Articolo 30 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 29Articolo 31
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 30.

I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.

Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.

Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999