Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g. 1177/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G 1177/2025 promossa con ricorso congiunto in data
20febbraio 2025;
(C.F. ), nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Ester
PARMA presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
e
(C.F. ) nata a Vimercate (MB) in [...]_1 C.F._2
28.10.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Dossi, presso il cui Studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2 collocamento prevalente presso il domicilio della madre in Caponago (Mb), ove fisseranno la loro residenza anagrafica.
I genitori si impegnano a comunicarsi, con spirito collaborativo, ogni informazione rilevante relativa alle figlie e a concordare ogni decisione relativa alle stesse, soprattutto le scelte più importanti e di
3) la casa familiare rimarrà assegnata al SI. , proprietario della stessa, con Parte_1 tutto quanto la arreda e correda, mentre la SI.ra con le due minori si trasferirà Controparte_1 in immobile di sua proprietà in Caponago (Mb) via Roma, 45. La SI.ra dichiara e Parte_1 riconosce l'esclusiva proprietà in capo al marito di quanto contenuto nella casa coniugale, con esclusione di ulteriori rivendicazioni relativamente ad esso e fatto salvo quanto verrà asportato dalla stessa, previo accordo con quest'ultimo.
4) poiché la SI.ra ha in corso lavori di ristrutturazione della casa di Caponago Controparte_1
(Mb) Via Roma, 45. dove si trasferirà con le figlie, le parti concordano che la stessa rilascerà in via definitiva la casa famigliare, con quanto la arreda e correda, comprese le pertinenze, nel momento in cui la sua casa sarà disponibile e approntata, e comunque entro la fine del mese di agosto 2025.
La SI.ra asporterà dalla casa famigliare gli effetti personali propri e delle figlie. Parte_1
5) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, e comunque secondo il seguente calendario di massima:
• infrasettimanalmente, un giorno a settimana, il mercoledì o altro giorno da concordarsi anche in base agli impegni lavorativi dei genitori, dalle ore 17, con presa in consegna delle minori all'uscita da scuola o al domicilio materno o presso la baby-sitter, sino alla mattina successiva, con accompagnamento a scuola;
• a fine settimana alternati, dalle ore 11 del sabato alle ore 21 della domenica.
6) periodi di vacanza: Con riferimento alle vacanze estive, ogni genitore trascorrerà con le figlie due settimane, eventualmente consecutive, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Qualora le due settimane di ferie dei genitori dovessero accavallarsi, entrambi trascorreranno con le figlie una settimana di vacanza ciascuno. Per le festività natalizie, le minori trascorreranno, con alternanza annuale tra i due genitori, il giorno 24 e 25 dicembre con un genitore (Natale 2025 con la madre) e il giorno 26 dicembre e il giorno di Capodanno, sino alle ore 12 del primo dell'anno con l'altro genitore (Santo FA e Capodanno 2025 con il padre). Gli altri giorni di vacanza scolastica, salvo diversi accordi tra i genitori nel caso possano fruire di ferie, seguiranno il calendario ordinario. Per le vacanze di Pasqua le minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con uno dei genitori (Pasqua 2025 con la madre), con alternanza annuale tra di essi. Gli altri giorni di vacanza scolastica pasquale, salvo diversi accordi tra i genitori nel caso possano fruire di ferie, seguiranno il calendario ordinario. Per quanto riguarda il Carnevale e i c.d. ponti, tali periodi verranno trascorsi con alternanza annuale con l'uno o l'altro genitore. I genitori, inoltre, si accorderanno perché entrambi possano trascorrere del tempo con le figlie in occasione dei loro compleanni e del compleanno delle figlie stesse.
7) Il padre verserà alla SI.ra , a titolo di mantenimento indiretto delle due minori, Controparte_1 la somma mensile di € 700,00 (350,00 per figlia, oltre adeguamento Istat annuale con base di calcolo dicembre 2024 (primo aggiornamento a decorrere da dicembre 2025). La somma verrà versata, in via anticipata, entro il giorno 6 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dalla SI.ra . La decorrenza dell'onere di contributo paterno viene fissata dal mese Parte_1 successivo al trasferimento della moglie e delle figlie e, quindi, dal rilascio della casa coniugale.
Sono da considerarsi spese ordinarie, comprese nel contributo indiretto, quelle che hanno carattere prevedibile e frequenza SInificativa, a titolo di esempio, vitto e mensa scolastica, abbonamenti a trasporti per eSIenze di istruzione, farmaci da banco, abbigliamento compreso il cambio di stagione e i capispalla, spese di abitazione (canoni di locazione, spese condominiali ordinarie, utenze, tributi), materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, frequenza del cd. tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola.
8) i genitori concorreranno nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie delle figlie, secondo il protocollo 1377/2018 del Tribunale di Monza. Sono da ritenersi straordinarie le spese mediche, scolastiche e sportive delle figlie, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Ogni spesa dovrà essere provata da idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica
(posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi
-anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura di tempestivamente richiedere e porre a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere, in proporzione alla quota erogata, al relativo beneficio
9) A modifica di quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Monza, i genitori concordano di suddividere al 50% il costo della baby-sitter di , relativamente ai giorni feriali dall'uscita Persona_2 dalla scuola fino al rientro di un genitore dal lavoro. Nei giorni festivi e nei giorni lavorativi in orario scolastico, ogni genitore sopporterà il costo della baby-sitter che vorrà eventualmente incaricare.
Resta inteso che, a prescindere dai giorni di calendario delle visite alle minori, se uno dei genitori è disponibile ad occuparsi di loro durante l'orario lavorativo dell'altro, dovrà essere preferito alla baby-sitter.
10) L'Assegno Unico di famiglia, come pure eventuali provvidenze statali analoghe, verrà ripartito al 50% tra i genitori.
11) Durante il periodo di convivenza e fino al rilascio della casa coniugale da parte della moglie, le parti si impegnano a comportarsi in maniera urbana e civile, evitando discussioni ed alterchi, soprattutto in presenza delle figlie. Qualora il protrarsi della convivenza dovesse rendersi intollerabile, anche nell'interesse delle minori, il SI. si riserva di trasferirsi Parte_1 momentaneamente altrove, previo avviso e fino all'effettivo rilascio della casa coniugale da parte della moglie. Ciò non potrà essere inteso quale modifica delle condizioni qui pattuite o rilascio della casa coniugale da parte del marito. Per tutta la durata della convivenza fino al rilascio della casa coniugale da parte della moglie, le parti si ripartiranno le spese di casa e delle figlie come segue. La moglie sopporterà i costi di baby-sitter, vestiario delle figlie e spese extra delle stesse. Il marito sopporterà i costi di gestione e delle utenze della casa coniugale. I costi per le eSIenze alimentari della famiglia verranno suddivisi paritariamente tra le parti, eventualmente alternandosi nella spesa.
12) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nulla chiedono reciprocamente per il loro mantenimento.
13) i genitori si concedono reciproca autorizzazione al rilascio di passaporti o documenti equipollenti, anche delle minori, qualora occorrente.
14) Il SI. , entro dieci giorni dalla comunicazione di emissione della sentenza Parte_1 di separazione coniugale, verserà alla moglie a mezzo di bonifico bancario la somma di € 45.000,00.
Tale versamento deve ritenersi in acconto della somma prevista a titolo di una tantum divorzile nelle condizioni divorzili di cui oltre. Resta inteso che in caso di mancata sottoscrizione delle condizioni di divorzio qui concordate, entro il termine indicato dal Tribunale, ovvero di mancata emissione di sentenza di divorzio alle condizioni previste dalle parti, la somma sarà ritenuta indebitamente corrisposta e dovrà essere restituita al SI. . Parte_1
15) le parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'esecuzione di quanto sopra, di avere regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura patrimoniale e di nulla avere più
a pretendere reciprocamente per il titolo di cui alla presente procedura. Si esonerano reciprocamente dall'onere di depositare la documentazione bancaria degli ultimi tre anni e comunque la documentazione di cui all'art. 473 bis. 12 c.p.c., fatta salva eventuale richiesta da parte da parte dell'Ill.mo Giudicante.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Caponago (MB) in data 19.5.2007 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 10.3.2025 per l'udienza del 20.3.3035 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse delle figlie minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IV. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Controparte_1
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Caponago (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConSIlio del 19 marzo 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi