Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1282 del R.G. per l'anno 2024,
avente ad oggetto: assegno di invalidità,
tra nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Antonio Gull;
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
CP_1
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio stato di invalida civile, ai sensi dell'art. 12 L. n. 118/71, nonché il proprio stato di handicap grave, ex art. 3, co.
3, L. n. 104/92, disconosciuti dalle competenti commissioni sanitarie. Con istanza di
1
Catanzaro per l'accertamento della invalidità e dello status invocati, sicché, sulla base degli accertamenti peritali eseguiti nel relativo procedimento, è stata riconosciuta invalida nella misura del 74% e portatore di handicap non grave, ex art. 3, co. 1, L.
n. 104/92. Contesta tali risultanze peritali, che sono confluite nella relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, deducendo che le patologie di cui soffre provocano un'invalidità superiore a quella riconosciuta dal consulente, nonché lo stato di handicap grave, ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92.
Verificata la tempestività dell'opposizione (essendo la dichiarazione di dissenso intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice, mentre il ricorso giudiziale
è stato depositato nei successivi 30 giorni), si rileva che il ricorso non contiene specifici motivi di contestazione della consulenza redatta dal CTU, essendosi parte attrice limitata a sostenere l'inadeguatezza della valutazione del proprio quadro patologico - lamentando al riguardo che “il punto critico della consulenza è il mancato riconoscimento delle limitate funzionalità e l'autonomia della stessa, nonché la valutazione del rischio di caduta della stessa e la valutazione del deterioramento dal punto di vista oncologico” - senza però illustrare le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte dal consulente.
Va aggiunto che il CTU, dott.ssa ha diagnosticato in capo Persona_1 all'interessata: “ESITI DI CA MAMMELLA SN TRATTATO CON
QUADRANTECTOMIA SUCCESSIVA RT ATTUALMENTE IN
ORMONOTERAPIA. FOLLOW UP NEGATIVO PER RIPRESA DI
MALATTIA.SPONDILOARTROSI”, specificando che la ricorrente “risulta essere affetta da menomazioni di tipo oncologico ad andamento cronico ed invalidante per le quali ha praticato e a tutt'oggi pratica terapia appropriata con buon compenso clinico. Ciò si evince dalla valutazione della documentazione agli atti, e dalle condizioni cliniche riscontrate in sede peritale. Le condizioni di salute della perizianda infatti sono apparse soddisfacenti in rapporto alla patologia riconosciuta in sede di visita medico legale, a ulteriore dimostrazione dell'efficacia del trattamento farmacologico effettuato per come enunciato in precedenza. Inoltre CP_ rispetto alla visita medica effettuata presso il centro di Medicina Legale dell' in
2 data 06.03.2023 non sono state riscontrate altre menomazioni nè tantomeno il peggioramento clinico della condizione clinica preesistente della Sig.ra Parte_1
rispetto alla visita medico legale effettuata dalla Commissione medica
[...]
CP_ dell' . Conseguentemente, l'ausiliario, alla luce delle menomazioni e delle disabilità riscontrate e documentate dalla certificazione medica in atti, ha confermato il giudizio medico-legale espresso dalla commissione medica , ritenendo che CP_1
l'interessata debba “essere riconosciuta INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale 74% e PORTATORE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART.3 COMMA
1 L.
5.2.1992 N 104.”.
L'affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessata non basta allora a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica.
Conseguentemente, esulando da tali ambiti, le sopraddette censure di difetto di motivazione e di erronea motivazione costituiscono, in realtà, un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente formulata alla stregua di doglianze generiche o manifestamente sprovviste di attendibilità.
La nuova documentazione medica che la ricorrente ha allegato alle note scritte di udienza non smentisce quanto fin qui esposto, atteso che l'interessata non illustra le ragioni per cui tale documentazione avrebbe determinato un deterioramento delle sue condizioni dal punto di vista oncologico, tali da rendere più difficoltoso lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
3 In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Sussistendo in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., va disposta la compensazione delle spese di giudizio, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese della consulenza espletata nel procedimento per ATP. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese del giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza espletata nel CP_1
procedimento per ATP.
Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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