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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 292/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante 7 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 985/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5692 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. U5020230002993020 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 773/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
Annullare la sentenza impugnata, confermando l'invito al pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni,
Condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spesa.
CONCLUSIONI APPELLATO: si chiede che l'On.le Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita voglia rigettare l'appello avversariamente proposto perché inammissibile e/o comunque infondato, e voglia pertanto, disattese le difese avversarie e in accoglimento delle domande tutte già formulate in primo grado, annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi e comunque infondati, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione.
Vinti compensi e spese del presente grado.
Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, ai sensi degli articoli 11,14 e 158 del D.P.R. n.
115/2002 il valore dichiarato della controversia è pari a € 2.850,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dalla notifica alla società di avviso di pagamento n. 04820239003827369000 con il quale veniva intimato di pagare il complessivo importo di € 710.023,62 calcolato al 6/7/2023, di cui € 498,43 per spese esecutive e il rimanente per vari importi e titoli, come dettagliati. Avverso tale atto la società proponeva ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova chiedendone l'annullamento con il favore delle spese.
Il ricorso introduttivo di merito datato 22.09.2023 esponeva i seguenti motivi, che si riportano integralmente perché rilevanti per la decisione:
1)“L'atto impugnato si appalesa pregiudizialmente illegittimo e invalido in quanto emesso sulla base di titoli (le cartelle di pagamento) in relazione ai quali, per la loro previa mancata notifica, già era stato disposto, con la sentenza 6/2/2023, n. 27 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, l'annullamento in via giudiziale della precedente intimazione n. 04820229001494104000" (basata, appunto, sulle medesime cartelle).
2)Ancora in via pregiudiziale, si contesta l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602/1973……L'intimazione di pagamento, pertanto, può essere effettuata soltanto decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sicché la previa notifica della cartella costituisce, con ogni evidenza, il presupposto indefettibile per l'emanazione dell'intimazione di pagamento. Si contesta che gli atti prodromici (cartelle) descritti nell'intimazione n. 04820239003827369000 siano mai stati notificati all'esponente, e che siano stati ad essa validamente notificati alle date ivi specificate. Con l'ovvia conseguenza che l'intimazione di pagamento non risulta essere stata emessa legittimamente.
3)Si eccepisce in ogni caso la nullità dell'atto impugnato in quanto privo della motivazione richiesta per tutti gli atti impugnabili dall'art. 3 legge n. 241/1990 nonché specificamente dall'art 7 legge n. 212/2000, che impone altresì l'allegazione di ogni atto richiamato, qui viceversa mancante.
4)La giuridica inesistenza e/o comunque la nullità dell'atto impugnato e degli atti ad esso prordomici comporta l'inidoneità degli stessi a svolgere effetti giuridici, compreso l'effetto impeditivo della decadenza e/o interruttivo di ogni prescrizione. Nella specie, il termine per far valere le pretese cripticamente indicate nell'intimazione di pagamento, che risalgono addirittura al 2008 ed anni successivi, risulta ampiamente decorso. Dall'esame dell'atto d'intimazione emerge in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle sopra specificate cartelle di pagamento. L'esponente intende con il presente atto eccepire la prescrizione, di anni dieci, relativamente alle pretese per imposte (IRAP – IVA – ritenute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, imposte sostitutive, altre ritenute), e di anni cinque per le pretese afferenti alle sanzioni e agli interessi, di ogni genere e specie, nonché per tributi locali - tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica
- diritti camerali, premi e canoni di abbonamento televisivo. Di qui la decadenza e/o prescrizione di ogni pretesa di pagamento. 5)Nell'intimazione di pagamento sono state indebitamente ricompresi anche debiti per i quali la legge (D.L. n. 119/2018; legge n. 179/2022) prescrive lo stralcio dei debiti d'imposta, sotto la soglia normativamente prevista, affidati agli agenti della riscossione entro le date e per gli ammontari normativamente previsti. La disciplina in materia ne prevede l'annullamento d'ufficio, che nella specie non risulta sia stato disposto, rendendo conseguentemente illegittima la pretesa esattiva. 6)Salvo quanto sopra, si contesta comunque che le somme di cui viene intimato il pagamento (e che non è dato comprendere a che cosa esattamente si riferiscano) siano dovute e fin d'ora si fa riserva di aggiungere ritualmente, ex art. 24, 2° comma, del d. lgs. n. 546/1992, ogni altro motivo per eventuali vizi emergenti dall'esame degli atti e documenti che saranno avversariamente prodotti. Certamente non spettano recuperi IVA sulla tariffa smaltimento rifiuti e oneri accessori, che è essa stessa un tributo, e non può quindi essere maggiorata dell'IVA.
7)L'atto impugnato si appalesa in ogni caso illegittimo anche perché gli interessi indicati non paiono conformi a quanto stabilito ex lege. Al riguardo è appena il caso di rimarcare come la più recente giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ritenga che, sia l'ente impositore, sia l'ente incaricato della riscossione, debbono specificare gli interessi e il calcolo effettuato, così da consentire al debitore di verificarne l'esattezza (cfr. Cass. 9/4/2009, n. 8659 e 22/2/2012, n. 4516; CTR Lombardia, sez. 36, 14/12/2012, n. 331).”
Le conclusioni di parte privata riportavano: “si chiede che l'adita Corte, previo accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, voglia annullare l'atto impugnato in quanto illegittimo e comunque infondato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi parte ricorrente fosse costretta a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Vinte tutte le spese anche per la fase cautelare”.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. 797/2023 RGR, previo versamento del CUT nella misura di € 500,00, stante il valore della causa superiore ad € 75.000,00 ed inferiore ad € 200.000,00 al netto di sanzioni e interessi. Tale calcolo del CUT veniva contestato dalla segreteria della CGT 1° di Genova, che -richiamate le disposizioni di cui agli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, rideterminava il numero degli atti impugnati e il relativo valore della lite e, per l'effetto, calcolava il totale del contributo unificato tributario dovuto pari a € 1.450,00, come somma del contributo unificato dovuto con riferimento a ciascuno dei suddetti atti impugnati (un avviso di intimazione e le ventitré cartelle in esso contenute). Pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del D.P.R. 115/2002 notificava a mezzo PEC invito al pagamento atto n. U50 2023 000299302. L'Ufficio richiedeva il pagamento della somma di € 950,00, determinata come differenza tra l'importo dovuto (€ 1.450,00) e l'importo già versato (€ 500,00), oltre a € 8,75 a titolo di spese di notifica, così motivando: "Insufficiente versamento del contributo unificato tributario rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati e del rispettivo valore. Atto impugnato n. 24 Valore lite € 140.802,00 Cut versato € 500,00 Cut dovuto € 1.450,00 Cut ancora da versare € 950,00 Il presente invito è impugnabile innanzi alla competente
Corte di Giustizia Tributaria di Genova entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92”. Con il medesimo invito si avvertiva, inoltre, che in caso di mancato pagamento sarebbe stata promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali sarebbero stati calcolati gli interessi al saggio legale e che, tra l'altro, qualora il pagamento fosse stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto od omesso, sarebbe stata applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione nelle misure del 33%, 150% o 200% dell'importo dovuto e non versato parametrata ai giorni di ritardo dell'adempimento ovvero all'omissione dello stesso.
La Corte di primo grado di Genova con sentenza 985/2024 accoglieva il ricorso e compensava le spese;
successivamente, con ordinanza n. 1076/2024 la Corte di primo grado in sede di correzione di errore materiale ex art. 287 e 288 c.p.c. variava la motivazione, inalterato il dispositivo.
L'Ufficio iscriveva appello e formulava motivi:
1.Violazione e/o falsa applicazione ex artt. 287 e 288 c.p.c, stante la presenza nell'ordinanza di erroneità e refusi che fanno dubitare della effettiva riferibilità alla sentenza oggetto di correzione tramite sostituzione dell'intera motivazione;
2. Violazione e/o falsa applicazione ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D.
Lgs. n. 546/1992 laddove la sentenza afferma che non si verte nell'ipotesi di impugnazione dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle, bensì di la contestazione di un unico atto, vale a dire il menzionato atto di intimazione di pagamento;
evidenzia che la Società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento unitamente alle sottese cartelle, chiedendo al Giudice di pronunciarsi sull'intervenuta prescrizione del credito tributario da queste ultime portato, nonché sullo stralcio previsto dalla legge dei debiti d'imposta e sull'illegittimità del recupero Iva sulla tariffa smaltimento rifiuti e oneri accessori, tutte voci contenute nelle predette cartelle;
richiama pag. 9 del ricorso introduttivo RG 797/2023; afferma che conseguentemente le censure mosse dalla Società concernevano sia l'intimazione di pagamento (ultimo atto notificato) sia le sottese cartelle di pagamento, con conseguente pronunciamento del giudice su entrambe le fattispecie.
Richiama giurisprudenza di merito e di legittimità
La Società si costituisce e resiste deducendo:
a)Sul primo motivo, che la correzione operata dal giudice di primo grado riporta refusi dei quali è facile individuare la reale portata, visto che tutti gli altri riferimenti sono corretti e il tenore della decisione non cambia;
b)Sul secondo motivo, sostiene che il ricorso RGR n. 797/2023 alla CGT di 1° grado di Genova avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 04820239003827369000, ha ad oggetto non già una pluralità di atti che, a detta dell'ufficio, sarebbero stati cumulativamente impugnati in un unico ricorso, bensì un solo atto,
e precisamente l'intimazione di pagamento n. 04820239003827369000, della quale soltanto si è dedotta l'illegittimità, per tutti i motivi sviluppati, e della quale soltanto si è chiesto l'annullamento; richiama il contenuto del ricorso e delle conclusioni.
c)Ripropone comunque espressamente all'esame devolutivo del giudice di appello i motivi riguardanti gli aspetti formali, assorbiti, nonché, per scrupolo di difesa, anche i motivi accolti, ai fini dell'integrale devoluzione al giudice del gravame di tutte le censure accolte e/o assorbite in prime cure, come di seguito riportate.
Si procede a udienza in camera di consiglio non partecipata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti, è dell'avviso che l'apopello non sia fondato;
la prima sentenza va confermata, ancorché con motivazione integrata.
-A) Il primo motivo di appello non è fondato. Vero che la sentenza impugnata vede nella prima stesura diversi refusi in narrativa e in motivazione. Ma è anche vero che con l'ordinanza di correzione emessa su input della società contribuente sono stati espunti dalla parte motiva gli errori di formulazione che contraddistinguevano il primo testo, lasciando inalterato il dispositivo, per cui il contenuto concettuale e e sostanziale della decisione non è stato mutato. Anzi, nonostante la permanenza di refusi nella parte narrativa, dal tenore della correzione si evince che la decisione è effettivamente riferita alla impugnazione degli atti qui descritti in epigrafe.
-B) Il secondo motivo di appello non è fondato. L'Ufficio assume che si verte nella situazione di impugnazione non solo dell'intimazione di pagamento + sanzioni, ma anche delle cartelle sottese, per cui il CU va calcolato per ciascun atto. L'affermazione è corretta -ai sensi della normativa sopra citata- solo in astratto: nella fattispecie va osservato che il ricorso introduttivo del merito datato 22.09.2023 va letto non soltanto con riferimento a pag. 8-9 (punto 4 citato dall'Ufficio) laddove si eccepisce la "nullità dell'atto impugnato e degli atti prodromici" e cioè anche delle cartelle: tale assunto, infatti, va considerato come richiamo e collegamento con quanto esposto prima, a pag. 5 punto 1 ("l'atto impugnato si appalesa pregiudizialmente illegittimo e invalido in quanto emesso sulola base di titoli (le cartelle di pagamento) in relazione ai quali , per la loro previa mancata notifica, già era stato disposto, con la sentenza 6/2/23 n. 27 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, l'annullamento in via giudiziale della precedente intimazione)" In sostanza, non può ritenersi che sia chiesto al giudice di pronunciarsi -oltre che sulla nullità dell'intimazione- anche sulla nullità delle cartelle, atteso che tale giudizio è già stato espresso in altro giudizio (vedi Sent.
27/2023 C.G.T.1° Genova: "L'onere di provare, anche alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla legge n. 130/2022), l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento compete alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, che neppure si è costituita nel presente giudizio, e che pure avrebbe dovuto provare l'avvenuta eventuale notificazione di atti interruttivi della prescrizione (precedenti intimazioni di pagamento), eccepita con il quarto motivo di ricorso)". Tale richiesta di dichiarazione di nullità delle cartelle non è presente nemmeno nella formulazione delle conclusioni da parte del contribuente, che sono riferite esclusivamente all'intimazione (vedi sopra). Le tesi del contribuente appaiono corrette.
-C) Tanto ritenuto e considerato, l'appello dell'Ufficio appare infondato. La sentenza di primo grado va confermata, ancorché con integrazione della motivazione. Quanto alle spese, le stesse vanno compensate in virtù della particolare successione di eventi che hanno caratterizzato il primo giudizio e in considerazione della persistente controversa interpretazione della normativa in tema di calcolo del C.U..
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 292/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Genova - Piazza Dante 7 16124 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 985/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 5692 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- INVITO AL PAGAMENTO n. U5020230002993020 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 773/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'On. Le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:
Annullare la sentenza impugnata, confermando l'invito al pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni,
Condannare controparte alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spesa.
CONCLUSIONI APPELLATO: si chiede che l'On.le Corte di giustizia tributaria di secondo grado adita voglia rigettare l'appello avversariamente proposto perché inammissibile e/o comunque infondato, e voglia pertanto, disattese le difese avversarie e in accoglimento delle domande tutte già formulate in primo grado, annullare gli atti impugnati in quanto illegittimi e comunque infondati, con ogni consequenziale pronuncia e statuizione.
Vinti compensi e spese del presente grado.
Ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato, ai sensi degli articoli 11,14 e 158 del D.P.R. n.
115/2002 il valore dichiarato della controversia è pari a € 2.850,00.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina dalla notifica alla società di avviso di pagamento n. 04820239003827369000 con il quale veniva intimato di pagare il complessivo importo di € 710.023,62 calcolato al 6/7/2023, di cui € 498,43 per spese esecutive e il rimanente per vari importi e titoli, come dettagliati. Avverso tale atto la società proponeva ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova chiedendone l'annullamento con il favore delle spese.
Il ricorso introduttivo di merito datato 22.09.2023 esponeva i seguenti motivi, che si riportano integralmente perché rilevanti per la decisione:
1)“L'atto impugnato si appalesa pregiudizialmente illegittimo e invalido in quanto emesso sulla base di titoli (le cartelle di pagamento) in relazione ai quali, per la loro previa mancata notifica, già era stato disposto, con la sentenza 6/2/2023, n. 27 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, l'annullamento in via giudiziale della precedente intimazione n. 04820229001494104000" (basata, appunto, sulle medesime cartelle).
2)Ancora in via pregiudiziale, si contesta l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto emesso in violazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602/1973……L'intimazione di pagamento, pertanto, può essere effettuata soltanto decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, sicché la previa notifica della cartella costituisce, con ogni evidenza, il presupposto indefettibile per l'emanazione dell'intimazione di pagamento. Si contesta che gli atti prodromici (cartelle) descritti nell'intimazione n. 04820239003827369000 siano mai stati notificati all'esponente, e che siano stati ad essa validamente notificati alle date ivi specificate. Con l'ovvia conseguenza che l'intimazione di pagamento non risulta essere stata emessa legittimamente.
3)Si eccepisce in ogni caso la nullità dell'atto impugnato in quanto privo della motivazione richiesta per tutti gli atti impugnabili dall'art. 3 legge n. 241/1990 nonché specificamente dall'art 7 legge n. 212/2000, che impone altresì l'allegazione di ogni atto richiamato, qui viceversa mancante.
4)La giuridica inesistenza e/o comunque la nullità dell'atto impugnato e degli atti ad esso prordomici comporta l'inidoneità degli stessi a svolgere effetti giuridici, compreso l'effetto impeditivo della decadenza e/o interruttivo di ogni prescrizione. Nella specie, il termine per far valere le pretese cripticamente indicate nell'intimazione di pagamento, che risalgono addirittura al 2008 ed anni successivi, risulta ampiamente decorso. Dall'esame dell'atto d'intimazione emerge in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alle sopra specificate cartelle di pagamento. L'esponente intende con il presente atto eccepire la prescrizione, di anni dieci, relativamente alle pretese per imposte (IRAP – IVA – ritenute IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, imposte sostitutive, altre ritenute), e di anni cinque per le pretese afferenti alle sanzioni e agli interessi, di ogni genere e specie, nonché per tributi locali - tassa smaltimento rifiuti, tassa automobilistica
- diritti camerali, premi e canoni di abbonamento televisivo. Di qui la decadenza e/o prescrizione di ogni pretesa di pagamento. 5)Nell'intimazione di pagamento sono state indebitamente ricompresi anche debiti per i quali la legge (D.L. n. 119/2018; legge n. 179/2022) prescrive lo stralcio dei debiti d'imposta, sotto la soglia normativamente prevista, affidati agli agenti della riscossione entro le date e per gli ammontari normativamente previsti. La disciplina in materia ne prevede l'annullamento d'ufficio, che nella specie non risulta sia stato disposto, rendendo conseguentemente illegittima la pretesa esattiva. 6)Salvo quanto sopra, si contesta comunque che le somme di cui viene intimato il pagamento (e che non è dato comprendere a che cosa esattamente si riferiscano) siano dovute e fin d'ora si fa riserva di aggiungere ritualmente, ex art. 24, 2° comma, del d. lgs. n. 546/1992, ogni altro motivo per eventuali vizi emergenti dall'esame degli atti e documenti che saranno avversariamente prodotti. Certamente non spettano recuperi IVA sulla tariffa smaltimento rifiuti e oneri accessori, che è essa stessa un tributo, e non può quindi essere maggiorata dell'IVA.
7)L'atto impugnato si appalesa in ogni caso illegittimo anche perché gli interessi indicati non paiono conformi a quanto stabilito ex lege. Al riguardo è appena il caso di rimarcare come la più recente giurisprudenza, anche della Suprema Corte, ritenga che, sia l'ente impositore, sia l'ente incaricato della riscossione, debbono specificare gli interessi e il calcolo effettuato, così da consentire al debitore di verificarne l'esattezza (cfr. Cass. 9/4/2009, n. 8659 e 22/2/2012, n. 4516; CTR Lombardia, sez. 36, 14/12/2012, n. 331).”
Le conclusioni di parte privata riportavano: “si chiede che l'adita Corte, previo accoglimento dell'istanza di sospensione cautelare, voglia annullare l'atto impugnato in quanto illegittimo e comunque infondato, con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi parte ricorrente fosse costretta a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge. Vinte tutte le spese anche per la fase cautelare”.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo con il n. 797/2023 RGR, previo versamento del CUT nella misura di € 500,00, stante il valore della causa superiore ad € 75.000,00 ed inferiore ad € 200.000,00 al netto di sanzioni e interessi. Tale calcolo del CUT veniva contestato dalla segreteria della CGT 1° di Genova, che -richiamate le disposizioni di cui agli artt. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, rideterminava il numero degli atti impugnati e il relativo valore della lite e, per l'effetto, calcolava il totale del contributo unificato tributario dovuto pari a € 1.450,00, come somma del contributo unificato dovuto con riferimento a ciascuno dei suddetti atti impugnati (un avviso di intimazione e le ventitré cartelle in esso contenute). Pertanto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del D.P.R. 115/2002 notificava a mezzo PEC invito al pagamento atto n. U50 2023 000299302. L'Ufficio richiedeva il pagamento della somma di € 950,00, determinata come differenza tra l'importo dovuto (€ 1.450,00) e l'importo già versato (€ 500,00), oltre a € 8,75 a titolo di spese di notifica, così motivando: "Insufficiente versamento del contributo unificato tributario rispetto all'importo dovuto, a seguito di rideterminazione del numero degli atti impugnati e del rispettivo valore. Atto impugnato n. 24 Valore lite € 140.802,00 Cut versato € 500,00 Cut dovuto € 1.450,00 Cut ancora da versare € 950,00 Il presente invito è impugnabile innanzi alla competente
Corte di Giustizia Tributaria di Genova entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica. Per le controversie di valore non superiore a € 50.000,00, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92”. Con il medesimo invito si avvertiva, inoltre, che in caso di mancato pagamento sarebbe stata promossa la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo degli importi dovuti sui quali sarebbero stati calcolati gli interessi al saggio legale e che, tra l'altro, qualora il pagamento fosse stato effettuato in ritardo rispetto al termine previsto od omesso, sarebbe stata applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione nelle misure del 33%, 150% o 200% dell'importo dovuto e non versato parametrata ai giorni di ritardo dell'adempimento ovvero all'omissione dello stesso.
La Corte di primo grado di Genova con sentenza 985/2024 accoglieva il ricorso e compensava le spese;
successivamente, con ordinanza n. 1076/2024 la Corte di primo grado in sede di correzione di errore materiale ex art. 287 e 288 c.p.c. variava la motivazione, inalterato il dispositivo.
L'Ufficio iscriveva appello e formulava motivi:
1.Violazione e/o falsa applicazione ex artt. 287 e 288 c.p.c, stante la presenza nell'ordinanza di erroneità e refusi che fanno dubitare della effettiva riferibilità alla sentenza oggetto di correzione tramite sostituzione dell'intera motivazione;
2. Violazione e/o falsa applicazione ex art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, del D.
Lgs. n. 546/1992 laddove la sentenza afferma che non si verte nell'ipotesi di impugnazione dell'intimazione di pagamento e delle sottese cartelle, bensì di la contestazione di un unico atto, vale a dire il menzionato atto di intimazione di pagamento;
evidenzia che la Società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento unitamente alle sottese cartelle, chiedendo al Giudice di pronunciarsi sull'intervenuta prescrizione del credito tributario da queste ultime portato, nonché sullo stralcio previsto dalla legge dei debiti d'imposta e sull'illegittimità del recupero Iva sulla tariffa smaltimento rifiuti e oneri accessori, tutte voci contenute nelle predette cartelle;
richiama pag. 9 del ricorso introduttivo RG 797/2023; afferma che conseguentemente le censure mosse dalla Società concernevano sia l'intimazione di pagamento (ultimo atto notificato) sia le sottese cartelle di pagamento, con conseguente pronunciamento del giudice su entrambe le fattispecie.
Richiama giurisprudenza di merito e di legittimità
La Società si costituisce e resiste deducendo:
a)Sul primo motivo, che la correzione operata dal giudice di primo grado riporta refusi dei quali è facile individuare la reale portata, visto che tutti gli altri riferimenti sono corretti e il tenore della decisione non cambia;
b)Sul secondo motivo, sostiene che il ricorso RGR n. 797/2023 alla CGT di 1° grado di Genova avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 04820239003827369000, ha ad oggetto non già una pluralità di atti che, a detta dell'ufficio, sarebbero stati cumulativamente impugnati in un unico ricorso, bensì un solo atto,
e precisamente l'intimazione di pagamento n. 04820239003827369000, della quale soltanto si è dedotta l'illegittimità, per tutti i motivi sviluppati, e della quale soltanto si è chiesto l'annullamento; richiama il contenuto del ricorso e delle conclusioni.
c)Ripropone comunque espressamente all'esame devolutivo del giudice di appello i motivi riguardanti gli aspetti formali, assorbiti, nonché, per scrupolo di difesa, anche i motivi accolti, ai fini dell'integrale devoluzione al giudice del gravame di tutte le censure accolte e/o assorbite in prime cure, come di seguito riportate.
Si procede a udienza in camera di consiglio non partecipata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti, è dell'avviso che l'apopello non sia fondato;
la prima sentenza va confermata, ancorché con motivazione integrata.
-A) Il primo motivo di appello non è fondato. Vero che la sentenza impugnata vede nella prima stesura diversi refusi in narrativa e in motivazione. Ma è anche vero che con l'ordinanza di correzione emessa su input della società contribuente sono stati espunti dalla parte motiva gli errori di formulazione che contraddistinguevano il primo testo, lasciando inalterato il dispositivo, per cui il contenuto concettuale e e sostanziale della decisione non è stato mutato. Anzi, nonostante la permanenza di refusi nella parte narrativa, dal tenore della correzione si evince che la decisione è effettivamente riferita alla impugnazione degli atti qui descritti in epigrafe.
-B) Il secondo motivo di appello non è fondato. L'Ufficio assume che si verte nella situazione di impugnazione non solo dell'intimazione di pagamento + sanzioni, ma anche delle cartelle sottese, per cui il CU va calcolato per ciascun atto. L'affermazione è corretta -ai sensi della normativa sopra citata- solo in astratto: nella fattispecie va osservato che il ricorso introduttivo del merito datato 22.09.2023 va letto non soltanto con riferimento a pag. 8-9 (punto 4 citato dall'Ufficio) laddove si eccepisce la "nullità dell'atto impugnato e degli atti prodromici" e cioè anche delle cartelle: tale assunto, infatti, va considerato come richiamo e collegamento con quanto esposto prima, a pag. 5 punto 1 ("l'atto impugnato si appalesa pregiudizialmente illegittimo e invalido in quanto emesso sulola base di titoli (le cartelle di pagamento) in relazione ai quali , per la loro previa mancata notifica, già era stato disposto, con la sentenza 6/2/23 n. 27 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova, l'annullamento in via giudiziale della precedente intimazione)" In sostanza, non può ritenersi che sia chiesto al giudice di pronunciarsi -oltre che sulla nullità dell'intimazione- anche sulla nullità delle cartelle, atteso che tale giudizio è già stato espresso in altro giudizio (vedi Sent.
27/2023 C.G.T.1° Genova: "L'onere di provare, anche alla luce dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 (introdotto dalla legge n. 130/2022), l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento compete alla Agenzia delle Entrate-Riscossione, che neppure si è costituita nel presente giudizio, e che pure avrebbe dovuto provare l'avvenuta eventuale notificazione di atti interruttivi della prescrizione (precedenti intimazioni di pagamento), eccepita con il quarto motivo di ricorso)". Tale richiesta di dichiarazione di nullità delle cartelle non è presente nemmeno nella formulazione delle conclusioni da parte del contribuente, che sono riferite esclusivamente all'intimazione (vedi sopra). Le tesi del contribuente appaiono corrette.
-C) Tanto ritenuto e considerato, l'appello dell'Ufficio appare infondato. La sentenza di primo grado va confermata, ancorché con integrazione della motivazione. Quanto alle spese, le stesse vanno compensate in virtù della particolare successione di eventi che hanno caratterizzato il primo giudizio e in considerazione della persistente controversa interpretazione della normativa in tema di calcolo del C.U..
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.