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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2824/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2824/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAVINIA MENEGHINI Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
1. In via principale: Accertare il grave inadempimento della er la mancata esecuzione CP_1 di tutte le proprie obbligazioni di cui al contratto 28 novembre 2023 e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto anzidetto (doc. 01) ex art. 1453 c.c con condanna della società CP_1 all'immediata restituzione dell'importo ricevuto a titolo di acconto pari ad € 13.000,00;
2. In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_2
e per l'effetto condannarla alla somma ritenuta di giustizia per il danno come provato.
1 Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato invocandone l'integrale Parte_1 CP_1 inadempimento, per omessa esecuzione di alcuna delle opere pattuite, rispetto al contratto d'appalto del
28.11.2023, per il quale aveva corrisposto a titolo di acconto la somma di euro 13.000,00 in data
31.1.2024 e chiedendo pertanto la risoluzione per inadempimento del citato contratto con condanna alla restituzione dell'acconto o, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
1.1 regolarmente notificata, è stata dichiarata contumacia. CP_1
1.2 La causa, ritenuta già sufficientemente istruita con i documenti prodotti, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In data 28.11.2023 a fatto pervenire a una offerta per una serie di lavori edili da CP_1 Parte_1 eseguire presso la sua abitazione, sita in Rubano, via Milano 2, per un importo preventivato di euro
43.096,65 VA LU (doc. 1).
L'accettazione di tale offerta è avvenuta tramite bonifico, con causale “acconto su preventivo lavori via
Milano 2, Rubano” per € 13.000,00 datato 31.1.2024 (doc. 2).
Parte attrice ha dedotto che nessun lavoro indicato in preventivo è stato eseguito.
Parte convenuta, che già nella fase antecedente l'instaurazione del giudizio non ha riscontrato né la pec del 25.2.2025 (doc. 3) di contestazione dell'inadempimento e richiesta di restituzione dell'acconto, né
l'invito alla negoziazione assistita, omettendo di costituirsi nel presente giudizio si è preclusa la possibilità di assolvere all'onere probatorio, sulla stessa gravante, del corretto adempimento della prestazione (Cass. SS.UU. 13533 del 2001 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”).
Considerato che non risulta che alcuna delle opere sia stata eseguita e che pertanto l'inadempimento rispetta i requisiti di cui all'art. 1455 c.c., sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., pacificamente applicabile anche in ipotesi di appalto in caso di opere non ultimate e, a fortiori, come nel caso in esame, neppure iniziate (Cass. ord. 4511 del 2019 “La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”).
Alla risoluzione conseguono gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c.
La convenuta va quindi condannata alla restituzione dell'acconto di euro 13.000,00 maggiorato degli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda (Cass. 6911 del 2018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento di il contratto di appalto del 28.11.2023 e per l'effetto CP_1 condanna a pagare, a titolo di restituzioni, a la somma di euro 13.000,00 oltre CP_1 Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda.
4 Condanna altresì rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 CP_1 Parte_1 per spese vive, euro 1.696,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 5 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2824/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LAVINIA MENEGHINI Parte_1 C.F._1
ATTORE
Contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
: Parte_1
1. In via principale: Accertare il grave inadempimento della er la mancata esecuzione CP_1 di tutte le proprie obbligazioni di cui al contratto 28 novembre 2023 e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto anzidetto (doc. 01) ex art. 1453 c.c con condanna della società CP_1 all'immediata restituzione dell'importo ricevuto a titolo di acconto pari ad € 13.000,00;
2. In via subordinata: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_2
e per l'effetto condannarla alla somma ritenuta di giustizia per il danno come provato.
1 Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio con ricorso semplificato invocandone l'integrale Parte_1 CP_1 inadempimento, per omessa esecuzione di alcuna delle opere pattuite, rispetto al contratto d'appalto del
28.11.2023, per il quale aveva corrisposto a titolo di acconto la somma di euro 13.000,00 in data
31.1.2024 e chiedendo pertanto la risoluzione per inadempimento del citato contratto con condanna alla restituzione dell'acconto o, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento e la condanna al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
1.1 regolarmente notificata, è stata dichiarata contumacia. CP_1
1.2 La causa, ritenuta già sufficientemente istruita con i documenti prodotti, giunge in decisione allo stato degli atti.
2. La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
In data 28.11.2023 a fatto pervenire a una offerta per una serie di lavori edili da CP_1 Parte_1 eseguire presso la sua abitazione, sita in Rubano, via Milano 2, per un importo preventivato di euro
43.096,65 VA LU (doc. 1).
L'accettazione di tale offerta è avvenuta tramite bonifico, con causale “acconto su preventivo lavori via
Milano 2, Rubano” per € 13.000,00 datato 31.1.2024 (doc. 2).
Parte attrice ha dedotto che nessun lavoro indicato in preventivo è stato eseguito.
Parte convenuta, che già nella fase antecedente l'instaurazione del giudizio non ha riscontrato né la pec del 25.2.2025 (doc. 3) di contestazione dell'inadempimento e richiesta di restituzione dell'acconto, né
l'invito alla negoziazione assistita, omettendo di costituirsi nel presente giudizio si è preclusa la possibilità di assolvere all'onere probatorio, sulla stessa gravante, del corretto adempimento della prestazione (Cass. SS.UU. 13533 del 2001 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
3 mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”).
Considerato che non risulta che alcuna delle opere sia stata eseguita e che pertanto l'inadempimento rispetta i requisiti di cui all'art. 1455 c.c., sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., pacificamente applicabile anche in ipotesi di appalto in caso di opere non ultimate e, a fortiori, come nel caso in esame, neppure iniziate (Cass. ord. 4511 del 2019 “La speciale disposizione di cui all'art. 1669 c.c. integra - senza escluderne l'applicazione – la disciplina generale in materia di inadempimento delle obbligazioni con la conseguenza che, in caso di opera non ultimata, restando l'appaltatore inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, si applicano le norme generali in tema di risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e ss. c.c., mentre la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a termine”).
Alla risoluzione conseguono gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c.
La convenuta va quindi condannata alla restituzione dell'acconto di euro 13.000,00 maggiorato degli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda (Cass. 6911 del 2018).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità alla nota spese depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento di il contratto di appalto del 28.11.2023 e per l'effetto CP_1 condanna a pagare, a titolo di restituzioni, a la somma di euro 13.000,00 oltre CP_1 Parte_1 interessi al tasso ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda.
4 Condanna altresì rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in euro 264,00 CP_1 Parte_1 per spese vive, euro 1.696,00 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.
Padova, 5 novembre 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
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