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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 937 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
10/10/1965,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Gianmarco Tiso
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
Il procuratore delle parti precisa le seguenti
Conclusioni
1 1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Controparte_2 P_
, con conseguente autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco
[...]
rispetto.
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castelgomberto (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. La casa familiare sita in Castelgomberto (VI) via Monte Mori n. 16 già di proprietà
della sig.ra , rimarrà alla stessa ed il sig. potrà Controparte_2 Controparte_3
permanervi per accordo delle parti.
4. L'autovettura modello Jaguar tg FV311XF, lo scooter marca Yamaha tg BE40003 ed il veicolo modello Fiat Ducato tg FZ405BR rimarranno di proprietà del sig. P_
, il quale si onorerà delle spese di mantenimento ed utilizzo;
i veicoli modello Fiat
[...]
500 tg FJ151DZ e modello VW Polo tg GH267DZ rimarranno di proprietà della sig.ra la quale si onererà delle spese di mantenimento ed utilizzo. Controparte_2
5. La residenza dei figli rimarrà presso l'abitazione della madre.
6.Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne Controparte_3
, non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00 Per_1
(quattrocento/00), anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla omologa della separazione, che verserà direttamente al figlio e sarà Per_1
annualmente rivalutata in base agli indici Istat FOI a partire dal secondo anno.
7.Le spese straordinarie relative al figlio , come definite e regolate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza e da quelli successivamente adottati dallo stesso Tribunale, a carico di entrambi i genitori al 50%.
8.I coniugi si prestano il reciproco consenso per l'espatrio.
9.I coniugi si esonerano reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3
anni; documentazione attestante la titolarità di diritti reali e su beni immobili e beni mobili registrati.
2 10.I coniugi dichiarano reciprocamente di non volersi riconciliare.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 12.07.1993, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Controparte_3
di corrispondere direttamente al figlio , a titolo di contributo per il mantenimento Per_1
dello stesso, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 400,00, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso per l'espatrio.
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
3 -nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in Castelgomberto (VI) in data 12.07.1993 con atto trascritto
[...]
al n. 13, parte II, serie A, anno 1993 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelgomberto
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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