Articolo 18 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482
Articolo 17Articolo 18 bis
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4 gennaio 2000
Art. 18. 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi· favorevoli previste dalla presente legge e' disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2000
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