Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola all'udienza di discussione del 18.6.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 4766/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to ARTICO GIUSEPPE IVAN Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.07.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver depositato atto di dissenso nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di TP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta.
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di TP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui la
In particolare, la parte opponente ha dedotto che il CTU ha attribuito alla patologia diabetica il codice tabellare 9309 per analogia operando poi una significativa decurtazione della percentuale senza chiarare le ragioni di tale operazione ed analogamente ha proceduto con riferimento all'accertata obesità attribuendole in via analogica il codice 7105, riducendo inspiegabilmente ad un terzo la percentuale assegnabile.
Orbene , il CTU dott. sulla scorta dell'esame obiettivo e dell'attento Persona_1 studio della documentazione medica in atti, nonché sulla base dell'anamnesi raccolta ha accertato che la perizianda è affetta dalle seguenti patologie: “Diabete mellito di recente riscontro in trattamento farmacologico orale e conseguente stabile buon compenso glicometabolico senza menzione di significative complicanze secondarie.. Sindrome delle apnee notturne (OSAS) di grado moderato in trattamento con ventiloterapia notturna (CPAP) riferito ben tollerato e con buon compenso respiratorio . Spondilodiscoartrosi cervicale con riferite crisi vertiginose e cefalalgiche in artrosi polidistrettuale in obesa (IMC = 33) dislipidemica a globalmente lieve incidenza funzionale . Esiti di pregresso episodio di vomito ricorrente con addominalgia in soggetto laparocolecistecomizzato per litiasi, con riferita stabile ipertransaminasemia in assenza di significati segni di patologia gastrointestinale . Deficit visivo corretto con lenti idonee . Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico senza significativo riverbero emodinamico . Ateromasia non significativa dei TSA”
Il Ctu in relazione alla valutazione della patologia diabetica ha applicato per analogia il codice tabellare 9309 ed non ha operato alcuna arbitraria riduzione della percentuale di invalidità civile;
piuttosto ha motivato tale riduzione nella misura di un terzo della percentuale massima tabellata evidenziando che la malattia diabetica è di recente riscontro, è in trattamento farmacologico orale, viene riferita in stabile buon compenso glicometabolico, senza rilevazione ai vari controlli eseguiti fino ad oggi, di significativi segni di complicanze secondarie e dunque è foriera solo di una lieve ricaduta funzionale.
Diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente ha motivato anche in ordine alla percentuale di invalidità attribuita alla condizione di obesità, sottolineando che essa determina solo lievi limitazioni artrosiche polidistrettuali, come è stato evinto in sede di esame obiettivo.
Tali motivazioni in quanto dettagliate ed esaurienti e fondate su valide e corrette argomentazioni medico-legali sono fatte proprie dal Giudicante.
Quanto alla documentazione medica prodotta nel corso del presente giudizio si osserva che il certificato dell'Azienda Ospedaliera dei Colli del 10.04.2024 è già stato depositato in fase di TP ed è stato valutato dal CTU il quale – con motivazione assolutamente condivisibile ha rilevato che la perizianda, obesa con IMC attuale di 33, ricoverata nel maggio 2023 in presidio ospedaliero per episodi di gastralgia a sbarra con nausea e vomito, presenta un quadro di sofferenza epatica con ipertransaminasemia in corso di definizione (punto 14 consulenza ) ed alterazioni epatiche lievi (punto 17 consulenza). Ha aggiunto che alla raccolta anamnestica la paziente, tra le altre patologie, riferisce “pregresso episodio di vomito ricorrente con addominalgia in soggetto laparocolecistecomizzato per litiasi, con riferito stabile ipertransaminasemia in assenza di significati segni di patologia gastrointestinale”; all'esame obiettivo dell'addome, oltre all'eccesso di grasso periviscerale il CTU ha riscontrato: “Addome : Globoso, con pannicolo adiposo normo rappresentato. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Assenza di reticolo venoso superficiale, masse o versamenti liberi o saccati in cavità peritoneale. Trattabile, non dolente alla palpazione profonda e superficiale. Apparentemente nulla di anomalo all'esplorazione delle porte erniarie. Organi ipocondriaci apparentemente nei limiti. Colecisti ablata”.
Ciò premesso, si può affermare che allo stato attuale non presenta una significativa ricaduta clinico funzionale e pertanto non riveste significativa importanza nella valutazione medico legale globale.
Relativamente all'ulteriore documentazione medica depositata dalla parte opponente in allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 18.06.2025 si osserva che da essa non emerge un significativo aggravamento delle patologie diagnosticate dal CTU. In conclusione, in virtù di tutte le suesposte considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza. CP_ In ordine alle dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. si evidenzia che l' in fase di
Atp ha dedotto e comprovato il superamento dei limiti di redditi del nucleo familiare della ricorrente nell'anno 2022 precedente a quello di instaurazione del giudizio di TP
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Ha poi depositato nel presente giudizio dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c aggiornata al 2023 ed al 2024 non oeggetto di lacuna contestazione da parte dell' CP_1
Le spese di lite relative alla fase di TP sono compensate in ragione dello stato patologico comune accertato. Dichiara irripetibili le spese della presente opposizione. Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto a carico dell' e della CP_1 parte ricorrente
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza Compensa le spese di lite relative alla fase di TP. Dichiara irripetibili le spese della presente opposizione.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di TP, come liquidata in separato decreto a carico dell' e della parte ricorrente in solido CP_1
Così deciso in Nola il 18.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola