Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 1276/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1276/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 04.11.2024, promossa
DA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANGELINI MARTINO del Foro di Taranto, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
-Parte Opponente-
CONTRO
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. MALAGOLI DAVIDE del Foro di Modena, giusta procura allegata all'atto di costituzione e risposta
-Parte Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 03.03.2022 veniva spiegata formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2022 del 21.01.2022 emesso dal Tribunale di Taranto, notificato in data
24.01.2022, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di € 14.007,22, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto sino al saldo, nonché le spese ed i compensi della procedura di ingiunzione, in favore della , che aveva dichiarato in ricorso di essere creditrice CP_1 dello di n. 10 fatture che venivano allegate. Parte_1
Parte opponente, società che opera da oltre venti anni nel settore del commercio al dettaglio dell'abbigliamento sia in sede fissa che tramite la piattaforma labstore.it., confermava, in primo luogo, il fatto di aver intrattenuto rapporti commerciali con parte opposta, la per la Controparte_1 fornitura di abbigliamento e relativi accessori fino all'anno 2019.
In via preliminare, evidenziava di aver avuto contezza della cessione del credito operata dalla CE
S.r.l. alla solo nel momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto e, pertanto, Controparte_1
1
Nel merito deduceva:
- l'inesistenza del credito preteso, posto che aldilà delle fatture, di cui non era stato nemmeno prodotto l'estratto autenticato delle scritture contabili in sede di monitorio, costituenti prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, parte opposta non aveva fornito prova dell'avvenuta consegna della merce fatturata, atteso che, sosteneva, la merce fornita, tra l'altro, era in conto vendita, “in quanto gli accordi con la Società opposta erano basati sul monitoraggio del venduto con conseguente reso a fine stagione”.
Sul punto, aggiungeva, inoltre, che, stante le scarse performance di vendita della collezione, la stessa società opponente aveva richiesto, in varie occasioni, all'azienda fornitrice un intervento di supporto, nei fatti mai pervenuto (cfr. comunicazioni e-mail del 15.10.2019 (doc.4 opposizione), del 30.01.2020
(doc.5), del 18.05.2021 (doc.6)).
- la richiesta di pagamento della fattura n. 19110005358 del 13.11.2019 di € 298,66 era destituita da ogni fondamento in fatto e in diritto posto che era stata regolarmente pagata in data 14.01.2020 (doc.2 opposizione), così come fra l'altro risultante dalla nota di sollecito inviata da Controparte_2 del 14.05.2021 (doc.3 opposizione).
Ciò premesso, chiedeva all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, di: “a) in via principale, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 98/2022 opposto per i motivi di cui in narrativa;
b) in via estremamente subordinata, ridurre l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 98/2022 opposto nei limiti di quanto ritenuto di giustizia. Con vittoria delle spese e dei compensi di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, contestando integralmente le domande e le eccezioni dedotte da parte attrice opponente in quanto illegittime e infondate.
Riguardo alla cessione del credito operata dalla CE S.r.l. nei confronti della stessa società opposta, rilevava che il contratto di cessione del credito ha natura consensuale e, pertanto, il perfezionamento avviene al solo scambio del consenso tra il cedente e il cessionario, per cui quest'ultimo può, anche prima della notifica al debitore, trasferire a sua volta o pretendere direttamente il pagamento del debito ceduto mentre, aggiungeva, la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario.
Sul punto, osservava, altresì, che “in data 12/10/2021 veniva inviata formale informativa insoluto e preavviso di azione legale nella quale si specificava le fatture insolute derivanti da cessione del credito ed emesse della società CE S.r.l. (doc. 2_PEC del 12/10/2021); in tale occasione Pt_1 rispondeva contestando il contenuto della missiva senza nulla opporre e riferire in merito all'avvenuta cessione (doc. 3_PEC del 12/10/2021). Ancora prima, precisamente in data Pt_1
14/05/2021, riceveva nota di sollecito da incaricata del recupero, Pt_1 Controparte_2 nella quale erano distinte le fatture insolute prodotte da e quelle cedute dalla CE Controparte_1
S.r.l. (cfr. All. 3 atto di citazione controparte). Nulla veniva detto in merito alla cessione nella successiva corrispondenza intervenuta”.
In merito all'importo dovuto e alle contestazioni alle fatture, precisava che effettivamente la somma dovuta dalla società opponente ammontava ad euro 13.708,56, atteso che dall'importo dovuto
2 riportato nel titolo opposto, pari ad euro 14.007,22 (oltre interessi nonché spese e competenze del procedimento), occorreva decurtare la somma di euro 298,66 relativa alla fattura n. 19110005358 del
13.11.2019 che risultava essere stata pagata dalla società debitrice in data 14.01.2020 (cfr. All. 2 Atto di citazione controparte).
Contestava l'assunto di controparte riguardo al fatto che la merce fornita era in conto vendita, atteso che non vi era alcun accordo commerciale sottoscritto fra le parti circa la sostituzione della merce da parte della società opposta in caso di invenduto o all'eventualmente reso finale.
Rappresentava che i rapporti intrattenuti tra le parti erano costanti e continuativi, stante i numerosi ordini avvenuti fra il 2018 ed il 2020 (doc. 4 – 5 – 6 – 7 _Mail e ordini del 30.11.2018; 26.04.2019;
23.05.2019; 27.06.2019), “ordini tutti evasi per il tramite del rappresentante sig. Persona_1 che, ricevute le indicazioni sulla merce richiesta, verificava presso la fattibilità
[...] Controparte_1 ed inviava l'ordine definitivo a a mezzo mail (cfr doc. 4-5-6-7) e che mai la società Parte_1 opponente si era lamentata dell'impossibilità di vendere la merce fornita, considerando anche la cadenza regolare degli ordini (mail di novembre 2018, aprile, maggio e giugno 2019), nonché le cadenze regolari delle fatture (doc. 8_Mail del 15/10/2019 – Partite Aperte)”.
Evidenziava, altresì, che la società opponente aveva palesato l'impossibilità di far fronte al dovuto, chiedendo un incontro per risolvere bonariamente la vertenza (cfr. all. 4 controparte email
15.10.2019), soltanto ad ottobre 2019, ovvero nel momento in cui lo scoperto che aveva nei riguardi della opposta era ormai divenuto di oltre 10.000,00 euro.
Concludeva, sul punto, che, ad ogni modo, la società opponente “mai ha provveduto a rendere la merce invenduta, bensì è rimasta nella totale disponibilità di che ben potrebbe anche averla Pt_1 venduta”.
Rassegnava le seguenti conclusioni:” In via preliminare, concedere l'esecuzione provvisoria del Decreto Ingiuntivo n. 98/2022 D.I. emesso in data 21/01/2022 dal Tribunale di Taranto nei confronti della società per il nuovo importo di euro 13.708,56, in quanto il credito azionato Parte_1 risulta certo, liquido ed esigibile, mentre l'opposizione non è fondata su prova scritta per tutti i motivi esposti in narrativa;
In via principale, rigettare l'opposizione e le domande tutte avanzate con atto di citazione in opposizione da parte della società e conseguentemente confermare Parte_1 integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 98/2022 emesso in data 21 gennaio 2022 dal Tribunale di
Taranto per il nuovo importo di euro 13.708,56; In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Alla prima udienza del 13.06.2022 disconosceva il contenuto dei documenti indicati con i numeri 4,5,
6 e 7 del fascicolo di parte opposta, in quanto si trattava di mail non provenienti da mai Parte_1 ricevute dalle stessa e contenenti ordini mai effettuati dall'opponente; si opponeva alla richiesta di provvisoria esecuzione in assenza dei requisiti di legge e chiedeva i termini di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c.; parte opposta si riportava integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, impugnando e contestando l'avverso dedotto, eccepito e concluso anche nel verbale d'udienza e insisteva per la provvisoria esecuzione per decreto ingiuntivo;
si associava alla richiesta di rinvio con concessione termini ex art. 183 comma VI c.p.c.. Questo Giudice, preso atto delle richieste di parte, si riservava.
Con ordinanza del 22.06.22, osservato che era intervenuto pagamento parziale del credito, come documentato e riconosciuto dall'opponente (per euro 298,66), si denegava la provvisoria esecutività
3 del decreto ingiuntivo opposto;
si assegnavano alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
a decorrere dal 10.7.22 e si rinviava per l'eventuale ammissione dei mezzi di prova al 7.11.2022.
Le parti depositavano le proprie memorie nei termini previsti. Nella memoria n.1 e n.2 parte opposta, principalmente osservava riguardo al disconoscimento, da parte dell'opponente, dei documenti n. 4,
5, 6 e 7 prodotti dalla stessa opposta, in quanto “mail non provenienti da e mai ricevute Pt_1 dalla stessa e contenenti ordini mai effettuati dall'opponente”, rammentava che “Tali documenti sono in realtà mail di conferme di ordine tra l'Agente di e controparte Controparte_1 Controparte_3 contattava il sig. agente di e ordinava il materiale. Il sig. una volta Per_1 Controparte_1 Per_1 effettuato l'ordine inviava la conferma anche a al seguente indirizzo mail , Pt_1 Email_1 stesso indirizzo mail “con cui in data 15 ottobre 2019 informava il sig. di avere Pt_1 Per_1 oltre 10.000 euro di scoperto fra CE e e di non essere in grado di provvedere, chiedendo CP_1 CP_ un eventuale incontro per trovare una soluzione” (cfr. all. 4_Opposizione a . Ed inoltre, a dimostrazione della regolarità della posizione contabile e documentale e a tacitazione di ogni ulteriore questione sollevata da controparte in ordine alle fatture, parte convenuta depositava le fatture in formato .xml, nonché copia di estratto autentico del registro contabile (cfr. doc. 10_Fatture formato
.xml e doc. 11_Estratto autentico registro contabile). Sulla mancata prova della consegna della merce, provvedeva ad allegare i documenti di trasporto (DDT) della merce consegnata a riprova della veridicità della pretesa di (cfr. doc. 12_DDT merce consegnata). CP_1
Con ordinanza del 06.12.2022 si ammettevano le prove orali richieste da parte opposta e da parte opponente, delegando il Got l'assunzione della prova.
All'udienza del 30.01.2023 veniva ascoltato il teste di parte opposta e Persona_1 all'udienza del 27.02.2023, veniva ascoltato il teste socio della società opponente. Testimone_1
All'esito della prova, il difensore di parte opponente dichiarava di voler rinunciare all'ascolto del teste e chiedeva il rinvio per precisazione delle conclusioni. Parte opposta si Testimone_2 associava.
Con ordinanza del 05.04.2023, questo Giudice, preso atto della attività istruttoria delegata svolta innanzi al Got delegato e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. All'udienza civile del 04.11.2024, le parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Questo Giudice, riservava la decisione con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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Preliminarmente deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione, stante il rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c. Risulta dai documenti in atti, infatti, che il decreto ingiuntivo n. 98/2022 del
21.01.2022 (R.G. 200/2022) emesso dal Tribunale di Taranto, sia stato notificato in data 24.01.2022 e che la citazione in opposizione sia stata notificata in data 03.03.2022 dunque, nel rispetto del predetto termine di quaranta giorni dalla data della notifica.
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L'opposizione è in parte fondata e va quindi accolta nei limiti che seguono.
4 Si osserva in via preliminare che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Sulla base di tale principio, è necessario, quindi, pronunciarsi sulla domanda di condanna di parte opposta al pagamento della somma ingiunta, considerando i motivi di opposizione di parte opponente.
All'esito della istruttoria documentale svolta si ritiene che la abbia dimostrato la CP_1 sussistenza del suo diritto di credito nell'ammontare preteso, come rettificato in sede di comparsa.
Ed invero, in via preliminare, rispetto all'eccezione sollevata dall'opponente riguardo al fatto che lo stesso è venuto a conoscenza della cessione del credito operata dalla CE S.r.l. alla Controparte_1 solo con la notifica del decreto ingiuntivo, stante la mancata notificazione ex art. 1264 c.c., questo
Giudice ritiene di rigettare tale eccezione alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, la quale statuisce che la notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 654 del 10 gennaio 2025).
Si osserva, altresì, che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (ex multiis Cass. civ.
n. 15364/2011).
In fatto, in ogni caso, si rileva che, come emerso in sede istruttoria, in data 14.05.2021, parte opponente aveva ricevuto nota di sollecito da incaricata del recupero, nella Controparte_2 quale erano distinte le fatture insolute prodotte da e quelle cedute dalla CE S.r.l. Controparte_1
(cfr. All. 3 atto di citazione opponente) ed ancora la odierna società opposta in data 12.10.2021 aveva inviato, all'opponente, formale informativa insoluto e preavviso di azione legale nella quale si specificava le fatture insolute derivanti da cessione del credito ed emesse della società CE S.r.l.
(doc. 2 comparsa_PEC del 12.10.2021). Orbene, non risulta allora che la società opponente abbia contestato o si sia opposta all'avvenuta cessione (doc. 3 comparsa_PEC del 12.10.2021). Pt_1
Nel merito, a riprova della sussistenza del credito vantato (rettificato in euro 13.708,56 perché è stato riconosciuto il pagamento della fattura 19110005358 del 13.11.2019, pagata in data 14.01.2020 -p. 3 comparsa di costituzione) parte opposta ha prodotto:
5 1) Fattura n. 19110002693 del 21/08/2019 per euro 1.621,06 con scadenza 22/10/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
2) Fattura n. 19110002920 del 30/08/2019 per euro 477,92 con scadenza 31/10/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
3) Fattura n. 19110003321 del 25/09/2019 per euro 274,79 con scadenza 26/11/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
4) Fattura n. 19110003462 del 02/10/2019 per euro 298,66 con scadenza 03/12/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
5) Fattura n. 19110003706 del 21/08/2019 per euro 3.893,45 con scadenza 22/10/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.)
6) Fattura n. 19110003858 del 28/08/2019 per euro 4.413,05 con scadenza 29/10/2019;
7) Fattura n. 19110004019 del 30/08/2019 per euro 569,50 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.);
8) Fattura n. 19110004620 del 30/09/2019 per euro 965,14 con scadenza 02/12/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.);
9) Fattura n. 19110004766 del 09/10/2019 per euro 1.194,99 con scadenza 10/12/2019 con relativa prova di consegna della merce (all. memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.);
Parte Le prova di consegna del vettore nel quale sono indicati il campo per la firma del destinatario, il dettaglio spedizione (con indicazione del destinatario e relativo indirizzo di consegna, mittente, numero di spedizione, numero DDT, numero di colli e peso) e il dettaglio consegna (con indicazione del nome di chi l'ha ricevuti riceve, data di partenza, data e ora di consegna e codice autista che ha effettuato la consegna), di cui all'allegato doc. 12 alle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n.2 parte opposta, non è stata specificamente contestate da parte opponente.
È noto che le fatture non sono idonea prova del credito nella fase di opposizione ma costituiscono solo indizio;
occorre però per superare la presunzione di veridicità di cui sono dotate le scritture contabili che anche le contestazioni della controparte siano specifiche e circostanziate, soprattutto considerando che la stessa opponente ammette il rapporto commerciale sino al 2019 e provvede anche al pagamento di una delle fatture inizialmente richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Ed inoltre, a fronte delle indicazioni contenute nella documentazione prodotta da parte opposta sulla quantità e tipologia della merce consegnata nulla ha contestato specificatamente parte opponente, la quale in sede di opposizione prima ha contestato di aver non ricevuto la merce e subito dopo che la merce “fornita” era in conto vendita.
Ed allora, in assenza di una specifica presa di posizione nonostante i documenti di consegna presentati da parte opposta, può affermarsi che, come attestano i documenti prodotti, la merce di cui alle fatture allegate è stata consegnata.
Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, poi, il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01)) Ed ancora, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 (Cass. n. 17889/2020).
6 In ogni caso, il teste ascoltato agente della ha confermato poi Persona_1 CP_1 di gestire per conto di i rapporti e gli ordini di e che negli anni 2018-2019- Controparte_1 Pt_1
2020 ha effettuato per il Suo tramite numerosi ordini a e che tale merce è stata Pt_1 CP_1 regolarmente ordinata e ricevuta.
I fatti costitutivi del credito si intendono provati posto, peraltro, che la difesa di parte opponente è incentrata sulla deduzione che la merce fornita era stata consegnata in conto vendita.
Ora, tale fatto estintivo della pretesa doveva essere provato da parte opponente, la quale a sostegno delle sue deduzioni richiama le dichiarazioni del sig. socio della Testimone_1 Parte_1
Il socio dichiara che la rappresentava all'agente della sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
, che condizione imprescindibile per l'avvio del rapporto di fornitura era la sostituzione Persona_1 della merce invenduta con reso finale e che il sig. , agente della Persona_1 CP_1
garantiva alla che in caso di difficoltà nella vendita della merce fornita, la
[...] Parte_1 [...] era disponibile a fornire qualsivoglia tipo di supporto compreso il ritiro della merce CP_1 invenduta;
che la merce fornita dalla era in conto vendita;
che gli accordi fra la Controparte_1
e la erano basati sul monitoraggio del venduto con conseguente reso Parte_1 Controparte_1
a fine stagione;
che a causa delle scarse performance di vendita della collezione, la Parte_1 chiedeva alla per il tramite del suo agente, un intervento di supporto consistente in Controparte_1 sconti, ritiro merce, dilazioni di pagamento, che però non perveniva.
Il sig. chiamato a prova contraria sul punto, non ha confermato. Lo stesso, Persona_1 invero, nega le circostanze con cui si chiede “5) “Vero che la rappresentava all'agente Parte_1 della sig. , che condizione imprescindibile per l'avvio del Controparte_1 Persona_1 rapporto di fornitura era la sostituzione della merce invenduta con reso finale”. 6) “Vero che il sig.
, agente della garantiva alla che in caso di Persona_1 Controparte_1 Parte_1 difficoltà nella vendita della merce fornita, la era disponibile a fornire qualsivoglia Controparte_1 tipo di supporto compreso il ritiro della merce invenduta” (cfr. verbale 30.01.2023).
Ora, in primo luogo la dichiarazione del socio della necessita di essere riscontrata per Parte_1 avere conferma della sua attendibilità, considerata la qualità di socio del dichiarante. Tali riscontri però non sono stati forniti. Ed inoltre, le dichiarazioni del teste riferiscono di trattative per un accordo in conto vendita in caso di difficoltà che però non si dimostra siano state accettate da controparte.
Tanto può evincersi anche da una missiva in atti spedita con indicazione società che CP_5 comunque lo stesso opponente riconduce a sé-, prodotta dallo stesso opponente, il quale in data
15.10.2019 riconosce il dovuto sino ad allora maturato (euro 10.000,00) nei riguardi della società opposta e della società CE S.r.l., specificando inoltre che non sarebbe riuscito a far fronte (“ti preavviso che non potremo tenere fede a tutti questi pagamenti perchè, come sai, qui ancora oggi ci sono 28 gradi e siamo a mezze maniche") e richiamando accordi su ipotesi di reso a fine stagione nella missiva del 31.01.2020 a fronte della richiesta di pagamento (cfr. all. 4 citazione mail del
15.10.2019).
Non vi è stata data prova quindi di un effettivo accordo delle parti in ordine alla sussistenza di una vendita con reso da stornare dal dovuto ma di ipotesi di conto vendita che non vi è prova si siano poi concretizzate. Si evidenzia, inoltre, che come evidenzia parte opposta (e non contesta parte opponente) neppure vi è stata offerta di restituire la merce invenduta né a fine stagione né in seguito alle richieste di pagamento extra-giudiziali.
L'opposizione risulta su tali contestazioni infondata.
7 Si evidenzia, tuttavia, che solo con riferimento alla fattura n. 19110005358 del 13.11.2019 la contestazione è stata puntuale ed è consistita nell'aver dimostrato che era stata pagata in data
14.01.2020 (cfr. All. 2 Atto di citazione opponente) con riconoscimento anche dell'opposto, come evidenziato.
In conclusione, ne consegue che, pertanto, dall'esame dei documenti prodotti, non tempestivamente e validamente disconosciuti, risultano provati i fatti costitutivi della pretesa;
l'esecuzione della prestazione (consegna merce indicata in fattura) in favore dell'opponente risulta provata, quindi, oltre che dai documenti allegati, sottoscritti da vettore o destinatario, anche per il principio di non contestazione (115 c.p.c.) e per la prova orale assunta. Parte opposta ha diritto di ricevere il pagamento della merce consegnata. Parte opponente non ha poi dimostrato fatti estintivi o modificativi della pretesa successivi all'esecuzione della prestazione in suo favore.
Il credito rimane quindi accertato nell'ammontare richiesto da parte opposta, così come emerso nell'odierno giudizio, ovvero 13.708,56. Invero, all'importo del decreto ingiuntivo, euro 14.007,22 occorre sottrarre la somma di euro 298,66 relativa alla fattura n. 19110005358 del 13.11.2019 che risulta essere stata pagata dalla società debitrice in data 14/01/2020 (cfr. All. 2 opposizione).
All'esito del giudizio, si è accertato che per la fornitura delle merci indicate nei documenti allegati la società vanta un credito nei confronti della pari a euro CP_1 Parte_1
13.708,56, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio. L'opposizione, quindi, deve essere parzialmente accolta e il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato, risultando un importo diverso da quello ingiunto, seppur la deve essere condannata a pagare a Parte_1 [...]
la somma di euro 13.708,56, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022, trattandosi di transazioni CP_1 commerciali, dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo, come richiesto in ricorso monitorio.
SPESE PROCESSUALI
Le spese sono a carico della parte opponente, in quanto soccombente. Si liquidano in € 4.000,00 per onorari, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo i parametri tra minimi e medi previsti dal D.M. 55/2014 sia per la fase monitoria che per quella di opposizione.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
98/2022 del 21.01.2022 presentata da in persona del legale rappresentante p.t, nei Parte_1 confronti di , in persona del legale rappresentante p t., ogni diversa istanza, CP_1 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
n. 98/2022 del 21.01.2022;
- CONDANNA parte opponente in persona del legale rappresentante p. t., al Parte_1 pagamento in favore di parte opposta , della somma di euro 13.708,56, oltre CP_1 interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture azionate al soddisfo;
- CONDANNA parte opponente in persona del legale rappresentante p. t., al Parte_1 pagamento in favore di parte opposta , in persona del legale rappresentante p. t., CP_1
8 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.000,00 oltre IVA, C.A. e quanto altro dovuto per legge per onorari.
Così deciso in Taranto, 22.05.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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