Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n° 281/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza nella causa di lavoro iscritta al n° 281/2024 r.g., pendente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Tommaso Parte_1
Cieri, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Leonardo Cieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ortona (CH) alla via P. Rapino n. 6;
- ricorrente -
e
(già poi Controparte_1 Controparte_2
, in persona del dott. , nella sua qualità di Procuratore per Controparte_3 Controparte_4
procura Notaio di Torino del 21.12.2012, Rep. N. 284.900, Racc. n. 13247 (che si Persona_1
allega), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Cammarata e Giacinto Siro Favalli e dall'avv.
Antonio Codagnone, per delega in atti ed elettivamente domiciliata in Lanciano, Largo Carlo
Tappia n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonio Codagnone;
- resistente - avente ad oggetto: licenziamento.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex L. 92/2012 , premesso di essere stato assunto dalla Parte_1 CP_1
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 18.09.1995, come invalido ex art.
[...]
4 co. 4 L. 68/69, con orario full-time, articolato su turni e di essere stato addetto al reparto montaggio a svolgere le mansioni di operaio, con inquadramento nella categoria A1 CCSL
di essere stato licenziato con missiva del 04.12.2023, ha impugnato il comminato licenziamento, eccependo:
-la nullità dello stesso per mancata identificazione dei soggetti che hanno effettuato l'investigazione;
-l'assenza di prova della giusta causa del licenziamento;
-l'insussistenza dei comportamenti posti alla base del licenziamento per non avere il ricorrente commesso il fatto ovvero perché il fatto commesso non è di rilevanza disciplinare ex art. 18 co. 4 L.
300/70;
-l'illegittimità del licenziamento comminato in quanto le condotte contestate ai sensi del CCNL vigente sono punibili con sanzioni conservative;
-l'illegittimità per l'assenza di condotta dolosa e/o colposa e per la manifesta sproporzione della stessa;
- la scarsa importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c.; ha così concluso: “in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato per i motivi di cui al presente atto;
per l'effetto condannare la (PI Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro=tempore, con sede in Torino (TO) al P.IVA_1
Corso G. Agnelli n. 200 a: a) condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, in base alle disposizioni dell'art. 18, l. n. 300/70, alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dal licenziamento alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto di euro 1.752,94, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
b) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
c) al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad euro 1.752,94 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. In via subordinata accertare e dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo. In via ulteriormente subordinata condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di euro 1.752,94, e quindi alla somma di euro 1.752,94, ovvero alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla scadenza del credito all' effettivo saldo. Spese come per legge. Delle spese lo scrivente procuratore si dichiara antistatario”.
Con decreto del 30.05.2024 questo Giudicante ha disposto la conversione del rito ex lege 92/2012 con cui il ricorso risulta essere stato introdotto in rito ex art. 441 bis c.p.c.
Con memoria difensiva si è costituita in giudizio la società lamentando l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Instauratosi il contraddittorio, escussi i testi addotti dalle parti, è stata fissata l'udienza di decisione.
Indi, autorizzato il deposito di note conclusionali e disposto che l'udienza fosse sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa in data odierna con sentenza.
Motivi della decisione
In tema di svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia la giurisprudenza di legittimità è pervenuta a risultati sostanzialmente conformi.
Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudicante intende adeguarsi, non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, anche a favore di terzi, durante il periodo di assenza per malattia o per infortunio. Tuttavia siffatto comportamento può costituire giustificato motivo di recesso datoriale ove esso integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.
Nel dettaglio, ciò può avvenire quando lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, o quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
29/11/2012, n. 21253).
Peraltro, costituisce illecito disciplinare l'espletamento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia non solo se da tale comportamento derivi un'effettiva impossibilità temporanea della ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia solo messa in pericolo dalla condotta imprudente (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro sent., 05/08/2015, n. 16465 rv. 636749).
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio va ribadito che sul lavoratore grava l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività espletata con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psicofisiche, restando peraltro le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto (così Cass. 19 dicembre 2000, n. 15916 ed in senso conforme Cass. 13 aprile 1999, n. 3647).
Ciò chiarito, nel presente giudizio risulta dalla documentazione sanitaria in atti che il ricorrente è stato assente dal lavoro per malattia dal 24.10.2023 al 30.10.2023 con la diagnosi “febbre” e dal
30.10.2023 al 10.11.2023 con la diagnosi “bronchite acuta”.
Occorre, innanzitutto, rilevare che nella missiva di addebito disciplinare del 22.11.2023 non risulta contestata ad opera della società resistente l'esistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, comprovata dalla documentazione sanitaria in atti, per cui non si discute di fraudolenta simulazione della malattia.
Con riferimento al caso in esame, in merito alla fondatezza degli addebiti disciplinari mossi all'attore, in base al costante principio di diritto espresso dalla Suprema Corte sopra esposto, che il giudicante condivide, né ha ragione di disattendere, occorre stabilire se, in concreto, l'attività svolta dal ricorrente sia compatibile con la patologia da cui egli risultava affetto, avuto riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'infermità denunciata, nonché alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro.
Occorre, inoltre, accertare se sussista o meno pericolo di ritardo o di compromissione della guarigione con lo svolgimento della suddetta attività extralavorativa, tenendo conto che il giudizio in ordine all'idoneità dell'attività stessa a pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore si pone in una prospettiva ex ante.
Orbene, va premesso che la società datrice di lavoro ha contestato al lavoratore quanto segue:
"Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, provvediamo con la presente a contestarle i seguenti addebiti, inerenti condotte da LL tenute in connessione con un periodo di assenza dal lavoro. In particolare, LL - che presta normalmente attività con qualifica di operaio presso il nostro stabilimento di Atessa, Unità Operativa Montaggio, Ute 7 - è rimasto assente per malattia dal 24 ottobre 2023 (malattia attestata da Certificato medico Prot. n.
360729046), con prognosi sino a tutto il 30 ottobre 2023. Con Certificato Prot. N 361156098 del
30 ottobre 2023 Lei poi ha prolungato il Suo stato di malattia sino al 10 novembre 2023. Inoltre, rileviamo che, in data 13 novembre 2023, è rientrato a lavoro sul primo turno alle ore 05.31.
Successivamente, alle ore 09:17 usciva per indisposizione e con Certificato Prot.n. 3 6244 069 3 del 13 novembre 2023 comunicava il Suo stato di malattia sino al 24 novembre 2023. A seguito del diffondersi, nell'ambito del reparto e dello stabilimento di Sua appartenenza, di "voci" sul fatto che
LL, in realtà, svolgesse altra attività lavorativa nei periodi di assenza per malattia, nostra società, avvalendosi di professionista autorizzato, veniva così a conoscenza di quanto segue. Innanzitutto, a seguito delle indagini esperite nell'arco del periodo ricompreso tra il 26 ottobre e il 9 novembre 2023, dal summenzionato Professionista, è emerso che Lei, benché risultasse assente dal posto di lavoro per malattia, sia risultato impegnato nella gestione del Circolo Privato A.S.D. Accademia del Biliardo" con sede in Ortona (CH) alla Via dei Frentani nr. 24/26. Nel periodo osservazione
Lei avrebbe dovuto prestare attività lavorativa sui seguenti turni: Secondo turno nella settimana dal 23 ottobre al 27 ottobre 2023; Primo turno nella settimana dal 30 ottobre al 3 novembre 2023;
Secondo turno nella settimana dal 6 novembre al 10 novembre 2023.
*
Più precisamente, dalle indagini svolte dal summenzionato Professionista autorizzato, è emerso quanto segue.
26 Ottobre 2023
Il summenzionato Professionista autorizzato accertava l'esistenza del "Circolo Privato A.S.D.
Accademia del Biliardo" con sede in Ortona (CH) alla Via dei Frentani nr. 24/26, dove sulla parete dove è presente la descritta targa, è presente anche la cassetta delle lettere intestata a
" . L'ingresso al Circolo è riservato ai soli soci e per accedervi è Parte_1
necessario esservi tesserati;
l'ingresso è munito di pulsante esterno per il campanello. Alle ore
13.00 circa, la si poteva notare mentre, con chiavi in suo possesso, apriva la porta di ingresso al circolo. Alle successive ore 14:30 circa, Lei usciva dal Circolo per recarsi presso il bar denominato "EUROBET" dove acquistava dei biglietti "gratta e vinci". Non notando più la Sua presenza, il summenzionato Professionista entrava al "Circolo Privato A.S.D. Accademia del
Biliardo"; così alle ore 16:15 circa, entrato al Circolo il summenzionato Professionista intratteneva un colloquio con una donna, tale signora , che si qualificava come Per_2
"Segretaria" del Circolo. La signora faceva visitare il Circolo e durante i colloqui riferiva Per_2
che Lei era il nuovo proprietario dal mese di Luglio 2023 ed al momento era impegnato in una partita nella zona riservata al gioco delle carte del Circolo.
Terminato il colloquio con le informazioni di rito per I'iscrizione, il Professionista abbandonava il
Circolo. Alle ore 20:00 circa, Lei si recava nuovamente al bar "EUROBET", dopodiché faceva rientro al Circolo alle successive ore 20:30. Giunto presso il Circolo, salutava cordialmente la segretaria e rientrava nel Circolo;
la segretaria andava via. Alle ore 21:20, Lei si dirigeva Per_2
verso una vettura Fiat Panda di colore bianco, parcheggiata poco lontano e con manovra di retromarcia, la spostava dinanzi l'ingresso del Circolo. Successivi accertamenti hanno permesso di accertare che lei risulta essere il proprietario della summenzionata FIAT Panda tg. EZ946KZ. Alle ore 23: 15 circa, si notavano i Soci del Circolo uscire, mentre le luci dell'ingresso rimanevano accese.
* 27 ottobre2023
Arrivato in Ortona (CH) alla Via dei Frentani altezza civico nr. 24, alle ore 12:00, il summenzionato Professionista poteva notare la porta del Circolo appena socchiusa e la Sua FIAT
Panda ancora parcheggiata dinanzi la porta. Non si notava la Sua presenza fino alle successive ore
15:20, quando La si vedeva uscire dal Circolo e raggiungere il Bar "EUROBET". Alle successive ore 15:40, faceva rientro al Circolo. Fino alle successive ore 19:10, non si è più notata la Sua presenza all'esterno del Circolo. Alle ore 19: 15 il servizio veniva interrotto.
*
2 novembre 2023
Alle ore 07:00, il summenzionato Professionista si portava in Ortona (CH) alla Via dei Frentani in prossimità del civico nr. 24; ovvero presso il "Circolo Privato ASD Accademia del Biliardo". Qui era possibile notare la Fiat Panda di colore bianco targata EZ946KZ, parcheggiata sul lato sinistro di questa via. Il Circolo era chiuso e non vi erano luci accese all'interno. Alle successive ore 08:10 circa, il summenzionato professionista procedeva nel suonare il pulsante esterno del campanello, per verificare la Sua eventuale presenza, ma nessuno rispondeva dall'interno. Alle ore
08:50, si poteva notare una donna entrare nel Circolo, dopo aver effettuato una telefonata;
questa donna usciva nuovamente dal suddetto Circolo alle successive ore 09:20, per dirigersi a piedi verso il centro di Ortona. Solo alle ore 12:30 circa, Lei usciva dal Circolo ed alla guida della Fiat
Panda, si recava presso una lavanderia self-service sita in Ortona (CH) alla Via della Libertà n.
118. Alle successive ore 14:10, Lei faceva rientro al Circolo, portando delle vistose buste di plastica.
*
6 e 7 novembre 2023
Dal profilo Facebook abbiamo inoltre appreso che il Suo circolo di Ortona Via Parte_2 dei Frentani nr. 24/26 (ora denominato " ”) ha organizzato il primo Controparte_5
trofeo " che si è tenuto dal 6 al 12 novembre 2023 presso il circolo medesimo, torneo Pt_2
con quota di iscrizione pari a 35, 00 euro. Dal sito web ufficiale della FIBIS - Federazione Italiana
Biliardo Sportivo abbiamo appurato che in data 6 novembre 2023 Lei ha partecipato a tre gare del suddetto Trofeo giocando alle 18:00 contro il signor alle ore 20:00 contro il Persona_3
signor e alle 21:00 contro il signor . Inoltre, attraverso la Persona_4 Persona_5
diretta Facebook del canale " " abbiamo potuto verificare che in data 7 novembre Parte_2
2023 quantomeno a partire dalle ore 20.00 Lei ha presenziato alla gara tra il signor ed il CP_6
signor . Persona_6
* 8 novembre 2023
Alle ore 12:20 circa Lei usciva dal Circolo e, alla guida della propria Fiat Panda, si dirigeva verso la Stazione FS di Ortona (CH). Qui attendeva l'arrivo del treno da Lanciano (CH), dal quale scendeva un ragazzo (probabilmente Suo figlio) e, subito dopo, faceva rientro al Circolo. Alle ore
16:00, si poteva notare la stessa donna vista entrare al Circolo la mattina del 2/11, che dopo pochi minuti ne usciva dirigendosi a piedi verso il centro città. Nello stesso lasso di tempo è stata notata la presenza di varie persone (tra le quali un personaggio in giacca nera e papillon) entrare nel
Circolo. Alle ore 17:00 circa, LL si affacciava dall'ingresso del Circolo ed il summenzionato
Professionista decideva di entrare per accertare il Suo effettivo ruolo all'interno del Circolo stesso.
Qui, il Professionista si intratteneva in un cordiale colloquio con la segretaria/barista, sig.ra
, la quale informava sulle modalità di iscrizione al suddetto Circolo e, nell'occasione Per_2
riferiva nuovamente che Lei era il nuovo gestore dal mese di luglio 2023 ed aggiungeva che Lei al momento era di nuovo impegnato in una partita in una sala dedicata al gioco delle carte.
Contestualmente si notava il ragazzo salito alla Stazione di Lanciano dietro il bancone del bar, intento a servire da bere ai soci. In tale circostanza il Professionista poteva accertare che il suddetto ragazzo era Suo figlio. Dopodiché il summenzionato Professionista usciva dal Circolo.
Alle ore 18:15 (orario in cui erano iniziate le partite del torneo di biliardo), il summenzionato
Professionista faceva rientro nel Circolo e, all'ingresso, La notava mentre dava disposizioni per la gestione della Gara ad un altro giudice che stava preparando un elenco dei partecipanti. Dopo un breve ingresso nella sala biliardi, Lei si riportava nella zona dedicata al gioco delle carte.
*
9 novembre 2023
Il summenzionato Professionista, alle ore 12:00 circa, la Sua Fiat Panda era parcheggiata in Via dei Frentani ad Ortona (CH) {non dinanzi al Circolo, ma qualche decina di metri oltre). Il
Professionista rilevava alcune persone uscire dal Circolo, tutte munite di custodia per stecche da biliardo. Alle ore 14:10 circa, anche Lei usciva dal Circolo e si dirigeva verso la propria Fiat
Panda; sedutosi alla guida si allontanava. Alle 14:20 la Sua Fiat Panda era di nuovo parcheggiata di fronte l'ingresso del Circolo. Nel proseguo del servizio, Lei veniva notato affacciarsi ripetutamente dall'ingresso del circolo, impegnato al telefono mentre passeggiava sul marciapiede ed in colloquio con la segretaria . Alle 15:30 circa, Lei incontrava un'altra donna, che Per_2
salutava cordialmente. Alle successive ore 18:10 circa, Lei mostrava alle persone presenti nell'immediatezza dell'ingresso del Circolo, il Trofeo, ovvero una coppa dalle dimensioni importanti di colore argento.
Alle ore 18:30 circa, il summenzionato Professionista si portava all'ingresso del Circolo, nell'intento di entrare, ma uno dei Giudici presenti faceva notare alla segretaria , che non Per_2
era il caso, essendo presenti molti soci. Alle ore 19:45 circa, tutte le persone che si stavano intrattenendo sul marciapiede nelle immediatezze dell'ingresso del Circolo, entravano all'interno.
******
Pertanto, alla luce di quanto emerso nelle indagini esperite, è possibile riferire che Lei, in tutti i giorni cui sono stati effettuati i controlli, è stato presente presso Suo circolo di biliardo di Ortona
Via dei Frentani nr. 24/26 (denominato " "), impiegando il suo Controparte_5
tempo per effettuare attività lavorativa in favore del suddetto Circolo, anche attraverso
l'organizzazione di un torneo di biliardo. Inoltre, dalla successione delle certificazioni mediche inviate alla scrivente Società, che attestano prosecuzioni dello stato di malattia, risulterebbe che i comportamenti sopra descritti abbiamo ritardato la Sua guarigione.”
Le circostanze riportate nella missiva di contestazione, confermate in udienza dal teste addotto da parte resistente che ha concretamente svolto l'attività investigativa, non sono Testimone_1
state oggetto di contestazione ad opera del ricorrente.
Sostanzialmente viene contestato al ricorrente di aver, nei giorni in cui sono stati effettuati i controlli investigativi, espletato attività lavorativa in favore del Circolo di biliardo sito in Ortona,
Via dei Frentani nr. 24/26, denominato " ", anche attraverso Controparte_5
l'organizzazione di un torneo di biliardo.
In particolare, le attività contestate al ricorrente sarebbero consistite:
-in data 26.10.2023 nel recarsi presso il bar denominato "EUROBET" e nel partecipare ad una partita a carte all'interno del Circolo;
-in data 27.10.2023 nel recarsi presso il bar denominato "EUROBET";
-in data 02.11.2023 nell'essersi recato in auto presso una lavanderia self-service;
-nella data del 06.11.2023 nell'aver partecipato a tre gare del trofeo " presso lo stesso Pt_2
circolo;
-in data 07.11.2023 nell'aver presenziato ad una gara;
-in data 08.11.2023 nell'essersi recato, alla guida della propria auto, in Stazione per attendere l'arrivo in treno di un ragazzo, che accompagnava al Circolo e nell'aver partecipato ad una partita a carte;
-in data 09.11.2023 nell'essersi affacciato ripetutamente dall'ingresso del circolo.
In primo luogo, il ricorrente ha dedotto e dimostrato che la sua permanenza nei locali di via dei
Frentani n. 24/26, ove si trova anche il "Circolo Privato A.S.D. Accademia del Biliardo" si giustifica in virtù della circostanza che egli ha comunicato al proprio medico di fiducia che nel periodo di malattia sarebbe stato reperibile a quel domicilio (cfr. allegati 15 al ricorso), nel quale vi è un'unità ad uso abitativo, dotata di una camera da letto, di un bagno e di una cucina-tinello, come emerge sia dalla documentazione urbanistica, che da quella fotografica versata in atti (cfr. allegati 7
e 8 al ricorso) e come confermato dai testi di parte ricorrente e Parte_3 Testimone_2
.
[...]
Alla luce di ciò, ritiene questo giudicante che la valutazione delle circostanze del caso concreto conduca alla conclusione che le attività svolte dal ricorrente non siano state idonee a determinare un aggravamento delle sue condizioni di salute o a pregiudicare il recupero del suo stato di salute.
Invero, va adeguatamente considerato e valorizzato che il ricorrente ha trascorso la stragrande maggioranza del tempo in un luogo chiuso e riscaldato da split inverter che generano aria calda
(come confermato dai testi di parte ricorrente e ), che si è Parte_3 Testimone_2
allontanato dal luogo comunicato come domicilio per la reperibilità per lassi temporali molto brevi e che all'interno del Circolo si è intrattenuto per un limitato lasso temporale nell'arco della giornata giocando a carte.
Inoltre, circa l'attività lavorativa che egli avrebbe svolto come gestore del Circolo Privato, consistente nell'organizzazione di un torneo di biliardo, va chiarito che il teste di parte ricorrente,
, escusso nella sua qualità di Presidente regionale Abruzzo e Molise della FISBB ha Tes_3
chiarito che:
- al fine dell'organizzazione di un torneo di biliardo il comitato regionale F.I.Bi.S. individua le date in cui svolgere una competizione comunicandola al circolo affiliato;
-è facoltà degli organi direttivi del circolo interessato accettare o meno le date suggerite;
-in ipotesi di accettazione unici compiti del circolo sono quelli di mettere a disposizione la propria struttura e raccogliere le quote di iscrizione dei singoli giocatori;
-le quote raccolte vengono utilizzate in parte per il montepremi della competizione e per il resto vengono corrisposte alla federazione;
-il comitato federale, regionale o provinciale, si occupa della raccolta delle iscrizioni dei giocatori (effettuate dai giocatori mediante un portale web F.I.B.I.S.) e di fornire gli arbitri (che in questo sport sono anche direttori di gara);
-i direttori di gara redigono i tabelloni, si occupano dei sorteggi, dei punteggi della singola partita;
-il contenuto e la divulgazione del materiale informativo dell'evento organizzato viene disciplinato dalla federazione.
Le stesse particolari circostanze e condizioni in cui è stata posta in essere la condotta, non implicante come tale sforzo fisico, inducono a ritenere che la stessa non sia in alcun modo comparabile a quella di un'attività lavorativa svolta a tempo pieno, avuto riguardo alle mansioni di operaio espletate dal lavoratore nel reparto Montaggio, il quale per come emerso dall'istruttoria svolta è dotato di un sistema di climatizzazione insufficiente. Va, inoltre, valorizzata la circostanza che la postazione di lavoro del ricorrente è esposta alle condizioni climatiche stagionali (e quindi all'aria fredda nella stagione autunnale e invernale), in quanto situata a circa 15 metri dal varco di ingresso, che è sempre aperto per consentire ai carrellisti che portano il materiale semilavorato l'accesso (cfr. deposizione del teste di parte ricorrente ). Testimone_4
Infine, occorre evidenziare che alcun rilievo assumono nell'ambito del presente procedimento la dedotta circostanza del diffondersi, nell'ambito del reparto e dello stabilimento di appartenenza del ricorrente, di voci sul fatto che lo stesso non fosse realmente affetto da patologie e che in realtà svolgesse attività lavorativa nei periodi di assenza per malattia.
Dunque, a parere di questo giudicante, stante l'inidoneità dell'attività svolta a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche dell'interessato, non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro.
Conclusivamente, il licenziamento dev'essere annullato ed il datore di lavoro dev'essere condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della società opponente e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri e le riduzioni di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore indeterminato della controversia, rientrante nel quarto scaglione e alla concreta attività processuale espletata dalle parti nel corso della causa, non ravvisandosi ragioni che ne consentano la compensazione, per tali dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 92 c. 2 c.p.c., quelle circostanze straordinarie, afferenti a modifiche legislative, ad innovazioni esegetiche, a contrasti giurisprudenziali o a condotte sleali delle parti, che nella specie non ricorrono.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
-in accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento;
-per l'effetto condanna la società resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative;
-condanna la società resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in complessivi €. 4.588,5 per diritti ed onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Lanciano, il 25.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Cristina Di Stefano