Art. 65. Onere finanziario
All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 14 58 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 80 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 14 58 , concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.