Articolo 73 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 72Articolo 74
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 73.

Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole, e' obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero.

Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca. Il berretto, di qualsiasi foggia, puo' essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.

E' vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999