quinto dello stipendio Controparte_1 per un capitale lordo di € 31.200.000,00 da rimborsare in 120 rate da € 260,00. Prevedeva a carico del contraente il pagamento di commissioni pari ad € 4.664,40 e premio assicurativo pari ad € 449,28. A marzo 2016 il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantasettesima rata, con il versamento di € 15.315,89, senza che venisse rimborsata la quota pagina 2 di 12 delle commissioni relativa al periodo non goduto. L'attore quantificava tale somma sulla residua durata del finanziamento di mesi 63 per un totale di € 2.612,91 di residuo commissioni così calcolato:
€ 4.664,40: 120 = 38,87 x 63 = 2.448,81- 62,52 (rimborso quota oneri non maturati. Commissioni e ulteriori rimborsi) = € 2.386,29).
€ 253,62 per residuo premio assicurativo (449,28: 120 = 3,74 x 63 = 235,62). Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria: Controparte_1
1) in via pregiudiziale sollevava eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Genova;
2) quindi eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti, di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.;
3) l'improcedibilità per mancanza di esperimento di una valida procedura di mediazione;
4) nel merito, chiedeva il rigetto per carenza di legittimazione passiva;
3) chiedeva, altresì, il rigetto della pretesa perché infondata in fatto e in diritto. Il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione perché era stata espletata con esito negativo;
accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di essendo la stessa mera CP_1 cessionaria del credito in virtù di un'operazione di cartolarizzazione e non cessionaria del contratto di mutuo: contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la convenuta, odierna appellata, non aveva mai incassato le somme, di cui l'attore chiedeva il rimborso, trattenute, invece, dalla in CP_3 qualità di mandataria della .it. Pt_5 Per questa ragione, il Giudice di Pace di Genova rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite, vista la particolarità della fattispecie in giudizio. Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace Parte_3 di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di € 2.621,91 in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.” In ordine alla carenza di legittimazione passiva l'appellante sosteneva che, contrariamente a quanto sancito dal Giudice di prime cure, fosse l'accipiens delle somme, quindi legittimato CP_1 passivo ex art. 2033 c.c.; ciò perché era stata ad avere predisposto ed emesso il conteggio CP_1 estintivo, nonché la liberatoria relativa al contratto di finanziamento e incassato l'intera somma versata da al fine di estinguere il contratto di finanziamento. Pt_2 Nel merito richiamava la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'11 settembre 2019, che aveva statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo ai contratti di credito ai consumatori, doveva essere interpretato come includente il rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring;
interpretazione recepita poi nell'art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal D.lgs. n. 73/2021. Si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_1
pagina 3 di 12 “in via principale, rigettare l'appello proposta dal Sig. in quanto inammissibile e Parte_3 comunque infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento di detto appello:
- accertare e dichiarare la carente di legittimazione passiva in merito alle Controparte_1 domande del Sig. svolte nel primo grado di giudizio e per l'effetto disporre Parte_3 l'estromissione della dal giudizio e comunque respingere nei confronti della stessa Controparte_1 le domande del Sig. svolte nel primo grado di giudizio, in entrambi i casi con condanna Parte_3 alle spese di lite;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio”. Esponeva quanto segue: eccepiva la carenza di legittimazione passiva di non avendo mai incassato le somme di CP_1 cui chiedeva il rimborso, essendo la stessa mera cessionaria del credito ceduto a seguito di Pt_2 un'operazione di cartolarizzazione e non cessionaria del contratto di finanziamento. Pertanto, il soggetto a cui doveva essere rivolta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. doveva essere, come correttamente sancito dal Giudice di Pace, Consumi. o al più CP_4
che aveva trattenuto le somme in qualità di mandataria;
c CP_3 Non era quindi l'appellata ad essere legittimata passiva per le somme trattenute a titolo di premio assicurativo, bensì la società assicuratrice, che aveva incassato il premio anticipato. Sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 58 TUB alle operazioni di cartolarizzazione come quelle intervenuta nel caso di specie. Nel merito sosteneva che quanto richiesto a titolo di ripetizione dell'indebito era stato già rimborsato a da o comunque non era dovuto perché costituiva corrispettivo per Pt_2 Parte_4 attività effettivamente rese e già interamente eseguite dalla al momento dell'erogazione del Parte_4 prestito. Sosteneva l'inapplicabilità nel caso di specie, quindi al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, dell'art. 125 sexies TUB rispetto all'art. 6 bis DPR n. 180/1950 in quanto quest'ultima norma speciale. Eccepiva la genericità e l'infondatezza della contestazione circa la nullità delle clausole del contratto. Sosteneva la distinzione tra costi recurring e up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento e quindi l'eventuale restituzione al più dei soli costi recurring per evitare arricchimenti ingiustificati del consumatore. Sul punto richiamava diverse pronunce, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG) con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Pertanto, in tesi di parte appellata, la domanda di restituzione non poteva riguardare né somme dovute dal consumatore a soggetti terzi rispetto al finanziatore per servizi prodromici alla conclusione del contratto come le spese per la provvigione all'intermediario terzo incaricato dal mutuatario, né, in generale, poteva riguardare somme dovute per attività svolte di cui lo stesso aveva già usufruito. La causa veniva rinviata al 16/09/2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*** L'appello proposto da deve essere accolto per i motivi che seguono. Parte_3
1. Sul difetto di legittimazione passiva dell'appellata.
pagina 4 di 12 Dalla documentazione agli atti si evince che ha stipulato in data 10/06/2011 con la Parte_3
in qualità di mandataria della un contratto di mutuo per € 31.200,00, CP_2 Parte_4 rimborsabile mediante la cessione pro solvendo in 120 rate mensili dello stipendio, dell'importo di € 260,00 ciascuna (doc. 2 di parte appellante). Come si desume in calce al conteggio estintivo prodotto da entrambe le parti, non è CP_1 subentrata nella posizione di mutuante con una cessione del contratto in oggetto, bensì quale cessionaria, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, ex artt. 1e 4 della legge n. 130/1999 4 e art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, in data 11/12/2013. Quindi, l'odierna appellata ha acquistato pro soluto anche il credito e i relativi interessi nascenti da questo contratto di mutuo, anteriormente la sua avvenuta estinzione anticipata, avvenuta il 31/03/2016 (doc. 5 di parte appellante). Con l'appello odierno, come premesso in fatto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo Pt_2 grado e quindi la restituzione dei cosiddetti costi del credito finanziato “up front” e “recurring”. I costi up-front (costi “anticipati”) sono i costi normalmente sostenuti all'inizio del contratto e finalizzati alla concessione del prestito (ad esempio, le spese d'istruttoria o le commissioni); i costi recurring (o ricorrenti) sono i costi che si ripetono nel corso del rapporto con frequenza periodica (ad esempio, i premi assicurativi, le commissioni mensili o annuali). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, è il soggetto che ha CP_1 incassato le somme oggetto dell'odierna domanda di ripetizione, quantomeno i costi del credito finanziato, corrisposti dalla data di cessione del credito fino all'estinzione anticipata del finanziamento. Si legge nella lettera di comunicazione del conteggio estintivo prodotta dalla stessa appellata (doc. 3 parte appellata) quanto segue: “Con la presente, ci pregiamo di comunicarvi che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 artt. 1 e 4 e DLG n. 385 del 1 settembre 1993 art. 58, è subentrata a , in forza di un Controparte_1 Parte_4 contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 11/12/2013, nella titolarità e nella gestione dei crediti relativi al finanziamento in oggetto”. Questa comunicazione era stata inviata ad
[...]
da (e ), come si desume dall'intestazione della missiva, dove, Pt_3 CP_1 CP_5 quindi, si dava atto del subentro dell'odierna appellata, sia nella titolarità, sia nella gestione dei crediti relativi al finanziamento. Ancora, sia il conto estintivo (doc. 4 di parte appellante), sia la lettera liberatoria, emessa a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, sono stati redatti e inviati a da e non dalla cedente (doc. 5 di parte appellante). La cessione dei Pt_2 CP_1 crediti in blocco è avvenuta l'11/12/2013 e il conteggio estintivo è stato redatto in data successiva alla cessione, il 10/03/2016. L'accipiens sostanziale, quindi, delle rate del finanziamento corrisposte dall'11/12/2013 e della somma versata per l'estinzione anticipata è stata la cessionaria e CP_1 non la cedente, ossia il soggetto che ha, difatti, redatto il conteggio estintivo e rilasciato quietanza liberatoria. A ciò si aggiunge che la difesa di in ogni caso, non ha fornito adeguata prova contraria, CP_1 a fronte dei richiamati documenti probatori e dell'eccezione della difesa avversaria di avvenuto incasso da parte della cessionaria delle somme oggetto di domanda;
tantomeno ha mai evidenziato quali somme richieste in ripetizione sarebbero, invece, state incassate dalla cedente. Come è noto, il soggetto legittimato passivo nell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è colui che ha percepito effettivamente l'incremento patrimoniale. Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, si potrebbe già affermare prima facie, che sussiste la legittimazione passiva dell'odierna appellata. In ogni caso, la circostanza per cui presumibilmente non tutti i costi del credito oggetto di domanda di ripetizione sarebbero stati percepiti dall'odierno appellante, quali quelli corrisposti al momento della stipula del contratto di finanziamento e quelli erogati in corso di rapporto fino al momento della cessione del credito, si ritiene superabile alla luce dell'interpretazione dell'art. 125 septies TUB in conformità alla direttiva comunitaria della quale esso costituisce attuazione.
pagina 5 di 12 Vero è che sussiste una chiara distinzione tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito: per la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018). Tale chiara distinzione deve però tenere conto della tutela del consumatore, tutela che si è particolarmente rafforzata negli ultimi anni, non solo nella previsione delle direttive comunitarie e nelle attuazioni dei singoli Stati membri, ma soprattutto a livello giurisprudenziale (si richiama, in quanto da considerarsi nota, tutta la più recente linea interpretativa a livello europeo e quindi nazionale relativa alle cd clausole abusive). Ed infatti recentemente diversi Tribunali, nonchè arbitri finanziari, hanno ritenuto sussistere la legittimazione passiva dell'ultima cessionaria in fattispecie sovrapponibili al caso di specie, ossia quando il contratto di finanziamento è stato oggetto di cessione del credito pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti (ai sensi del combinato disposto della l. n. 130 del 1999 nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993) e successivamente estinto anticipatamente. Il ragionamento giuridico muove dall'art. 125 septies TUB che permette al consumatore di opporre al cessionario le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente e nell'interpretare tale norma alla luce della direttiva comunitaria (art. 17 Direttiva 2008/48/CE) della quale il medesimo articolo costituisce attuazione, direttiva comunitaria che prevede tale tutela rafforzata del consumatore (in deroga quindi a quanto previsto in ipotesi di cartolarizzazione) anche nell'ipotesi più ampia delle azioni (e quindi anche dell'azione di ripetizione dell'indebito). Il Tribunale di Milano, con motivazione condivisibile, ha affermato più volte: “a fronte di tale normativa generale, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. Benché il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle. [...] L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”. In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente. L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
pagina 6 di 12 Se non ché la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, Parte_6
e c. Land NordrheinWestfalen).
[...] Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima. Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto. Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento. Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario” (Trib. di Milano, sent. del 16/06/2025, n. 4883; in senso conforme Trib. di Milano, sent. del 31/03/2025, n. 2696). Con tale disposizione, così interpretata, si assicura al consumatore, senza operare una distinzione tra cessione di credito o cessione del contratto, il mantenimento dello stesso livello di tutela di cui originariamente lo stesso godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali. Si allarga l'aria di azione verso il cessionario oltre il perimetro delimitato dalle corrispondenti norme del codice civile, ponendo gli obblighi restitutori anche a carico del mero cessionario del credito (e non della posizione contrattuale) cui, in sostanza, è opponibile l'intero rapporto giuridico sottostante. Si consideri, altresì, in ossequio al principio di non venire contra factum proprium, la circostanza che è stata la stessa a CP_1 provvedere a redigere il conteggio estintivo e rilasciato quietanza di pagamento, dimostrando di volere assumere la qualità di nuova controparte contrattuale (in tal senso Trib di Torre Annunziata, sent. pubb. l'1/09/2025, n. 1962). In definitiva, risulta essere il cessionario ultimo del credito ed è incontestata la qualità di CP_1 consumatore in capo ad . Parte_3 Deve, pertanto, accogliersi il primo motivo di appello con conseguente sussistenza della legittimazione passiva di . CP_1
2. Sulla distinzione tra costi up front e costi recurring e irretroattività decisione CP_6 Sul punto deve richiamarsi in prima battuta quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza che CP_6 ha ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d.
“recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto. I termini della questione possono essere sintetizzati come segue. La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal pagina 7 di 12 contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125 sexies D. Lgs. n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta, quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che in un caso “comprende” gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, mentre nell'altro è sic et simpliciter pari al relativo importo). Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie di costi recurring e costi up front e stabilendo che solo i primi fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto. In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ampliando così il novero dei costi rimborsabili. A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue:
“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è
– secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e CP_6 posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2” ha precisato quanto segue: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente pagina 8 di 12 illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”. La pronuncia di incostituzionalità rende chiara l'estensione del rimborso a tutte le spese, sia quelle recurring sia quelle up front. E tale estensione riguarda anche i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, avendo la Corte precisato che l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”. Parte appellata ha richiamato a sostegno della propria tesi difensiva, altra più recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato principi parzialmente difformi rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha così richiamato la sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG), con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Deve, però, notarsi come il richiamo appaia inconferente, riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso pagina 9 di 12 margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”. Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, con il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. XI, con una maggiore tutela dei consumatori. Anche il richiamo di parte appellata dell'art. 6 bis, comma 3 lett. b del D.P.R. n. 180/1950 è inconferente. La norma esclusivamente prevede che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Secondo l'appellata la sentenza cd XI (e tutte le successive conferme giurisprudenziali) non potrebbe avere un'efficacia vincolate nei rapporti tra privati e il contenuto dell'art. 6 bis dpr 180/1950 rimarrebbe intatto. Deve ricordarsi come il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma – sostanzialmente analoga all'art. 6bis – di cui all'art. 11octies, comma 2, D.L. 73/2021. Ammettere un'applicazione della disposizione di cui al D.P.R. 180/1950 nel senso prospettato dall'appellata finirebbe per produrre il medesimo effetto della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, con una sostanziale violazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, svuotando così di significato la recente pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies co.2, che risulterebbe, limitatamente alle ipotesi di contratti di finanziamento con cessione del quinto, inutiliter data .
3. Sulla ripetibilità dei costi assicurativi. I principi di diritto fino ad ora esposti devono essere estesi, altresì, alla domanda di ripetizione delle somme versate da a titolo di premio assicurativo. Non assume rilievo la percezione del Pt_2 premio da parte dell'impresa di assicurazione, piuttosto che dall'odierna appellata. I premi per polizze rientrano fra i costi cd. recurring a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Nella complessiva vicenda negoziale emerge un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione che convergono verso un risultato economico unitario e complesso;
qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dà luogo a una presunzione di collegamento negoziale (in tal senso anche Tribunale Milano n. 11209 del 5/12/2019); il collegamento è vieppiù suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege che pone i due contratti (di assicurazione e di finanziamento) in un rapporto di contestualità necessaria;
pertanto, il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato, sì che, una volta estinto in anticipo il finanziamento. Anche qualora non si dovesse ravvisare un vero e proprio collegamento negoziale, si evidenzia che il contratto di assicurazione trova la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento;
pagina 10 di 12 tali assicurazioni, difatti, assolvono una chiara funzione di garanzia della restituzione dell'importo finanziato, allorquando, a causa di uno degli eventi attinenti alla persona del debitore quest'ultimo non sia più̀ in grado di adempiere, anche solo in parte, agli obblighi assunti. L'estinzione anticipata del mutuo determina, quindi, la cessazione del rischio assicurato e il suo scioglimento ex art. 1896 c.c. (“Cessazione del rischio durante l'assicurazione), con l'ulteriore corollario dell'obbligatoria restituzione al debitore della parte di premio riferibile al periodo residuo. (in senso conforme Trib. di Napoli, sent. dell'1/02/ 2023, n. 1108). L'appellante ha inoltre fatto corretta applicazione del criterio di calcolo del c.d. pro-rata temporis, richiamando la decisione dell'ABF 6167/2014. Questo criterio si differenzia rispetto a quello del c.d. costo ammortizzato, che non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Tale criterio, detto anche della curva degli interessi, non è agevole da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Mancano inoltre puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione e tale criterio frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni, consentendo al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza Il criterio pro CP_6 rata temporis si atteggia, invece, come criterio più favorevole al cliente. Tale constatazione si rivela particolarmente importante nel momento in cui il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che viene previsto dall'art. 125 sexies TUB per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”). Si evidenzia come il criterio della rata pro rata temporis risulta essere più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza XI (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023). Nessuna specifica doglianza è stata invece mossa sulla quantificazione della somma richiesta dall'appellante, somma sulla quale dovranno essere computati interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale e quindi dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguenti tabelle. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.
Primo grado di giudizio: Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00 pagina 11 di 12 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 176,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 284,00 Fase decisionale, valore minimo: € 373,00 Compenso tabellare: € 1.046,00
Secondo grado di giudizio: Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare: € 2.540,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così decide:
1. In accoglimento totale dell'appello presentato da nei confronti di Parte_3 riforma la sentenza n. 388/2024 del Giudice di Pace di Genova pubblicata il Controparte_1
23/02/2024 e per l'effetto la condanna a restituire ad la somma di € 2.621,91 oltre Parte_3 interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo;
2. Condanna rifondere a le spese di lite di entrambi i Controparte_1 Parte_3 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 1.046,00 per compensi, oltre esborsi, nonché 15% spese generali, IVA e CPA e per il presente grado di giudizio in € 2.540,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,; spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 16 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7718/2024 tra
Parte_1 Pt_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per ZO (APPELLO) CRIVARO l'avv. NUNZIATA CINZIA, l'Avv. Simona Garbino la quale dichiara di concludere come da note difensive Per 'avv. Licinio Pennisi in sostituzione dell'Avv. PENNISI AL Controparte_1 il quale richiama le note difensive e fa presente che controparte non ha depositato documenti e specificazioni richieste all'ultimo verbale di udienza. Entrambi dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza La Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. La Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 1444 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7718/2024 promossa da:
ZO (APPELLO) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Pt_2 C.F._1 NUNZIATA CINZIA, elettivamente domiciliato in VIA NUOVA NOLA, 273 80036 PALMA CAMPANIA presso il difensore avv. NUNZIATA CINZIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNISI AL, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FRANCESCO DENZA, 15 00197 ROMA presso il difensore avv. PENNISI AL
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione conveniva in giudizio (per brevità, anche, Parte_3 Controparte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Genova, chiedendo la restituzione della somma pari ad € CP_1 2.621,91 oltre rivalutazione ed interessi, l'applicazione dell'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore dell'art. 35 comma 2 cod. cons., quindi di considerare tutti i costi del credito pagati in anticipo e per l'effetto dichiarare il diritto dell'attore a percepire il rimborso dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari versati. Esponeva di avere stipulato a giugno 2011 il contratto di finanziamento n. 0003555 con la mandataria di CP_2 Parte_4 il contratto veniva poi ceduto ad mediante cessione del quinto dello stipendio Controparte_1 per un capitale lordo di € 31.200.000,00 da rimborsare in 120 rate da € 260,00. Prevedeva a carico del contraente il pagamento di commissioni pari ad € 4.664,40 e premio assicurativo pari ad € 449,28. A marzo 2016 il contratto di finanziamento veniva estinto anticipatamente in corrispondenza della cinquantasettesima rata, con il versamento di € 15.315,89, senza che venisse rimborsata la quota pagina 2 di 12 delle commissioni relativa al periodo non goduto. L'attore quantificava tale somma sulla residua durata del finanziamento di mesi 63 per un totale di € 2.612,91 di residuo commissioni così calcolato:
€ 4.664,40: 120 = 38,87 x 63 = 2.448,81- 62,52 (rimborso quota oneri non maturati. Commissioni e ulteriori rimborsi) = € 2.386,29).
€ 253,62 per residuo premio assicurativo (449,28: 120 = 3,74 x 63 = 235,62). Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria: Controparte_1
1) in via pregiudiziale sollevava eccezione di incompetenza per valore in favore del Tribunale di Genova;
2) quindi eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti, di cui ai punti 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.;
3) l'improcedibilità per mancanza di esperimento di una valida procedura di mediazione;
4) nel merito, chiedeva il rigetto per carenza di legittimazione passiva;
3) chiedeva, altresì, il rigetto della pretesa perché infondata in fatto e in diritto. Il Giudice di Pace di Genova rigettava l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione perché era stata espletata con esito negativo;
accoglieva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di essendo la stessa mera CP_1 cessionaria del credito in virtù di un'operazione di cartolarizzazione e non cessionaria del contratto di mutuo: contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la convenuta, odierna appellata, non aveva mai incassato le somme, di cui l'attore chiedeva il rimborso, trattenute, invece, dalla in CP_3 qualità di mandataria della .it. Pt_5 Per questa ragione, il Giudice di Pace di Genova rigettava la domanda attorea, compensando integralmente le spese di lite, vista la particolarità della fattispecie in giudizio. Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza emessa dal Giudice di Pace Parte_3 di Genova al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito dovuti per la restante durata del contratto per cui è causa;
b) per l'effetto, ed in ragione della tecnica redazionale utilizzata dalla convenuta in sede di stesura del modulo di contratto per adesione, applicare l'interpretazione estensiva più favorevole al consumatore di cui all'art. 35 comma 2 del Codice del Consumo con il conseguente diritto dell'istante a percepire il rimborso dei costi del credito per la restante durata del contratto per cui è causa;
c) accogliere la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla convenuta e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della somma complessiva di € 2.621,91 in favore dell'attore, oltre interessi al saggio legale dalla data di anticipata estinzione del contratto e sino alla proposizione della domanda;
d) condannare, altresì, la convenuta al pagamento delle spese e compenso professionale del doppio grado di Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore, per dichiarazione di anticipo.” In ordine alla carenza di legittimazione passiva l'appellante sosteneva che, contrariamente a quanto sancito dal Giudice di prime cure, fosse l'accipiens delle somme, quindi legittimato CP_1 passivo ex art. 2033 c.c.; ciò perché era stata ad avere predisposto ed emesso il conteggio CP_1 estintivo, nonché la liberatoria relativa al contratto di finanziamento e incassato l'intera somma versata da al fine di estinguere il contratto di finanziamento. Pt_2 Nel merito richiamava la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea dell'11 settembre 2019, che aveva statuito che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo ai contratti di credito ai consumatori, doveva essere interpretato come includente il rimborso di tutti i costi posti a carico del consumatore, a prescindere dalla distinzione tra costi up front e recurring;
interpretazione recepita poi nell'art. 125 sexies del TUB, così come introdotto dal D.lgs. n. 73/2021. Si costituiva in giudizio chiedendo: Controparte_1
pagina 3 di 12 “in via principale, rigettare l'appello proposta dal Sig. in quanto inammissibile e Parte_3 comunque infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
- in via subordinata, in caso di accoglimento di detto appello:
- accertare e dichiarare la carente di legittimazione passiva in merito alle Controparte_1 domande del Sig. svolte nel primo grado di giudizio e per l'effetto disporre Parte_3 l'estromissione della dal giudizio e comunque respingere nei confronti della stessa Controparte_1 le domande del Sig. svolte nel primo grado di giudizio, in entrambi i casi con condanna Parte_3 alle spese di lite;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi di giudizio”. Esponeva quanto segue: eccepiva la carenza di legittimazione passiva di non avendo mai incassato le somme di CP_1 cui chiedeva il rimborso, essendo la stessa mera cessionaria del credito ceduto a seguito di Pt_2 un'operazione di cartolarizzazione e non cessionaria del contratto di finanziamento. Pertanto, il soggetto a cui doveva essere rivolta la domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. doveva essere, come correttamente sancito dal Giudice di Pace, Consumi. o al più CP_4
che aveva trattenuto le somme in qualità di mandataria;
c CP_3 Non era quindi l'appellata ad essere legittimata passiva per le somme trattenute a titolo di premio assicurativo, bensì la società assicuratrice, che aveva incassato il premio anticipato. Sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 58 TUB alle operazioni di cartolarizzazione come quelle intervenuta nel caso di specie. Nel merito sosteneva che quanto richiesto a titolo di ripetizione dell'indebito era stato già rimborsato a da o comunque non era dovuto perché costituiva corrispettivo per Pt_2 Parte_4 attività effettivamente rese e già interamente eseguite dalla al momento dell'erogazione del Parte_4 prestito. Sosteneva l'inapplicabilità nel caso di specie, quindi al contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, dell'art. 125 sexies TUB rispetto all'art. 6 bis DPR n. 180/1950 in quanto quest'ultima norma speciale. Eccepiva la genericità e l'infondatezza della contestazione circa la nullità delle clausole del contratto. Sosteneva la distinzione tra costi recurring e up front in caso di estinzione anticipata del finanziamento e quindi l'eventuale restituzione al più dei soli costi recurring per evitare arricchimenti ingiustificati del consumatore. Sul punto richiamava diverse pronunce, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG) con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Pertanto, in tesi di parte appellata, la domanda di restituzione non poteva riguardare né somme dovute dal consumatore a soggetti terzi rispetto al finanziatore per servizi prodromici alla conclusione del contratto come le spese per la provvigione all'intermediario terzo incaricato dal mutuatario, né, in generale, poteva riguardare somme dovute per attività svolte di cui lo stesso aveva già usufruito. La causa veniva rinviata al 16/09/2025 per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
*** L'appello proposto da deve essere accolto per i motivi che seguono. Parte_3
1. Sul difetto di legittimazione passiva dell'appellata.
pagina 4 di 12 Dalla documentazione agli atti si evince che ha stipulato in data 10/06/2011 con la Parte_3
in qualità di mandataria della un contratto di mutuo per € 31.200,00, CP_2 Parte_4 rimborsabile mediante la cessione pro solvendo in 120 rate mensili dello stipendio, dell'importo di € 260,00 ciascuna (doc. 2 di parte appellante). Come si desume in calce al conteggio estintivo prodotto da entrambe le parti, non è CP_1 subentrata nella posizione di mutuante con una cessione del contratto in oggetto, bensì quale cessionaria, a seguito di un'operazione di cartolarizzazione di crediti, ex artt. 1e 4 della legge n. 130/1999 4 e art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, in data 11/12/2013. Quindi, l'odierna appellata ha acquistato pro soluto anche il credito e i relativi interessi nascenti da questo contratto di mutuo, anteriormente la sua avvenuta estinzione anticipata, avvenuta il 31/03/2016 (doc. 5 di parte appellante). Con l'appello odierno, come premesso in fatto, ha chiesto la riforma della sentenza di primo Pt_2 grado e quindi la restituzione dei cosiddetti costi del credito finanziato “up front” e “recurring”. I costi up-front (costi “anticipati”) sono i costi normalmente sostenuti all'inizio del contratto e finalizzati alla concessione del prestito (ad esempio, le spese d'istruttoria o le commissioni); i costi recurring (o ricorrenti) sono i costi che si ripetono nel corso del rapporto con frequenza periodica (ad esempio, i premi assicurativi, le commissioni mensili o annuali). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, è il soggetto che ha CP_1 incassato le somme oggetto dell'odierna domanda di ripetizione, quantomeno i costi del credito finanziato, corrisposti dalla data di cessione del credito fino all'estinzione anticipata del finanziamento. Si legge nella lettera di comunicazione del conteggio estintivo prodotta dalla stessa appellata (doc. 3 parte appellata) quanto segue: “Con la presente, ci pregiamo di comunicarvi che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 artt. 1 e 4 e DLG n. 385 del 1 settembre 1993 art. 58, è subentrata a , in forza di un Controparte_1 Parte_4 contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 11/12/2013, nella titolarità e nella gestione dei crediti relativi al finanziamento in oggetto”. Questa comunicazione era stata inviata ad
[...]
da (e ), come si desume dall'intestazione della missiva, dove, Pt_3 CP_1 CP_5 quindi, si dava atto del subentro dell'odierna appellata, sia nella titolarità, sia nella gestione dei crediti relativi al finanziamento. Ancora, sia il conto estintivo (doc. 4 di parte appellante), sia la lettera liberatoria, emessa a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, sono stati redatti e inviati a da e non dalla cedente (doc. 5 di parte appellante). La cessione dei Pt_2 CP_1 crediti in blocco è avvenuta l'11/12/2013 e il conteggio estintivo è stato redatto in data successiva alla cessione, il 10/03/2016. L'accipiens sostanziale, quindi, delle rate del finanziamento corrisposte dall'11/12/2013 e della somma versata per l'estinzione anticipata è stata la cessionaria e CP_1 non la cedente, ossia il soggetto che ha, difatti, redatto il conteggio estintivo e rilasciato quietanza liberatoria. A ciò si aggiunge che la difesa di in ogni caso, non ha fornito adeguata prova contraria, CP_1 a fronte dei richiamati documenti probatori e dell'eccezione della difesa avversaria di avvenuto incasso da parte della cessionaria delle somme oggetto di domanda;
tantomeno ha mai evidenziato quali somme richieste in ripetizione sarebbero, invece, state incassate dalla cedente. Come è noto, il soggetto legittimato passivo nell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è colui che ha percepito effettivamente l'incremento patrimoniale. Pertanto, alla luce di quanto esposto sopra, si potrebbe già affermare prima facie, che sussiste la legittimazione passiva dell'odierna appellata. In ogni caso, la circostanza per cui presumibilmente non tutti i costi del credito oggetto di domanda di ripetizione sarebbero stati percepiti dall'odierno appellante, quali quelli corrisposti al momento della stipula del contratto di finanziamento e quelli erogati in corso di rapporto fino al momento della cessione del credito, si ritiene superabile alla luce dell'interpretazione dell'art. 125 septies TUB in conformità alla direttiva comunitaria della quale esso costituisce attuazione.
pagina 5 di 12 Vero è che sussiste una chiara distinzione tra l'ipotesi di subentro in un rapporto contrattuale rispetto a quella di mero acquisto della posizione di credito: per la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi;
la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, pertanto, rispetto a quest'ultimo, uno sdoppiamento fra la qualità di parte, che resta all'originario creditore-cedente, rispetto alla titolarità del credito derivante dal contratto, che transita in capo al cessionario (cfr. Cass. Civ. 17727/2018). Tale chiara distinzione deve però tenere conto della tutela del consumatore, tutela che si è particolarmente rafforzata negli ultimi anni, non solo nella previsione delle direttive comunitarie e nelle attuazioni dei singoli Stati membri, ma soprattutto a livello giurisprudenziale (si richiama, in quanto da considerarsi nota, tutta la più recente linea interpretativa a livello europeo e quindi nazionale relativa alle cd clausole abusive). Ed infatti recentemente diversi Tribunali, nonchè arbitri finanziari, hanno ritenuto sussistere la legittimazione passiva dell'ultima cessionaria in fattispecie sovrapponibili al caso di specie, ossia quando il contratto di finanziamento è stato oggetto di cessione del credito pro soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti (ai sensi del combinato disposto della l. n. 130 del 1999 nonché dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993) e successivamente estinto anticipatamente. Il ragionamento giuridico muove dall'art. 125 septies TUB che permette al consumatore di opporre al cessionario le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente e nell'interpretare tale norma alla luce della direttiva comunitaria (art. 17 Direttiva 2008/48/CE) della quale il medesimo articolo costituisce attuazione, direttiva comunitaria che prevede tale tutela rafforzata del consumatore (in deroga quindi a quanto previsto in ipotesi di cartolarizzazione) anche nell'ipotesi più ampia delle azioni (e quindi anche dell'azione di ripetizione dell'indebito). Il Tribunale di Milano, con motivazione condivisibile, ha affermato più volte: “a fronte di tale normativa generale, in materia di contratti di credito ai consumatori, l'art. 125 septies del D.L.vo 385/1993 (Testo Unico Bancario) disciplina espressamente l'ipotesi di cessione dei crediti, disponendo al primo comma come “in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del codice civile. Benché il tenore letterale della norma faccia riferimento alle eccezioni e alla compensazione, la tutela accordata dal legislatore non può ritenersi circoscritta alle sole difese avverso le pretese di credito avanzate nei suoi confronti, senza estendersi anche alle azioni da intraprendere a tutela di propri asseriti crediti, quali in particolare, la ripetizione di quanto si ritenga essere stato indebitamente pagato in ragione di clausole contrattuali nulle. [...] L'articolo in esame, infatti, è stato introdotto con il D.L.vo 141/2010, con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori;
l'art. 17 di tale Direttiva, relativamente alla “Cessione di diritti”, dispone che “in caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi compreso il diritto di indennizzo ove questo sia ammesso nello stato membro in questione”. In sostanza, quindi, mentre l'art. 125 septies TUB estende soggettivamente la difesa del consumatore, parlando di facoltà di opporre eccezioni;
la norma comunitaria, alla quale il citato art. 125 septies TUB dà attuazione, estende la tutela del consumatore per il caso di cessione del credito, parlando in termini più ampli di “mezzi di difesa” suscettibili di essere fatti valere nei confronti del cessionario, al pari del cedente. L'apparente limitazione della difesa del consumatore, sul punto attribuita dal legislatore nazionale, quindi, confliggerebbe con la portata più ampia della protezione imposta dal legislatore comunitario.
pagina 6 di 12 Se non ché la giurisprudenza della Corte di Giustizia è assolutamente costante nel ricordare l'obbligo di interpretazione conforme, precisando come “l'obbligo degli stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali” (Corte Giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, Parte_6
e c. Land NordrheinWestfalen).
[...] Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice debba interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima. Tale interpretazione conforme, pertanto, impone di ritenere che l'art. 125 septies TUB utilizzi il termine “eccezioni” non in senso tecnico, quale modalità oppositiva a un diritto altrui, ma in un significato ampio di ragione di difesa di un diritto. Solo in tal modo, infatti, può considerarsi utilmente conseguito il risultato perseguito dalla Direttiva 2008/48/CE, ossia attuare una specifica tutela in favore del consumatore, soggetto aprioristicamente considerato debole e meritevole di protezione, consentendo allo stesso, in caso di cessione del contratto di credito o del solo diritto di credito nei suoi confronti, di poter far valere le proprie difese e i propri diritti direttamente nei confronti del cessionario ultimo, lasciando poi che i rapporti fra questi e il suo dante causa vengano accertati fra tali soggetti, senza il suo coinvolgimento. Se così è, quindi, deve concludersi come l'art. 125 septies TUB, nell'interpretazione conforme al diritto comunitario di cui dà attuazione, giustifichi la legittimazione passiva del cessionario” (Trib. di Milano, sent. del 16/06/2025, n. 4883; in senso conforme Trib. di Milano, sent. del 31/03/2025, n. 2696). Con tale disposizione, così interpretata, si assicura al consumatore, senza operare una distinzione tra cessione di credito o cessione del contratto, il mantenimento dello stesso livello di tutela di cui originariamente lo stesso godeva anche a dispetto di eventuali trasferimenti delle posizioni giuridiche soggettive derivanti da specifici rapporti contrattuali. Si allarga l'aria di azione verso il cessionario oltre il perimetro delimitato dalle corrispondenti norme del codice civile, ponendo gli obblighi restitutori anche a carico del mero cessionario del credito (e non della posizione contrattuale) cui, in sostanza, è opponibile l'intero rapporto giuridico sottostante. Si consideri, altresì, in ossequio al principio di non venire contra factum proprium, la circostanza che è stata la stessa a CP_1 provvedere a redigere il conteggio estintivo e rilasciato quietanza di pagamento, dimostrando di volere assumere la qualità di nuova controparte contrattuale (in tal senso Trib di Torre Annunziata, sent. pubb. l'1/09/2025, n. 1962). In definitiva, risulta essere il cessionario ultimo del credito ed è incontestata la qualità di CP_1 consumatore in capo ad . Parte_3 Deve, pertanto, accogliersi il primo motivo di appello con conseguente sussistenza della legittimazione passiva di . CP_1
2. Sulla distinzione tra costi up front e costi recurring e irretroattività decisione CP_6 Sul punto deve richiamarsi in prima battuta quanto stabilito dalla nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza che CP_6 ha ritenuto rimborsabili pro quota al mutuatario, in caso di estinzione anticipata, non solo i costi c.d.
“recurring”, legati cioè alla durata del contratto, bensì anche quelli c.d. “up front”, sostenuti una volta per tutte all'inizio del rapporto. I termini della questione possono essere sintetizzati come segue. La Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, all'art. 16, paragrafo 1, prevede quanto segue: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal pagina 7 di 12 contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. L'art. 125 sexies D. Lgs. n. 385/1993, attuativo della Direttiva in questione, al comma 1, nel testo previgente, disponeva, a sua volta, quanto segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È, in proposito, del tutto agevole notare la diversa specificazione, contenuta nei due testi normativi di cui innanzi, riguardo alla riduzione del costo totale del credito (che in un caso “comprende” gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto, mentre nell'altro è sic et simpliciter pari al relativo importo). Nell'ordinamento nazionale, la normativa secondaria contenuta nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia ha distinto, a tale proposito, i costi del credito ripartendoli nelle due categorie di costi recurring e costi up front e stabilendo che solo i primi fossero da rimborsarsi pro quota in caso di estinzione anticipata del contratto. In tale quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Europea, innanzi citata, secondo la quale “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ampliando così il novero dei costi rimborsabili. A sua volta, l'art. 11-octies D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, intervenendo in materia a seguito della sentenza innanzi citata, se da un lato ha adeguato la norma di cui all'art. 125 sexies T.U.B. a quanto statuito dalla Corte (il primo comma dell'articolo da ultimo citato è stato, infatti, modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”), da un altro lato, al secondo comma, ha disposto quanto segue:
“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il legislatore, dunque, ha previsto l'irretroattività della novella, disponendo che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, dovesse applicarsi non solo l'art 125 sexies T.U.B. nella sua formulazione anteriore, bensì anche la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigente alla data della sottoscrizione dei contratti. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è
– secondo questa Corte (punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e CP_6 posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art. 11-octies, comma 2” ha precisato quanto segue: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente pagina 8 di 12 illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11- sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”. La pronuncia di incostituzionalità rende chiara l'estensione del rimborso a tutte le spese, sia quelle recurring sia quelle up front. E tale estensione riguarda anche i rapporti contrattuali sorti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, avendo la Corte precisato che l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”. Parte appellata ha richiamato a sostegno della propria tesi difensiva, altra più recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, secondo l'appellante, avrebbe pronunciato principi parzialmente difformi rispetto a quanto affermato in precedenza. Ha così richiamato la sentenza resa in data 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (c.d. sentenza UniCredit Bank Austria AG), con la quale la Corte ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”. Deve, però, notarsi come il richiamo appaia inconferente, riferendosi la sentenza ad una direttiva e contratti diversi e, in particolare, all'articolo 25 della direttiva 2014/17, intitolato “Estinzione anticipata”, che al paragrafo 1 prevede quanto segue: “Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. La formulazione della norma in questione, come si può notare, è quasi, ma non del tutto, identica a quella dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Ora, come si evince dalla lettura della motivazione dell'ultima sentenza della Corte Europea, il differente approccio della stessa è stato giustificato con le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, con il diverso pagina 9 di 12 margine di manovra di cui dispongono, che rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto. L'art. 2 della direttiva 2014/17, intitolato “Livello di armonizzazione”, al paragrafo 1, prevede inoltre quanto segue: “La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con i loro obblighi ai sensi del diritto dell'Unione”. Le considerazioni contenute nella decisione del 9 febbraio 2023 non sono applicabili ai generici contratti di finanziamento per i seguenti motivi: sia perché la sentenza concerne l'interpretazione di una direttiva diversa da quella che regola la presente fattispecie;
sia perché la materia del credito immobiliare ha peculiari caratteristiche proprie;
e in ogni caso la direttiva 2014/17 garantisce solo un livello minimo di tutela dei consumatori e non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i medesimi. In ultimo, argomento decisivo e dirimente nell'ordinamento nazionale, si ha l'intervento del legislatore, prima, e della Corte Costituzionale, poi, con il completo adeguamento della normativa ai principi stabiliti dalla sentenza c.d. XI, con una maggiore tutela dei consumatori. Anche il richiamo di parte appellata dell'art. 6 bis, comma 3 lett. b del D.P.R. n. 180/1950 è inconferente. La norma esclusivamente prevede che “All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Secondo l'appellata la sentenza cd XI (e tutte le successive conferme giurisprudenziali) non potrebbe avere un'efficacia vincolate nei rapporti tra privati e il contenuto dell'art. 6 bis dpr 180/1950 rimarrebbe intatto. Deve ricordarsi come il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma – sostanzialmente analoga all'art. 6bis – di cui all'art. 11octies, comma 2, D.L. 73/2021. Ammettere un'applicazione della disposizione di cui al D.P.R. 180/1950 nel senso prospettato dall'appellata finirebbe per produrre il medesimo effetto della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, con una sostanziale violazione dell'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla normativa e giurisprudenza dell'Unione Europea, svuotando così di significato la recente pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies co.2, che risulterebbe, limitatamente alle ipotesi di contratti di finanziamento con cessione del quinto, inutiliter data .
3. Sulla ripetibilità dei costi assicurativi. I principi di diritto fino ad ora esposti devono essere estesi, altresì, alla domanda di ripetizione delle somme versate da a titolo di premio assicurativo. Non assume rilievo la percezione del Pt_2 premio da parte dell'impresa di assicurazione, piuttosto che dall'odierna appellata. I premi per polizze rientrano fra i costi cd. recurring a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Nella complessiva vicenda negoziale emerge un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione che convergono verso un risultato economico unitario e complesso;
qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dà luogo a una presunzione di collegamento negoziale (in tal senso anche Tribunale Milano n. 11209 del 5/12/2019); il collegamento è vieppiù suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege che pone i due contratti (di assicurazione e di finanziamento) in un rapporto di contestualità necessaria;
pertanto, il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato, sì che, una volta estinto in anticipo il finanziamento. Anche qualora non si dovesse ravvisare un vero e proprio collegamento negoziale, si evidenzia che il contratto di assicurazione trova la propria ragione giustificativa nel contratto di finanziamento;
pagina 10 di 12 tali assicurazioni, difatti, assolvono una chiara funzione di garanzia della restituzione dell'importo finanziato, allorquando, a causa di uno degli eventi attinenti alla persona del debitore quest'ultimo non sia più̀ in grado di adempiere, anche solo in parte, agli obblighi assunti. L'estinzione anticipata del mutuo determina, quindi, la cessazione del rischio assicurato e il suo scioglimento ex art. 1896 c.c. (“Cessazione del rischio durante l'assicurazione), con l'ulteriore corollario dell'obbligatoria restituzione al debitore della parte di premio riferibile al periodo residuo. (in senso conforme Trib. di Napoli, sent. dell'1/02/ 2023, n. 1108). L'appellante ha inoltre fatto corretta applicazione del criterio di calcolo del c.d. pro-rata temporis, richiamando la decisione dell'ABF 6167/2014. Questo criterio si differenzia rispetto a quello del c.d. costo ammortizzato, che non consente al consumatore la chiara percezione, né la facile calcolabilità di quanto gli spetterebbe in caso di estinzione anticipata. Tale criterio, detto anche della curva degli interessi, non è agevole da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata. Mancano inoltre puntuali obblighi informativi sulla sua applicazione e tale criterio frustra le finalità della disciplina di trasparenza in punto di comprensibilità e comparabilità delle condizioni, consentendo al finanziatore di eludere le finalità specifiche dell'istituto dell'estinzione anticipata attraverso valutazioni unilateralmente stabilite, in contrasto con le statuizioni della già citata sentenza Il criterio pro CP_6 rata temporis si atteggia, invece, come criterio più favorevole al cliente. Tale constatazione si rivela particolarmente importante nel momento in cui il criterio della curva interessi (detto anche costo ammortizzato) è quello che viene previsto dall'art. 125 sexies TUB per il futuro, vale a dire per i contratti stipulati dopo il 25/07/2021 (“I contratti indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”). Si evidenzia come il criterio della rata pro rata temporis risulta essere più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza XI (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023). Nessuna specifica doglianza è stata invece mossa sulla quantificazione della somma richiesta dall'appellante, somma sulla quale dovranno essere computati interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda giudiziale e quindi dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e da seguenti tabelle. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione dei parametri sotto indicati.
Primo grado di giudizio: Competenza: giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200 Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore minimo: € 213,00 pagina 11 di 12 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 176,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 284,00 Fase decisionale, valore minimo: € 373,00 Compenso tabellare: € 1.046,00
Secondo grado di giudizio: Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00 Compenso tabellare: € 2.540,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa al riguardo, così decide:
1. In accoglimento totale dell'appello presentato da nei confronti di Parte_3 riforma la sentenza n. 388/2024 del Giudice di Pace di Genova pubblicata il Controparte_1
23/02/2024 e per l'effetto la condanna a restituire ad la somma di € 2.621,91 oltre Parte_3 interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione in primo grado al saldo;
2. Condanna rifondere a le spese di lite di entrambi i Controparte_1 Parte_3 gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 1.046,00 per compensi, oltre esborsi, nonché 15% spese generali, IVA e CPA e per il presente grado di giudizio in € 2.540,00 per compensi, € 174,00 per esborsi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,; spese tutte da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 16 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 12 di 12