Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3230/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio degli avv. PICCIONI VINCENZO Parte_1 P.IVA_1
EMILIANO e PESCA ROSARIO;
, elettivamente domiciliato in VIA APPIA NUOVA, 288 00183
ROMA, presso il difensore avv. PICCIONI VINCENZO EMILIANO
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. MORINA FILIPPA MARIA LUISA e elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA
LA GRANDE N. 5 95100 presso lo studio dell'avv. MORINA FILIPPA MARIA LUISA CP_1
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 24.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica pagina 1 di 8
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale l' , in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t, e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 875.957,40 per sorte capitale, oltre interessi moratori maturati e maturandi, quale credito recato da diverse fatture oggetto di tre cessioni di credito da parte della società Parte_2
Deduceva parte attrice:
- Che la con tre distinti atti (depositati in atti) a rogito del Notaio Avv. Parte_1 Per_1
acquistava dalla Società i crediti dalla stessa vantati nei confronti della
[...] Parte_2 [...]
. Controparte_1
- Che gli atti di cessione erano stati ritualmente notificati ed accettati, difatti parte convenuta aveva effettuato un pagamento parziale di euro 855.399,82 a fronte di un iniziale credito ceduto per un importo di euro 1.772.689,91.
- Che il restante importo rimaneva impagato, nonostante svariati tentativi di recupero della somma in maniera stragiudiziale.
Concludeva chiedendo al Tribunale adito di: “Per i motivi esposti in narrativa condannare la CP_2
al pagamento della somma di euro 875.957,40, ovvero nella misura maggiore o minore che
[...]
risulterà di giustizia, oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture oggetto di cessione al saldo, ovvero in subordine dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando in fatto e in diritto il fondamento della proposta domanda e deduceva:
- che una parte delle fatture azionate erano già state saldate a soggetti terzi;
- che una parte delle fatture azionate non sarebbero state saldate poiché la (società Parte_2
cedente il credito) non era in una posizione di regolarità contributiva;
- che una parte delle fatture azionate era presumibilmente oggetto del decreto ingiuntivo n. 19002/2016 notificato da alla e tutt'oggi opposto. Parte_3 CP_2
- che la somma di euro 413.093,39 era oggetto di prescrizione ed inoltre non era sostenuta dalla prova di avvenuta fornitura ed invio fatture.
Chiedeva quindi al G.I. di: ” - rigettare tutte le domande proposte perché destituite di fondamento sia in fatto sia in diritto, e ritenere la mancanza di prova del diritto al pagamento genericamente invocato;
- accertare e dichiarare, che gli importi vantati da in relazione alle fatture Parte_1
2014/2015 non sono dovuti e, comunque, inesigibili per intervenuta prescrizione del credito;
- in subordine, e senza recedere dalle superiori istanze, ridurre la richieste di parte attrice dando atto di
pagina 2 di 8 quanto già pagato e di quanto non è dovuto perché fatturato in violazione della normativa di riferimento sulla regolarità contributiva e sulla regolare trasmissione delle fatture;
Con vittoria di spese e compensi ed accessori come per legge. ”
Assegnati alle parti su loro richiesta i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 29.02.2024 il G.I. rigettava i mezzi istruttori richiesti dalla difesa di parte attrice nella memoria ex art.183, 6° comma n°2 cpc e rinviava all'udienza del 24.2.2025 per la precisazione delle conclusioni.
Indi all'udienza del 24.02.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, il G.I. poneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Giova premettere che, secondo il principio dell'onere della prova, ai sensi dell'art.2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.”
L'onere di provare un fatto ricade quindi su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. L'adempimento dell'onere di prova è una condizione necessaria per affermare la sussistenza di un diritto. Dall'altro lato colui che contesta la rilevanza di tali fatti in giudizio ha invece l'onere di dimostrarne l'inefficacia, o provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato, chiamati rispettivamente fatti impeditivi, modificativi ed estintivi.
Nel caso di responsabilità contrattuale operano i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame la società attrice , n.q. di cessionaria, sostiene di vantare Parte_1 nei confronti dell' dei crediti, per come specificati in atti, derivanti da una serie di fatture CP_3 emesse per l'erogazione di servizi e forniture da parte delle società cedente. Parte_2
Preliminarmente giova rilevare che nel caso di specie la titolarità del diritto di credito della società attrice risulta provata, considerato che sono stati prodotti in atti le tre Parte_1
cessioni dei crediti in proprio favore da parte della cedente- (cfr. alleg. atto di citazione). Parte_2
Tali cessioni sono state notificate e accettate dalla convenuta che nel tempo ha effettuato dei pagamenti parziali all'attrice.
pagina 3 di 8 Di contro, parte convenuta, gravata dell'onere di provare eventuali fatti estintivi delle pretese fatte valere, ha sollevato molteplici contestazioni sulla effettiva debenza di diversi crediti.
Cont In particolare, l' CT già dalla comparsa di costituzione e risposta sino alle difese conclusionali, ha contestato seppure in maniera non analitica la fondatezza delle richieste attoree.
Nel merito, al fine di verificare e accertare la debenza delle somme richieste, in considerazione delle eccezioni sollevate dalla convenuta, occorre trattare singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
A. In ordine al presunto pagamento di fatture azionate in favore di soggetti terzi.
Parte convenuta eccepisce che una parte delle fatture azionate ex adverso non sono dovute perché sono già state pagate alla creditrice cedente ancor prima della notificazione dell'atto di citazione. A tal fine allega un elenco di fatture (si veda comparsa di costituz., pag.2) già presumibilmente saldate per un importo complessivo di € 180.703,22.
Orbene, tale eccezione risulta parzialmente fondata.
Difatti emerge dalla lettura dell'elenco, che il pagamento a terzi, delle fatture recate dai primi
Co due atti di cessione, è stato effettuato dall'ASP solo successivamente alla notifica degli atti di cessione (avvenuta, si ripete, rispettivamente il 30.10.2014 ed il 18.12.2014). I mandati di pagamento sono il n. 473 del 23/02/2016, n. 471 del 23/02/2016 e n. 1125 del 08/04/2015.
Mentre per le fatture relative al terzo atto di cessione, risultano dovuti a parte attrice solo gli importi portati dalle fatture n. 2353 del 30/12/2014 (euro 7.552,41) e n. 2363 del 30/12/2014
(euro 5.239,60), poiché pagati dalla convenuta successivamente alla notifica della cessione avvenuta il 24.02.2016. Dal credito richiesto vanno decurtate le fatture pagate antecedentemente alla notifica della cessione.
L'art 1264 c.c. stabilisce chiaramente che: “ La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Tuttavia, anche prima della
notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.”
Ciò significa che, perfezionatasi la cessione, il debitore ceduto deve effettuare il pagamento nelle mani del creditore cessionario, che è l'unico soggetto legittimato a ricevere la prestazione.
In caso contrario il pagamento non può ritenersi liberatorio.
Nel caso di specie l' ha pagato diverse fatture azionate, inserite negli atti di cessione de CP_3
quo, solo successivamente alla notifica ed accettazione degli atti di cessione per cui è causa;
pertanto, non può ritenersi liberata dal debito.
pagina 4 di 8 Mentre la somma di € 43.152,18 risulta pagata dall' legittimamente a terzi, prima della CP_3
notifica del terzo atto di cessione del 24.02.2016 e pertanto va decurtata dal credito richiesto.
B. Fatture non saldate dall' perché la non era in una situazione di CP_3 Parte_2
regolarità contributiva.
L'ASP CT ritiene di non dover pagare un gruppo di fatture per un importo complessivo di €
23.056,39, poiché a suo dire, la ditta non si trovava in posizione di regolarità Parte_2
contributiva e pertanto nessuna somma era dovuta.
Orbene, tale doglianza appare manifestatamente infondata e smentita dalla stessa difesa Cont dell'
La convenuta ha difatti, dichiarato e prodotto agli atti di causa mandati di pagamento in favore della stessa (cfr. doc. 3 controparte e pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione Parte_2 CP_2
) per fatture aventi la stessa data di emissione di quelle cedute e facenti, altresì, parte dei
[...]
crediti ceduti.
Più in particolare, la ha provveduto al pagamento di diverse fatture in favore CP_2
direttamente della con mandati n. 3324 del 30/11/2015 e n. 3659 del 12/12/2016, Parte_2
emessi successivamente alla notifica da parte di degli atti di cessione in esame (la II° Pt_1
cessione è stata notifica il 18/12/2014 mentre la III° cessione è stata notificata il 24/02/2016).
Risulta singolare che, se da un lato l' eccepisce una presunta irregolarità contributiva CP_3 della cedente, dall'altro lato provveda contemporaneamente al pagamento di fatture anch'esse cedute, aventi la stessa data di emissione di quelle qui contestate e cedute ugualmente.
Correttamente l' sostenendo tale irregolarità contributiva, non avrebbe dovuto pagare CP_3
nulla, ma così non è stato, come risulta dalla documentazione prodotta in atti.
Ogni eccezione sul punto va rigettata, perché infondata e dilatoria. La somma contestata di €
23.644,06 va dichiarata dovuta alla . Parte_1
C. Fatture non pagate perché già oggetto del decreto ingiuntivo n.19002/2016 promosso da Pt_3
nei confronti di
[...] CP_3
L'ASP CT sostiene che la somma di € 63.547,53 non può essere saldata poiché sarebbero già Cont oggetto di decreto ingiuntivo n.19002/2016 promosso dalla nei confronti dell' e Pt_3 tutt'oggi opposto. Presumibilmente, a suo dire, le stesse fatture sarebbero state cedute a due soggetti diversi ( ). Controparte_4
Tale eccezione va rigettata perché generica e non provata.
pagina 5 di 8 Parte convenuta avrebbe dovuto infatti produrre agli atti di causa copia del decreto ingiuntivo con la relativa documentazione e inoltre provare che aveva eventualmente notificato Pt_3 prima della l'atto di cessione del credito. Pt_1
Ne consegue che ogni eccezione sul punto va rigettata e la somma va dichiarata dovuta.
D. La somma di € 413.093,39 non sarebbe dovuta perché prescritta
L' contesta la richiesta di tale somma, recata da fatture (n. 359, n. 360, n. 361, n. 362, n. CP_3
363 e n. 364, tutte emesse il 30/03/2015), inserite negli atti di cessione di cui trattasi, poiché tale credito sarebbe prescritto e mancherebbe la prova di avvenuta fornitura ed invio delle fatture.
i. Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, la stessa va rigettata per le seguenti ragioni.
Cont L' CT ha eccepito che trattandosi di crediti commerciali su fattura, la relativa prescrizione è evidentemente quinquennale a decorrere dalla data di emissione del documento fiscale. Inoltre, non essendo state fornite prove di atti interruttivi, il credito va certamente ritenuto prescritto e non esigibile.
Tale doglianza non può essere condivisa poiché la normativa (art. 2946 c.c.) stabilisce una prescrizione ordinaria di 10 anni, che vale per tutti i crediti per i quali non è sono stati stabiliti tempi di prescrizione diversi. In linea generale tutte le fatture che derivano da contratti commerciali si prescrivono in 10 anni: in tale previsione rientra anche la prescrizione delle fatture per acquisto beni o servizi una tantum, contestate nel nostro caso.
Le fatture azionate e cedute alla rientrano nel periodo che va Controparte_5
dal 31.08.2014 al 30.03.2015 e quindi non possono ritenersi prescritte nel termine decennale, nel momento in cui le somme sono state legittimamente richieste.
Peraltro, parte attrice ha provveduto a inviare anche apposite diffide interruttive dei termini, per come depositate in atti, negli anni 2017 e 2021(cfr. doc. 4 e 5 atto di citazione)
Ogni doglianza sul punto è da rigettare.
ii. L' eccepisce la mancata prova di avvenuta fornitura e regolare invio delle CP_3
fatture attraverso il Sistema di Interscambio ex legge 244/2007.
-L'eccezione di irregolare invio delle fatture appare pretestuosa e generica.
L'obbligatorietà della fatturazione elettronica nei rapporti con le aziende pubbliche è stata introdotta a decorrere dal 01.04.2015.
pagina 6 di 8 Le fatture contestate (schema riepilogativo peg.11 cost.convenuta), contenute nel terzo atto di cessione notificato, emesse fino al 30.03.2015 non rientrano quindi nel regime della fatturazione elettronica. .
-Riguardo la mancata prova di avvenuta fornitura dei prodotti commissionati,
l'eccezione è chiaramente dilatoria e non può essere accolta.
Invero mai, prima della notifica dell'atto di citazione, l' aveva contestato la CP_3
fornitura anzidetta, neanche a seguito della notifica della cessione di credito e peraltro molte delle fatture sono state pagate senza eccepire alcunchè.
Peraltro non può non rilevarsi che agli atti di causa (cfr. doc. 6 atto di citazione) è stata prodotta una comunicazione mail inviata dal dott. all'avv. Pesca, con Persona_2 la quale veniva dato atto dell'avvenuta registrazione nella contabilità della CP_2
di tutte le fatture per le quali oggi pende causa.
[...]
La contestazione poi del rapporto sottostante avanzata dall' risulta infondata. CP_3
Il rapporto di fornitura nasce sulla scorta dell'aggiudicazione della fornitura quadriennale in somministrazione di ausili per stomia, giusta delibera di aggiudicazione n. 1559 del 23 luglio 2008 della alla CP_2 Parte_2
A maggiore dimostrazione e conferma che la non sia incorsa in nessun Parte_2
inadempimento per mancata fornitura di prodotti, vi è il fatto che l'ASP CT , dopo tale aggiudicazione, abbia nuovamente appaltato la fornitura sempre alla Parte_2
società cedente i crediti i crediti per cui è causa, altra fornitura di ausili per stomie (cfr. doc. 10 estratto sezione Amministrazione trasparente . CP_2
Circostanza peraltro non contestata dalla convenuta.
La ha legittimamente richiesto anche il pagamento degli interessi di mora Pt_1 relativamente a tutte le fatture pagate in ritardo dall'ASP CT.
Contrariamente parte convenuta ritiene che tali interessi moratori ex d.lgs 231/2002 non siano dovuti in considerazione dei pagamenti già effettuati.
I pagamenti tardivi, avvenuti dopo la scadenza delle fatture, hanno determinato una ricaduta relativamente alla maturazione degli interessi moratori.
È noto difatti che gli interessi moratori, applicabili alle transazioni commerciali, decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Tale scadenza da cui scatta la mora ex re è individuata dall'art. 4 d.lgs. 231/2002 - nel trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, con l'ulteriore notazione per cui essendo il pagina 7 di 8 debitore nel caso di specie una pubblica amministrazione il detto termine è raddoppiato (v. art. 4
c. 4 d.lgs. 231/2002).
Pertanto, per le fatture, pagate in ritardo e/o in corso di giudizio risultano dovuti gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, che vanno calcolati dal dì del dovuto fino alla data effettiva del pagamento.
Cont In definitiva le richieste avanzate dalla nei confronti dell' CT possono Parte_1
essere parzialmente accolte, tenuto conto della decurtazione delle fatture legittimamente pagate a terzi per un ammontare pari ad € 43.152,18.
La convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma di € 832.805,22 ( € 875.957,40- € 43.152,18), oltre interessi moratori.
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3230/2023 R.G., così provvede:
ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea e per l'effetto:
CONDANNA l' a pagare in favore della la complessiva somma CP_3 Parte_1
di € 832.805,22, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/2002 per credito residuo non pagato nonché, in relazione alle fatture già pagate, gli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dal dì del dovuto fino alla data effettiva del pagamento..
CONDANNA l' a rifondere in favore della le spese di CP_6 Parte_1 lite che si liquidano - in complessivi € 12.573,00, di cui € 1.713,00 per spese ed € 14.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Catania, il 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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