Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 2
L'art. 1, quinto comma della legge n. 515 del 1993 proibisce la mera presenza di esponenti politici e di governo alle trasmissioni televisive che non siano di mera informazione nel mese anteriore alle elezioni, ne' per incorrere nel divieto è necessario che trattisi di presenza fattiva ad un programma (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, resa in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione, secondo cui risultava violato il divieto in ipotesi di trasmissione di telecronache, in cui figuravano personaggi politici, richiamate dal conduttore per farne oggetto di discussione e polemica).
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma legge n. 515 del 1993 - che disciplina la presenza di esponenti politici e di governo nelle trasmissioni che non siano dirette esclusivamente ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei trenta giorni precedenti alle elezioni - in relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione; infatti, non è ingiustificato il diverso trattamento riservato ai cittadini che hanno la qualità di candidati, esponenti politici, membri del governo centrale o locale e a quelli che hanno unicamente la qualifica di elettori ne' è indebitamente limitata la libertà di espressione, non impedendo la norma la libera manifestazione del pensiero in forme diverse e tendendo unicamente a porre un limite alla suggestione derivante agli elettori dalla presenza invasiva dei soggetti indicati attraverso il mezzo televisivo nel mese anteriore alla data delle votazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8024 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
R.T.I. - RETI TELEVISIVE ITALIANE - S.p.A., in persona del legale rappresentante consigliere delegato Mario Brugola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, n. 20, presso l'avv. Antonio Pacifico, che unitamente all'avv. Aldo Bonomo del foro di Milano la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (già Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria), in persona del presidente Enzo Cheli, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Milano n. 2561, pubblicata il 10 luglio 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Antonio PACIFICO e Giampaolo POLIZZI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5 marzo 1998 la R.T.I. - Reti Televisive Italiane - S.p.A. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Milano il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria proponendo opposizione contro l'ordinanza ingiunzione con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 600.000.000 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 1, co. 5^, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, a seguito della rilevata e non consentita presenza di esponenti politici e di governo nelle persone, rispettivamente, degli on.li AS e ER, nonché degli on.li PR ed RE nel corso delle trasmissioni "Verissimo" e "Sgarbi Quotidiani", entrambe non riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, mandate in onda sulla rete televisiva nazionale "Canale 5" nei trenta giorni precedenti alla data delle votazioni per le elezioni comunali e provinciali del 27 aprile 1997.
Con sentenza del 26 giugno - 10 luglio 1998 il pretore rigettava il ricorso.
Premessa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 5^, della legge n. 515 del 1993 per asserito contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost., il giudice adito escludeva la necessità di valutare caso per caso se il singolo programma potesse essere ricondotto in concreto all'oggettiva responsabilità di una testata giornalistica e affermava che l'espressione "riconducibile" contenuta nella norma in questione doveva interpretarsi nel senso che non tutte le trasmissioni di carattere informativo potessero essere ricondotte ad una specifica testata giornalistica registrata, ma solo quelle che avessero l'informazione come propria specifica ed esclusiva finalità. Affermava inoltre che la legge non considerava il tempo di apparizione come criterio distintivo tra presenze rilevanti e presenze non rilevanti, ne' richiedeva che la presenza di uomini politici o di governo comportasse l'esercizio di una qualche attività da parte loro nell'ambito della trasmissione televisiva. Ribadiva infine la sussistenza dell'elemento soggettivo del trasgressore essendo irrilevante l'errore di diritto sulla effettiva portata del divieto contenuto nell'art. 1, co. 5^, della legge n. 515 del 1993. Contro la sentenza ricorre per cassazione la R.T.I. - Reti televisive Italiane - S.p.A. con quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso l'Autorità Garante delle Comunicazioni (già Garante per le Radiodiffusioni e l'Editoria).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 5^, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per contrasto con gli artt. 3 e 21 Cost..
Sostiene, in particolare, non potersi condividere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso ogni contrasto della norma denunciata con il principio di eguaglianza facendo riferimento alla circostanza che il divieto di legge è circoscritto nel tempo e si estende a tutte le forze politiche in competizione, in quanto la limitata durata temporale di esso non escluderebbe il riconoscimento della discriminazione rispetto al principio di eguaglianza, ne' la sua estensione a tutte le forze politiche varrebbe ad eludere la diversità di trattamento tra gli uomini politici e la generalità dei cittadini. Contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui costituirebbe espressione di una scelta discrezionale del legislatore la convinzione che la semplice presenza televisiva di un personaggio politico, disgiunta da un qualsiasi messaggio, potrebbe influire sulle determinazioni di voto dei cittadini, poiché una tale scelta supererebbe il limite della ragionevolezza mentre sarebbe lesivo della dignità dei consociati il timore che la semplice apparizione televisiva di un personaggio politico possa esercitare una forza suggestiva di tale portata da influenzare le scelte politiche dell'elettorato, con una indubbia violazione del principio di libera espressione del pensiero. La questione di legittimità costituzionale riproposta dalla società ricorrente è manifestamente infondata, in quanto la normativa denunciata non contrasta ne' con il principio di eguaglianza ne' con quello della libera manifestazione del pensiero.
E infatti, premesso che il principio di eguaglianza esclude che possano essere disciplinate in maniera diversa situazioni giuridiche identiche o anche solo analoghe, non appare ingiustificato il diverso trattamento riservato dalla legge ai cittadini che rivestano la qualità di candidati, esponenti di partiti o movimenti politici, membri del governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali rispetto a tutti gli altri cittadini che rivestono unicamente la qualifica di elettori, essendo di immediata percezione la diversa posizione di coloro che in qualità di candidati, o di soggetti che per l'incarico da essi rivestito operano per la raccolta di consensi volti all'affermazione di un determinato candidato o di un particolare orientamento politico, poiché la loro presenza nell'ambito di trasmissioni televisive nel periodo che precede le votazioni - indipendentemente da qualsiasi manifestazione diretta o indiretta di pensiero volta a influire sul diritto di voto dei cittadini - assume pur sempre una immediata efficacia evocativa che attribuisce alla loro presenza un significato diverso da quello dell'apparizione di un qualsiasi elettore. E ciò indipendentemente dagli elementi valorizzati dal pretore nella motivazione della sentenza impugnata, e fondatamente contestati dalla società ricorrente, quali la durata limitata nel tempo del divieto e la sua estensione agli esponenti di tutte le forze politiche in competizione, poiché la durata della discriminazione è irrilevante, quando essa sussista, e del pari irrilevante è la circostanza che essa si estenda in egual misura agli esponenti di tutte le forze politiche in quanto la discriminazione denunciata non investe il trattamento riservato ai soggetti indicati nel quinto comma dell'art. 1 della legge n. 515 del 1993 nei loro rapporti reciproci - come sembra presupporre la pronuncia del pretore - bensì il differente trattamento che ad essi viene riservato rispetto alla generalità degli elettori, che si giustifica per la diversità di posizione che corre tra i candidati e gli uomini politici menzionati nella norma denunciata e tutti gli altri cittadini, la cui presenza è neutra in quanto essi sono chiamati unicamente ad esprimere il loro voto e non a sollecitare consensi nei confronti di determinati candidati o partiti e raggruppamenti politici.
Nè poi il divieto della sola presenza dei soggetti suindicati in tutte le trasmissioni che non siano dirette esclusivamente ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione comporta una indebita limitazione della libertà di espressione, poiché, come ripetutamente affermato dal giudice delle leggi (Coste Cost. sent. 9 maggio 1985, n. 138) e da questa stessa Corte in una causa tra le stesse parti (Cass. 20 gennaio 1998, n. 477), la disciplina delle modalità di esercizio di un diritto non costituisce di per se stessa lesione del diritto, poiché questa si verifica solo quando le restrizioni che ne derivano siano di tale portata da comportare lo snaturamento del diritto stesso. E nella specie il divieto in esame non impedisce la libera manifestazione del pensiero che sia attuata in forme diverse, ma è intesa unicamente a porre un limite alla suggestione derivante agli elettori dalla presenza invasiva dei soggetti indicati nella norma in esame attraverso il mezzo televisivo nel periodo di un mese anteriore alla data delle votazioni, al solo fine di garantire il rispetto della loro libertà di scelta attraverso il contemperamento della diritto di manifestare il proprio pensiero con quello degli elettori di pervenire alla proprie determinazioni liberi da ogni indebita pressione. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia consistente nell'asserita necessità per il giudice di valutare nei singoli casi la riconducibilità di un programma, per le sue caratteristiche intrinseche, alla responsabile operatività di una testata giornalistica.
Va rilevato al riguardo che la censura prospettata dalla società ricorrente si risolve in realtà nella denuncia di omesso esame della tesi giuridica prospettata nel giudizio di merito, e riproposta in sede di legittimità: essa non integra perciò gli estremi del difetto di motivazione, che può riferirsi solo all'accertamento e alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non può essere dedotto perciò come autonomo motivo di ricorso per cassazione, ma può valore soltanto a sorreggere o a completare le censure di violazione o falsa applicazione di norme o di principi di diritto mosse alla sentenza impugnata che abbia assunto a base della decisione un'argomentazione giuridica incompatibile con la tesi anzidetta (Cass. 14 giugno 1991, n. 6752). E, poiché nella specie non risulta proposta alcuna censura di violazione o falsa applicazione dell'art. 1, co. 5^, della legge n. 515 del 1993 con riferimento all'interpretazione della nozione di riconducibilità delle trasmissioni informative ad una specifica testata giornalistica debitamente registrata, dev'essere affermata l'inammissibilità della censura in esame.
Con il terzo motivo viene dedotta la falsa applicazione dell'art. 1, co. 5^, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non aver la sentenza impugnata operato la doverosa distinzione tra presenze rilevanti nelle trasmissioni televisive e presenze irrilevanti, che non comporterebbero violazione del divieto di legge in considerazione dell'estraneità del personaggio al territorio interessato dalla consultazione e della assoluta fugacità della sua presenza. La censura non può trovare accoglimento poiché, nel suo profilo principale, sottopone all'esame del giudice di legittimità una questione mai proposta nel giudizio di merito nel quale, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, si è solo discusso di un particolare aspetto del concetto di presenza rilevante, che avrebbe dovuta essere esclusa nel caso di apparizioni del tutto fugaci ed estranee allo spazio e al tempo che sono propri del programma televisivo, senza che venisse dedotta in giudizio la necessità di valutare il rapporto del personaggio con il territorio interessato alla consultazione.
Per quanto attiene poi alla fugacità dell'apparizione di uno dei soggetti menzionati nella norma in esame, la censura non ha pregio e va quindi confermata la sentenza impugnata la quale giustamente ha osservato che la norma denunciata non fa alcuna distinzione tra presenza rilevante e presenza irrilevante, sicché la durata temporale dell'apparizione televisiva di un determinato personaggio nel periodo di interdizione non può mai essere valutata agli effetti della sussistenza dell'illecito sanzionato, ma solo, eventualmente, agli effetti della rideterminazione dell'entità della sanzione irrogata, che costituisce tuttavia espressione dell'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in cassazione.
Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia sotto un diverso profilo la falsa applicazione della medesima norma e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alla deduzione secondo cui la presenza degli on.li PR ed RE nelle trasmissioni "Sgarbi Quotidiani" non integravano gli estremi del requisito della "presenza" richiesto dalla legge poiché essi sarebbero apparsi unicamente nelle telecronache richiamate dal conduttore quali oggetto di discussione e di polemica, e non avrebbe comportato alcuna partecipazione dei due personaggi al programma in corso.
La censura non ha fondamento ne' sotto il profilo della falsa applicazione di legge, ne' sotto quello dell'omessa motivazione, poiché la sentenza impugnata ha correttamente escluso, con una motivazione forse non esaustiva, che la legge sanzioni solo la presenza fattiva al programma televisivo dei soggetti indicati nella norma denunciata.
Va infatti ribadito che la legge proibisce la "presenza" e non la "partecipazione" di determinati soggetti alle trasmissioni televisive che non siano di mera informazione nel mese anteriore alla data delle votazioni e l'assolutezza del divieto è perfettamente logica, mirando essa a proibire ogni forma di pubblicità anche indiretta o surrettizia, come quella che sia volta ad esaltare l'opera di un determinato uomo politico attraverso la mera diffusione delle immagini relative alla sua pregressa attività.
In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata, salva la doverosa integrazione della sua motivazione con le considerazioni poste a fondamento della presente pronuncia.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 180.000=, oltre L. 15.000.000 per onorario e salvo il rimborso delle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001