Articolo 65 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 64
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5 maggio 1964
Art. 65. Onere finanziario

All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 14 58 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 maggio 1964