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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/07/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 911 del 2025 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso, dall'avv. Gianluca Vozza (C.F.: – PEC: C.F._2
e dall'avv. Nunzio Aponte (c.f. – Email_1 C.F._3 PEC: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Email_2 Gianluca Vozza, in Castellammare di Stabia (NA), alla Via R. Rajola, n. 19
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) con sede in Torre del Greco, Via Marconi 66, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. Direttore Generale Dott. , rapp. e dif. in virtù CP_2 di delibera di conferimento incarico n. 548 del 18.04.2025 e procura in atti, dall'avv. CP_3
(C.F. , ed elett.te domiciliata in alla Via Dei Mille, n.
[...] C.F._4 CP_1 47 RESISTENTE
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._5 dall'avv. IU LO (C.F. , giusta procura in atti, presso il C.F._6 quale domicilia, in Ercolano (NA), alla Via Cegnacolo, n. 4
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._7 IU LO (C.F. , giusta procura in atti, presso il quale C.F._6 domicilia, in Ercolano (NA), alla Via Cegnacolo, n. 4
CONTROINTERESSATE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.2.2025, la ricorrente in epigrafe adiva questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Previo annullamento e/o disapplicazione: i) della nota prot. n. 0264102/u del 17.12.2024; ii) della graduatoria finale dell'avviso interno, pubblicata in data 27.12.2024 iii) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale: A) accertare e dichiarare l'inquadramento, presso la
[...]
, della dott.ssa nella “Area Professionisti della Salute” di CP_1 Parte_1 cui al CCNL Comparto Sanità 2019/2021 in conformità alle prescrizioni contenute
1 nell'avviso interno di selezione per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, nonché nel profilo di “Infermiera Pediatrica”; B) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della dott.ssa ad essere riammessa alla Parte_1 selezione interna, ovvero alla prova colloquio e per titoli per i profili di “INFERMIERE PEDIATRICO - Dip. Area Critica - Terapia Intensiva Neonatale (TIN) Neonatologia Castellammare di Stabia” e di “INFERMIERE PEDIATRICO - Dip. Area Critica - Pediatria P.O. Vico Equense”; D) e per l'effetto condannare la a Controparte_1 predisporre tutti gli atti e/o provvedimenti necessari anche ai fini della riedizione della prova colloquio, cui dovrà seguire la rielaborazione della graduatoria finale. D) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione. In punto di fatto esponeva: che, in data 18.04.2024, la indiceva un “avviso interno di selezione Controparte_1 per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi gli artt. 24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del comparto sanità ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva” (Cfr. Doc. 10 e 11); che l'avviso interno, all'art. 1 lett. B (Cfr. Doc. 11) prevedeva - tra gli altri - quale requisito specifico per la partecipazione alla selezione, di essere inquadrati nell' “Area Professionisti della Salute”; che nei termini prescritti dall'avviso, in data 11.06.2024, la dott.ssa Parte_1 faceva pervenire all' resistente la propria domanda di partecipazione, atteso il CP_5 possesso di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis (Cfr. Doc. 12); che la ricorrente dichiarava correttamente di: essere dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno dell' ; di essere inquadrata nell' APSF Controparte_1 profilo Infermiere Pediatrico presso l'UOC di Neonatologia e TIN al P.O. San Leonardo;
che veniva, quindi, ammessa alla partecipazione, con deliberazione del D.G. n.1582 del 14.11.2024 - proposta dalla – avente ad oggetto “Avviso Parte_3 interno di selezione, per titoli e colloquio, finalizzato al conferimento degli incarichi di funzione organizzativa ai sensi degli artt. 24-28-30-31 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Sanità ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, della durata quinquennale, rinnovabili a seguito di valutazione positiva. Ammissione ed esclusione candidati” (Cfr. Doc. 13). 16; Cont
che l' in seguito all'istruttoria compiuta dalla , ammetteva la dott.ssa Pt_4 alla partecipazione alla predetta procedura, qualificandola quale INFERMIERA Parte_1 PEDIATRICA;
che l' resistente, con nota prot. n. 0264102/u del 17.12.2024, a firma del CP_5 Direttore della , incredibilmente escludeva la dott.ssa dalla Pt_4 Parte_1 procedura interna, rappresentando quanto segue: “dopo verifiche effettuate la S.V. risulta inquadrata presso questa Azienda Sanitaria nel profilo di infermiere e non nel profilo di Infermiere Pediatrico come indicato nell'istanza di partecipazione”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti in epigrafe, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esposte nelle rispettive memorie, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
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La ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo, previo annullamento della nota prot. n. 0264102/u del 17.12.2024, con la quale era stata disposta la propria esclusione dalla procedura selettiva in questione, ivi compresa la graduatoria finale dell'avviso interno,
2 pubblicata in data 27.12.2024, la declaratoria del proprio diritto ad essere riammessa alla selezione interna, per i profili opzionati con la domanda di partecipazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre. L'azione promossa dalla ricorrente è priva di interesse attuale e concreto. La ricorrente ha contestato la propria esclusione dalla procedura selettiva in questione, ma non ha contestato né l'ammissione né i punteggi ottenuti dai candidati vincitori, né ha fornito elementi probatori che dimostrassero la possibilità di un collocamento in graduatoria utile. La giurisprudenza amministrativa, come consolidato dall'orientamento del Consiglio di Stato e da recenti pronunce del T.A.R., sottolinea l'onere della parte ricorrente di dimostrare un interesse concreto al ricorso, esigendo la cosiddetta “prova di resistenza”, che, nel caso in esame, non è stata fornita. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 271 del 2019, evidenzia l'importanza dell'interesse sostanziale al bene della vita. Per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine al) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell'ordinamento ad una corretto svolgimento della proceduta, se tale correttezza non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto (ex multis, C.G.A., 4 marzo 2019, n. 201; Cons. Stato, sez. V, 23 agosto 2019 n. 5837; sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963 e 20 maggio 2009, n. 3099; sez. III, 5 febbraio 2014 n. 571). Fornire la c.d. prova di resistenza deve essere considerato non già un mero adempimento formale quanto, piuttosto, un vero e proprio onus probandi che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel caso di specie grava sulla parte ricorrente ed incide sulla sussistenza,
o meno, dell'interesse ad agire in giudizio. Parte istante al riguardo ha così dedotto: “viene da chiedersi in che modo poteva essere fornita la pretesa prova di resistenza. Sia consentita l'ironia: non avendo, né la dott.ssa né – tantomeno - la scrivente difesa, poteri divinatori, è impossibile Parte_1 prevedere quale punteggio avrebbe potuto conseguire la ricorrente ove le fosse stato consentito partecipare;
e ciò anche in ragione del fatto che, l'attribuzione del punteggio finale passa per lo svolgimento di una prova colloquio, nell'ambito del quale “regna” la discrezionalità valutativa della P.A.. E' quindi evidente che il focus della presente iniziativa processuale non verte sulla attribuzione di un punteggio, ma sul diverso tema della illegittima esclusione dalla selezione. Tant'è vero che, con il presente gravame è stato Con domandato: i) l'annullamento e/o disapplicazione della nota della con cui è stata esclusa la dott.ssa nonché della graduatoria finale;
ii) l'accertamento Parte_1 dell'inquadramento della ricorrente nell'area professionisti della salute nel Profilo di Infermiera Pediatrica;
iii) l'accertamento del diritto della dott.ssa ad Parte_1 essere riammessa alla procedura interna, ovvero – e in particolare - del diritto della stessa a partecipare alla prova colloquio e per titoli, in ragione del possesso di tutti i requisiti prescritti nell'avviso. Dirimente è, in particolare, la richiesta di riammissione alla selezione interna. Invero, la scrivente difesa avrebbe dovuto fornire la prova di resistenza solo nella ipotesi in cui avesse domandato il collocamento della dott.ssa in Parte_1
3 posizione utile in graduatoria;
ma così non è stato, avendo - per l'appunto – richiesto solo l'accertamento del proprio diritto a partecipare alla menzionata selezione, ovvero alla riammissione. La dott.ssa con la presente iniziativa processuale, ha chiesto Parte_1 che venisse accertato il suo diritto a “partecipare” ad una selezione interna dalla quale è Cont stata esclusa, e non – come vorrebbe far intendere l' - a conseguire un miglior punteggio, tale da consentirle di scavalcare la graduatoria sino a raggiungere la posizione utile all'assegnazione dell'incarico di coordinamento. Ciò in ragione di una semplice, quanto dirimente circostanza (maliziosamente obliata da controparte): la ricorrente non ha conseguito nessun punteggio perché è stata illegittimamente esclusa prima che potesse svolgere qualsivoglia prova. 3) La pretesa “prova di resistenza”, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, va fornita solo in ipotesi in cui è in contestazione il punteggio attribuito all'esito di una selezione interna cui il candidato ha potuto partecipare”. Ebbene, le deduzioni attoree non sono condivisibili;
invero, tenuto conto che la procedura si è conclusa, intanto potrebbe essere ravvisato un interesse alla riammissione della ricorrente, se la parte avesse allegato la possibilità/probabilità di una utile collocazione in graduatoria, in mancanza, risulta identificabile la proposizione di una azione, sguarnita di un concreto interesse ad agire. La declaratoria dell'astratta illegittima esclusione deve essere funzionale ad un concreto beneficio per la parte istante, che, nella specie, non è stato dedotto. Invero, la sussistenza dell'interesse a ricorrere implica la necessità che lo stesso sia valutato in concreto, al fine di accertare l'effettiva utilità che potrebbe derivare alla ricorrente dall'istanza formulata. La ricorrente non ha articolato doglianze nei confronti degli altri partecipanti, né ha sollevato questioni preordinate all'annullamento dell'intera procedura non prospettando, in altri termini, l'effettiva utilità che potrebbe derivarle dall'eventuale riammissione nella procedura. Pertanto, tenuto conto dell'esaurimento della procedura e rilevato che alcun concreto interesse è stato prospettato dalla parte istante, conseguente alla ipotetica riammissione, il ricorso deve essere respinto, per carenza di interesse ad agire. La natura della controversia, che incide significativamente su beni ed interessi costituzionalmente tutelati, nonché la peculiarità della fattispecie portata all'attenzione del Tribunale, giustificano, ampiamente, anche alla luce del novellato art. 92 comma 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese. Si comunichi. Torre Annunziata, 22.7.2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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