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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/06/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato RUGGINI BARBARA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avvocato PETRELLA LUCIANA parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 26/11/2024
pagina 1 di 9 FA T T O E D I R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dal coniuge , unione Controparte_1
celebrata a in data 11/04/2007 e dalla quale erano nati due figli, nel 2004 e nel
2006 ; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento per i figli di euro 4000,00 oltre il pagamento del 100% delle spese straordinarie e 7000,00 per sè, oltre al pagamento integrale delle ingenti spee di mutuo ( oltre 4000,00 mensili) .
Si costituiva , che aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione contestando la domanda si addebito e gli importi richiesti per figli. Si opponeva, infine, al riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 23 9.20222 resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente, sul vincolo si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
6156/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano sentiti testi..
Precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 7.5.2025 _
.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
e sono già separati per effetto
[...] Controparte_1
della sentenza parziale n. 6156/2022 , passata in giudicato.
Pronunziata e passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale,
pagina 2 di 9 al Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni controverse tra le parti.
Preliminarmente va rilevato che, come riferito dalle parti, è pendente giudizio di divorzio introdotto in data 15.1.2024 dinanzi al Tribunale di Bologna , nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti provvisori.
L'avvenuta instaurazione del giudizio di divorzio comporta l'esame della questione dei rapporti fra i due giudizi. Infatti, a seguito della modifica della L. n.
898 del 1970 per effetto dell'emanazione della L. n. 55 del 2015, ed in particolare della riduzione dei tempi che devono intercorrere tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di divorzio - sei mesi nel caso di omologa della separazione consensuale, o della negoziazione assistita ed un anno dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di separazione giudiziale - può verificarsi più frequentemente che in passato la contestuale pendenza dei due giudizi, in particolare che il giudizio di separazione giudiziale non sia ancora stato definito pur dopo la pronuncia della sentenza sullo stato e che ciò nonostante venga instaurato quello di divorzio.
A questo riguardo, ritiene il collegio condivisibile l'orientamento espresso dal
Tribunale di Milano il 26 febbraio 2016 e dal Tribunale di Monza nel 2017, secondo i quali, una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile
(o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile.
pagina 3 di 9 Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dei provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di divorzio.
Pertanto, restano da esaminare la domanda di addebito, le domande economiche per il tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione e il deposito della domanda di divorzio e la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla domanda di addebito, deve osservarsi che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (Cass., ordinanza n. 10483/12).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, ha manifestato gelosia nei confronti della moglie CP_1
associata a comportamenti controllanti ed invasivi posti in essere tramite la pretesa di localizzare il cellulare e invio di foto per conoscere il luogo e la compagnia della moglie ( cfr testimonianze e ). Tes_1 Tes_2
La teste ha dichiarato che la moglie viveva le richieste del Tes_2 Parte_1
“con ansia e stress ed era preoccupata per i comportamenti del marito”. CP_1
accusava poi costantemente la moglie di tradirlo con altri uomini, CP_1 dandole della “troia” e della “puttana”, anche davanti ai figli, all'epoca entrambi pagina 4 di 9 minorenni ( cfr testimonianza “queste accuse di tradimento le ho CP_1 sentite anche prima dell'autunno 2021 poi da autunno 2021 la insultava pesantemente davanti a noi figli, un giorno venne in cucina da noi con una foto di un uomo tatuato e ci disse questo è l'uomo che si scopa vostra madre”.
La teste ha riferito che “in un paio di occasioni il Signor Testimone_3 CP_1
mi disse che la moglie lo tradiva utilizzando in modo aggressivo ed alterato epiteti volgari”.
La sera del 12/11/2021 la , rientrata a casa dopo aver trascorso alcune ore CP_1
con amici, ha trovato il marito in un forte stato di alterazione.
Il le si è scagliato addosso urlando “con chi hai scopato questa volta?”, CP_1 appellandola con epiteti quali: “puttana, stronza, merda, bugiarda”-
La ha, quindi, avvertito le forze dell'ordine; gli agenti, dopo averla CP_1 accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, ove le sono state refertate “ecchimosi a livello della regione laterocervicale destra, segni di graffio
a1 dito mano destra, ecchimosi coscia–gamba destra”, con prognosi di 7 giorni di guarigione, l'hanno condotta al commissariato, ove ha sporto denuncia contro il marito.
La ha quindi richiesto ed ottenuto alla luce della violenza e dei CP_1
messaggi oltraggiosi e minacciosi aggressivi depositati un ordine di protezione ex artt. 342 bis e ter c.c. e 736 c.p.c. (cfr. doc.ti 6.1, 6.2. e 6.3.) Il sig è CP_1
stato inoltre condannato in sede penale ( doc 40 bis).
Cpme detto, al giudice spetta stabilire se il comportamento contrario ai doveri coniugali sia stato l'unica causa della separazione, ovvero se preesistesse già una situazione di intollerabilità della convivenza a causa della condotta dell'altro coniuge, essendo a tal fine necessario considerare le condotte in raffronto l'una con l'altra, in base ad una valutazione comparativa e di carattere globale di tutte le risultanze emerse dall'istruttoria svolta (cfr. Cass. n. 1273/2005; Cass. n.
16359/2004; Cass. 14162/2001). Scopo di questa valutazione comparativa è stabilire se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una
“giustificata reazione” nei confronti degli atti compiuti dall'altro, verificando se e pagina 5 di 9 quale incidenza abbiano rivestito quei comportamenti, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (ex multis, Cass. 1202/2006).
Tuttavia, sul punto occorre segnalare che, secondo i più recenti arresti di legittimità, laddove, come nel caso di specie, sia raggiunta la prova della perpetrazione di condotte violente, specie se gravi, ad opera di uno dei due coniugi, tale circostanza è idonea, di per sé, a fondare il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge in quanto tali comportamenti si traducono in violazioni di norme di condotta imperative e inderogabili che, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721; Cass.
8548/2011; Cass. 15101/2004).
pagina 6 di 9 Ed invero, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano aggressioni a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, tali da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere qualificati come “ritorsioni” e “reazioni” al comportamento di quest'ultimo, così che appare congruo sottrarre gli stessi al suddetto giudizio di comparazione, in quanto il tentativo di “bilanciamento” con siffatto comportamento sarebbe comunque inidoneo ad escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cfr. Cass. 18475/2005)
Si ritiene, dunque, di aderire all'orientamento recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721, secondo il quale, più nello specifico, “in tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione” (si veda anche Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/08/2024, n. 22294: “Le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto a essa”).
Orbene, nel caso di specie sono emersi con sufficiente nitidezza comportamenti violenti e maltrattanti e svalutanti da parte del sig. in danno della CP_1
moglie. Pertanto appare irrilevante la valutazione della messaggistica depositata dal resistente,anche perchè non idonea a dimostrare precedenti tradimenti della moglie o sospetti di tradimento che, dallo stesso tenore dei messaggi, appaiono comunque superati.
Deve quindi dichiararsi l'addebito della separazione al marito.
pagina 7 di 9 Quanto all' assegnazione della casa coniugale non si deve provvedere essendo, nel frattempo, stata venduta.
Per ciò che concerne i provvedimenti economici a tutela della prole, maggiorenne ma non autosufficiente risulta una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.
In particolare, quanto alla consistenza dei rispettivi patrimoni
, oltre a beneficiare di una consistente pensione (127.959 netti nel 2021 CP_1
doc 15), percepisce un compenso di $ 160.000/anno quale vice Chairman del
Consiglio di amministrazione e Presidente del comitato per gli investimenti di Al
TA GN a Dubai (cfr. doc.ti 2, 21 e 22 ; v. anche doc. 11 fascicolo ricorrente).
La sig è priva di redditi. Ha ricevuto dal marito una donazione di euro CP_1
250,000,00
Alla luce dei tempi di permanenza esclusiva dei figli con il padre, della loro età, delle rispettive sostanze economiche delle parti, e della circostanza che si intende confermare l' ordinanza presidenziale che ha posto in capo al sig CP_1
l'obbligo di pagare l'80 % delle spese di mutuo di competenza della moglie, per un importo di circa 1600 euro, e condominiali, da intendersi quale voce del mantenimento ordinario dei figli, si reputa equo stabilire, fino all'introduzione del ricorso di divorzio, per il mantenimento dei figli la somma di euro 1500,00 ciascuno oltre all'80%% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'elevatissimo tenore di vita della famiglia dimostrato dalla documentazione versata in atti ( docc 14, 15,16,17) e non contestato, occorre stabilire in favore della moglie un assegno maritale pari ad euro 2000,00. Tale quantificazione tiene conto anche della donazione ricevuta dalla sig . CP_1
Le spese legali seguono la soccombenza e sono compensate per un quarto attesa la soccombenza relativa al quantum di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara l'addebito della separazione in capo al sig;
CP_1
pagina 8 di 9 2. pone a carico di 'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
, dalla domanda fino al deposito del ricorso per divorzio, la Parte_1 somma di € 3000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
3.Conferma l'ordinanza presidenziale quanto a spese di mutuo e condominiali
4.pone a carico di l 'obbligo di versare entro il Controparte_1
giorno 5 del mese a , dalla domanda fino al deposito del Parte_1
ricorso per divorzio, a titolo di assegno maritale la somma di € 2000,00 mensili, da importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
Condanna a corrispondere a le Controparte_1 Controparte_2
spese legali nella misura di euro 12000,00 oltre rimborso forfettario,Iva e cpa come per legge. Compensa le suddette spese legali per un quarto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 7/5/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 9 di 9
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3222 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato RUGGINI BARBARA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avvocato PETRELLA LUCIANA parte convenuta e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 26/11/2024
pagina 1 di 9 FA T T O E D I R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dal coniuge , unione Controparte_1
celebrata a in data 11/04/2007 e dalla quale erano nati due figli, nel 2004 e nel
2006 ; la ricorrente dava atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza, svolgendo domanda di addebito nei confronti del marito;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa coniugale, un contributo di mantenimento per i figli di euro 4000,00 oltre il pagamento del 100% delle spese straordinarie e 7000,00 per sè, oltre al pagamento integrale delle ingenti spee di mutuo ( oltre 4000,00 mensili) .
Si costituiva , che aderiva alla domanda di Controparte_1
separazione contestando la domanda si addebito e gli importi richiesti per figli. Si opponeva, infine, al riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento.
Con ordinanza del 23 9.20222 resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione della causa nel merito.
Successivamente, sul vincolo si pronunciava il Collegio con sentenza parziale n.
6156/2022.
La causa veniva, quindi, rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie.
In fase istruttoria venivano sentiti testi..
Precisate le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 7.5.2025 _
.
§
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che i coniugi Parte_1
e sono già separati per effetto
[...] Controparte_1
della sentenza parziale n. 6156/2022 , passata in giudicato.
Pronunziata e passata in giudicato la sentenza relativa alla separazione personale,
pagina 2 di 9 al Collegio non resta che decidere in ordine alle residue questioni controverse tra le parti.
Preliminarmente va rilevato che, come riferito dalle parti, è pendente giudizio di divorzio introdotto in data 15.1.2024 dinanzi al Tribunale di Bologna , nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti provvisori.
L'avvenuta instaurazione del giudizio di divorzio comporta l'esame della questione dei rapporti fra i due giudizi. Infatti, a seguito della modifica della L. n.
898 del 1970 per effetto dell'emanazione della L. n. 55 del 2015, ed in particolare della riduzione dei tempi che devono intercorrere tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di divorzio - sei mesi nel caso di omologa della separazione consensuale, o della negoziazione assistita ed un anno dal passaggio in giudicato della sentenza nel caso di separazione giudiziale - può verificarsi più frequentemente che in passato la contestuale pendenza dei due giudizi, in particolare che il giudizio di separazione giudiziale non sia ancora stato definito pur dopo la pronuncia della sentenza sullo stato e che ciò nonostante venga instaurato quello di divorzio.
A questo riguardo, ritiene il collegio condivisibile l'orientamento espresso dal
Tribunale di Milano il 26 febbraio 2016 e dal Tribunale di Monza nel 2017, secondo i quali, una volta instaurato il giudizio di divorzio (o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (c.d. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio. Ancora: dal momento del deposito del ricorso divorzile
(o comunque quantomeno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ) il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni economiche se non con riguardo al periodo compreso fra le date di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso divorzile.
pagina 3 di 9 Ciò appare giustificato in ragione del carattere assorbente dei provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di divorzio.
Pertanto, restano da esaminare la domanda di addebito, le domande economiche per il tempo intercorrente tra il deposito della domanda di separazione e il deposito della domanda di divorzio e la questione relativa alla regolamentazione delle spese processuali.
Quanto alla domanda di addebito, deve osservarsi che la giurisprudenza è costante nell'affermare che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi” (Cass. n. 25843/2013), ovvero “che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (Cass. n. 14840/2006).
Tale principio ha trovato nuova conferma da parte della Corte di legittimità, che ha chiarito che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza” (Cass., ordinanza n. 10483/12).
Pertanto, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità.
Nel caso di specie, ha manifestato gelosia nei confronti della moglie CP_1
associata a comportamenti controllanti ed invasivi posti in essere tramite la pretesa di localizzare il cellulare e invio di foto per conoscere il luogo e la compagnia della moglie ( cfr testimonianze e ). Tes_1 Tes_2
La teste ha dichiarato che la moglie viveva le richieste del Tes_2 Parte_1
“con ansia e stress ed era preoccupata per i comportamenti del marito”. CP_1
accusava poi costantemente la moglie di tradirlo con altri uomini, CP_1 dandole della “troia” e della “puttana”, anche davanti ai figli, all'epoca entrambi pagina 4 di 9 minorenni ( cfr testimonianza “queste accuse di tradimento le ho CP_1 sentite anche prima dell'autunno 2021 poi da autunno 2021 la insultava pesantemente davanti a noi figli, un giorno venne in cucina da noi con una foto di un uomo tatuato e ci disse questo è l'uomo che si scopa vostra madre”.
La teste ha riferito che “in un paio di occasioni il Signor Testimone_3 CP_1
mi disse che la moglie lo tradiva utilizzando in modo aggressivo ed alterato epiteti volgari”.
La sera del 12/11/2021 la , rientrata a casa dopo aver trascorso alcune ore CP_1
con amici, ha trovato il marito in un forte stato di alterazione.
Il le si è scagliato addosso urlando “con chi hai scopato questa volta?”, CP_1 appellandola con epiteti quali: “puttana, stronza, merda, bugiarda”-
La ha, quindi, avvertito le forze dell'ordine; gli agenti, dopo averla CP_1 accompagnata al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore, ove le sono state refertate “ecchimosi a livello della regione laterocervicale destra, segni di graffio
a1 dito mano destra, ecchimosi coscia–gamba destra”, con prognosi di 7 giorni di guarigione, l'hanno condotta al commissariato, ove ha sporto denuncia contro il marito.
La ha quindi richiesto ed ottenuto alla luce della violenza e dei CP_1
messaggi oltraggiosi e minacciosi aggressivi depositati un ordine di protezione ex artt. 342 bis e ter c.c. e 736 c.p.c. (cfr. doc.ti 6.1, 6.2. e 6.3.) Il sig è CP_1
stato inoltre condannato in sede penale ( doc 40 bis).
Cpme detto, al giudice spetta stabilire se il comportamento contrario ai doveri coniugali sia stato l'unica causa della separazione, ovvero se preesistesse già una situazione di intollerabilità della convivenza a causa della condotta dell'altro coniuge, essendo a tal fine necessario considerare le condotte in raffronto l'una con l'altra, in base ad una valutazione comparativa e di carattere globale di tutte le risultanze emerse dall'istruttoria svolta (cfr. Cass. n. 1273/2005; Cass. n.
16359/2004; Cass. 14162/2001). Scopo di questa valutazione comparativa è stabilire se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una
“giustificata reazione” nei confronti degli atti compiuti dall'altro, verificando se e pagina 5 di 9 quale incidenza abbiano rivestito quei comportamenti, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale (ex multis, Cass. 1202/2006).
Tuttavia, sul punto occorre segnalare che, secondo i più recenti arresti di legittimità, laddove, come nel caso di specie, sia raggiunta la prova della perpetrazione di condotte violente, specie se gravi, ad opera di uno dei due coniugi, tale circostanza è idonea, di per sé, a fondare il giudizio di addebitabilità della separazione senza necessità di ulteriori comparazioni con le condotte dell'altro coniuge in quanto tali comportamenti si traducono in violazioni di norme di condotta imperative e inderogabili che, anche qualora intervenute nel contesto di una globalizzata crisi del rapporto, generano una presunzione relativa della loro idoneità causale (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721; Cass.
8548/2011; Cass. 15101/2004).
pagina 6 di 9 Ed invero, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano aggressioni a beni e diritti fondamentali della persona quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, tali da oltrepassare quella soglia minima di solidarietà e rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, essi sono insuscettibili di essere qualificati come “ritorsioni” e “reazioni” al comportamento di quest'ultimo, così che appare congruo sottrarre gli stessi al suddetto giudizio di comparazione, in quanto il tentativo di “bilanciamento” con siffatto comportamento sarebbe comunque inidoneo ad escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (Cfr. Cass. 18475/2005)
Si ritiene, dunque, di aderire all'orientamento recentemente ribadito da Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 29/11/2024, n. 30721, secondo il quale, più nello specifico, “in tema di violazione dei doveri coniugali, le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore; sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, il tempo trascorso tra le violenze e la proposizione della domanda di separazione” (si veda anche Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 07/08/2024, n. 22294: “Le condotte violente perpetrate da un coniuge, anche se successive a una preesistente crisi coniugale, sono di per sé idonee a fondare l'addebito della separazione, poiché questi atti di gravità estrema devono essere valutati come autonomi rispetto alle cause preesistenti della crisi e con incidenza causale preminente rispetto a essa”).
Orbene, nel caso di specie sono emersi con sufficiente nitidezza comportamenti violenti e maltrattanti e svalutanti da parte del sig. in danno della CP_1
moglie. Pertanto appare irrilevante la valutazione della messaggistica depositata dal resistente,anche perchè non idonea a dimostrare precedenti tradimenti della moglie o sospetti di tradimento che, dallo stesso tenore dei messaggi, appaiono comunque superati.
Deve quindi dichiararsi l'addebito della separazione al marito.
pagina 7 di 9 Quanto all' assegnazione della casa coniugale non si deve provvedere essendo, nel frattempo, stata venduta.
Per ciò che concerne i provvedimenti economici a tutela della prole, maggiorenne ma non autosufficiente risulta una disparità reddituale e patrimoniale tra le parti.
In particolare, quanto alla consistenza dei rispettivi patrimoni
, oltre a beneficiare di una consistente pensione (127.959 netti nel 2021 CP_1
doc 15), percepisce un compenso di $ 160.000/anno quale vice Chairman del
Consiglio di amministrazione e Presidente del comitato per gli investimenti di Al
TA GN a Dubai (cfr. doc.ti 2, 21 e 22 ; v. anche doc. 11 fascicolo ricorrente).
La sig è priva di redditi. Ha ricevuto dal marito una donazione di euro CP_1
250,000,00
Alla luce dei tempi di permanenza esclusiva dei figli con il padre, della loro età, delle rispettive sostanze economiche delle parti, e della circostanza che si intende confermare l' ordinanza presidenziale che ha posto in capo al sig CP_1
l'obbligo di pagare l'80 % delle spese di mutuo di competenza della moglie, per un importo di circa 1600 euro, e condominiali, da intendersi quale voce del mantenimento ordinario dei figli, si reputa equo stabilire, fino all'introduzione del ricorso di divorzio, per il mantenimento dei figli la somma di euro 1500,00 ciascuno oltre all'80%% delle spese straordinarie.
Tenuto conto dell'elevatissimo tenore di vita della famiglia dimostrato dalla documentazione versata in atti ( docc 14, 15,16,17) e non contestato, occorre stabilire in favore della moglie un assegno maritale pari ad euro 2000,00. Tale quantificazione tiene conto anche della donazione ricevuta dalla sig . CP_1
Le spese legali seguono la soccombenza e sono compensate per un quarto attesa la soccombenza relativa al quantum di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1. Dichiara l'addebito della separazione in capo al sig;
CP_1
pagina 8 di 9 2. pone a carico di 'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
, dalla domanda fino al deposito del ricorso per divorzio, la Parte_1 somma di € 3000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 80% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto 2017 in uso presso il Tribunale di
Bologna;
3.Conferma l'ordinanza presidenziale quanto a spese di mutuo e condominiali
4.pone a carico di l 'obbligo di versare entro il Controparte_1
giorno 5 del mese a , dalla domanda fino al deposito del Parte_1
ricorso per divorzio, a titolo di assegno maritale la somma di € 2000,00 mensili, da importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT,
Condanna a corrispondere a le Controparte_1 Controparte_2
spese legali nella misura di euro 12000,00 oltre rimborso forfettario,Iva e cpa come per legge. Compensa le suddette spese legali per un quarto.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 7/5/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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