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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/07/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3675/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3675/2020 promossa da:
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE [ ] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15
ATTRICE contro
[ ], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FIORILLO LUCIA
[ ] ed elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 C.F._2 CP_1
CONVENUTA
E
[ ], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'avv. CONSOLI MASSIMO [ ], ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, alla via S. Lucia n. 81
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premetteva di aver Parte_1
acquistato, con contratto di cessione di crediti ex lege 130/1999 del 29/03 – 09/04/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13/04/2019, i crediti facenti capo alla società
“Diagnost '80, struttura sanitaria definitivamente accreditata presso il Servizio Sanitario
Regionale (S.S.R.) per l'erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 per attività esercitate in regime ambulatoriale in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla scorta dei contratti ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 stipulati con l . Parte_2
Specificava che, in relazione agli anni 2014, 2017 e 2018 la struttura cedente emetteva ed inoltrava regolari fatture per il pagamento degli importi dovuti a fronte delle prestazioni Parte effettivamente erogate e non contestate dall' fatture che tuttavia non venivano saldate da quest'ultima determinando l'emersione di un'esposizione debitoria di € 664.126,36 per le fatture 09/B e 10/B (anno 2014) e le fatture 26/R, 28/R e 32/R (anno 2018), oltre interessi da ritardato pagamento ex d. lgs. n. 231/2002.
Parte Stante l'inadempimento contrattuale imputabile all' convenuta, nonché in solido alla in qualità di ente finanziatore del sistema sanitario regionale, la Controparte_2 Parte_1
, quale cessionaria dei crediti di cui alle fatture sopra menzionate, agiva dunque nella
[...]
presente sede al fine di veder condannare i convenuti al pagamento delle somme dovute, a titolo di responsabilità contrattuale di questi ultimi ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, condannare l' e la , in solido tra loro CO Controparte_2
e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo contrattuale in favore dell'attrice dell'importo di € Parte_1
664.126,36, salvo errori e/o omissioni e/o nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati, con relativa decorrenza dalla proposizione della presente domanda al saldo effettivo;
2) in subordine, condannare l' e la , in solido tra loro CO Controparte_2
e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo di ripetizione d'indebito ex art. 2033 e ss. Codice Civile in favore
pagina 2 di 17 dell'attrice dell'importo di € 664.126,36, salvo errori e/o omissioni e/o Parte_1
nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, ed ancor più subordinatamente oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV co. codice civile sino all'effettivo soddisfo;
3) in via ulteriormente gradata, condannare l' e la CO
, in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e Controparte_2
delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo risarcitorio ex art. 1218 e ss. e/o 2043
e ss. Codice Civile in favore dell'attrice dell'importo di € 664.126,36, Parte_1
salvo errori e/o omissioni e/o nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV co. codice civile sino all'effettivo soddisfo;
4) ancor più subordinatamente, condannare l e la , CO Controparte_2
in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo indennitario ex art. 2041 Codice Civile in favore dell'attrice dell'importo di € 664.126,36, salvo errori e/o omissioni e/o Parte_1
nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art.
1284 IV co. codice civile sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi di procedura da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorati di spese generali al 15%, da attribuirsi alla scrivente ed antistataria e per essa al Controparte_4
sottoscritto difensore”.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la , la quale Parte_2
eccepiva in via preliminare: - l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito tra e del 14.04.2019, e la conseguente carenza di Controparte_5 Parte_1
legittimazione attiva di , in ragione della mancanza di una espressa Parte_1
accettazione della cessione da parte dell'ente debitore;
- l'illecito e abusivo frazionamento del credito da parte della struttura cedente, la quale intentava plurimi giudizi aventi ad oggetto domande di pagamento di somme afferenti un unico rapporto sostanziale.
Nel merito, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito azionato limitatamente alle fatture per prestazioni ambulatoriali effettuate nell'anno 2014, nonché la corresponsione direttamente nelle mani della cedente della somma di € 180.514,13 di cui alle fatture 9/B e 10/B. Limitatamente invece alle fatture 26/R, 28/R, e 32/R, eccepiva l'omessa pagina 3 di 17 consegna da parte della struttura della documentazione attestante l'esistenza del credito, nonché la non debenza delle somme richieste a causa del superamento per l'annualità di riferimento dei tetti massimi di spesa consentiti per la macroarea. Infine, eccepiva la non applicabilità alle somme portate in giudizio degli interessi moratori.
Si costituiva poi in giudizio la la quale si associava alle difese svolte nel Controparte_2
Parte merito dall' eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda azionata.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 25.03.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
In apertura alla presente motivazione vanno anzitutto affrontate le eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti convenute al momento della loro costituzione in giudizio, trattandosi di questioni che ove ritenute fondate dispiegherebbero una efficacia paralizzante rispetto a qualsiasi disamina nel merito della materia oggetto di lite. Parte Ebbene, con riferimento alla prima delle eccezioni preliminari dell' inerente, come già si è anticipato in premessa, alla inefficacia della cessione del credito per non essere intervenuta l'accettazione espressa da parte dell'Azienda sanitaria ceduta, è sufficiente rilevarne l'infondatezza sulla base della la non applicabilità al caso di specie delle modifiche normative introdotte in materia di cessione dei crediti sanitari con la legge n. 77/2020 di conversione del
D.l. n. 34/2020, trattandosi di legge entrata in vigore successivamente alla stipula dell'accordo di cessione dei crediti in favore dell'attrice e perciò non applicabile retroattivamente (come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta la quale nelle proprie memorie istruttorie non reiterava espressamente l'eccezione in esame).
Sul punto è opportuno evidenziare che il previgente art. 70 della legge n. 2240/1923, applicabile ratione temporis al caso di specie, nel subordinare in taluni casi alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, ha carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva: lo scopo della norma, che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della pagina 4 di 17 cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture;
quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinché la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito.
Ma se questa è la ratio, la suddetta norma non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto si al di fuori dal suo ambito di operativa innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la
Part norma è applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le Ausl e poi le sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi) e poi anche sotto il profilo oggettivo (la norma si applica principalmente agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni, quindi particolari rapporti di durata in cui è interesse del committente - debitore verificare che il proprio creditore - appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi in condizione di non disporre della provvista necessaria per poter portare a termine l'incarico secondo gli accordi) (da ultimo
Cass. civ. n. .18339/2014).
Parimenti infondata deve ritenersi, poi, l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito Parte sollevata dalla in relazione alle domande di pagamento già precedentemente avanzate dalla integranti, a dire della convenuta, un'ipotesi di abuso del processo Controparte_6
derivante dalla parcellizzazione di un credito sostanzialmente unitario.
Al riguardo occorre necessariamente richiamare i principi a più riprese affermati dalla Suprema
Corte in caso di proposizione di distinte domande relative ad un unico rapporto di durata. Sul punto si è infatti affermato in linea di principio che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi», con l'ulteriore precisazione che se «i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente
pagina 5 di 17 dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr. Cass. civ. S.U. n.
4090/2017).
Nel caso di specie, si evidenzia come in tutti i contratti di regolamentazione delle prestazioni ambulatoriali sottoscritti dalle parti e prodotti nel presente giudizio dalla parte opponente
(relativamente alle annualità 2014, 2017 e 2018) è previsto all'art. 7 che i crediti per le
Parte prestazioni erogate dalla struttura convenzionata maturano progressivamente, in quanto la
è tenuta al pagamento di un acconto del 90% del fatturato mensile da corrispondere entro 60 gg. dalla fine del mese di riferimento, mentre il pagamento del saldo avviene in 4 tranches distinte, ovvero entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative al secondo trimestre, ed entro il 31 gennaio per le fatture relative al terzo trimestre, ed infine entro il 30 aprile per le fatture relative al quarto trimestre;
a ciò si aggiunge Parte il pagamento del saldo è eseguito dalla all'esito del completamento dei controlli sulla regolarità delle prestazioni, e previa eventuale emissione di note di credito su indicazione della Parte in relazione a contestazioni o rilievi compiuti da quest'ultima o ancora sulla base dell'adozione del provvedimento di regressione tariffaria di cui all'art. 5 comma 3.
Ne consegue perciò che, sebbene i crediti della struttura convenzionata effettivamente discendano da un unico contratto, e quindi siano fondati sul medesimo fatto costitutivo, gli stessi si riferiscono a prestazioni tra di loro non assimilabili le quali non solo vengono a scadenza in tempi diversi, ma si fondano su presupposti parzialmente diversi, in quanto la
Parte determinazione definitiva del quantum discende dall'esito verifiche compiute dalla ,e dalle contestazioni di volta in volta compiute in relazione alla conformità della prestazioni erogate rispetto agli accordi negoziali e al rispetto del limite consuntivo di spesa.
Per tale motivo deve quindi escludersi in linea di principio il rischio di una identità di giudicato, ove le domande vengano proposte in giudizi distinti, e di una omogeneità di accertamenti istruttori tali da integrare l'ipotesi di frazionamento del credito paventata dalla Parte difesa della
Merita invece accoglimento accolta in quanto fondata l'eccezione, anch'essa preliminare, avanzata in sede di costituzione in giudizio dalla e tesa ad evidenziare la Controparte_2
pagina 6 di 17 propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla totalità della domanda creditoria avanzata dalla , in quanto avente ad oggetto pagamenti dovuti nell'esecuzione dei Parte_1
Parte contratti stipulati dalle strutture accreditate con l' e perciò rientranti nella sfera di responsabilità patrimoniale di quest'ultima.
Sull'argomento appare infatti doveroso richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide, secondo cui "la norma contenuta nel D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art.
1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, per la quale nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente, si applica alle aziende sanitarie locali, nel regime introdotto dalla riforma attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" (da ultimo Cass. civ.
n. 32505/2019).
È vero che vi è un precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 18448/2007, peraltro citata da parte attrice), che ha individuato nella il soggetto passivo dell'obbligo di pagamento CP_2
delle prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati, ma ciononostante si tratta di un principio di diritto al quale non pare possibile attribuire portata universale perché il ragionamento seguito nella pronuncia in commento, basato sulla equiparazione tra "ente incaricato del pagamento del corrispettivo" ed ente finanziatore del sistema sanitario regionale, deve essere declinato su base casistica in riferimento alla normativa vigente a livello regionale, alla ricerca di un apposito atto di incarico, teso ad individuare l'eventuale soggetto designato all'esecuzione dei pagamenti;
soggetto, quest'ultimo, che in concreto può anche mancare, con conseguente sorgere dell'obbligo in capo alle aziende sanitarie locali (ad es. Cass. civ. n. 17587/2018 per quanto riguarda la normativa della regione Calabria).
Orbene, con riferimento alla regione non risulta che vi sia un atto legislativo o CP_2
amministrativo che abbia individuato un ente incaricato del pagamento diverso dalle singole
Aziende sanitarie locali che stipulano i contratti e si obbligano al pagamento dei relativi corrispettivi.
pagina 7 di 17 Tale designazione manca nella legge regionale 03/11/1994, n. 32, che configura la come mero ente finanziatore delle aziende sanitarie locali (art. 28), le quali hanno CP_2
personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (cfr. art. 4), che consente loro di adempiere alle obbligazioni nascenti dai contratti da esse stipulati.
In conclusione, la domanda rivolta nei confronti della è infondata, non rispondendo CP_2
Part essa dei debiti contratti dall ell'esecuzione dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
Proseguendo dunque alla disamina nel merito della controversia, viene anzitutto in rilievo l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito per decorrenza del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., di cui va dichiarata l'inammissibilità in conseguenza della costituzione tardiva in giudizio della convenuta eccepente, trattandosi di eccezione “in senso stretto” non rilevabile d'ufficio secondo quanto espressamente disposto dall'art. 2938 c.c.
Sgomberato il campo, a questo punto, da tutti i rilievi integranti motivi ostativi ad una disamina circa la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata dalla rispetto ai Parte_1
crediti dalla stessa acquisiti in virtù del contratto di cessione stipulato con la , CP_6
occorre ricordare le regole generali che disciplinano il riparto degli oneri di prova in presenza dell'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, le quali stabiliscono che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001).
A questo proposito, va dichiarata l'intervenuta estinzione del credito di cui alle fatture
9/B/2014 e per complessivi € 180.514,13, stante l'intervenuto pagamento effettuato Parte_3
Parte dall' in favore della struttura sanitaria cedente prima della cessione in favore dell'attrice, la quale, dal canto suo, ha espressamente riconosciuto tale pagamento nel corso del giudizio dichiarando espressamente di voler rinunciare alla relativa domanda, con l'eccezione della somma di € 7.150,10 ancora non corrisposta sul saldo di cui alla fattura n. 10/B/2014.
pagina 8 di 17 Con riferimento, invece, alle fatture nn. 26/R, 28/R e 32/R, In ragione della specificità delle Parte argomentazioni difensive avanzate dalla a contestazione della domanda di pagamento articolata nei propri confronti, appare necessario svolgere alcune considerazioni preliminari circa il quadro normativo vigente nell'ambito delle procedure di accreditamento presso il SSN
e l'evoluzione che esso ha subito nel tempo.
In particolare, nel ridefinire il sistema sanitario nazionale, l'art. 8 quinto comma d.lgs 502/92, integrato dall'art. 6 sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il cosiddetto "accreditamento", che ha comportato la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali e la sostituzione di essi con nuovi rapporti, che vengono a fondarsi sull'accreditamento delle strutture private in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto.
Tuttavia, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale, come previsto e regolato dagli artt.8 e 8 quater (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. n.229/99) del D.Lgs. n.502/92, è rimasto privo di concreta attuazione a causa dell'omessa emanazione dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento (al quale la seconda disposizione citata condiziona la definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte delle Regioni) nonché di idonea disciplina legislativa regionale.
Pertanto, in tale situazione di stallo, si è provveduto a regolare in via transitoria i rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate, mediante un regime cd. di "accreditamento provvisorio o transitorio", "nei limiti ed alle condizioni previste nelle convezioni preesistenti" conformemente alla normativa contenuta nell'art.6 VI comma della legge 23 dicembre 1994, n.724. (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112): in sostanza, perché ricorresse quantomeno il predetto requisito dell'accreditamento temporaneo
- nelle more della definizione delle procedure e dei requisiti necessari per l'avvio del sistema dell'accreditamento definitivo - occorreva che il soggetto erogante fosse già titolare della
"vecchia" convenzione con la alla data del 31 dicembre 1992, momento di transizione CP_2
al nuovo sistema: questo, dunque, era il presupposto indefettibile minimo affinché la prestazione sanitaria fosse espletata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale. (cfr,
sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354). Controparte_7
pagina 9 di 17 L'assistito, all'esito di tali modifiche legislative, ha avuto assicurata la facoltà di curarsi, a spese del SSN, mediante una sua libera scelta tra strutture e professionisti adeguati. A questi ultimi era consentito di avanzare pretese di rimborso a carico del sistema sanitario sol che fossero accreditati (pur provvisoriamente) ed avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, non potendosi più fare riferimento alle tariffe nazionali fissate in relazione ad un pregresso sistema di assistenza. Altre condizioni, però, erano stabilite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, al comma 8, nella specificazione avutasi con l'art. 1 comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. Parte 662, prevedeva che le competenti, sulla base di piani preventivi regionali fissassero anche un tetto massimo di spesa sostenibile, contrattassero con le strutture pubbliche e private la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni erogabili, anche al fine degli oneri organizzativi e finanziari da sopportare.
Queste condizioni, che si risolvevano in altrettanti limiti operanti nei rapporti ASL-strutture private, sono state confermate dall'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che sia una delibera regionale a ripartire in via preventiva e contestuale tra i soggetti accreditati il volume di prestazioni erogabili in base alla programmazione.
Orbene, non vi è dubbio che anche il descritto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria: il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatisi cioè in singoli provvedimenti amministrativi.
Tuttavia, seppur la fonte di tali rapporti va individuata nella legge, sulla base di quanto osservato deve ritenersi che il relativo contenuto vada individuato, oltre che sulla base del
Parte disposto legislativo, anche mediante il riferimento ad atti amministrativi regionali e delle cui la normativa primaria rinvia. Infatti, proprio perché anche nel sistema dell'accreditamento Parte permangono i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle (Corte
Costituzionale sentenza 26 maggio 2005, n. 200), il contenuto di tale concessione di servizio pubblico va determinato tenendo presente gli atti e le valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell'amministrazione titolare del servizio (cfr., Controparte_7
pagina 10 di 17 Salerno, sez. I, 22 aprile 2003, n. 311): e ciò, al fine di stabilire quali siano effettivamente i diritti e gli obblighi delle parti in ordine al rapporto in corso.
Parte In tale contesto sono intervenute le diverse delibere della Giunta Regionali e delle singole volte a determinare rispettivamente i tetti spesa per macroarea di assistenza specialistica e la capacità operativa massima dei singoli centri, nei cui limiti questi ultimi avrebbero potuto richiedere alle Aziende sanitarie di afferenza il rimborso delle prestazioni erogate. Si rileva, quindi, come nella tali limiti possano avere una duplice connotazione. Da Controparte_2
un lato, essi possono derivare dalla fissazione di specifici tetti di spesa che, in adempimento dell'art. 32 comma 8, l. n. 447 del 1997, costituiscono oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresentano un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica: il superamento di tale valore, pertanto, impedirà l'operatività del rapporto di accreditamento con riguardo alle prestazioni erogate in eccedenza alla copertura finanziaria stanziata e non legittimerà alcuna pretesa di rimborso in capo al soggetto convenzionato ( Parte_5
sez. III, 28 marzo 2007, n. 2676 T.A.R. sez. III, 08 febbraio 2007, n. 975; Pt_5 Pt_5
Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 giugno
2006, n. 705).
Dall'altro, poi, tali limiti conseguono al riconoscimento da parte dell'amministrazione di una specifica Capacità Operativa Massima a ciascuna struttura accreditata. In sostanza, nella con la delibera di Giunta regionale n. 377 del 3/2/1998 adottata nella fase Controparte_2
di avvio del nuovo sistema di accreditamento ed in attesa dell'attuazione dell'accreditamento istituzionale, veniva previsto che i carichi di lavoro massimi, erogabili da ciascuna struttura, fossero parametrati alle dotazioni di mezzi e di personale, posseduti alla data del 31/12/1997.
La spettanza dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un operatore accreditato poteva essere posta a carico del servizio sanitario regionale solo nei limiti della capacità operativa determinata dall'amministrazione. Il diniego di pagamento delle somme richieste in eccedenza, quindi, costituiva (e costituisce), per la pubblica amministrazione, non solo un diritto, ma anche un dovere correlato all'esigenza di riservare l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle finalità per le quali sono legalmente destinate. Tanto più che il superamento della capacità operativa effettivamente posseduta implica che le prestazioni sanitarie erogate dall'operatore pagina 11 di 17 oltre i limiti definiti non danno alcuna garanzia di raggiungere il livello qualitativo prescritto per il riconoscimento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale ( - CP_7
Sentenza n. 6910/2007; TAR Napoli, Sez. I, 21 giugno 2006 / 21 settembre 2006, n. 8205;
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 giugno 2006, n. 6752).
Premessa tale ricostruzione del sistema normativo regolante il cd. "accreditamento provvisorio", va a questo punto posta l'attenzione sul complesso documentale offerto in prova dalla convenuta ai fini della dimostrazione della fondatezza del diniego opposto alla registrazione delle fatture inviate dalla Diagnost '80 per le prestazioni di radiologia effettuate nel corso dell'anno 2018, e dunque del conseguente rifiuto del pagamento dei saldi dalle stesse risultanti.
Da un lato, infatti, con nota mail prot. n. 114629 del 04.06.2020 il Distretto sanitario 64 della contestava alla struttura la mancata consegna, per quanto riguarda le fatture 26/R, Parte_2
28/R e 32/R, delle "notule, allegati e sistema informativo o attestato di congruità", specificandone la necessita ai fini della verifica dei dati contenuti nelle fatture;
dall'altro, invece, la nota U.O.C. Assistenza Accreditata del 08.06.2020, prot. n. 116538, indicava specificamente quale motivo del rifiuto dei pagamenti l'intervenuto superamento dei tetti di spesa per il periodo gennaio – luglio 2018 per la branca di radiologia. Parte Sebbene nella presente sede la difesa della abbia fatto proprie entrambe le linee argomentative espresse dai propri organi rappresentativi, esse paiono piuttosto non poter essere esaminate e valutate separatamente, dovendosi invece porre in evidenza, sulla base di una lettura congiunta della documentazione citata, che se il Centro cedente non era stato in grado di fornire i documenti indicati nella nota del 04.06.2020 (con particolare riferimento agli attestati di congruità delle prestazioni effettuate), ciò era dovuto proprio in conseguenza del fatto che
Parte dai monitoraggi effettuati internamente dall' risultava il superamento, a far data dal Parte 31.08.2018, dei tetti di spesa di macroarea, sicché la stessa non rilasciava gli attestati visto il mancato superamento dei controlli formali per il periodo di riferimento.
Pertanto, in questa sede residua solo da valutare se la circostanza del superamento dei limiti di spesa risulti agli atti sufficientemente provata, valutazione che andrà effettuata a partire dalle regole particolari che disciplinano il riparto dell'onus probandi in materia: ed infatti, per giurisprudenza costante spetta al centro accreditato dimostrare l'esistenza del rapporto di pagina 12 di 17 convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre Part l' pponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica
(capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati (da ultimo Cass. civ. n.
17347/16).
In tal senso depone, in effetti. anche il principio della vicinitas della prova che induce, a maggior ragione, a collocare anche il mancato superamento del tetto di spesa sempre nell'onere Parte probatorio dell poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa, anche se complessivamente inferiori alla potenzialità erogativa delle prestazioni riconosciute al centro, come dalla COM ad esso attribuita.
Ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte del centro che ha ceduto il credito di prestazioni di riabilitazione in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del Parte rapporto di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi Parte circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel dicembre 2007, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per la macroarea.
L'ente non ha neanche contestato il rapporto di accreditamento, né ha eccepito il pagamento di quanto richiesto, avendo fondato la sua difesa su argomenti incompatibili con tali circostanze, e cioè sul superamento dei tetti di spesa per l'anno 2007, come fissati da delibere regionali, eccependo l'esistenza di un fatto impeditivo della prestazione.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del tutto non provata. Parte L' difatti, si è limitata a produrre in giudizio i risultati del monitoraggio dei tetti di spesa per il periodo da gennaio a luglio 2018 (nota prot. n. 195203 del 09.08.2018), nella quale risulta indicata, per la branca di Cardiologia, la data del 31.07.2018 come data presunta di sforamento del tetto di spesa, senza però che sia provato il superamento del tetto di spesa per la singola struttura (e ciò nonostante nella stessa nota si prospetti l'invio del monitoraggio per la singola struttura convenzionata). Tale documentazione è dunque evidentemente inidonea a provare pagina 13 di 17 l'avvenuto superamento del tetto massimo di spesa da parte della struttura, non potendosi sulla base di essa neanche determinare la quota di partecipazione della Diagnost '80 al presunto sforamento dei limiti di spesa, e tale carenza probatoria non può che determinare il rigetto dei motivi di giustificazione opposti all'inadempimento contrattuale dell' convenuta. CP_3
Infine, relativamente agli accessori applicabili al caso di specie, si evidenzia come debbano correttamente applicarsi quelli di cui al D.lgs. n. 231/02. Infatti, l'art. 2 del D.lgs. 231/2002 prevede che per «transazioni commerciali» si intendono: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Successivamente, con D.Lgs. n. 192/2012, al fine espresso di recepire l'ulteriore Direttiva
2011/7/UE innanzi citata, il Legislatore nazionale ha modificato/integrato il predetto D.Lgs. n.
231/2002, prevedendo in estrema sintesi una più incisiva regimentazione dei tempi di pagamento delle somme dovute a seguito di transazioni commerciali (le modifiche così introdotte trovano effetto a far data dal 1.01.2013).
Segnatamente: “nelle transazioni intervenute tra la Pubblica Amministrazione e le imprese, tali termini sono stati fissati di regola in 30 giorni (le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato alla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine, però, non può in ogni caso superare 60 giorni);
Parte
- per gli enti che forniscono assistenza sanitaria ( aziende ospedaliere e policlinici), il termine ordinario di 30 giorni è stato automaticamente elevato a 60 gg. – v. il novellato art. 4, co. 5, lett. (b), del D.Lgs. n. 231/2002;
- in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali (prima della novella, era invece previsto un incremento di 7 punti percentuali)”.
Le AA.SS.LL. – “parti contraenti” dotate di personalità giuridica, quali articolazioni regionali nella erogazione dell'assistenza sanitaria – rientrano infatti a pieno regime tra gli organismi di diritto pubblico contemplati nella previsione analitica del citato art. 2 D.Lgs. n. 231/2002.
pagina 14 di 17 D'altra parte, ad ulteriore conforto, basti solo considerare che – a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 192/2012 – il novellato art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede per le AA.SS.LL. un termine ad hoc di decorrenza degli interessi commerciali di mora.
Anche nei rapporti di tipo concessorio sussiste un elemento di natura convenzionale (cd. contratto accessivo) volto a disciplinare gli aspetti economico/patrimoniali dell'intera vicenda;
- la natura di servizio pubblico dell'attività non esclude la natura contrattuale del rapporto, in quanto è evidente che anche un servizio pubblico può essere esercitato mediante strumenti privatistici. Part In rispetto dei principi legislativi statali – il contratto stipulato tra la la struttura cedente è comunque riconducibile, quantomeno in misura nettamente prevalente e conformante, al contratto a favore di terzi, avendo l'ente pubblico quale stipulante un evidente interesse (con ripercussioni pure costituzionali) a che il fruitore riceva la prestazione di tutela della sua salute che l'ente stesso determina insieme alla controparte erogatrice nel contratto, e in forza della stipulazione il fruitore ricevendo il diritto nei confronti di quello che può definirsi il promittente in relazione alla sua posizione. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'Impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento di un prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde non assume incompatibilità con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale (Cass. Civ., sezione III, sentenza 14/7/2016 n.
14349).
“Dall'applicabilità al rapporto tra farmacista e Azienda sanitaria della specifica disciplina dettata dal d.lg. n. 231/2002 consegue che per la costituzione in mora dell'amministrazione non
Parte sia più necessaria una formale intimazione scritta, per cui l deve essere considerata in mora, con il relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lg. n.
231/2002, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.”
(Tribunale Reggio Calabria sez. II, 07 maggio 2008 n. 656; anche Cass. Civ. n. 20391/2010 e pagina 15 di 17 Cass. Civ. n. 14349/2016; Tribunale di Cosenza, sent. n. 2156 del 15/10/2018 ad avviso del quale: “… Al riguardo, si osserva che la disciplina invocata è applicabile anche alle transazioni intercorrenti tra privati e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la prestazione di beni e/o Part servizi (art. 2), anche l rientra, a pieno titolo, tra le parti delle transazioni commerciali a cui fa riferimento al norma citata. Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte ricorrente e rilevato che ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02), sicchè spettano alla società opposta gli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal
91^ giorno successivo alla presentazione della fattura e fino al soddisfo. Né l' Parte_7
ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al
D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto”).
Il contratto che regola l'erogazione delle prestazioni in esame è stato stipulato in data successiva all'8 agosto 2002, che dunque siano dovuti anche gli interessi al tasso 231/02 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, è fuor di dubbio.
Va, inoltre, riferito come la debenza degli interessi non necessiti di formale costituzione in Parte mora, vista la natura “portable” dei debiti della pacificamente non più “P.A.”, ma ente pubblico economico con struttura ed agere imprenditoriale.
Del resto, è lo stesso D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. 192/12, a recitare testualmente, all'art. 4: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. …
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”
Pertanto, gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sono dovuti, dall'emissione della fattura n.
379, in data 30.12.13, con decorrenza dei termini previsti, secondo la citata normativa.
pagina 16 di 17 Parte In conclusione, pertanto, in accoglimento della domanda va condannata la a corrispondere alla società attrice, in qualità di cessionaria dei crediti per le prestazioni sanitarie ambulatoriali poste in essere durante le annualità 2014 e 2018 dalla la somma di € Controparte_6
483.889,06 risultante dalle fatture 10/B, 26/R, 28/R, 32/R, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
Ogni altra domanda formulata in via subordinata dall'attrice resta assorbita nell'accoglimento della domanda principale.
In considerazione della controvertibilità e non univocità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati sulle questioni di diritto emerse in giudizio, si ritiene sussistano validi e fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della per le ragioni di cui Controparte_2
in motivazione;
2) Accoglie la domanda attorea nei confronti della e, per l'effetto, condanna Parte_2
quest'ultima a corrispondere alla la somma di € 483.889,06, di cui alle Parte_1
fatture 10/B, 26/R, 28/R, 32/R ritualmente prodotte in giudizio, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Salerno, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3675/2020 promossa da:
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE [ ] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 15
ATTRICE contro
[ ], in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FIORILLO LUCIA
[ ] ed elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 C.F._2 CP_1
CONVENUTA
E
[ ], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3
dall'avv. CONSOLI MASSIMO [ ], ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli, alla via S. Lucia n. 81
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 17 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la premetteva di aver Parte_1
acquistato, con contratto di cessione di crediti ex lege 130/1999 del 29/03 – 09/04/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 13/04/2019, i crediti facenti capo alla società
“Diagnost '80, struttura sanitaria definitivamente accreditata presso il Servizio Sanitario
Regionale (S.S.R.) per l'erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 per attività esercitate in regime ambulatoriale in favore di assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla scorta dei contratti ex D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 stipulati con l . Parte_2
Specificava che, in relazione agli anni 2014, 2017 e 2018 la struttura cedente emetteva ed inoltrava regolari fatture per il pagamento degli importi dovuti a fronte delle prestazioni Parte effettivamente erogate e non contestate dall' fatture che tuttavia non venivano saldate da quest'ultima determinando l'emersione di un'esposizione debitoria di € 664.126,36 per le fatture 09/B e 10/B (anno 2014) e le fatture 26/R, 28/R e 32/R (anno 2018), oltre interessi da ritardato pagamento ex d. lgs. n. 231/2002.
Parte Stante l'inadempimento contrattuale imputabile all' convenuta, nonché in solido alla in qualità di ente finanziatore del sistema sanitario regionale, la Controparte_2 Parte_1
, quale cessionaria dei crediti di cui alle fatture sopra menzionate, agiva dunque nella
[...]
presente sede al fine di veder condannare i convenuti al pagamento delle somme dovute, a titolo di responsabilità contrattuale di questi ultimi ovvero in via subordinata a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via principale, condannare l' e la , in solido tra loro CO Controparte_2
e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo contrattuale in favore dell'attrice dell'importo di € Parte_1
664.126,36, salvo errori e/o omissioni e/o nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo ed oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati, con relativa decorrenza dalla proposizione della presente domanda al saldo effettivo;
2) in subordine, condannare l' e la , in solido tra loro CO Controparte_2
e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo di ripetizione d'indebito ex art. 2033 e ss. Codice Civile in favore
pagina 2 di 17 dell'attrice dell'importo di € 664.126,36, salvo errori e/o omissioni e/o Parte_1
nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, ed ancor più subordinatamente oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV co. codice civile sino all'effettivo soddisfo;
3) in via ulteriormente gradata, condannare l' e la CO
, in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e Controparte_2
delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo risarcitorio ex art. 1218 e ss. e/o 2043
e ss. Codice Civile in favore dell'attrice dell'importo di € 664.126,36, Parte_1
salvo errori e/o omissioni e/o nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 IV co. codice civile sino all'effettivo soddisfo;
4) ancor più subordinatamente, condannare l e la , CO Controparte_2
in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ragione ed in virtù dei titoli e delle causali esposti in narrativa, al pagamento a titolo indennitario ex art. 2041 Codice Civile in favore dell'attrice dell'importo di € 664.126,36, salvo errori e/o omissioni e/o Parte_1
nella maggiore o minore somma di Giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art.
1284 IV co. codice civile sino all'effettivo soddisfo;
5) con vittoria di spese e compensi di procedura da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, maggiorati di spese generali al 15%, da attribuirsi alla scrivente ed antistataria e per essa al Controparte_4
sottoscritto difensore”.
Incardinatosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la , la quale Parte_2
eccepiva in via preliminare: - l'inefficacia nei propri confronti della cessione del credito tra e del 14.04.2019, e la conseguente carenza di Controparte_5 Parte_1
legittimazione attiva di , in ragione della mancanza di una espressa Parte_1
accettazione della cessione da parte dell'ente debitore;
- l'illecito e abusivo frazionamento del credito da parte della struttura cedente, la quale intentava plurimi giudizi aventi ad oggetto domande di pagamento di somme afferenti un unico rapporto sostanziale.
Nel merito, eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione del credito azionato limitatamente alle fatture per prestazioni ambulatoriali effettuate nell'anno 2014, nonché la corresponsione direttamente nelle mani della cedente della somma di € 180.514,13 di cui alle fatture 9/B e 10/B. Limitatamente invece alle fatture 26/R, 28/R, e 32/R, eccepiva l'omessa pagina 3 di 17 consegna da parte della struttura della documentazione attestante l'esistenza del credito, nonché la non debenza delle somme richieste a causa del superamento per l'annualità di riferimento dei tetti massimi di spesa consentiti per la macroarea. Infine, eccepiva la non applicabilità alle somme portate in giudizio degli interessi moratori.
Si costituiva poi in giudizio la la quale si associava alle difese svolte nel Controparte_2
Parte merito dall' eccependo altresì la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla domanda azionata.
Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, e all'udienza del 25.03.2025 il
Giudice assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
In apertura alla presente motivazione vanno anzitutto affrontate le eccezioni sollevate in via preliminare dalle parti convenute al momento della loro costituzione in giudizio, trattandosi di questioni che ove ritenute fondate dispiegherebbero una efficacia paralizzante rispetto a qualsiasi disamina nel merito della materia oggetto di lite. Parte Ebbene, con riferimento alla prima delle eccezioni preliminari dell' inerente, come già si è anticipato in premessa, alla inefficacia della cessione del credito per non essere intervenuta l'accettazione espressa da parte dell'Azienda sanitaria ceduta, è sufficiente rilevarne l'infondatezza sulla base della la non applicabilità al caso di specie delle modifiche normative introdotte in materia di cessione dei crediti sanitari con la legge n. 77/2020 di conversione del
D.l. n. 34/2020, trattandosi di legge entrata in vigore successivamente alla stipula dell'accordo di cessione dei crediti in favore dell'attrice e perciò non applicabile retroattivamente (come peraltro riconosciuto dalla stessa convenuta la quale nelle proprie memorie istruttorie non reiterava espressamente l'eccezione in esame).
Sul punto è opportuno evidenziare che il previgente art. 70 della legge n. 2240/1923, applicabile ratione temporis al caso di specie, nel subordinare in taluni casi alla necessità della accettazione del debitore ceduto l'efficacia della cessione del credito, ha carattere di norma eccezionale, come tale insuscettibile di analogia ed al contrario destinataria di una interpretazione restrittiva: lo scopo della norma, che, contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile, prevede il consenso del debitore ceduto per l'efficacia della pagina 4 di 17 cessione di credito, è individuato dalla giurisprudenza nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture;
quindi il consenso del debitore ceduto è necessario affinché la p.a., committente ed interessata a che l'appaltatore conservasse i mezzi per l'adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli aveva in parte fornito, potesse controllare a chi veniva ceduto il credito.
Ma se questa è la ratio, la suddetta norma non può trovare applicazione nel caso in esame, in quanto si al di fuori dal suo ambito di operativa innanzi tutto sotto il profilo soggettivo (la
Part norma è applicabile solo in favore degli enti locali, mentre le Ausl e poi le sono persone giuridiche autonome rispetto agli enti locali stessi) e poi anche sotto il profilo oggettivo (la norma si applica principalmente agli appalti ed anche a forniture e somministrazioni, quindi particolari rapporti di durata in cui è interesse del committente - debitore verificare che il proprio creditore - appaltatore abbia i fondi per portare a termine l'opera secondo le prescrizioni contrattuali e non li ceda ad altri indiscriminatamente mettendosi in condizione di non disporre della provvista necessaria per poter portare a termine l'incarico secondo gli accordi) (da ultimo
Cass. civ. n. .18339/2014).
Parimenti infondata deve ritenersi, poi, l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito Parte sollevata dalla in relazione alle domande di pagamento già precedentemente avanzate dalla integranti, a dire della convenuta, un'ipotesi di abuso del processo Controparte_6
derivante dalla parcellizzazione di un credito sostanzialmente unitario.
Al riguardo occorre necessariamente richiamare i principi a più riprese affermati dalla Suprema
Corte in caso di proposizione di distinte domande relative ad un unico rapporto di durata. Sul punto si è infatti affermato in linea di principio che “Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi», con l'ulteriore precisazione che se «i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente
pagina 5 di 17 dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (cfr. Cass. civ. S.U. n.
4090/2017).
Nel caso di specie, si evidenzia come in tutti i contratti di regolamentazione delle prestazioni ambulatoriali sottoscritti dalle parti e prodotti nel presente giudizio dalla parte opponente
(relativamente alle annualità 2014, 2017 e 2018) è previsto all'art. 7 che i crediti per le
Parte prestazioni erogate dalla struttura convenzionata maturano progressivamente, in quanto la
è tenuta al pagamento di un acconto del 90% del fatturato mensile da corrispondere entro 60 gg. dalla fine del mese di riferimento, mentre il pagamento del saldo avviene in 4 tranches distinte, ovvero entro il 31 luglio per le fatture relative al primo trimestre, entro il 31 ottobre per le fatture relative al secondo trimestre, ed entro il 31 gennaio per le fatture relative al terzo trimestre, ed infine entro il 30 aprile per le fatture relative al quarto trimestre;
a ciò si aggiunge Parte il pagamento del saldo è eseguito dalla all'esito del completamento dei controlli sulla regolarità delle prestazioni, e previa eventuale emissione di note di credito su indicazione della Parte in relazione a contestazioni o rilievi compiuti da quest'ultima o ancora sulla base dell'adozione del provvedimento di regressione tariffaria di cui all'art. 5 comma 3.
Ne consegue perciò che, sebbene i crediti della struttura convenzionata effettivamente discendano da un unico contratto, e quindi siano fondati sul medesimo fatto costitutivo, gli stessi si riferiscono a prestazioni tra di loro non assimilabili le quali non solo vengono a scadenza in tempi diversi, ma si fondano su presupposti parzialmente diversi, in quanto la
Parte determinazione definitiva del quantum discende dall'esito verifiche compiute dalla ,e dalle contestazioni di volta in volta compiute in relazione alla conformità della prestazioni erogate rispetto agli accordi negoziali e al rispetto del limite consuntivo di spesa.
Per tale motivo deve quindi escludersi in linea di principio il rischio di una identità di giudicato, ove le domande vengano proposte in giudizi distinti, e di una omogeneità di accertamenti istruttori tali da integrare l'ipotesi di frazionamento del credito paventata dalla Parte difesa della
Merita invece accoglimento accolta in quanto fondata l'eccezione, anch'essa preliminare, avanzata in sede di costituzione in giudizio dalla e tesa ad evidenziare la Controparte_2
pagina 6 di 17 propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla totalità della domanda creditoria avanzata dalla , in quanto avente ad oggetto pagamenti dovuti nell'esecuzione dei Parte_1
Parte contratti stipulati dalle strutture accreditate con l' e perciò rientranti nella sfera di responsabilità patrimoniale di quest'ultima.
Sull'argomento appare infatti doveroso richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, che si condivide, secondo cui "la norma contenuta nel D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art.
1, comma 10, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423, per la quale nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente, si applica alle aziende sanitarie locali, nel regime introdotto dalla riforma attuata con il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502" (da ultimo Cass. civ.
n. 32505/2019).
È vero che vi è un precedente della Corte di Cassazione (sentenza n. 18448/2007, peraltro citata da parte attrice), che ha individuato nella il soggetto passivo dell'obbligo di pagamento CP_2
delle prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati, ma ciononostante si tratta di un principio di diritto al quale non pare possibile attribuire portata universale perché il ragionamento seguito nella pronuncia in commento, basato sulla equiparazione tra "ente incaricato del pagamento del corrispettivo" ed ente finanziatore del sistema sanitario regionale, deve essere declinato su base casistica in riferimento alla normativa vigente a livello regionale, alla ricerca di un apposito atto di incarico, teso ad individuare l'eventuale soggetto designato all'esecuzione dei pagamenti;
soggetto, quest'ultimo, che in concreto può anche mancare, con conseguente sorgere dell'obbligo in capo alle aziende sanitarie locali (ad es. Cass. civ. n. 17587/2018 per quanto riguarda la normativa della regione Calabria).
Orbene, con riferimento alla regione non risulta che vi sia un atto legislativo o CP_2
amministrativo che abbia individuato un ente incaricato del pagamento diverso dalle singole
Aziende sanitarie locali che stipulano i contratti e si obbligano al pagamento dei relativi corrispettivi.
pagina 7 di 17 Tale designazione manca nella legge regionale 03/11/1994, n. 32, che configura la come mero ente finanziatore delle aziende sanitarie locali (art. 28), le quali hanno CP_2
personalità giuridica pubblica e sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (cfr. art. 4), che consente loro di adempiere alle obbligazioni nascenti dai contratti da esse stipulati.
In conclusione, la domanda rivolta nei confronti della è infondata, non rispondendo CP_2
Part essa dei debiti contratti dall ell'esecuzione dei contratti ex art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.
Proseguendo dunque alla disamina nel merito della controversia, viene anzitutto in rilievo l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito per decorrenza del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., di cui va dichiarata l'inammissibilità in conseguenza della costituzione tardiva in giudizio della convenuta eccepente, trattandosi di eccezione “in senso stretto” non rilevabile d'ufficio secondo quanto espressamente disposto dall'art. 2938 c.c.
Sgomberato il campo, a questo punto, da tutti i rilievi integranti motivi ostativi ad una disamina circa la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata dalla rispetto ai Parte_1
crediti dalla stessa acquisiti in virtù del contratto di cessione stipulato con la , CP_6
occorre ricordare le regole generali che disciplinano il riparto degli oneri di prova in presenza dell'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, le quali stabiliscono che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per l'adempimento o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità dell'inadempimento (Cass. S.U. n. 13533/2001).
A questo proposito, va dichiarata l'intervenuta estinzione del credito di cui alle fatture
9/B/2014 e per complessivi € 180.514,13, stante l'intervenuto pagamento effettuato Parte_3
Parte dall' in favore della struttura sanitaria cedente prima della cessione in favore dell'attrice, la quale, dal canto suo, ha espressamente riconosciuto tale pagamento nel corso del giudizio dichiarando espressamente di voler rinunciare alla relativa domanda, con l'eccezione della somma di € 7.150,10 ancora non corrisposta sul saldo di cui alla fattura n. 10/B/2014.
pagina 8 di 17 Con riferimento, invece, alle fatture nn. 26/R, 28/R e 32/R, In ragione della specificità delle Parte argomentazioni difensive avanzate dalla a contestazione della domanda di pagamento articolata nei propri confronti, appare necessario svolgere alcune considerazioni preliminari circa il quadro normativo vigente nell'ambito delle procedure di accreditamento presso il SSN
e l'evoluzione che esso ha subito nel tempo.
In particolare, nel ridefinire il sistema sanitario nazionale, l'art. 8 quinto comma d.lgs 502/92, integrato dall'art. 6 sesto comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha superato il regime meramente convenzionale, introducendo il cosiddetto "accreditamento", che ha comportato la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali e la sostituzione di essi con nuovi rapporti, che vengono a fondarsi sull'accreditamento delle strutture private in possesso dei requisiti richiesti dal citato decreto.
Tuttavia, il nuovo sistema dell'accreditamento istituzionale, come previsto e regolato dagli artt.8 e 8 quater (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. n.229/99) del D.Lgs. n.502/92, è rimasto privo di concreta attuazione a causa dell'omessa emanazione dell'atto governativo di indirizzo e coordinamento (al quale la seconda disposizione citata condiziona la definizione dei requisiti ulteriori per l'accreditamento da parte delle Regioni) nonché di idonea disciplina legislativa regionale.
Pertanto, in tale situazione di stallo, si è provveduto a regolare in via transitoria i rapporti tra l'amministrazione sanitaria regionale e le strutture private convenzionate, mediante un regime cd. di "accreditamento provvisorio o transitorio", "nei limiti ed alle condizioni previste nelle convezioni preesistenti" conformemente alla normativa contenuta nell'art.6 VI comma della legge 23 dicembre 1994, n.724. (ex multis, Consiglio Stato, sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1112): in sostanza, perché ricorresse quantomeno il predetto requisito dell'accreditamento temporaneo
- nelle more della definizione delle procedure e dei requisiti necessari per l'avvio del sistema dell'accreditamento definitivo - occorreva che il soggetto erogante fosse già titolare della
"vecchia" convenzione con la alla data del 31 dicembre 1992, momento di transizione CP_2
al nuovo sistema: questo, dunque, era il presupposto indefettibile minimo affinché la prestazione sanitaria fosse espletata per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale. (cfr,
sez. I, 21 giugno 2005, n. 8354). Controparte_7
pagina 9 di 17 L'assistito, all'esito di tali modifiche legislative, ha avuto assicurata la facoltà di curarsi, a spese del SSN, mediante una sua libera scelta tra strutture e professionisti adeguati. A questi ultimi era consentito di avanzare pretese di rimborso a carico del sistema sanitario sol che fossero accreditati (pur provvisoriamente) ed avessero accettato il sistema della remunerazione a prestazione, sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, non potendosi più fare riferimento alle tariffe nazionali fissate in relazione ad un pregresso sistema di assistenza. Altre condizioni, però, erano stabilite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale, al comma 8, nella specificazione avutasi con l'art. 1 comma 32 della legge 23 dicembre 1996 n. Parte 662, prevedeva che le competenti, sulla base di piani preventivi regionali fissassero anche un tetto massimo di spesa sostenibile, contrattassero con le strutture pubbliche e private la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni erogabili, anche al fine degli oneri organizzativi e finanziari da sopportare.
Queste condizioni, che si risolvevano in altrettanti limiti operanti nei rapporti ASL-strutture private, sono state confermate dall'art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale ha previsto che sia una delibera regionale a ripartire in via preventiva e contestuale tra i soggetti accreditati il volume di prestazioni erogabili in base alla programmazione.
Orbene, non vi è dubbio che anche il descritto regime dell'accreditamento, pur avendo sostituito quello preesistente convenzionale, non ha modificato la natura del rapporto esistente tra struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria: il cambiamento è consistito solo nel fatto che si è in presenza di concessioni derivanti direttamente ex lege, non estrinsecatisi cioè in singoli provvedimenti amministrativi.
Tuttavia, seppur la fonte di tali rapporti va individuata nella legge, sulla base di quanto osservato deve ritenersi che il relativo contenuto vada individuato, oltre che sulla base del
Parte disposto legislativo, anche mediante il riferimento ad atti amministrativi regionali e delle cui la normativa primaria rinvia. Infatti, proprio perché anche nel sistema dell'accreditamento Parte permangono i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle Regioni e delle (Corte
Costituzionale sentenza 26 maggio 2005, n. 200), il contenuto di tale concessione di servizio pubblico va determinato tenendo presente gli atti e le valutazioni programmatiche ed organizzative discrezionali dell'amministrazione titolare del servizio (cfr., Controparte_7
pagina 10 di 17 Salerno, sez. I, 22 aprile 2003, n. 311): e ciò, al fine di stabilire quali siano effettivamente i diritti e gli obblighi delle parti in ordine al rapporto in corso.
Parte In tale contesto sono intervenute le diverse delibere della Giunta Regionali e delle singole volte a determinare rispettivamente i tetti spesa per macroarea di assistenza specialistica e la capacità operativa massima dei singoli centri, nei cui limiti questi ultimi avrebbero potuto richiedere alle Aziende sanitarie di afferenza il rimborso delle prestazioni erogate. Si rileva, quindi, come nella tali limiti possano avere una duplice connotazione. Da Controparte_2
un lato, essi possono derivare dalla fissazione di specifici tetti di spesa che, in adempimento dell'art. 32 comma 8, l. n. 447 del 1997, costituiscono oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresentano un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica: il superamento di tale valore, pertanto, impedirà l'operatività del rapporto di accreditamento con riguardo alle prestazioni erogate in eccedenza alla copertura finanziaria stanziata e non legittimerà alcuna pretesa di rimborso in capo al soggetto convenzionato ( Parte_5
sez. III, 28 marzo 2007, n. 2676 T.A.R. sez. III, 08 febbraio 2007, n. 975; Pt_5 Pt_5
Cassazione civile, sez. lav., 11 gennaio 2007, n. 403; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 giugno
2006, n. 705).
Dall'altro, poi, tali limiti conseguono al riconoscimento da parte dell'amministrazione di una specifica Capacità Operativa Massima a ciascuna struttura accreditata. In sostanza, nella con la delibera di Giunta regionale n. 377 del 3/2/1998 adottata nella fase Controparte_2
di avvio del nuovo sistema di accreditamento ed in attesa dell'attuazione dell'accreditamento istituzionale, veniva previsto che i carichi di lavoro massimi, erogabili da ciascuna struttura, fossero parametrati alle dotazioni di mezzi e di personale, posseduti alla data del 31/12/1997.
La spettanza dei corrispettivi per le prestazioni erogate da un operatore accreditato poteva essere posta a carico del servizio sanitario regionale solo nei limiti della capacità operativa determinata dall'amministrazione. Il diniego di pagamento delle somme richieste in eccedenza, quindi, costituiva (e costituisce), per la pubblica amministrazione, non solo un diritto, ma anche un dovere correlato all'esigenza di riservare l'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alle finalità per le quali sono legalmente destinate. Tanto più che il superamento della capacità operativa effettivamente posseduta implica che le prestazioni sanitarie erogate dall'operatore pagina 11 di 17 oltre i limiti definiti non danno alcuna garanzia di raggiungere il livello qualitativo prescritto per il riconoscimento della spesa a carico del servizio sanitario nazionale ( - CP_7
Sentenza n. 6910/2007; TAR Napoli, Sez. I, 21 giugno 2006 / 21 settembre 2006, n. 8205;
T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 06 giugno 2006, n. 6752).
Premessa tale ricostruzione del sistema normativo regolante il cd. "accreditamento provvisorio", va a questo punto posta l'attenzione sul complesso documentale offerto in prova dalla convenuta ai fini della dimostrazione della fondatezza del diniego opposto alla registrazione delle fatture inviate dalla Diagnost '80 per le prestazioni di radiologia effettuate nel corso dell'anno 2018, e dunque del conseguente rifiuto del pagamento dei saldi dalle stesse risultanti.
Da un lato, infatti, con nota mail prot. n. 114629 del 04.06.2020 il Distretto sanitario 64 della contestava alla struttura la mancata consegna, per quanto riguarda le fatture 26/R, Parte_2
28/R e 32/R, delle "notule, allegati e sistema informativo o attestato di congruità", specificandone la necessita ai fini della verifica dei dati contenuti nelle fatture;
dall'altro, invece, la nota U.O.C. Assistenza Accreditata del 08.06.2020, prot. n. 116538, indicava specificamente quale motivo del rifiuto dei pagamenti l'intervenuto superamento dei tetti di spesa per il periodo gennaio – luglio 2018 per la branca di radiologia. Parte Sebbene nella presente sede la difesa della abbia fatto proprie entrambe le linee argomentative espresse dai propri organi rappresentativi, esse paiono piuttosto non poter essere esaminate e valutate separatamente, dovendosi invece porre in evidenza, sulla base di una lettura congiunta della documentazione citata, che se il Centro cedente non era stato in grado di fornire i documenti indicati nella nota del 04.06.2020 (con particolare riferimento agli attestati di congruità delle prestazioni effettuate), ciò era dovuto proprio in conseguenza del fatto che
Parte dai monitoraggi effettuati internamente dall' risultava il superamento, a far data dal Parte 31.08.2018, dei tetti di spesa di macroarea, sicché la stessa non rilasciava gli attestati visto il mancato superamento dei controlli formali per il periodo di riferimento.
Pertanto, in questa sede residua solo da valutare se la circostanza del superamento dei limiti di spesa risulti agli atti sufficientemente provata, valutazione che andrà effettuata a partire dalle regole particolari che disciplinano il riparto dell'onus probandi in materia: ed infatti, per giurisprudenza costante spetta al centro accreditato dimostrare l'esistenza del rapporto di pagina 12 di 17 convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre Part l' pponente è gravata della prova circa l'inosservanza dei due limiti di natura pubblicistica
(capacità operativa massima ed il tetto di spesa) sopra indicati (da ultimo Cass. civ. n.
17347/16).
In tal senso depone, in effetti. anche il principio della vicinitas della prova che induce, a maggior ragione, a collocare anche il mancato superamento del tetto di spesa sempre nell'onere Parte probatorio dell poiché tale requisito costituisce l'espressione dell'allocazione delle risorse economiche destinate al comparto sanitario, e cioè il limite di spesa sostenibile da parte dell'amministrazione sanitaria, cui consegue la non remunerabilità di prestazioni esorbitanti dal tetto di spesa, anche se complessivamente inferiori alla potenzialità erogativa delle prestazioni riconosciute al centro, come dalla COM ad esso attribuita.
Ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte del centro che ha ceduto il credito di prestazioni di riabilitazione in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del Parte rapporto di accreditamento esistente con l' e per l'importo ingiunto deve ritenersi Parte circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell' che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nel dicembre 2007, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per la macroarea.
L'ente non ha neanche contestato il rapporto di accreditamento, né ha eccepito il pagamento di quanto richiesto, avendo fondato la sua difesa su argomenti incompatibili con tali circostanze, e cioè sul superamento dei tetti di spesa per l'anno 2007, come fissati da delibere regionali, eccependo l'esistenza di un fatto impeditivo della prestazione.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del tutto non provata. Parte L' difatti, si è limitata a produrre in giudizio i risultati del monitoraggio dei tetti di spesa per il periodo da gennaio a luglio 2018 (nota prot. n. 195203 del 09.08.2018), nella quale risulta indicata, per la branca di Cardiologia, la data del 31.07.2018 come data presunta di sforamento del tetto di spesa, senza però che sia provato il superamento del tetto di spesa per la singola struttura (e ciò nonostante nella stessa nota si prospetti l'invio del monitoraggio per la singola struttura convenzionata). Tale documentazione è dunque evidentemente inidonea a provare pagina 13 di 17 l'avvenuto superamento del tetto massimo di spesa da parte della struttura, non potendosi sulla base di essa neanche determinare la quota di partecipazione della Diagnost '80 al presunto sforamento dei limiti di spesa, e tale carenza probatoria non può che determinare il rigetto dei motivi di giustificazione opposti all'inadempimento contrattuale dell' convenuta. CP_3
Infine, relativamente agli accessori applicabili al caso di specie, si evidenzia come debbano correttamente applicarsi quelli di cui al D.lgs. n. 231/02. Infatti, l'art. 2 del D.lgs. 231/2002 prevede che per «transazioni commerciali» si intendono: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
Successivamente, con D.Lgs. n. 192/2012, al fine espresso di recepire l'ulteriore Direttiva
2011/7/UE innanzi citata, il Legislatore nazionale ha modificato/integrato il predetto D.Lgs. n.
231/2002, prevedendo in estrema sintesi una più incisiva regimentazione dei tempi di pagamento delle somme dovute a seguito di transazioni commerciali (le modifiche così introdotte trovano effetto a far data dal 1.01.2013).
Segnatamente: “nelle transazioni intervenute tra la Pubblica Amministrazione e le imprese, tali termini sono stati fissati di regola in 30 giorni (le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un diverso termine di pagamento quando ciò sia giustificato alla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione: il termine, però, non può in ogni caso superare 60 giorni);
Parte
- per gli enti che forniscono assistenza sanitaria ( aziende ospedaliere e policlinici), il termine ordinario di 30 giorni è stato automaticamente elevato a 60 gg. – v. il novellato art. 4, co. 5, lett. (b), del D.Lgs. n. 231/2002;
- in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il debitore è tenuto a corrispondere interessi moratori (che decorrono senza che sia necessaria la costituzione in mora) su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali (prima della novella, era invece previsto un incremento di 7 punti percentuali)”.
Le AA.SS.LL. – “parti contraenti” dotate di personalità giuridica, quali articolazioni regionali nella erogazione dell'assistenza sanitaria – rientrano infatti a pieno regime tra gli organismi di diritto pubblico contemplati nella previsione analitica del citato art. 2 D.Lgs. n. 231/2002.
pagina 14 di 17 D'altra parte, ad ulteriore conforto, basti solo considerare che – a seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 192/2012 – il novellato art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 prevede per le AA.SS.LL. un termine ad hoc di decorrenza degli interessi commerciali di mora.
Anche nei rapporti di tipo concessorio sussiste un elemento di natura convenzionale (cd. contratto accessivo) volto a disciplinare gli aspetti economico/patrimoniali dell'intera vicenda;
- la natura di servizio pubblico dell'attività non esclude la natura contrattuale del rapporto, in quanto è evidente che anche un servizio pubblico può essere esercitato mediante strumenti privatistici. Part In rispetto dei principi legislativi statali – il contratto stipulato tra la la struttura cedente è comunque riconducibile, quantomeno in misura nettamente prevalente e conformante, al contratto a favore di terzi, avendo l'ente pubblico quale stipulante un evidente interesse (con ripercussioni pure costituzionali) a che il fruitore riceva la prestazione di tutela della sua salute che l'ente stesso determina insieme alla controparte erogatrice nel contratto, e in forza della stipulazione il fruitore ricevendo il diritto nei confronti di quello che può definirsi il promittente in relazione alla sua posizione. Il negozio, inoltre, presenta altresì la connotazione di un contratto ad esecuzione continuata (nei limiti temporali, ovviamente, dell'efficacia del provvedimento concessorio cui accede) e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce agevolmente a sussumerlo nella “transazione commerciale” di cui al d.lgs, 231/2002, come contratto tra un'Impresa e una pubblica amministrazione che comporta la prestazione di servizi – nel caso in esame, a favore di un terzo – a fronte del pagamento di un prezzo. Figura, questa della transazione commerciale, che d'altronde non assume incompatibilità con il concetto di contratto proprio della normativa nazionale (Cass. Civ., sezione III, sentenza 14/7/2016 n.
14349).
“Dall'applicabilità al rapporto tra farmacista e Azienda sanitaria della specifica disciplina dettata dal d.lg. n. 231/2002 consegue che per la costituzione in mora dell'amministrazione non
Parte sia più necessaria una formale intimazione scritta, per cui l deve essere considerata in mora, con il relativo obbligo di corrispondere gli interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lg. n.
231/2002, automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.”
(Tribunale Reggio Calabria sez. II, 07 maggio 2008 n. 656; anche Cass. Civ. n. 20391/2010 e pagina 15 di 17 Cass. Civ. n. 14349/2016; Tribunale di Cosenza, sent. n. 2156 del 15/10/2018 ad avviso del quale: “… Al riguardo, si osserva che la disciplina invocata è applicabile anche alle transazioni intercorrenti tra privati e pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto la prestazione di beni e/o Part servizi (art. 2), anche l rientra, a pieno titolo, tra le parti delle transazioni commerciali a cui fa riferimento al norma citata. Inoltre, il ritardato pagamento è un fatto che emerge dai documenti allegati dalla parte ricorrente e rilevato che ai fini della decorrenza degli interessi non è necessaria la preventiva costituzione in mora (art. 4 D.lgs. 231/02), sicchè spettano alla società opposta gli interessi moratori previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, a decorrere dal
91^ giorno successivo alla presentazione della fattura e fino al soddisfo. Né l' Parte_7
ha fornito, mediante allegazione di specifica convenzione stipulata tra le parti, la prova di un diverso accordo tra le stesse intercorso in ordine all'esclusione degli interessi moratori di cui al
D. Lgs. n. 231/2002, applicabili a tutte le transazioni commerciali, in forza dell'art. 2 del suddetto decreto”).
Il contratto che regola l'erogazione delle prestazioni in esame è stato stipulato in data successiva all'8 agosto 2002, che dunque siano dovuti anche gli interessi al tasso 231/02 dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo soddisfo, è fuor di dubbio.
Va, inoltre, riferito come la debenza degli interessi non necessiti di formale costituzione in Parte mora, vista la natura “portable” dei debiti della pacificamente non più “P.A.”, ma ente pubblico economico con struttura ed agere imprenditoriale.
Del resto, è lo stesso D. Lgs. 231/02, come modificato dal D. Lgs. 192/12, a recitare testualmente, all'art. 4: “Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. …
Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.”
Pertanto, gli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 sono dovuti, dall'emissione della fattura n.
379, in data 30.12.13, con decorrenza dei termini previsti, secondo la citata normativa.
pagina 16 di 17 Parte In conclusione, pertanto, in accoglimento della domanda va condannata la a corrispondere alla società attrice, in qualità di cessionaria dei crediti per le prestazioni sanitarie ambulatoriali poste in essere durante le annualità 2014 e 2018 dalla la somma di € Controparte_6
483.889,06 risultante dalle fatture 10/B, 26/R, 28/R, 32/R, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo.
Ogni altra domanda formulata in via subordinata dall'attrice resta assorbita nell'accoglimento della domanda principale.
In considerazione della controvertibilità e non univocità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati sulle questioni di diritto emerse in giudizio, si ritiene sussistano validi e fondati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la carenza di legittimazione passiva della per le ragioni di cui Controparte_2
in motivazione;
2) Accoglie la domanda attorea nei confronti della e, per l'effetto, condanna Parte_2
quest'ultima a corrispondere alla la somma di € 483.889,06, di cui alle Parte_1
fatture 10/B, 26/R, 28/R, 32/R ritualmente prodotte in giudizio, oltre interessi dalla data di scadenza delle singole fatture sino al soddisfo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Salerno, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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