Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 36
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione ex artt. 287 e 288 c.p.c.

    La Corte ritiene che, nonostante la presenza di refusi, la correzione materiale ha espunto gli errori di formulazione senza alterare il contenuto sostanziale della decisione, confermando che la decisione è riferita all'impugnazione degli atti descritti.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D. Lgs. n. 546/1992

    La Corte ritiene che il ricorso introduttivo debba essere letto nel suo complesso e che, pur essendoci riferimenti alle cartelle, la richiesta di pronunciarsi sulla loro nullità non sia presente né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento. Pertanto, si ritiene che l'impugnazione riguardi solo l'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che la richiesta di annullamento delle cartelle non sia stata formulata né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602/1973

    La Corte ritiene che la richiesta di annullamento delle cartelle non sia stata formulata né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che la richiesta di annullamento delle cartelle non sia stata formulata né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ritiene che la richiesta di annullamento delle cartelle non sia stata formulata né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Inclusione indebita di debiti soggetti a stralcio

    La Corte ritiene che la richiesta di annullamento delle cartelle non sia stata formulata né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Illegittimità degli interessi applicati

    La Corte ritiene che la richiesta di annullamento delle cartelle non sia stata formulata né nelle conclusioni né sia stata oggetto di giudizio in altro procedimento, confermando l'annullamento dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 36
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 36
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo