Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 23 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5255.24 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso, per procura Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Elda Izzo e Attilio Caliendo ed elettivamente domiciliato in Salerno nella Piazza Mazzini, 4
Ricorrente
E
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dal dirigente dott. Mimì Minella e dal dott. Alvaro Saporito, elettivamente domiciliato presso l' via Controparte_2
Monticelli - loc Fuorni in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva
Resistente
Avente ad oggetto: attribuzione della supplenza annuale per la classe di concorso 49, con riconoscimento dei consequenziali diritti
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, , assistente amministrativo in servizio Parte_1
a tempo indeterminato presso l'IC di AN, esponeva di aver presentato domanda per l'inserimento nelle GPS (Graduatorie per le Supplenze) della provincia di Salerno, classe di concorso
49, ed indicando come unica sede di preferenza l'IC di AN;
che nonostante il predetto istituto Con avesse comunicato all' di Salerno la disponibilità di una cattedra libera per attribuzione di supplenza per la classe di concorso 49, detta cattedra non compariva nei primi due bollettini supplenze del 10 e 17 settembre 2024 , che a soltanto a seguito di ulteriore segnalazione da parte del
Dirigente Scolastico dell'IC di AN , la cattedra de qua veniva inserita con la pubblicazione del terzo bollettino , nel quale , tuttavia , veniva saltato il ricorrente e la la cattedra veniva conferita ad altro docente collocato in graduatoria con punteggio inferiore a quello dell' che l'errore Parte_1
inerente il mancato tempestivo inserimento della disponibilità della cattedra già dal primo bollettino supplenza aveva dunque leso il diritto alla nomina a supplenza del ricorrente, che aveva indicato l'istituto come unica preferenza;
che l'algoritmo, infatti, considerando rinunciatario il prof.
lo saltava nominando dalla seconda fascia GPS aspiranti in posizione e con punteggio Parte_1
inferiore; il ricorrente dunque lamentava la violazione e falsa applicazione di norme di legge e della circolare sulle supplenze 115135 del 25 luglio 2024, citando a sostegno della propria tesi anche una serie di recenti arresti giurisprudenziali;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'attribuzione della supplenza annuale per la classe di concorso
49 presso l'IC di AN stipulando un contratto a tempo determinato di 18 ore fino al 31 agosto
2025 o al 30/06/2025 , ordinando e/o disponendo la risoluzione del contratto di lavoro in essere con altro docente ovvero assegnare al ricorrente la diversa supplenza con il diverso contratto che si riterrà di giustizia;
2. accertare altresì il diritto del ricorrente all'ottenimento di 12 punti connessi allo svolgimento dell'intero anno scolastico 2024/25 e a qualsiasi altro punteggio eventualmente connesso allo svolgimento dell'anno scolastico e comunque al riconoscimento dell'anno scolastico come svolto ai fini dell'assegnazione di qualsiasi punteggio o vantaggio;
3. condannare il
[...]
ATP di Salerno, in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_4
pro tempore al risarcimento del danno della somma ritenuta di giustizia;
4. ordinare al
[...]
ATP di Salerno di assegnare 12 punti connessi allo Controparte_1 CP_4 svolgimento dell'anno scolastico, validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie di assegnazione delle supplenze e qualsivoglia altro punteggio connesso allo svolgimento dell'insegnamento nell'anno scolastico 2024/25. Con rivalutazione e interessi e con condanna alle spese di lite.”. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il eccependo Controparte_5
innanzitutto che il ricorrente non aveva dimostrato con assoluta certezza che laddove fosse stata resa disponibile la supplenza su 49 presso IC di AN già dal primo bollettino di pubblicazione supplenze il medesimo ne avrebbe ottenuto l'attribuzione atteso che lo stesso era collocato solo alla
82° posizione in graduatoria;
contestava poi le ragioni che giustificavano la pretesa del ricorrente, titolare di un contratto come DSGA per il periodo 11/09/2024-31/08/2025, contratto che era sicuramente migliorativo, anche a livello retributivo, rispetto al conseguimento della supplenza come docente;
evidenziava poi l'infondatezza della domanda risarcitoria in quanto assolutamente generica;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di respingere tutte le domande svolte dal ricorrente, con rivalsa delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 23 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
*******
Preliminarmente va evidenziato che sussiste , sulla domanda proposta , la giurisdizione del giudice ordinario.
Costituisce infatti oggetto di domanda nel presente giudizio l'accertamento del diritto del ricorrente al conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità di docente in possesso del miglior punteggio in graduatoria rispetto ad altri aspiranti, nell'ambito di una procedura di reclutamento per supplenza temporanea.
Nella specie, infatti , siamo in presenza di una graduatoria già formata e finalizzata all'inserimento di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti predeterminati per legge , sicchè l'azione della pubblica amministrazione è vincolata e non vi è alcun esercizio di potere autoritativo e discrezionale .
Ed invero , in tema di conferimento di supplenze annuali e temporanee nel settore scolastico,
l'amministrazione è tenuta ad individuare il destinatario della proposta di assunzione nel rispetto delle posizioni in graduatoria, secondo le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 4 della l. n. 124 del 1999
e 3 del d.m. n. 430 del 2000, sicché , successivamente alla formazione delle graduatorie, nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore (Cass. n. 13800 del 31/05/2017) .
Ciò premesso , nel merito la domanda è fondata e , nei limiti che si diranno , merita accoglimento .
Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che il ricorrente deduce l'anomalo funzionamento dell'algoritmo utilizzato dal per la individuazione dei docenti assegnatari CP_1
degli incarichi di supplenza evidenziando la violazione del D.M. 188/2022 e la erronea applicazione dell'O.M. 88/2024 con particolare riguardo agli scorrimenti relativi ai turni di nomina laddove, in spregio alla posizione ed al punteggio attribuito al ricorrente, l' per i posti residuati dai CP_6
precedenti turni di nomina- invece di ricominciare da capo ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle espresse in domanda, aveva viceversa erroneamente ed illegittimamente proseguito nello scorrimento della graduatoria, lasciando il ricorrente pretermesso dalla procedura di reclutamento e privo di incarico annuale e finendo per attribuire la supplenza, sulla sede da lui indicata in domanda, a docenti collocati in posizione deteriore.
In punto di fatto, rileva il Tribunale che dalla documentazione prodotta in atti emerge che il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS per la Provincia di Salerno per la prima fascia relativamente alla casse di concorso “49”, collocandosi nella posizione n.82, con punti 70 , con la indicazione di un'unica sede di preferenza nell'Istituto Comprensivo di AN .
Risulta altresì documentalmente provato che in data 2 settembre 2024 l'IC di AN comunicava all'ATP di Salerno la disponibilità presso l'Istituto di una cattedra libera per l'attribuzione di supplenza per la classe di concorso 49 a causa della mobilità in organico di fatto della docente titolare , prof.ssa , in assegnazione nella provincia di NT . Sennonché detta Persona_1
cattedra non veniva riportata quale sede disponibile per gli incarichi a tempo determinato né nel primo bollettino del 10 settembre , né in quello successivo del 17 settembre 2024 , mentre con la pubblicazione del terzo bollettino , pur essendo presente la predetta cattedra , il ricorrente veniva estromesso perché ritenuto rinunciatario , sicchè l'incarico di supplenza veniva attribuito a docenti con punteggi inferiori .
A fronti di tali risultanze, che evidenziano l'attribuzione dell'incarico di supplenza presso la sede oggetto dell'unica preferenza espressa dal ricorrente a candidati con punteggio sensibilmente inferiore a quello dal medesimo posseduto, era onere dell'Amministrazione allegare prima e provare poi le ragioni che legittimavano la pretermissione verificatasi.
L'Amministrazione datrice di lavoro è, infatti, obbligata, nel conferire incarichi cui sono preordinate procedure selettive o concorsuali, a rispettare i criteri indicati nel bando e i principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme obbligano la P.A. a fornire adeguata motivazione della scelta e dell'applicazione dei criteri indicati, sicchè, a fronte di un siffatto obbligo contrattuale, sorge in capo a ciascun candidato una posizione soggettiva di credito al puntuale rispetto di detti criteri e principi, con la conseguenza che è onere dell'Amministrazione datrice di lavoro provare di aver esattamente adempiuto, soprattutto, ove, come nel caso di specie, l'incarico risulti conferito a candidati che occupano una deteriore posizione in graduatoria .
Sennonché , nella specie , la giustificazione fornita dal non è condivisibile . CP_1 Il ha infatti giustificato lo scorrimento della graduatoria rappresentando che il ricorrente CP_1
aveva rinunciato alle sedi scolastiche cui aveva diritto in base al punteggio in graduatoria anche se non erano state da lui indicate tra le preferenze della domanda e tale rinuncia, in virtù di quanto previsto dall'art. 12, commi 4 e 10, dell'O.M. 88/2024, avrebbe fatto perdere al ricorrente il diritto di partecipare ai successivi scorrimenti della graduatoria per la classe di concorso 49.
Ciò posto, si evidenzia che l'art. 12 comma 4 dell'O.M. 88/2024 prevede che: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.
Il successivo comma 10 prevede che: “L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Infine il comma 11 prevede che “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
Ebbene, nella interpretazione di tale norma, questo Giudice ritiene di condividere la ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza di merito (Ord. Trib. Latina n. 13497/2021, Sent. Trib. Bari n.
2745/2022, ord. Trib. Cagliari n. 12825/2022, Sent. Trib. Napoli n. 503/2023, ord. Trib. Salerno
10783/2023, Sent. Trib. Torino 822/2024 ) che distingue tra rinuncia all'assegnazione/incarico e rinuncia alla sede. Solo nel primo caso si realizzerebbe una rinuncia abdicativa ad un diritto già acquisito alla sfera giuridica dell'aspirante, con l'effetto di precludergli la partecipazione ai successivi turni di nomina anche per altra classe di concorso o tipologia di posto o graduatoria ex art. 12 commi
4, 10 e 11 cit. Nel caso di rinuncia alla sede, viceversa, si tratterebbe più propriamente di un rifiuto ab origine a partecipare alla assegnazione sulle sedi non oggetto di preferenza, con possibilità che queste siano assegnate a docenti collocati in posizione inferiore in graduatoria. Tanto non può, però, impedire all'aspirante (rinunciatario della sede non indicata) di partecipare ai successivi turni di nomina e di rendersi assegnatario, a preferenza rispetto ai candidati con punteggio e posizione più bassi, di una delle sedi indicate nell'elenco di preferenze che dovessero rendersi nuovamente disponibile. Ciò proprio in forza dell'art. 12 OM 88/2024 che al comma 11 prevede: “Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”.
La normativa ministeriale ricollega espressamente l'effetto della preclusione di partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze solo alle ipotesi di rinuncia all'incarico (all'assegnazione della “supplenza conferita”) e non anche alla ipotesi, verificatasi nel caso del ricorrente con riferimento alla classe di concorso 49 , di rinuncia ad una determinata sede conseguente al mancato inserimento della stessa tra le preferenze espresse con la domanda.
Si ritiene, pertanto, che la mancata indicazione tra le preferenze di una sede comporti il rifiuto (la rinuncia) da parte del docente di partecipare alla procedura per quella sede ma non, come deduce il
, la rinuncia (per una classe di concorso) alla intera procedura ed anche con riferimento alle CP_1
sedi indicate in domanda.
La differente interpretazione proposta dal (in linea con le indicazioni fornite dall'ATP di CP_1
Salerno con l'avviso dell'11.9.2024 prot. 22367), a ben vedere, non si concilia né con il cit. D.M.
188/2022 che, come visto, alla mancata indicazione in domanda da parte del docente di talune sedi fa discendere solo l'effetto della “rinuncia per le sedi non espresse” né con l' art. 12, comma 4, O.M.
88/2024 che, del pari, riconnette alla “mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto” la rinuncia “limitatamente alle preferenze non espresse” e quindi non all'intera procedura e alle preferenze espresse e resesi successivamente disponibili. Ed in effetti l'art. 12 comma 4 procede prevedendo che “qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”. Inoltre l'art. 12 comma 10 riconnette espressamente la perdita del diritto alla partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze solo alla ipotesi della rinuncia all'incarico. Deve quindi ritenersi che non si ravvisa alcuna violazione della normativa di settore in relazione alle assegnazioni fatte a docenti con posizione e punteggio inferiore rispetto a quelli del ricorrente nella misura in cui questi si siano resi assegnatari di sedi ed istituti non indicati tra quelli oggetto di preferenza da parte del docente.
Tanto, infatti, è avvenuto non per effetto di un errore del sistema informatico o per una violazione del principio meritocratico, quanto in conseguenza del fatto che nel primo turno di nomina, giunti alla posizione in graduatoria del ricorrente, non era disponibile la sede oggetto di preferenza dello stesso.
Pertanto, il sistema ha correttamente proceduto ad assegnare le sedi vacanti (non oggetto di scelta del ricorrente) ai candidati con punteggio e posizione inferiore in quanto, in relazione alle sedi non indicate in domanda, il ricorrente ha manifestato ab origine il proprio disinteresse all'assegnazione.
Dagli atti di causa emerge piuttosto una violazione della normativa di settore laddove, nei turni successivi, essendosi resa disponibile la sede di AN , non tempestivamente inserita nei turni precedenti , ma ricompresa nelle preferenze manifestate dal ricorrente, si è proceduto ad assegnarla a docenti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria.
Tale sede, successivamente resa disponibile, avrebbe dovuto essere attribuita agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente. Diversamente si violerebbe sia il principio meritocratico, sia quello dello scorrimento della graduatoria, sia la manifestazione di preferenza indicata in domanda.
Alla luce dei fatti si evidenzia la illegittimità della condotta del per aver ritenuto CP_1
rinunciatario il ricorrente che nel turno di nomina precedente non ha ricevuto l' incarico sulla classe
49 presso IC AN .
Il ricorrente, nel primo processo di nomina non si è reso assegnatario di sedi in quanto non vi era , peraltro per un errore dell'Amministrazione , la disponibilità dell'unica sede da lui indicata in domanda, senza che ciò tuttavia possa equipararsi ad un rifiuto all' assegnazione con conseguente preclusione alla partecipazione alle procedure di nomina successive. Ne consegue che il ricorrente ha diritto alla reintegrazione in forma specifica , intesa come ricostruzione della posizione giuridica lesa per effetto del comportamento illegittimo dell'Amministrazione , dovendo il ricorrente recuperare il punteggio che avrebbe maturato nell'ipotesi di tempestivo conferimento dell'incarico correlato alla sua posizione in graduatoria . Non può dubitarsi , infatti , dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno , rappresentato dalla perdita del punteggio , lamentato dal ricorrente, essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, il ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche Né vale ad escludere tale diritto l'affermazione che il ricorrente non avrebbe dimostrato con assoluta certezza che , laddove l'Amministrazione avesse operato diversamente ,egli avrebbe ottenuto sicuramente l'incarico .
Occorre evidenziare che l'onere della prova di aver correttamente operato spetta al datore di lavoro pubblico, anche in applicazione del cd. principio di vicinanza della prova, poiché è colui che attribuisce gli incarichi a tempo determinato ed è l'unico ad avere la disponibilità di tutte le informazioni utili (domande, punteggi, ordine di preferenze, eventuali titoli di priorità). Infatti, “la ripartizione dell'onere della prova tra lavoratore, titolare del credito, e datore di lavoro, deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova”, con la conseguenza che “ove i fatti possano essere noti solo all'imprenditore e non anche al lavoratore, incombe sul primo l'onere della prova negativa” (v. Cass. 6008/2012; Cass. n. 20484/2008).
Nella specie , dunque , gravava sull'Amministrazione scolastica l'onere di provare che altri candidati
, iscritti alla prima fascia delle GPS per la cattedra 49 e con un punteggio superiore a quello del ricorrente , avevano comunque indicato AN tra le sedi di preferenza , sicchè si poteva ipotizzare che questi avrebbero scelto tale sede se fosse stata dichiarata disponibile . Ma i,n assenza di tale prova
, si può ritenere sufficientemente fondata la domanda avanzata dal ricorrente sulla base del solo rilievo che la sede in questione sia stata invece attribuita a docenti con un punteggio inferiore a quello del ricorrente .
Né rileva , ai fini del rigetto della domanda attorea , la circostanza che questi abbia accettato l'utilizzazione come DSGA per il periodo 11.9.2024/31.8.2025 permanendo in capo al lavoratore la possibilità di accettare una nuova proposta contrattuale .
La problematica è stata affrontata dalla stessa Amministrazione convenuta con un circolare sulle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente , educativo ed A.T.A.
. Detta Circolare , infatti , afferma espressamente che l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale sempre di durate annuale o fino al termine delle attività didattiche .
Il riferimento normativo è la nota prof. N. 38905 del 29 agosto 2019 con la quale , come detto ,
l'Amministrazione fornisce diversi chiarimenti in materia di supplenze “L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.
E' evidente , pertanto , che nel caso di specie il ricorrente , pur avendo già accettato l'utilizzazione come DSGA fino al 31 agosto 2025 , poteva lasciare il suddetto incarico ed accettare il nuovo incarico come docente fino al termine delle attività didattiche.
L'utilizzazione come DSGA , invece , rileva ai fini del rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale sofferto per il mancato conferimento dell'incarico di docente. Detta utilizzazione
, infatti , è , dal punto di vista economico , sicuramente migliorativa rispetto al conseguimento della supplenza come docente sia per la durata dell'incarico , fino al 31 agosto in luogo della supplenza come docente che sarebbe durata sino al 30 giugno , sia per il diverso livello retributivo .
E dunque, poiché dal punto di vista economico il ricorrente non ha sofferto alcun danno dal mancato conferimento dell'incarico di docente , va rigettata la domanda di risarcimento danni .
E del pari non può trovare accoglimento , allo stato , la domanda tesa all'attribuzione della supplenza annuale. Il ricorrente , infatti , ha scelto di non agire in via d'urgenza , depositando il ricorso già ad un mese dall'inizio dell'anno scolastico e accettando che la causa venisse trattata con i tempi ordinari del processo , sicchè oggi non è pensabile ,in prossimità della chiusura dell'anno scolastico , un cambio di docente.Nella materia che ci occupa, infatti , occorre necessariamente effettuare un bilanciamento di interessi;
vale a dire che , da un lato ,occorre considerare l'interesse dell'insegnante ad avere una sede, ma , dall'altro , occorre considerare l'interesse dei discenti ad avere una continuità didattica , nel senso di proseguire il percorso educativo – formativo con la medesima insegnante con la quale hanno già stabilito un rapporto interpersonale dall'inizio dell'anno scolastico . E nel bilanciamento degli interessi , non può che prevalere l'interesse dei minori alla conservazione per l'intero anno scolastico degli stessi insegnanti , anche considerando , peraltro , la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati .
In conclusione , il ricorrente ha diritto unicamente all'attribuzione dei 12 punti connessi allo svolgimento dell'atto scolastico , validi per l'assegnazione delle supplenze per gli anni successivi e per i futuri aggiornamenti delle graduatorie,
Non si può tuttavia non rilevare che il ricorrente ha comunque conseguito , per l'attività di DSGA , un punteggio che non può essere cumulato con quello conseguito per effetto della pronuncia giurisdizionale. Non è pensabile , infatti , che per il medesimo anno scolastico il ricorrente possa maturare sia il punteggio come docente , che come ATA .
E dunque il ricorrente avrà diritto , per l'anno scolastico 2024/2025 , all'attribuzione dei 12 punti sopra detti previa rinuncia al punteggio conseguito per effetto della utilizzazione come DSGA . Le spese del giudizio, liquidate con riferimento alle sole fasi di studio e redazione dell'atto introduttivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , ritenuto illegittimo il mancato conferimento al ricorrente , nell'anno scolastico 2024/2025 , dell'incarico a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per la classe di concorso 49, ordina al Controparte_1
di attribuire alla parte ricorrente i 12 punti connessi allo svolgimento del predetto incarico
[...]
, previa eventuale rinuncia , da parte del ricorrente , al punteggio conseguito nel profilo ATA;
2. condanna l'Amministrazione convenuta , in persona del legale rapp.te pt. , al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 849,00 , oltre rimborso spese generali nella misura del 15% , IVA e Cap come per legge
Salerno, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. ssa Anna Maria D'Antonio