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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13974/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13974/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIONDI CIRINO C.F._1
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORE ROSANNA, C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 25.09.1999.
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 14.11.2003, a Catania, ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale il 20.03.2023, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno provveduto alla suddivisione dei beni comuni e rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
2 La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
25.09.1999, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania
dell'anno 1999, al N. 874, della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13974/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato ad [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BIONDI CIRINO C.F._1
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. FIORE ROSANNA, C.F._2
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
1 Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data 25.09.1999.
Dall'unione coniugale è nata la figlia il 14.11.2003, a Catania, ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale pronunciato da questo Tribunale il 20.03.2023, e che da allora non si sono più
riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno provveduto alla suddivisione dei beni comuni e rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
2 La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
25.09.1999, tra e , Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania
dell'anno 1999, al N. 874, della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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