Versione
31 agosto 1978
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26 novembre 2024
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Art. 9-bis. ((A colui al quale e' stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, puo' attribuire un assegno periodico a carico dell'eredita' tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entita' del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilita', delle sostanze ereditarie, del numero e della qualita' degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente attribuito)) .
Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno puo' avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno puo' essere nuovamente attribuito)) .
Commentari • 38
- 1. Determinazione dell’assegno divorzile: la morte del coniuge estingue il giudizioAccesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2018 · 16.786238
Giurisprudenza • 90
- 1. Trib. Lodi, sentenza 30/06/2023, n. 491Provvedimento: […] Parte_2 ed i nte Parte_1 , ai sensi dell'art. 9 bis Legge 898/1970, un assegno periodico di importo pari a Euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.Leggi di più...
- giurisprudenza di legittimità·
- pensione di reversibilità·
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- art. 9-bis l. 898/1970·
- sostanze ereditarie·
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