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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6679 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 novembre 2025, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2045 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Antonio Petrongolo in forza di procura in atti appellante e appellato incidentale
E
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Floridia Monforte per procura in atti appellato e appellante incidentale OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del motivo di gravame voglia provvedere a riformare la sentenza n. 17666/2021 pubbl. il 11/11/2021 RG n. 40889/2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma sezione seconda in persona del Giudice Dott.ssa Concettina Midili, non notificata, con cui si rigettava la impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione ex L. 689/1981 emessa dal Capo dell' , N° 632/2017 del 04/05/2017 a mezzo della quale veniva Controparte_2
ingiunto agli odierni appellanti il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative della somma complessiva di €
5.814,55 per pretesa violazione delle disposizioni di cui "all'art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge 183/2010 (Sez. 1/A del citato
Verbale Unico) per aver impiegato irregolarmente, ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione, il lavoratore , dal 02/01/2011 al 29/05/2011" e tanto in relazione al Verbale Unico di Parte_2
Accertamento e Notificazione di illecito amministrativo n. 00025085/DDL del 27/04/2012 redatto da CP_3
a seguito di accesso ispettivo effettuato in data 02/03/2012 presso il salone di parrucchiere sito in alla
[...] CP_1
Piazza del Popolo n.3 e per gli effetti accogliere il ricorso formulato in prime cure.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'esponente procuratore quale antistatario”;
Per l'appellato: “Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
a) dichiarare inammissibile l'appello proposto da in riferimento alle doglianze sulla natura subordinata, Parte_1
poiché prospettate solo in questo grado di giudizio;
b) rigettare, per il resto, l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni rappresentate;
c) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante alle spese del primo grado di giudizio;
d) con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 17666/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
11.11.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981 emessa dall' , recante la sanzione pecuniaria di Controparte_2
€ 5.814,55 per la pretesa violazione delle disposizioni di cui "all'art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n.
12, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge 183/2010 (Sez. 1/A del citato Verbale Unico) per aver impiegato irregolarmente, ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione, il lavoratore , dal 02/01/2011 al 29/05/2011" presso il salone di parrucchiere sito in Parte_2
alla Piazza del Popolo n.3. CP_1
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato il difetto di prova dei presupposti della rilevata violazione, la cui dimostrazione avrebbe fatto carico all' , e la violazione Controparte_2
da parte del primo Giudice dei principi in tema di riparto dell'onere della prova.
A tal fine ha evidenziato come il verbale di contestazione dell'illecito facesse prova sino a querela di falso quanto alle circostanze direttamente riscontrate dagli agenti operanti, mentre le dichiarazioni dagli stessi acquisite nell'immediatezza dei fatti, per assumere dignità di piena prova, sarebbero dovute essere confermate in sede giudiziale, ciò che non era avvenuto, posto che l' non CP_2
aveva richiesto l'escussione quali testimoni delle persone sentite all'atto dell'accesso ispettivo.
Per l'effetto ha rilevato il difetto di prova del fondamento della violazione in relazione alla quale era stata emessa la sanzione, ovvero l'asserito impiego del sig. nel periodo dall'1.1.2011 al Parte_3
29.5.2011.
In ogni caso ha evidenziato come, anche volendo diversamente opinare, dalle sommarie informazioni acquisite non fosse dato evincere i caratteri della subordinazione, di modo che anche sotto questo profilo la sanzione doveva essere revocata.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' si è costituito resistendo all'appello. Controparte_2
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come il Tribunale, contrariamente a quanto addotto dalla controparte con il primo motivo di gravame, avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, posto che in esito all'ispezione era emerso il pacifico impiego del sig. nel periodo Parte_2
menzionato nell'ordinanza di ingiunzione (intermedio tra la conclusione del rapporto di tirocinio con lo stesso instaurato e la sua formale assunzione, intervenuta nel maggio 2011), potendo a tal fine essere pacificamente utilizzate le dichiarazioni rese dai soggetti in quella sede escussi, dichiarazioni che non erano contrastate da alcuna avversa risultanza istruttoria, posto che l'opponente aveva rinunciato alla prova testimoniale dedotta ed ammessa dal primo Giudice.
Sotto altro profilo ha eccepito l'inammissibilità delle contestazioni relative alla natura del rapporto per cui la società era stata sanzionata, in quanto formulate solo in grado d'appello e quindi nuove.
Infine, in via incidentale, l'appellato ha richiesto la riforma della pronuncia di primo grado in punto spese di lite, non essendo a suo avviso giustificabile la disposta compensazione.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e della designazione di un nuovo consigliere relatore, la causa è stata decisa all'udienza del 12 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Costituisce oramai ius receptum la considerazione che i verbali ispettivi, compresi quelli redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, siano liberamente apprezzabili con riguardo alle dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) da parte del giudice, il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (in questo senso, Cass., ord., 23.4.2025, n. 10634; in argomento, tra le molte, cfr. anche Cass., 5.7.2024, n. 18420).
“In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 8445/2020)” (in questi termini, Cass., 26 maggio 2021, n 14495); il verbale nel quale siano riportate tali dichiarazioni “fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni … rese dalle parti o da terzi” e costituisce comunque “un elemento di prova” persino “in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (in questi termini, Cass., ord.,
5.7.2024, n. 18420; in argomento, cfr. anche Cass., 5 ottobre 2018, n. 24461).
Ebbene, dalle informazioni assunte nel corso dell'accesso ispettivo si ricava la prova dell'effettiva prestazione di attività di lavoro, da parte del sig. , nel periodo oggetto di contestazione. Pt_2
Nel “verbale unico di accesso e notificazione del 27.4.2012” sono infatti riportate le dichiarazioni rese dal sig. , socio accomandatario della società (prima della sua trasformazione in Testimone_1
s.r.l.), il quale, nell'immediatezza dell'accesso (risalente al marzo 2012) ha dichiarato che il
[...]
lavorava per loro quale da circa 2 anni. Pt_2
Analogamente, nel verbale suddetto sono sinteticamente richiamate le dichiarazioni rese dallo stesso
, relative al preteso svolgimento di uno stage dal dicembre 2010 al maggio 2011, data in cui è Pt_2
stato poi assunto, corredate dal rilievo, formulato dall' , della conseguente irregolarità CP_2
dell'impiego del lavoratore tra il gennaio 2011 (a seguito della cessazione del rapporto di tirocinio) ed il maggio 2011 (data dell'assunzione).
L'effettiva prestazione di tali dichiarazioni da parte dei nominati soggetti non è posta in dubbio dall'odierna appellante (ciò che peraltro sarebbe potuto avvenire solo mediante proposizione di querela di falso) e analogamente è a dirsi con riguardo alla corrispondenza tra quanto dichiarato dai suddetti soggetti e quanto riportato nel verbale, posto che non ha appunto negato che Parte_1
l'allora legale rappresentante avesse dichiarato che il lavorava per loro da circa due anni, né Pt_2
che analoga dichiarazione fosse stata resa dal lavoratore, con riguardo al periodo di permanenza presso il salone parrucchiere (seppur imputata ad un rapporto di stage).
Alla luce di tali emergenze l'appello si palesa infondato, posto che le dichiarazioni spontaneamente rese dal socio accomandatario e dallo stesso lavoratore sono attendibili in quanto tra loro convergenti, concordanti con le risultanze documentali (ovvero il fatto che il lavoratore avesse dapprima operato nel locale parrucchiere in oggetto quale tirocinante e poi fosse stato formalmente assunto quale dipendente, il che rende del tutto verosimili le dichiarazioni rese in sede ispettiva circa la presenza dello stesso in loco senza soluzione di continuità) e non sono contrastate da alcuna risultanza istruttoria di segno avverso. Le suddette dichiarazioni, dunque, costituiscono valida prova della fondatezza delle violazioni contestate.
Quanto poi all'asserito difetto di prova degli indici della subordinazione, al di là del fatto che il legale rappresentante della società risulta aver qualificato il lavoratore come proprio dipendente, pare dirimente evidenziare come ogni considerazione sul punto sia in questa sede preclusa dal rilievo che la questione esula dai motivi sottesi all'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, nel cui ambito era stata contestata solo la durata del rapporto lavorativo (asseritamente insorto, dopo la cessazione di quello di tirocinio, solo a partire dal 30.5.2011), ma non la sua natura di rapporto di lavoro dipendente.
La formulazione di una simile censura in grado d'appello si pone dunque in violazione del divieto di nova ed è dunque inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello principale deve essere rigettato.
E' invece suscettibile di accoglimento l'appello incidentale in punto spese.
Premessa la tempestività del gravame (posto che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima, cf. Cass., ss.uu., 20.6.2007, n. 14288; Cass.,
29.4.2015, n. 8684), sono condivisibili le censure formulate dall' in ordine alla Controparte_2
regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Considerata infatti l'integrale soccombenza di e l'assenza di alcun giusto motivo atto a Parte_1
giustificare la compensazione delle spese, invero neppure compiutamente indicate dal primo
Giudice, in parziale riforma della pronuncia impugnata, le spese del primo grado di giudizio debbono essere poste a carico della parte soccombente. Analoga sorte hanno le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, con applicazione (in relazione ad entrambi i gradi) della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015, che prevede un abbattimento degli onorari in misura del 20%.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 2045/2022 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, condanna parte odierna appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, all'udienza del 12 novembre 2025, ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2045 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Antonio Petrongolo in forza di procura in atti appellante e appellato incidentale
E
(CF ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Floridia Monforte per procura in atti appellato e appellante incidentale OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento del motivo di gravame voglia provvedere a riformare la sentenza n. 17666/2021 pubbl. il 11/11/2021 RG n. 40889/2017 emessa dal Tribunale Civile di Roma sezione seconda in persona del Giudice Dott.ssa Concettina Midili, non notificata, con cui si rigettava la impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione ex L. 689/1981 emessa dal Capo dell' , N° 632/2017 del 04/05/2017 a mezzo della quale veniva Controparte_2
ingiunto agli odierni appellanti il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative della somma complessiva di €
5.814,55 per pretesa violazione delle disposizioni di cui "all'art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n. 12, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge 183/2010 (Sez. 1/A del citato
Verbale Unico) per aver impiegato irregolarmente, ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione, il lavoratore , dal 02/01/2011 al 29/05/2011" e tanto in relazione al Verbale Unico di Parte_2
Accertamento e Notificazione di illecito amministrativo n. 00025085/DDL del 27/04/2012 redatto da CP_3
a seguito di accesso ispettivo effettuato in data 02/03/2012 presso il salone di parrucchiere sito in alla
[...] CP_1
Piazza del Popolo n.3 e per gli effetti accogliere il ricorso formulato in prime cure.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'esponente procuratore quale antistatario”;
Per l'appellato: “Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
a) dichiarare inammissibile l'appello proposto da in riferimento alle doglianze sulla natura subordinata, Parte_1
poiché prospettate solo in questo grado di giudizio;
b) rigettare, per il resto, l'appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni rappresentate;
c) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui prevede la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante alle spese del primo grado di giudizio;
d) con vittoria di spese da liquidarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2015”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 17666/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
11.11.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ex lege 689/1981 emessa dall' , recante la sanzione pecuniaria di Controparte_2
€ 5.814,55 per la pretesa violazione delle disposizioni di cui "all'art. 3, comma 3, D.L. 22/02/2002 n.
12, convertito con modificazioni nella legge n. 73/2002, come modificato dall'art. 4 della legge 183/2010 (Sez. 1/A del citato Verbale Unico) per aver impiegato irregolarmente, ovvero senza la preventiva comunicazione di assunzione, il lavoratore , dal 02/01/2011 al 29/05/2011" presso il salone di parrucchiere sito in Parte_2
alla Piazza del Popolo n.3. CP_1
Con un unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato il difetto di prova dei presupposti della rilevata violazione, la cui dimostrazione avrebbe fatto carico all' , e la violazione Controparte_2
da parte del primo Giudice dei principi in tema di riparto dell'onere della prova.
A tal fine ha evidenziato come il verbale di contestazione dell'illecito facesse prova sino a querela di falso quanto alle circostanze direttamente riscontrate dagli agenti operanti, mentre le dichiarazioni dagli stessi acquisite nell'immediatezza dei fatti, per assumere dignità di piena prova, sarebbero dovute essere confermate in sede giudiziale, ciò che non era avvenuto, posto che l' non CP_2
aveva richiesto l'escussione quali testimoni delle persone sentite all'atto dell'accesso ispettivo.
Per l'effetto ha rilevato il difetto di prova del fondamento della violazione in relazione alla quale era stata emessa la sanzione, ovvero l'asserito impiego del sig. nel periodo dall'1.1.2011 al Parte_3
29.5.2011.
In ogni caso ha evidenziato come, anche volendo diversamente opinare, dalle sommarie informazioni acquisite non fosse dato evincere i caratteri della subordinazione, di modo che anche sotto questo profilo la sanzione doveva essere revocata.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca dell'ordinanza di ingiunzione opposta, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
L' si è costituito resistendo all'appello. Controparte_2
A tal fine ha in primo luogo evidenziato come il Tribunale, contrariamente a quanto addotto dalla controparte con il primo motivo di gravame, avesse fatto buon governo delle risultanze istruttorie, posto che in esito all'ispezione era emerso il pacifico impiego del sig. nel periodo Parte_2
menzionato nell'ordinanza di ingiunzione (intermedio tra la conclusione del rapporto di tirocinio con lo stesso instaurato e la sua formale assunzione, intervenuta nel maggio 2011), potendo a tal fine essere pacificamente utilizzate le dichiarazioni rese dai soggetti in quella sede escussi, dichiarazioni che non erano contrastate da alcuna avversa risultanza istruttoria, posto che l'opponente aveva rinunciato alla prova testimoniale dedotta ed ammessa dal primo Giudice.
Sotto altro profilo ha eccepito l'inammissibilità delle contestazioni relative alla natura del rapporto per cui la società era stata sanzionata, in quanto formulate solo in grado d'appello e quindi nuove.
Infine, in via incidentale, l'appellato ha richiesto la riforma della pronuncia di primo grado in punto spese di lite, non essendo a suo avviso giustificabile la disposta compensazione.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio e della designazione di un nuovo consigliere relatore, la causa è stata decisa all'udienza del 12 novembre 2025, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato.
Costituisce oramai ius receptum la considerazione che i verbali ispettivi, compresi quelli redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, siano liberamente apprezzabili con riguardo alle dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) da parte del giudice, il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (in questo senso, Cass., ord., 23.4.2025, n. 10634; in argomento, tra le molte, cfr. anche Cass., 5.7.2024, n. 18420).
“In particolare, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti possono costituire anche la fonte esclusiva del convincimento del giudice, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., Cass. n. 11934/2019; Cass. n. 8445/2020)” (in questi termini, Cass., 26 maggio 2021, n 14495); il verbale nel quale siano riportate tali dichiarazioni “fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni … rese dalle parti o da terzi” e costituisce comunque “un elemento di prova” persino “in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio” (in questi termini, Cass., ord.,
5.7.2024, n. 18420; in argomento, cfr. anche Cass., 5 ottobre 2018, n. 24461).
Ebbene, dalle informazioni assunte nel corso dell'accesso ispettivo si ricava la prova dell'effettiva prestazione di attività di lavoro, da parte del sig. , nel periodo oggetto di contestazione. Pt_2
Nel “verbale unico di accesso e notificazione del 27.4.2012” sono infatti riportate le dichiarazioni rese dal sig. , socio accomandatario della società (prima della sua trasformazione in Testimone_1
s.r.l.), il quale, nell'immediatezza dell'accesso (risalente al marzo 2012) ha dichiarato che il
[...]
lavorava per loro quale da circa 2 anni. Pt_2
Analogamente, nel verbale suddetto sono sinteticamente richiamate le dichiarazioni rese dallo stesso
, relative al preteso svolgimento di uno stage dal dicembre 2010 al maggio 2011, data in cui è Pt_2
stato poi assunto, corredate dal rilievo, formulato dall' , della conseguente irregolarità CP_2
dell'impiego del lavoratore tra il gennaio 2011 (a seguito della cessazione del rapporto di tirocinio) ed il maggio 2011 (data dell'assunzione).
L'effettiva prestazione di tali dichiarazioni da parte dei nominati soggetti non è posta in dubbio dall'odierna appellante (ciò che peraltro sarebbe potuto avvenire solo mediante proposizione di querela di falso) e analogamente è a dirsi con riguardo alla corrispondenza tra quanto dichiarato dai suddetti soggetti e quanto riportato nel verbale, posto che non ha appunto negato che Parte_1
l'allora legale rappresentante avesse dichiarato che il lavorava per loro da circa due anni, né Pt_2
che analoga dichiarazione fosse stata resa dal lavoratore, con riguardo al periodo di permanenza presso il salone parrucchiere (seppur imputata ad un rapporto di stage).
Alla luce di tali emergenze l'appello si palesa infondato, posto che le dichiarazioni spontaneamente rese dal socio accomandatario e dallo stesso lavoratore sono attendibili in quanto tra loro convergenti, concordanti con le risultanze documentali (ovvero il fatto che il lavoratore avesse dapprima operato nel locale parrucchiere in oggetto quale tirocinante e poi fosse stato formalmente assunto quale dipendente, il che rende del tutto verosimili le dichiarazioni rese in sede ispettiva circa la presenza dello stesso in loco senza soluzione di continuità) e non sono contrastate da alcuna risultanza istruttoria di segno avverso. Le suddette dichiarazioni, dunque, costituiscono valida prova della fondatezza delle violazioni contestate.
Quanto poi all'asserito difetto di prova degli indici della subordinazione, al di là del fatto che il legale rappresentante della società risulta aver qualificato il lavoratore come proprio dipendente, pare dirimente evidenziare come ogni considerazione sul punto sia in questa sede preclusa dal rilievo che la questione esula dai motivi sottesi all'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, nel cui ambito era stata contestata solo la durata del rapporto lavorativo (asseritamente insorto, dopo la cessazione di quello di tirocinio, solo a partire dal 30.5.2011), ma non la sua natura di rapporto di lavoro dipendente.
La formulazione di una simile censura in grado d'appello si pone dunque in violazione del divieto di nova ed è dunque inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello principale deve essere rigettato.
E' invece suscettibile di accoglimento l'appello incidentale in punto spese.
Premessa la tempestività del gravame (posto che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima, cf. Cass., ss.uu., 20.6.2007, n. 14288; Cass.,
29.4.2015, n. 8684), sono condivisibili le censure formulate dall' in ordine alla Controparte_2
regolazione delle spese del giudizio di primo grado.
Considerata infatti l'integrale soccombenza di e l'assenza di alcun giusto motivo atto a Parte_1
giustificare la compensazione delle spese, invero neppure compiutamente indicate dal primo
Giudice, in parziale riforma della pronuncia impugnata, le spese del primo grado di giudizio debbono essere poste a carico della parte soccombente. Analoga sorte hanno le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, con applicazione (in relazione ad entrambi i gradi) della disposizione di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015, che prevede un abbattimento degli onorari in misura del 20%.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 2045/2022 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata pronuncia, condanna parte odierna appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
4) accerta la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto