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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1308/2019 del ruolo generale affari contenziosi in data 16/5/2019 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 20/6/2025 vertente tra nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Caputi e Enzo Faggella, come da mandato rilasciato in calce all'atto di citazione notificato a mezzo pec il 6/5/2019
opponente contro
titolare della ditta EdilCer di Cerone Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Giuseppe Datena, come da mandato in atti opposto
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c. applicabile ai giudizi in corso per esplicita previsione contenuta nell'art. 58 comma 2, L. 69/2009, in vigore dal 4/7/2009.
Va pertanto precisato che con atto di citazione notificato il 6/5/2019 la nella Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 287/2019 emesso dal Tribunale di Potenza su istanza del sig. , titolare CP_1 della ditta EdilCer di Cerone Pietro, con cui le veniva ingiunto di pagare la somma di € 6.130,00
a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori dallo stesso eseguiti in forza del contratto di subappalto del 02/1/2018, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 fino al soddisfo.
1 Eccepiva la società opponente la non corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori subappaltati e quindi la presenza di vizi;
la non esigibilità del credito in forza dell'art. 5 del contratto di subappalto.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto per la insussistenza della pretesa creditoria;
in subordine che fosse dichiarata la inesigibilità del credito per quanto previsto nel contratto di subappalto.
Si costituiva il sig. , nella qualità, con comparsa del 31/10/2019 chiedendo la CP_1 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
nel merito chiedeva il rigetto della opposizione per la sua infondatezza con conseguente condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e, fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, nelle more del giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo transattivo per cui chiedevano che fosse dichiarata cessata la materia del contendere con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese.
***
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata, in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice intende prestare adesione, ha affermato che nel relativo giudizio, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento della emissione della ingiunzione.
Pertanto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2 Resta quale unico onere la liquidazione delle spese di giudizio, che vanno interamente compensate tra le parti in causa, avendo queste ultime espressamente richiesto di procedere appunto alla compensazione;
diversamente si sarebbe dovuto far ricorso al criterio della “soccombenza virtuale”
(così Trib. Torino, n. 3165/2013; conf. Cass. n. 18195/2012).
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 287/2019, emesso dal Tribunale di Potenza in data 26/3/2019 nel procedimento iscritto al n. 486/2019 R.G , proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
, titolare della ditta EdilCer di Cerone Pietro, così provvede: CP_1
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 287, emesso il 26/3/2019 dal Tribunale di Potenza su istanza di
, titolare della ditta EdilCer di Cerone Pietro nei confronti della CP_1 Parte_1
2)dichiara cessata la materia del contendere;
3)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 20/6/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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