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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 285/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067266970000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2025 depositato il
23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2024 0067669 70 per sanzioni da tardivo versamento IRPEF 2021, per un importo complessivo di € 2.955,87, sostenendo di aver pagato entro 30 giorni dalla comunicazione d'irregolarità, beneficiando della sanzione ridotta al 3%.
In ogni caso, la sanzione del 30% è sproporzionata, poiché l'imposta dovuta era pari a zero. La sanzione doveva essere ridotta secondo il nuovo art. 13 D.Lgs. 471/1997 (25% o 12,5%).
Gli interessi sulle sanzioni sono illegittimi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio ha replicato che la comunicazione è stata notificata il 04/05/2024 e il pagamento è avvenuto il
25/06/2024, oltre i 30 giorni. La sanzione del 30% è corretta, poiché il pagamento è avvenuto con oltre 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenza originaria. Il nuovo regime sanzionatorio (25%) si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi non retroattivamente.
Gli interessi applicati derivano dal tardivo versamento dell'imposta, non dalla sanzione, e sono legittimi ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La comunicazione d'irregolarità è stata validamente notificata il 04/05/2024, come da documentazione prodotta, ma il pagamento è avvenuto il 25/06/2024, oltre il termine di 30 giorni previsto per beneficiare della sanzione ridotta al 3%.
La sanzione del 30% è correttamente applicata ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, in quanto il ritardo è superiore a 90 giorni. Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024 non si applica retroattivamente, come chiarito dall'art. 5 dello stesso decreto. Il ricorrente sostiene di aver effettuato il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione d'irregolarità, beneficiando così della riduzione della sanzione al 3% ai sensi dell'art. 1, comma 153, L. 197/2022. Tuttavia, la documentazione in atti dimostra che la comunicazione è stata notificata il 04/05/2024, mentre il pagamento è avvenuto il
25/06/2024, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma. Pertanto, non può trovare applicazione la sanzione ridotta.
2. Inoltre il contribuente lamenta la sproporzione della sanzione rispetto all'imposta dovuta, che sarebbe pari a zero. Tuttavia, la sanzione è stata applicata sull'importo versato in ritardo, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la sanzione per tardivo versamento è commisurata all'importo versato oltre i termini, indipendentemente dal saldo finale dell'imposta
(Cass. n. 14575/2018).
3. Sull'applicazione del nuovo regime sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024).Il ricorrente invoca l'applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024, che prevede una sanzione del 25%
(ridotta al 12,5% entro 90 giorni). Tuttavia, l'art. 5 del medesimo decreto stabilisce espressamente che le nuove disposizioni si applicano solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La violazione oggetto del presente giudizio è riferita all'anno d'imposta 2021 e il pagamento è avvenuto nel giugno 2024, quindi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Non è dunque invocabile il principio del favor rei.
4. Sulla legittimità degli interessi
Il ricorrente contesta l'applicazione di interessi sulle sanzioni. Tuttavia, come chiarito dall'Ufficio, gli interessi sono stati calcolati sull'imposta versata in ritardo, ai sensi dell'art. 20 del DPR 602/1973, e non sulla sanzione.
L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, che vieta l'applicazione di interessi sulle sanzioni, non risulta quindi violato.
In ordine alle spese, la complessità delle questioni esaminate giustifica la loro compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,21.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 21/07/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 21/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1185/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240067266970000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1929/2025 depositato il
23/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 296 2024 0067669 70 per sanzioni da tardivo versamento IRPEF 2021, per un importo complessivo di € 2.955,87, sostenendo di aver pagato entro 30 giorni dalla comunicazione d'irregolarità, beneficiando della sanzione ridotta al 3%.
In ogni caso, la sanzione del 30% è sproporzionata, poiché l'imposta dovuta era pari a zero. La sanzione doveva essere ridotta secondo il nuovo art. 13 D.Lgs. 471/1997 (25% o 12,5%).
Gli interessi sulle sanzioni sono illegittimi ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997.
Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Ufficio ha replicato che la comunicazione è stata notificata il 04/05/2024 e il pagamento è avvenuto il
25/06/2024, oltre i 30 giorni. La sanzione del 30% è corretta, poiché il pagamento è avvenuto con oltre 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenza originaria. Il nuovo regime sanzionatorio (25%) si applica solo alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, quindi non retroattivamente.
Gli interessi applicati derivano dal tardivo versamento dell'imposta, non dalla sanzione, e sono legittimi ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. La comunicazione d'irregolarità è stata validamente notificata il 04/05/2024, come da documentazione prodotta, ma il pagamento è avvenuto il 25/06/2024, oltre il termine di 30 giorni previsto per beneficiare della sanzione ridotta al 3%.
La sanzione del 30% è correttamente applicata ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997, in quanto il ritardo è superiore a 90 giorni. Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024 non si applica retroattivamente, come chiarito dall'art. 5 dello stesso decreto. Il ricorrente sostiene di aver effettuato il pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione d'irregolarità, beneficiando così della riduzione della sanzione al 3% ai sensi dell'art. 1, comma 153, L. 197/2022. Tuttavia, la documentazione in atti dimostra che la comunicazione è stata notificata il 04/05/2024, mentre il pagamento è avvenuto il
25/06/2024, ovvero oltre il termine di 30 giorni previsto dalla norma. Pertanto, non può trovare applicazione la sanzione ridotta.
2. Inoltre il contribuente lamenta la sproporzione della sanzione rispetto all'imposta dovuta, che sarebbe pari a zero. Tuttavia, la sanzione è stata applicata sull'importo versato in ritardo, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la sanzione per tardivo versamento è commisurata all'importo versato oltre i termini, indipendentemente dal saldo finale dell'imposta
(Cass. n. 14575/2018).
3. Sull'applicazione del nuovo regime sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024).Il ricorrente invoca l'applicazione retroattiva del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 87/2024, che prevede una sanzione del 25%
(ridotta al 12,5% entro 90 giorni). Tuttavia, l'art. 5 del medesimo decreto stabilisce espressamente che le nuove disposizioni si applicano solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. La violazione oggetto del presente giudizio è riferita all'anno d'imposta 2021 e il pagamento è avvenuto nel giugno 2024, quindi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. Non è dunque invocabile il principio del favor rei.
4. Sulla legittimità degli interessi
Il ricorrente contesta l'applicazione di interessi sulle sanzioni. Tuttavia, come chiarito dall'Ufficio, gli interessi sono stati calcolati sull'imposta versata in ritardo, ai sensi dell'art. 20 del DPR 602/1973, e non sulla sanzione.
L'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 472/1997, che vieta l'applicazione di interessi sulle sanzioni, non risulta quindi violato.
In ordine alle spese, la complessità delle questioni esaminate giustifica la loro compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo,21.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO