Versione
24 agosto 1949
24 agosto 1949
Art. 6.
L'appello e' proposto innanzi al Tribunale.
Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.
L'appello e' proposto innanzi al Tribunale.
Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal presidente nei modi e nel numero previsto dall'articolo precedente.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 13/08/1966, n. 2232Provvedimento: Ai fini dell'art.6 della legge 15 agosto 1949, n.533, relativo alle controversie sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura, il presupposto che determina l'Obbligo per il giudice di disporre il rito speciale non e, di per se,l'eccezione della parte sulla natura del rapporto,bensi l'effettiva esistenza di esso, quale risulta dalla qualificazione che il giudice ne da nell'Esercizio di un suo indeclinabile potere.*Leggi di più...
- controversie sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura·
- effettiva esistenza del rapporto·
- controversie individuali·
- presupposto della trasformazione del rito·
- competenza per materia·
- interpretazione·
- accertamento del giudice di merito·
- lavoro subordinato·
- contratti in genere·
- controversie agrarie·
- eccezione della parte sulla natura del rapporto·
- lavoro·
- insufficienza·
- limiti·
- incensurabilita in cassazione