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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2389/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2389/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERLINO IVANO CP_1 P.IVA_1 ALESSANDRO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Nel merito:
1. Dichiarare risolto per fatto e colpa di il contratto di fornitura di merce così come CP_1 contenuta nella proposta di commissione n.79/21.
2. Per l'effetto condannarla alla restituzione dell'importo di € 27.000,00=, maggiorato da interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in relazione ai versamenti effettuati dal qui esponente a copertura della fattura n. 59/22.
3. Con vittoria di compensi ed anticipazioni di lite.
Per la convenuta Nel merito in via principale: Respingersi la richiesta di risoluzione di diritto del contratto e, per l'effetto Respingere la richiesta e le conclusioni tutte ivi rassegnate da parte attrice in atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_2 far dichiarare risolto per inadempimento della stessa, il contratto per la fornitura di mobili, da consegnare entro la fine dell'anno 2022, per il quale aveva versato l'intero corrispettivo pattuito, di € pagina 1 di 3 27.000,00 perché nonostante ciò, alla fine del mese di dicembre 2023 non aveva ancora ricevuto quanto ordinato.
Si costituiva ed eccepiva che il punto n.1 delle condizioni di vendita, indicava che “il CP_2 termine di consegna si intende approssimativo ed in relazione alle possibilità del momento. Un eventuale ritardo non dà diritto a compenso, indennizzo o risarcimento di danni diretti o indiretti, né all'annullamento della commissione”, per cui il ritardo non consentiva la risoluzione di diritto del contratto, anche perché il 23/11/2023 era stata inviata all'attore una mail, per confermargli la volontà di procedere alla consegna dell'ordine.
All'udienza 26/6/2025 la causa veniva discussa e quindi, decisa con la presente sentenza.
Con l'ordine/commissione del 20/11/2021 ha richiesto una cucina e dei mobili, con consegna Pt_1 prevista alla fine del 2022.
Dopo quasi un anno da tale scadenza e il pagamento dell'intero importo pattuito, il difensore di
[...] con mail del 23/11/2023, gli comunicava che la convenuta intendeva procedere alla consegna e CP_2 montaggio della cucina, entro e non oltre il 15.12.2023 ma, per i due mobili del bagno e la camera da letto, si riservava di comunicare entro le fine del mese, la data precisa della loro consegna.
L'attore rifiutava e da ciò l'inizio del giudizio.
Secondo la giurisprudenza “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo”
(Cass. 4314/2016).
Pur non essendo il termine di consegna dei mobili, fissato nell'ordine, indicato come essenziale, inderogabile, con la conseguente scusabilità di un eventuale ritardo, è comunque evidente che questo non poteva eccedere la ragionevole tolleranza, avuto riguardo agli interessi delle parti.
Ciò premesso, occorre osservare che alla data della mail del 23/11/2023, i mobili non erano stati ancora ultimati, non essendo ancora possibile la loro immediata consegna, in quanto per la cucina veniva indicata, come data massima di consegna, il 15/12/2023, e per gli altri mobili al momento, non era neppure prevedibile quando potessero essere ultimati, per cui si riservava di indicare entro la CP_2 fine del mese, la data della loro consegna.
Però, al 23/11/2023 erano già trascorsi due anni dall'ordine e quindi praticamente, il doppio del tempo - pagina 2 di 3 non certo breve, la fine del 2022 - originariamente previsto per la consegna di tutti i mobili.
Posto che aveva ordinato la cucina, i mobili per il bagno e quelli della camera da letto, Pt_1 logicamente, per la necessità di poter utilizzare l'immobile dove dovevano essere consegnati e montati, appare evidente come il ritardo di quasi un anno, dopo la data di consegna prevista originariamente, neppure garantita per tutti i mobili nel novembre 2023, abbia fatto venire meno il suo interesse a ottenere i mobili che la convenuta, pur avendo ricevuto l'intero prezzo pattuito, non era stata ancora in grado di consegnare, senza addurre al riguardo, alcuna plausibile giustificazione.
Essendo il ritardo risultato intollerabile per l'attore, dev'essere accolta la sua domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della convenuta, che dev'essere conseguentemente condannata alla restituzione del prezzo pagato, di € 27.000,00 oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 4° scaglione, senza la fase 3 non svolta, valore medio ridotto di un quarto, per la scarsa complessità del giudizio) seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. dichiara la risoluzione del contratto concluso dalle parti per inadempimento di e CP_2 conseguentemente, la condanna al pagamento di € 27.000,00 oltre interessi legali dai singoli versamenti eseguiti dall'attore al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per spese ed CP_2
€ 4.415,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 26/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2389/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLI GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERLINO IVANO CP_1 P.IVA_1 ALESSANDRO CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore Nel merito:
1. Dichiarare risolto per fatto e colpa di il contratto di fornitura di merce così come CP_1 contenuta nella proposta di commissione n.79/21.
2. Per l'effetto condannarla alla restituzione dell'importo di € 27.000,00=, maggiorato da interessi legali dalle singole scadenze al saldo, in relazione ai versamenti effettuati dal qui esponente a copertura della fattura n. 59/22.
3. Con vittoria di compensi ed anticipazioni di lite.
Per la convenuta Nel merito in via principale: Respingersi la richiesta di risoluzione di diritto del contratto e, per l'effetto Respingere la richiesta e le conclusioni tutte ivi rassegnate da parte attrice in atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_2 far dichiarare risolto per inadempimento della stessa, il contratto per la fornitura di mobili, da consegnare entro la fine dell'anno 2022, per il quale aveva versato l'intero corrispettivo pattuito, di € pagina 1 di 3 27.000,00 perché nonostante ciò, alla fine del mese di dicembre 2023 non aveva ancora ricevuto quanto ordinato.
Si costituiva ed eccepiva che il punto n.1 delle condizioni di vendita, indicava che “il CP_2 termine di consegna si intende approssimativo ed in relazione alle possibilità del momento. Un eventuale ritardo non dà diritto a compenso, indennizzo o risarcimento di danni diretti o indiretti, né all'annullamento della commissione”, per cui il ritardo non consentiva la risoluzione di diritto del contratto, anche perché il 23/11/2023 era stata inviata all'attore una mail, per confermargli la volontà di procedere alla consegna dell'ordine.
All'udienza 26/6/2025 la causa veniva discussa e quindi, decisa con la presente sentenza.
Con l'ordine/commissione del 20/11/2021 ha richiesto una cucina e dei mobili, con consegna Pt_1 prevista alla fine del 2022.
Dopo quasi un anno da tale scadenza e il pagamento dell'intero importo pattuito, il difensore di
[...] con mail del 23/11/2023, gli comunicava che la convenuta intendeva procedere alla consegna e CP_2 montaggio della cucina, entro e non oltre il 15.12.2023 ma, per i due mobili del bagno e la camera da letto, si riservava di comunicare entro le fine del mese, la data precisa della loro consegna.
L'attore rifiutava e da ciò l'inizio del giudizio.
Secondo la giurisprudenza “l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza;
il relativo accertamento costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto ed alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, ed al persistente interesse dell'altro contraente alla prestazione dopo un certo tempo”
(Cass. 4314/2016).
Pur non essendo il termine di consegna dei mobili, fissato nell'ordine, indicato come essenziale, inderogabile, con la conseguente scusabilità di un eventuale ritardo, è comunque evidente che questo non poteva eccedere la ragionevole tolleranza, avuto riguardo agli interessi delle parti.
Ciò premesso, occorre osservare che alla data della mail del 23/11/2023, i mobili non erano stati ancora ultimati, non essendo ancora possibile la loro immediata consegna, in quanto per la cucina veniva indicata, come data massima di consegna, il 15/12/2023, e per gli altri mobili al momento, non era neppure prevedibile quando potessero essere ultimati, per cui si riservava di indicare entro la CP_2 fine del mese, la data della loro consegna.
Però, al 23/11/2023 erano già trascorsi due anni dall'ordine e quindi praticamente, il doppio del tempo - pagina 2 di 3 non certo breve, la fine del 2022 - originariamente previsto per la consegna di tutti i mobili.
Posto che aveva ordinato la cucina, i mobili per il bagno e quelli della camera da letto, Pt_1 logicamente, per la necessità di poter utilizzare l'immobile dove dovevano essere consegnati e montati, appare evidente come il ritardo di quasi un anno, dopo la data di consegna prevista originariamente, neppure garantita per tutti i mobili nel novembre 2023, abbia fatto venire meno il suo interesse a ottenere i mobili che la convenuta, pur avendo ricevuto l'intero prezzo pattuito, non era stata ancora in grado di consegnare, senza addurre al riguardo, alcuna plausibile giustificazione.
Essendo il ritardo risultato intollerabile per l'attore, dev'essere accolta la sua domanda di risoluzione del contratto per il grave inadempimento della convenuta, che dev'essere conseguentemente condannata alla restituzione del prezzo pagato, di € 27.000,00 oltre interessi legali dai singoli versamenti al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 4° scaglione, senza la fase 3 non svolta, valore medio ridotto di un quarto, per la scarsa complessità del giudizio) seguono la soccombenza della società convenuta.
PQM
1. dichiara la risoluzione del contratto concluso dalle parti per inadempimento di e CP_2 conseguentemente, la condanna al pagamento di € 27.000,00 oltre interessi legali dai singoli versamenti eseguiti dall'attore al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per spese ed CP_2
€ 4.415,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 26/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3