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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 09/10/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 571/2024
Il Giudice del lavoro, dott. PI LI, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bacci, Parte_1 C.F._1 con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 23.5.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento malattia professionale per patologia al rachide (discopatie lombosacrali) e la condanna dell' a corrispondere le indennità di legge a decorrere dal giorno della CP_1 presentazione della domanda in via amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e
149 disp. att. cpc.
2. Con memoria depositata in data 9.9.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 16.4.2025, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata dell'esercizio svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto lombare denunciata dal sia da inquadrare come Pt_1 malattia professionale. Circa la valutazione del danno biologico perm anente, ritengo che, per la patologia vertebrale da cui è affetto il ricorrente, possa essere preso quale punto di riferimento la voce tabellare n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico -sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico -strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio -grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), cui viene suggerita una valutazione fino ad un massimo del 25%”. Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestic o-clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del 7% (sette per cento) risulti congrua ed aderente al caso di specie. Peraltro, considerando i pregressi riconoscimenti CP_1 del 6% per asma bronchiale e di un ulteriore 6% per tendinopatia delle spalle, ritengo che il danno biologico complessivo attuale sia del 17% (diciassette per cento)” (così, relazione di CTU depositata in data 2.9.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia di cui al presente giudizio, ovvero patologia vertebrale, un danno biologico pari al 7% e, di conseguenza, l' deve CP_1 essere condannato a corrispondergli una rendita corrispondente al 17%, per unifica con i precedenti già riconosciuti del 6% per asma bronchiale e di un ulteriore 6% per tendinopatia delle spalle.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 ; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia nei termini di cui alla parte motiva, con percentuale invalidante pari al 7% per la malattia patologia del tratto lombare,
e condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente la rendita nella CP_1 misura del 17%, per unifica con i precedenti già riconosciuti, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Il giudice del lavoro
PI LI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 571/2024
Il Giudice del lavoro, dott. PI LI, a seguito dell'udienza del 7/10/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Bacci, Parte_1 C.F._1 con indirizzo pec: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n.2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 23.5.2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento malattia professionale per patologia al rachide (discopatie lombosacrali) e la condanna dell' a corrispondere le indennità di legge a decorrere dal giorno della CP_1 presentazione della domanda in via amministrativa o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e
149 disp. att. cpc.
2. Con memoria depositata in data 9.9.2024 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 16.4.2025, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “la tipologia lavorativa del ricorrente e la durata dell'esercizio svolti dall'assicurato siano suggestivi di come la patologia del tratto lombare denunciata dal sia da inquadrare come Pt_1 malattia professionale. Circa la valutazione del danno biologico perm anente, ritengo che, per la patologia vertebrale da cui è affetto il ricorrente, possa essere preso quale punto di riferimento la voce tabellare n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico -sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico -strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio -grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”), cui viene suggerita una valutazione fino ad un massimo del 25%”. Nel merito, sulla scorta dei dati anamnestic o-clinici e dell'obiettività rilevata in corso di CTU, ritengo che una valutazione del 7% (sette per cento) risulti congrua ed aderente al caso di specie. Peraltro, considerando i pregressi riconoscimenti CP_1 del 6% per asma bronchiale e di un ulteriore 6% per tendinopatia delle spalle, ritengo che il danno biologico complessivo attuale sia del 17% (diciassette per cento)” (così, relazione di CTU depositata in data 2.9.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia di cui al presente giudizio, ovvero patologia vertebrale, un danno biologico pari al 7% e, di conseguenza, l' deve CP_1 essere condannato a corrispondergli una rendita corrispondente al 17%, per unifica con i precedenti già riconosciuti del 6% per asma bronchiale e di un ulteriore 6% per tendinopatia delle spalle.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 ; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia nei termini di cui alla parte motiva, con percentuale invalidante pari al 7% per la malattia patologia del tratto lombare,
e condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente la rendita nella CP_1 misura del 17%, per unifica con i precedenti già riconosciuti, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi e € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Il giudice del lavoro
PI LI