Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
1459/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NZ, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1459 degli Affari Civili Contenziosi ELl'anno 2024, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili EL matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Merlino e Giovanni Merlino, presso il cui studio elettivamente domicilia in RE EL RE (NA) alla Via G. Marconi n. 54
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Sarnataro C.F._2 presso il cui studio elettivamente domicilia in RE EL RE (NA) al Corso Avezzana n. 3
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 473 bis. 28 c.p.c. depositate dalla sola parte ricorrente, sono state rassegnate le seguenti conclusioni: “1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra essendo decorso il periodo di separazione Parte_1 Controparte_1 richiesto dalla normativa vigente.
2. Rigettare la domanda avanzata dalla controparte volta alla fissazione di un assegno divorzile a favore ELla sig.ra in considerazione dei Controparte_1
1
(contratto di lavoro con l'Hotel “Marad”), è pienamente in età lavorativa e svolge attività lavorativa continuativa. A ulteriore conferma ELla sua capacità lavorativa, si produce sentenza n. 1665/24 EL
Tribunale Penale di RE NZ, pubblicata il 28 ottobre 2024, successivamente all'udienza di comparizione EL 9 ottobre 2024. In tale pronuncia, il Giudice Dott. Ascolese ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le determinazioni di competenza in merito alle dichiarazioni rese dalla sig.ra con particolare riferimento alle pagine 5 e 9 EL verbale stenotipico Controparte_1 ELl'udienza EL 26 aprile 2024, nelle quali la stessa ha dichiarato di non lavorare e di non aver mai lavorato, in netto contrasto con quanto risulta dall'estratto conto previdenziale depositato all'udienza EL 20 giugno 2024. Tale circostanza conferma la inaffidabilità e l'inveridicità ELla deposizione resa dalla resistente nella suddetta udienza EL 9 ottobre 2024, dimostrando che la sua capacità lavorativa non è mai venuta meno. Il tenore di vita ELla sig.ra attesta la sua piena Controparte_1 autosufficienza economica, escludendo ogni presupposto per la corresponsione di un assegno divorzile. L'eventuale imposizione di un assegno divorzile graverebbe eccessivamente sul sig.
, sia per il suo precario stato di salute, che comporta ingenti esborsi per cure Parte_1 mediche e acquisto di farmaci, sia per l'esiguo stipendio mensile di € 1.300,00, dal quale devono essere detratte le spese necessarie per far fronte alle esigenze di vita quotidiana (affitto, utenze domestiche, spese condominiali, vitto, ecc.). Inoltre, il sig. contribuisce, seppur parzialmente, Pt_1 al mantenimento ELla figlia, la quale, pur avendo un impiego part-time, non è economicamente autosufficiente. Si evidenzia, inoltre, che la stessa risiede presso l'appartamento paterno e non riceve alcun contributo economico dalla madre, a differenza EL padre.
In via subordinata e salvo gravame:
3. Determinare l'assegno divorzile a favore ELla sig.ra CP_1 nella misura minima, tenendo conto ELle necessità vitali EL sig. , il
[...] Parte_1 quale, affetto da patologia oncologica, deve, innanzitutto, provvedere al proprio sostentamento, ma anche parzialmente a quello ELla figlia.
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione ELl'udienza EL 9.04.2025, l'avv. Giovanni
Sarnataro per la resistente, ha chiesto che la causa sia trattenuta in decisione, insistendo per l'accoglimento ELle conclusioni indicate nella comparsa di costituzione e ha chiesto che siano pronunciati i seguenti provvedimenti: “- pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto tra le parti in data 01.10.2001, in RE EL RE (NA), trascritto nel registro di Stato Civile EL Comune di RE EL RE (NA), atto n. 541 P. 2 S. A Uff. 1 anno 2001; - appurate le effettive condizioni economiche ELle parti, disporre a carico EL ricorrente , l'obbligo di Parte_1 versare in favore ELla resistente un contributo mensile a titolo di assegno divorzile, non inferiore all'importo di euro 300,00; - disporre la trasmissione ELl'emananda sentenza di divorzio all'ufficio
2 ELlo Stato Civile EL Comune di RE EL RE (NA), affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi di legge a margine ELl'atto di matrimonio. - condannare il ricorrente al pagamento ELle spese processuali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi ELl'art. 93 c.p.c.”.
Il P.M., in data 29.04.2025, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.03.2024, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario da loro contratto in RE EL RE (NA) in data 01.10.2001 nel corso EL quale, in data 04.01.2002, è nata la figlia attualmente maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
A sostegno ELla domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di RE NZ con sentenza n. 2237/2023, pubblicata il 07.08.2023 e passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi ponendo a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 CP_1 euro 300,00 mensili per il mantenimento ELla medesima. Non essendosi da allora i coniugi
[...] più riconciliati, il ricorrente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio e nulla prevendere per il mantenimento di poiché in età lavorativa, attualmente Controparte_1 occupata con contratto a tempo determinato e, dunque, in grado di provvedere al proprio sostentamento.
Si costituiva ritualmente in giudizio, in data 24.05.2024, aderendo alla richiesta di Controparte_1 cessazione degli effetti civili EL matrimonio ma chiedendo la conferma ELl'obbligo EL ricorrente di provvedere al mantenimento ELla medesima, sottolineando le disparità economiche esistenti tra le parti. In particolare, la resistente deduceva di lavorare come lavapiatti con contratto a tempo determinato senza alcuna garanzia di rinnovo e di essere gravata dall'obbligo di pagamento EL canone di locazione di euro 600,00.
Nel corso ELl'udienza EL 09.10.2024, comparse le parti, si procedeva all'infruttuoso tentativo di conciliazione e, all'esito, con ordinanza EL 10.10.2024 il giudice ELegato, in via provvisoria ed urgente, alla luce ELla complessiva situazione economico-patrimoniale ELle parti e ELla capacità lavorativa ELla resistente, modificava parzialmente le condizioni ELla separazione riducendo ad euro
150,00 l'importo ELl'assegno di mantenimento in favore ELla stessa.
La causa veniva dunque rinviata per la discussione e la decisione assegnando alle parti i termini ex art. 473 bis.27 c.p.c.; con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.04.2025, in sostituzione ELl'udienza EL 9.04.2025, la causa veniva riservata al collegio per la decisione disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per il parere.
Domanda di divorzio.
3 Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto in RE EL RE (NA) in data 01.10.2001 da e . Parte_1 Controparte_1
Risulta realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente EL Tribunale di RE NZ (21.10.2021) nell'ambito EL procedimento di separazione giudiziale n. rg. 2284/2021 conclusosi con sentenza n. 2237/2023, pubblicata il 07.08.2023 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in atti.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione ELla separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi ELl'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Vanno dunque disposte le formalità previste dalla legge.
Sulla domanda di assegno divorzile.
Parte resistente, nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata, ha chiesto di porre a carico EL ricorrente un assegno di euro 300,00 a titolo di assegno divorzile;
parte ricorrente ha, invece, chiesto il rigetto ELla domanda, deducendo che il coniuge ha da sempre svolto l'attività di collaboratrice domestica ed attualmente è assunta con contratto di lavoro a tempo determinato con mansioni di lavapiatti presso Marad Hotel s.r.l..
Occorre premettere che la Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite nr. 18287 EL
11/07/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa all'assegno divorzile stabilendo che: "Il riconoscimento ELl'assegno di divorzio in favore ELl'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi ELl'art.
5, comma 6, ELla L. n. 898 EL 1970, richiede l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi ELl'ex coniuge istante, e ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte ELla norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione ELl'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa ELle condizioni economico-
4 patrimoniali ELle parti, in considerazione EL contributo fornito dal richiedente alla conduzione ELla vita familiare ed alla formazione EL patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata EL matrimonio ed all'età ELl'avente diritto.
La funzione equilibratrice EL reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione EL tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento EL ruolo e EL contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione EL patrimonio ELla famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto ai fini ELl'attribuzione e ELla quantificazione ELl'assegno divorzile deve tenersi conto ELle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione ELle rispettive posizioni economiche ELle parti".
Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e ELle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento ELl'esistenza ELla disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione ELla vita familiare, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori ELla materia, nella fattispecie in esame la domanda va accolta. Ci si trova al cospetto di una coppia la cui unione è durata 22 anni, nell'ambito ELla quale la resistente - di anni 49 - solo negli ultimi anni è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato con uno stipendio mensile di circa euro 970,00 (contratto rinnovato per due anni consecutivi, come dalla medesima dichiarato all'udienza EL 9.10.2024); mentre, durante il matrimonio, ha lavorato saltuariamente come collaboratrice domestica senza essere regolarmente assunta. D'altra parte, che il nucleo familiare abbia essenzialmente contato, durante il matrimonio, sullo stipendio percepito dal ricorrente è dimostrato dalle dichiarazioni rese dal medesimo , il Pt_1 quale all'udienza di comparizione ha dichiarato “[…] io negli ultimi dieci anni ho sempre lavorato come banconista nel supermercato;
ogni mese consegnavo il mio stipendio a mia moglie che lo utilizzava per le spese domestiche”.
, infatti, svolge regolarmente (già dai tempi EL matrimonio) attività lavorativa Parte_1 come banconista presso la Ciro Amodio - Gest Ciro Amodio s.r.l. con una retribuzione mensile di circa 1.300,00 euro (ha dichiarato di avere una trattenuta di euro 580,00, di cui euro 280,00 per il pignoramento per il mancato pagamento EL mantenimento per mia moglie ed euro 300,00 a titolo di mantenimento che viene versato direttamente dal datore di lavoro); abita con la figlia maggiorenne,
5 che svolge uno stage retribuito come segretaria guadagnando mensilmente euro 700,00, secondo quanto dichiarato dal medesimo ricorrente.
Entrambi i coniugi, infine, sono gravati dal pagamento di un canone di locazione, di euro 300,00 mensili per quanto riguarda il ricorrente e di euro 600,00 per quanto riguarda la resistente.
Dunque, in ragione ELle circostanze evidenziate e ELla durata EL matrimonio (22 anni), espletata una valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali ELle parti, tenuto conto, da un lato, EL fatto che - pur essendo dotata di capacità lavorativa - non è stabilmente Controparte_1 inserita nel mondo EL lavoro e, dall'altro, ELla salda posizione lavorativa EL - il quale ha Pt_1
contribuito in via prevalente al sostentamento economico ELla famiglia durante il matrimonio - ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile in favore ELla resistente. In ordine al quantum ELl'assegno, tenuto conto ELla durata EL matrimonio e ELla situazione economica ed occupazionale ELle parti in rapporto all'età, ELla mancanza di prova circa il precario stato di salute EL e dei conseguenziali esborsi per farmaci e spese mediche che il Pt_1 medesimo ha dedotto di sostenere, si reputa congruo prevedere un importo di euro 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
Sulle spese di lite.
Infine, avuto riguardo alla natura ELla lite ed all'esito complessivo ELla stessa, ricorrono i presupposti per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE NZ, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio contratto dalle parti in causa in RE EL
RE in data 01.10.2001;
2) pone a carico di l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, l'importo di euro 100,00 (cento/00) a titolo di assegno divorzile, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL comune di RE EL RE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
(atto n. 541, Parte 2, Seria A, Ufficio 1, EL registro degli atti di matrimonio EL predetto comune ELl'anno 2001);
4) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RE NZ, nella camera di consiglio EL 7.05.2025.
6 Il giudice estensore
dott.ssa Anna Coletti
Il Presidente
dott.ssa Marianna Lopiano
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