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4 gennaio 2000
4 gennaio 2000
Art. 18. 1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni pi· favorevoli previste dalla presente legge e' disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Commentari • 2
- 1. Corte Costituzionale, sentenza del 18 maggio 2009, n. 159,dd 22 maggio2009https://www.asgi.it/ · 22 maggio 2009 · 1.5942804
[…] A tale procedura – conformemente, del resto, a quanto previsto dal già citato art. 18 della legge n. 482 del 1999 – si è fatto ricorso per procedere alla approvazione del d.lgs. 12 settembre 2002, n. 223, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tu-tela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione». […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 11/03/2011, n. 88Provvedimento: […] 4.1. – Inoltre, l'art. 18 della legge n. 482 del 1999 prevede, al comma 1, che le Regioni a Statuto speciale possono introdurre le disposizioni più favorevoli previste dalla legge statale in oggetto solo attraverso «norme di attuazione dei rispettivi statuti», mentre non si autorizza il legislatore regionale ad introdurre norme che vengano a derogare ai principi stabiliti dalla legge n. 482 del 1999 (così la già ricordata sentenza n. 159 del 2009). […] e, dall'altro, non è stata approvata secondo il procedimento di adozione delle norme di attuazione, cui rinvia l'art. 18 della medesima legge n. 482 del 1999.Leggi di più...
- norme della regione friuli-venezia giulia·
- minoranze linguistiche·
- ricorso del governo·
- circolazione stradale·
- inammissibilità della questione.·
- asserita violazione del principio del rispetto della eguaglianza dei cittadini·
- esclusione·
- non fondatezza della questione.·
- carenza di ogni motivazione a supporto della prospettata doglianza