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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. RG. 20257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il IBunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 20257/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti SOGNO CORRADO e MAERO GIANCARLO, Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. COSENTINO KETTY in virtù di procura speciale Controparte_1 in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 26.3.2025
Per il PM:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2024, parte ricorrente, , ha adito il IBunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza di divorzio n. 1405/2022, pubblicata il 31.03.2022.Segnatamente, parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e ordinarsi al Conservatore la cancellazione della trascrizione della sentenza di separazione n. 237/2015.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
26.3.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.2.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della Controparte_1 domanda e dell'azione promossa per carenza dei presupposti previsti dall'art. 473bis.29 c.p.c. Nel merito, ha chiesto revocarsi l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della OR
, chiedendo, però, che i costi relativi alla cancellazione venissero sostenuti solo dalla Pt_1 ricorrente, senza efficacia retroattiva e a condizione che la stessa sostenesse anche eventuali imposte/tasse/sanzioni derivanti dall'messa cancellazione sin dal 2017.
All'udienza del 26.3.2025, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica della sentenza di divorzio n. 1405/2022, pubblicata il 31.03.2022, così provvede: DISPONE la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale sita in Bricherasio, Vicolo del Molino
2, in favore della OR e per l'effetto ordinare/autorizzare il Conservatore alla cancellazione Pt_1 della trascrizione della sent. 237/2015 IB . Torino a favore della OR e contro il signor Pt_1
a cura e spese della sola OR , senza efficacia retroattiva in modo che ogni CP_1 Pt_1 imposta, tassa, sanzione derivante, connessa e/o conseguente dall'omessa cancellazione sin dal 2017, anche per gli anni successivi – nessuna esclusa – gravi in via esclusiva sulla OR che vi Pt_1 provvederà direttamente o manlevando il signor in relazione a tutto il periodo tra il CP_1 settembre 2017 e la data di effettiva cancellazione.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del IBunale di Torino il 17.04.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
dott. Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Il IBunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 20257/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti SOGNO CORRADO e MAERO GIANCARLO, Parte_1 in virtù di procura speciale in atti;
parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. COSENTINO KETTY in virtù di procura speciale Controparte_1 in atti;
parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 26.3.2025
Per il PM:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14.11.2024, parte ricorrente, , ha adito il IBunale, Parte_1 chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza di divorzio n. 1405/2022, pubblicata il 31.03.2022.Segnatamente, parte ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e ordinarsi al Conservatore la cancellazione della trascrizione della sentenza di separazione n. 237/2015.
Con decreto del 9.12.2024, il Giudice ha fissato udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
26.3.2025.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21.2.2025, si è costituita in giudizio parte resistente, , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della Controparte_1 domanda e dell'azione promossa per carenza dei presupposti previsti dall'art. 473bis.29 c.p.c. Nel merito, ha chiesto revocarsi l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della OR
, chiedendo, però, che i costi relativi alla cancellazione venissero sostenuti solo dalla Pt_1 ricorrente, senza efficacia retroattiva e a condizione che la stessa sostenesse anche eventuali imposte/tasse/sanzioni derivanti dall'messa cancellazione sin dal 2017.
All'udienza del 26.3.2025, dinanzi al Giudice Relatore le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
In via preliminare, il Collegio ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in udienza, la causa non abbisogni di attività istruttoria e possa essere in questa sede definita.
Ciò detto, il Collegio ritiene di condividere e fare proprio l'accordo raggiunto dalle parti, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il IBunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica della sentenza di divorzio n. 1405/2022, pubblicata il 31.03.2022, così provvede: DISPONE la revoca dell'assegnazione della ex casa coniugale sita in Bricherasio, Vicolo del Molino
2, in favore della OR e per l'effetto ordinare/autorizzare il Conservatore alla cancellazione Pt_1 della trascrizione della sent. 237/2015 IB . Torino a favore della OR e contro il signor Pt_1
a cura e spese della sola OR , senza efficacia retroattiva in modo che ogni CP_1 Pt_1 imposta, tassa, sanzione derivante, connessa e/o conseguente dall'omessa cancellazione sin dal 2017, anche per gli anni successivi – nessuna esclusa – gravi in via esclusiva sulla OR che vi Pt_1 provvederà direttamente o manlevando il signor in relazione a tutto il periodo tra il CP_1 settembre 2017 e la data di effettiva cancellazione.
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del IBunale di Torino il 17.04.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
dott. Serafina Aceto dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento