Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Ales- sandra Frasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 712/2023, posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c., avente per oggetto l'azione di ripetizione di indebito, promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tem- Parte_1
pore, (C.F. ), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, P.IVA_1
Via Malta n. 10, presso lo studio dell'Avv. VINCENZO VITELLO
(C.F. pec: C.F._1 [...]
dal quale è rappresentata e difesa Email_1
giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
in persona del le- Controparte_1
gale rappresentante pro tempore, (C.F. ), elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (pec:
che la rappresenta e difende;
Email_2
resistente
Tribunale di Caltanissetta
Controparte_2
, in persona del Direttore Provinciale pro tem-
[...]
pore, PEC Email_3
resistente
, in per- Controparte_3
sona del Ministro pro tempore;
resistente contumace
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19/2/2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Fatti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., ha instaurato Parte_1
il presente giudizio nei confronti dell
[...]
, Controparte_4
dell' e del Controparte_1 [...]
per sentirli condannare alla restituzione Controparte_5
della somma di € 51.258,13, ognuno per il credito di rispettiva com- petenza, oltre interessi legali dall'avvenuto pagamento fino all'effettiva restituzione.
Ha dedotto, in particolare, di essere venuta a conoscenza della car- tella esattoriale n. 29229220040010456050000 di € 15.053,87, notifica- ta il 21.5.2004, relativa a tributi erariali, e della cartella esattoriale n.
29220060005357588000 di € 36.204,26, notificata il 16.11.2006, relativa a revoca di agevolazioni;
che l' Controparte_1
aveva iscritto un'ipoteca legale sull'immobile, sito in Riesi, di pro-
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prietà della ricorrente e che quest'ultima, volendo ottenere la cancel- lazione dell'ipoteca e procedere alla vendita dell'immobile, aveva provveduto, in data 18.2.2022, al pagamento con riserva degli im- porti in ragione dell'intervenuta prescrizione della pretesa impositi- va successiva alla notifica delle cartelle esattoriali.
Con memoria di costituzione del 3.10.2023, si è costituita in giudizio l' , la quale ha preliminarmente eccepito il di- Controparte_1
fetto di giurisdizione del giudice adito relativamente alla pretesa avente natura tributaria e nel merito ha dedotto la carenza di legit- timazione passiva posto che le doglianze avevano riguardato l'operato dell' ; ha anche conte- Controparte_1
stato l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione ritenen- do l'applicabilità del termine decennale.
Con memoria di costituzione del 4.10.2023, si è costituita in giudizio l' , la quale ha eccepito prelimi- Controparte_1
narmente l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e dell'opposizione per intervenuta decorrenza dei termini di impu- gnazione delle cartelle di pagamento, divenute definitive. Ha anche eccepito il difetto di giurisdizione per i tributi di natura erariale e ha contestato la maturata prescrizione ritenendo il termine interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento e dall'avviso di vendita immobiliare e dalla sospensione prevista dalla Legge di Stabilità
2014 e dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il , regolarmente citato, Controparte_3
non si è costituito.
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La causa è stata assunta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2. Questioni preliminari.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favo- re del Giudice Tributario sollevata dalle resistenti riguardo alla
[...]
di pagamento afferente ai crediti aventi natura tributaria (Iva, Pt_2
Irap, Irpef) è fondata e va accolta.
A tal riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ampi richiami alla precedenza giurisprudenza, con un recente intervento, hanno chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa im- positiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tri- butaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (Cas- sazione civile sez. un., 29/01/2025 n. 2098).
Ciò posto, considerato che parte ricorrente nel presente giudizio ha agito per la ripetizione dell'indebito e ha dedotto l'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successi- vamente alla notifica della cartella e che trattasi di una questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, deve dichiararsi il difetto di
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giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di Caltanissetta per la cartella esattoriale nr.
29229220040010456050000.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' , Controparte_6
con riferimento alla cartella di pagamento afferente alla pretesa tri- butaria, resta assorbita dalla preliminare questione di giurisdizione.
Anche le eccezioni sollevate dall' Controparte_1
sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e dell'opposizione per intervenuta decorrenza dei termini di impu- gnazione delle cartelle di pagamento non meritano accoglimento, atteso che la ricorrente non ha contestato la legittimità della pretesa impositiva di cui alla cartella di pagamento ma ha dedotto il fatto estintivo successivo alla notifica della stessa al fine di chiedere la re- stituzione della somma indebitamente corrisposta, qualificando la domanda quale azione di ripetizione.
3. L'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione della pretesa successiva alla notifica del- la cartella di pagamento nr. 29220060005357588000 relativa alla re- voca delle agevolazioni di cui all'estratto di ruolo, avvenuta in data
16/11/2006, è fondata.
Orbene, l' ha dedotto di avere Controparte_1
interrotto il termine di prescrizione per effetto della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 29220099001601139 e dell'avviso di vendita immobiliare Fasc. n. 8089/2009, pubblicato
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sulla Gazzetta Ufficiale in data 12/06/2009.
La documentazione allegata dall' è una ri- Controparte_7
chiesta di documentazione ai fini della costituzione in giudizio e un
“certificato istruttoria” di formazione unilaterale dello stesso agen- te;
la suddetta documentazione non costituisce certamente prova dell'avvenuta notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che “l'atto per aver efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del sog- getto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identifica- tivi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esatto- riale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione"
(cfr. Cass. Civ. 24677/2021).
Nel caso di specie, l' non ha pro- Controparte_8
dotto gli avvisi e le relative notifiche, sicché in mancanza di prova di validi atti interruttivi deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione del credito portato nella cartella sopra indicata.
Nessuna incidenza ha infine la sospensione prevista dalla legge di stabilità 2014 e quella prevista in ragione dell'emergenza epidemio- logica tenuto conto del tempo intercorso dalla notifica della cartella.
4. Sull'azione di ripetizione.
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Preliminarmente va evidenziato che l'azione di restituzione di somme indebitamente versate deve essere proposta esclusivamente nei confronti del soggetto che, proclamandosi titolare del credito, ne ha preteso l'indebita riscossione per il tramite del concessionario, considerato, peraltro, che il concessionario medesimo di dette som- me, dopo averne effettuato l'incasso, non ha più la disponibilità per averle trasmesse all'ente impositore.
Ed infatti, “nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del concessionario del servizio riscossione, per avere l'attore nuovamente eseguito il pagamento dell'importo erariale - che già aveva as- solto -, da quello intimatogli a mezzo di cartelle esattoriali, legittimato pas- sivo è, in qualità di effettivo “accipiens”, l'ente impositore del credito e non il procedente alla riscossione. Questo, infatti, ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che ri- mane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario. Infatti, l'azione di ripetizione ai sensi dell'articolo
2033 cod. civ., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo
l'obbligazione che insorge tra il “solvens” ed il destinatario di pagamento privo di “causa acquirendi” (Cass., sez. II, 27 luglio 2007, n. 16637).
Ciò posto, nel merito, va rammentato che colui che agisce per la ri- petizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'one- re di provare l'inesistenza di una causa che giustifichi il pagamento per la parte che ritiene non dovuta, essendo tale inesistenza un ele- mento costitutivo, unitamente all'avvenuto pagamento ed al colle- gamento causale, della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033
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c.c.
Orbene, la Cassazione ha chiarito che “L'attore in una causa di indebi- to oggettivo, ovvero colui che agisce assumendo di aver ingiustamente ef- fettuato un pagamento, a causa della mancanza, genetica o sopravvenuta, di una idonea causa giustificatrice è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere for- nita dimostrando l'esistenza di un fatto positivo contrario, o anche median- te presunzioni” (cfr. Cass. 13/06/2018 n. 15377; Cass. 27/11/2018 n.
30713; Cass. civ. 23/04/2013 n. 9764 e Cass. civ.14/05/2012 n. 7501).
Nel caso di specie, risulta che parte ricorrente ha documentato di aver provveduto, in data 18/2/2022, al pagamento con riserva rite- nendo prescritto il credito successivamente alla notifica della cartel- la di pagamento;
il pagamento effettuato deve ritenersi indebito non avendo l' dimostrato di avere in- Controparte_1
terrotto il termine prescrizionale dopo la notifica della cartella di pagamento e, pertanto, deve ritenersi sussistente il diritto alla resti- tuzione della somma indebitamente corrisposta.
In considerazione di ciò, l'ente impositore Controparte_3
, in persona del Ministro pro tempore, deve essere
[...]
condannato alla restituzione in favore di della somma Parte_1
di € 36.204,26, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Al riguardo, va detto che costituisce principio consolidato che, nella ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., il debito dell'ac-
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cipiens, a meno che egli non sia in mala fede, produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale, at- teso che all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede in senso soggettivo dell'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto della domanda giudi- ziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza re- troagiscono al momento della proposizione della domanda ( Cass.
2016/10161).
Nell'ipotesi di azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., pertanto, il debito dell'accipiens, pur avendo ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, non produce interessi a partire dal momento del pagamento, a meno che l'accipiens non sia in mala fede. La Corte di Cassazione ha anche di recente ricordato che “In materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevan- te ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va inte- sa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave
- dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., rela- tivo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere pre- sunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo” (Cass. n.
12362/2024).
Nel caso di specie, non risulta neppure dedotto l'elemento soggetti- vo della mala fede in capo al , ragion per cui gli interessi CP_3
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decorrono dalla domanda giudiziale ossia dal 28/4/2023.
5. Spese di lite.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo riducendo i valori medi previsti dal d.m. 55/2014 tenuto conto del riconosciuto importo in- debito e dell'attività effettivamente svolta (escludendo qualunque compenso per la fase istruttoria, non svolta), vanno poste solidal- mente a carico dei resistenti , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
risultati soccombenti;
sussistono invece giusti motivi per disporre la compensazione delle spese nei rapporti tra parte ricorrente ed di Caltanissetta tenu- Controparte_6
to conto dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla prelimina- re questione di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del
, disattesa ogni diversa Controparte_3
domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di Caltanissetta, dinanzi alla quale dovrà esser riassunta la causa nel termine di legge, per la cartella esattoriale nr. 29229220040010456050000;
- dichiara prescritto il credito di cui alla cartella di pagamento n. 29220060005357588000, emessa dall' Controparte_1
e notificata il 16/11/2006;
[...]
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- condanna il , in Controparte_3
persona del pro tempore, alla restituzione della CP_9
somma di € 36.204,26, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- condanna l' , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e il
[...]
, in persona del Controparte_5 Controparte_10
[..
, in solido fra loro, alla refusione in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi come per legge;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 [...]
di Caltanissetta, in persona Controparte_6
del Direttore pro tempore.
Così deciso in Caltanissetta il 21.3.2025.
Il Giudice
Alessandra Frasca
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