Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8024
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Sentenza 14 giugno 2001

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L'art. 1, quinto comma della legge n. 515 del 1993 proibisce la mera presenza di esponenti politici e di governo alle trasmissioni televisive che non siano di mera informazione nel mese anteriore alle elezioni, ne' per incorrere nel divieto è necessario che trattisi di presenza fattiva ad un programma (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, resa in sede di opposizione a ordinanza ingiunzione, secondo cui risultava violato il divieto in ipotesi di trasmissione di telecronache, in cui figuravano personaggi politici, richiamate dal conduttore per farne oggetto di discussione e polemica).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quinto comma legge n. 515 del 1993 - che disciplina la presenza di esponenti politici e di governo nelle trasmissioni che non siano dirette esclusivamente ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione nei trenta giorni precedenti alle elezioni - in relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione; infatti, non è ingiustificato il diverso trattamento riservato ai cittadini che hanno la qualità di candidati, esponenti politici, membri del governo centrale o locale e a quelli che hanno unicamente la qualifica di elettori ne' è indebitamente limitata la libertà di espressione, non impedendo la norma la libera manifestazione del pensiero in forme diverse e tendendo unicamente a porre un limite alla suggestione derivante agli elettori dalla presenza invasiva dei soggetti indicati attraverso il mezzo televisivo nel mese anteriore alla data delle votazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8024
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8024
    Data del deposito : 14 giugno 2001

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