Articolo 3 della Legge 30 dicembre 1991, n. 411
Articolo 2Articolo 4
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31 dicembre 1991
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30 luglio 1992
Art. 3. 1. L' articolo 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , da ultimo sostituito dall' articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Sono organi dell'Ente: il consiglio di amministrazione, il presidente, la giunta esecutiva ed il collegio dei revisori dei conti.
2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:
a) il presidente, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra persone di elevata professionalita' ed esperienza nello specifico settore;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente, designati dai rispettivi Ministri;
c) tre rappresentanti della regione Umbria e tre rappresentanti della regione Toscana, designati dai rispettivi consigli regionali in modo che sia assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze per ciascuna regione;
d) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo per una sola volta, ai sensi dell' articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70 .
4. Il consiglio di amministrazione, all'atto del suo insediamento, elegge due vice presidenti, di cui uno tra i membri designati dalla regione Umbria e uno tra i membri designati dalla regione Toscana.
5. La giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti, da due membri eletti dal consiglio di amministrazione, in ragione di uno per ciascuna delle regioni Umbria e Toscana, nell'ambito delle rapppresentanze di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
6. I componenti della giunta esecutiva durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.
7. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dalle regioni Umbria e Toscana. I due membri supplenti sono designati, rispettivamente, dalle regioni Umbria e Toscana. La presidenza del collegio spetta al rappresentante designato dal Ministro del tesoro. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.". ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio 1992, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1992, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui, sostituendo l' art. 4 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 (n. 2 lett. c) prevede la designazione da parte dei consigli regionali, dei rappresentanti regionali nel consiglio di amministrazione dell'ente.
Entrata in vigore il 30 luglio 1992
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