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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14078/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI STEFANO DARIO, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. AR C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha concluso come in atti.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
16/10/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente (unica costituita), previa assegnazione di un termine ridotto (a giorni 20) per il deposito della comparsa conclusionale (non depositata).
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 01/12/2020, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
pronunciarsi la sua separazione personale dal marito con cui ha contratto AR
matrimonio a Catania il 25/03/2000 e dalla cui unione sono nati i figli (il 20/08/1992) ed Per_1
(il 26/09/1998). Per_2
La ricorrente ha dedotto in ricorso che il matrimonio da oltre dieci anni si era incrinato a cagione del carattere prevaricatore, violento e tracotante del marito, tanto che a seguito dell'ennesimo litigio,
avvenuto nel mese di settembre 2020, lo aveva denunciato ed egli aveva lasciato la casa coniugale.
La ricorrente ha quindi chiesto l'addebito della separazione al l'assegnazione in proprio _1
favore della casa coniugale, sita in Catania Via Salvatore Salomone Marino n. 264, per continuare ad abitarvi con i figli, ponendo a carico del resistente un assegno un assegno di mantenimento per sé (dell'importo mensile di € 400,00) e per il figlio (dell'importo mensile di € 200,00). Per_2
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituito, né è comparso AR
all'udienza presidenziale del 17/03/2022 - tanto che in quella sede non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione;
all'esito di tale udienza, con ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato posto a carico del l'obbligo di versare in favore della ricorrente un assegno mensile di € AR
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla base ella documentazione acquisita agli atti, senza alcuna attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione e il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conferma in via definitiva delle disposizioni presidenziali assunte all'udienza del 17/03/2022.
Ciò premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente , la AR
domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio del resistente nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che
2 comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Ritiene, tuttavia, il collegio che non vi siano sufficienti elementi per addebitare la separazione al resistente.
Giova all'uopo ricordare che, per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, la separazione può essere addebitata a uno dei coniugi solo quando il suo comportamento, contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, sia stata causa della disgregazione della comunione morale che li legava e non già, invece, quando sia da ascriversi al progressivo logoramento del loro rapporto affettivo.
Deve, in sostanza, sussistere un nesso causale tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o di entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al verificarsi di tale situazione, e l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento del matrimonio postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, potendo i comportamenti dell'uno influire sull'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Bisogna, in definitiva, ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, dare la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi,
ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Invero, nel caso di specie, le allegazioni poste dalla ricorrente a sostegno della richiesta di addebito sono rimaste prive di riscontro probatorio, non potendosi la prova delle asserite violenze dalla mera documentazione versata in atti (relazione dell'associazione antiviolenza “bon't worry INGO” e
3 verbale di sommarie informazioni), in difetto di ulteriori richieste istruttorie volte a dimostrare le circostanze allegate, né potendo l'onere probatorio atteggiarsi i maniera meno rigoroso nel caso di mancata costituzione della parte resistente (atteso che, com'è noto, la contumacia non equivale a non contestazione).
Poiché la domanda di addebito è rimasta generica e priva di riscontro, va quindi rigettata.
Merita, invece, accoglimento la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente per sé stessa.
Invero, non sussistono ragioni per disattendere quanto disposto sul punto, sia nell'an che nel
quantum, in via provvisoria in seno all'ordinanza presidenziale che ha posto a carico di _1
l'obbligo di versare, in favore di , la somma mensile di € 300,00 a
[...] Parte_1
titolo di contributo per il mantenimento della stessa, con decorrenza dalla data della proposizione della domanda e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Al riguardo va considerato che, secondo la giurisprudenza di legittimità assolutamente pacifica e costante, le condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancanza di adeguati redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
L'art. 156 c.c. nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento, invero,
subordina sì tale diritto alla mancanza di adeguati redditi propri senza aggiungere la locuzione (che si legge invece nel comma 6 dell'art. 5 della legge div.) “o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”; tale omessa previsione rende, quindi, preferibile la tesi di chi esclude il carattere meramente assistenziale dell'assegno di mantenimento de quo, posto che la separazione tende a conservare gli effetti del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore di vita pregresso.
E'noto, peraltro, che la valutazione delle condizioni economiche delle parti ai fini dell'attribuzione dell'assegno non comporta la necessità di determinare l'esatto importo dei redditi posseduti,
attraverso l'acquisizione di dati numerici, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle
4 complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, nel rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione a quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Tanto premesso, e considerata la situazione economica dei coniugi, come emersa dalle deduzioni e dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all'udienza presidenziale del 17/03/2022 - secondo cui, in particolare, ella avrebbe sempre svolto lavoretti saltuari (come addetta alle pulizie,
guadagnando € 7,00 l'ora per tre giorni alla settimana e per sei ore al giorno), collaborando, durante la convivenza coniugale, alla gestione dell'attività esercitata dal marito (ossia del “Bar H15” che il avrebbe continuato a gestire anche dopo la fine della convivenza) - è certo che se si _1
escludesse detto contributo, non potrebbe condurre un tenore di vita Parte_1
tendenzialmente rapportabile a quello goduto in regime di convivenza e ciò in conseguenza della disparità reddituale e finanziaria dei due coniugi, sussistendo tra gli stessi una presumibile sperequazione reddituale, sicché anche l'importo quantificato in seno all'ordinanza ex art. 708 c.p.c.
appare congruo alla luce delle rispettive condizioni economiche dei coniugi.
Con riferimento alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per il figlio maggiorenne
, va precisato quanto segue. Per_2
E' invero incontroverso che il figlio maggiorenne , ha già compiuto ventisei anni di età e si è Per_2
diplomato da diversi anni senza intraprendere ulteriori percorsi di studio (universitari o comunque finalizzati al necessario completamento della sua formazione); all'udienza presidenziale del
17/03/2022, la ricorrente ha infatti dichiarato che il figlio , dopo il diploma, non ha trovato Per_2
occupazione e viene aiutato economicamente dalla sorella.
Ciò posto, aderisce questo Tribunale alla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste
“L'obbligo di mantenimento oltre il raggiungimento della maggiore età ove il genitore convivente
con il figlio o questo stesso dia la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria)
dell'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo
ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza
economica” (così Cass. n. 17183/2020, e da ultimo vedi Cass. 27904/2021).
5 A tale fine la S.C. valorizza il concetto della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo,
posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità,
alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finchè convive con essa">>.
In altri termini - sempre per come si legge nel ordinanza 17183/ del 2020 - <
trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più
affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che,
raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale
regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità
di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito,
e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure
6 un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. A ciò si aggiunga che,
del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto -
secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita>>
(così testualmente Cass. 2020 n. 17183, cit.).
Tanto premesso, per tornare al caso concreto, ritiene il Collegio che all'età di ventisei anni il figlio maggiorenne abbia ormai conseguito da diverso tempo il diploma superiore, che non sia stata Per_2
data prova dell'esistenza di un percorso formativo universitario in fieri o di eventuali ragioni ostative all'occupazione lavorativa e che, comunque, sia decorso un sufficiente arco temporale per portare utilmente a termine qualunque percorso formativo post liceale, sicché il mancato conseguimento dell'indipendenza economica non può più gravare sul genitore, soggetto, questo, che va assolto dall'onere di mantenimento.
Alla luce di quanto evidenziato e posta l'autosufficienza economica dell'altra figlia maggiorenne,
ne consegue che va disattesa la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto l'assegnazione della casa coniugale, tenuto conto della ratio di detto istituto (eminentemente finalizzato al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni ma “incolpevolmente” non ancora autonomi)
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella contumacia di : AR
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
, che hanno contratto matrimonio a Catania il 25/03/2000, trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 77, parte 1, anno 2000;
rigetta la domanda di addebito della separazione a formulata da AR [...]
; Parte_1
7 pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di , un assegno AR Parte_1
mensile dell'importo di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, con decorrenza dalla data della domanda e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
rigetta ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'08/11/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott. Massimo Escher
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