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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 413/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Monteforte Irpino - Via Loffredo 83024 Monteforte Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 TARES 2013 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2024 depositato il
19/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 11.3.2024 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia -
Riscossione di Avellino nonché al Comune di Monteforte Irpino, poi depositato il 14.3.2024 presso questa
Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.01280202300001198000 sul veicolo AUTO 1 tg. Targa_1, notificato in data
12.1.2024, per il caso di mancato pagamento della complessiva somma di €3.145,00, dovuta per n.7 cartelle, di cui ne contestava cinque di natura tributaria, tre relative a TARSU e TARES del Comune di
Monteforte, notificate dal 2015 al 2016, e due relative ad IRPEF e accessori, notificate nel 2022.
Assumeva la ricorrente che il preavviso era nullo per insussistenza dei debiti presupposti, non essendo mai state notificate le cartelle indicate e gli atti prodromici, mentre la comunicazione non conteneva motivazione e in ogni caso era maturata per tutti i debiti la prescrizione quinquennale, chiedendo dichiararsi la nullità del preavviso notificato, previa sospensione e con vittoria di spese.
Si costituivano ritualmente le opposte Agenzie per contestare tutti i vizi eccepiti, rilevando che il preavviso di fermo conteneva tutte le informazioni utili alla comprensione della causale dei debiti ed alla più opportuna difesa, mentre tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, come da avvisi di ricevimento che esibivano, e la prescrizione non era maturata. L'Agenzia delle Entrate specificava che i tributi erariali si prescrivevano solo con il decorso del termine decennale e che tale termine non era decorso, risultando le cartelle nn.01220210002879667000 e 01220220005556535000, relative ad IRPEF anni 2017 e 2018, regolarmente notificate in data 14.11.2022. L'Agenzia-Riscossione esibiva altresì un atto di intimazione di pagamento, relativo ai debiti TARSU e TARES di cui alle cartelle nn. 01220130008258249000, 01220130011668622000 e 01220158014226383000, ritualmente notificata a Ricorrente_1 personalmente con lettera raccomandata del 15.10.2021. Precisava quindi che non era maturato neppure il termine quinquennale per i tributi locali e che non era verificabile l'eventuale precedente tempo di prescrizione attesa la definitività dell'intimazione di pagamento per mancata opposizione nei termini.
Entrambe concludevano per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso nonché per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Il Comune di Monteforte Irpino non si costituiva.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 18.6.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Alla pubblica udienza del 19.11 2024 la controversia veniva decisa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato. Premesso invero che tutte le cartelle richiamate dall'opposto preavviso di fermo amministrativo risultano regolarmente notificate alla
Ricorrente_1 nei modi e tempi di cui al prospetto formato dalla Agenzia-Riscossione, deve rilevarsi che non sono decorsi i termini di prescrizione per alcuno dei tributi dovuti. Infatti sia il termine decennale per l'IRPEF che il termine quinquennale per gli altri tributi non erano ancora decorsi al momento della notifica del preavviso oggi opposto, sia per la recente notifica (14.11.2022) delle cartelle relative all'IRPEF che per l'interruzione del termine quinquennale per i tributi locali effettuata tramite la notifica di un atto di intimazione di pagamento in data 15.10.2021, atto definitivo per mancata opposizione e preclusivo della verifica di eventuali vizi antecedenti a causa della efficacia di giudicato interno del medesimo atto.
Il preavviso di fermo appare completo nei riferimenti agli atti presupposti e facilmente comprensibile nei suoi elementi essenziali così che nessun vizio formale o lesione al diritto di difesa sia ravvisabile nella specie. Il ricorso va quindi respinto e la ricorrente va condannata, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese nei confronti delle costituite Agenzie nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle opposte Agenzie che liquida in € 350,00 per ciascuna di esse.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PARISI DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 413/2024 depositato il 14/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Monteforte Irpino - Via Loffredo 83024 Monteforte Irpino AV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 IRPEF-ALTRO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 TARES 2013 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 TARSU/TIA 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01280202300001198000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 577/2024 depositato il
19/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 11.3.2024 all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia -
Riscossione di Avellino nonché al Comune di Monteforte Irpino, poi depositato il 14.3.2024 presso questa
Corte di giustizia tributaria, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n.01280202300001198000 sul veicolo AUTO 1 tg. Targa_1, notificato in data
12.1.2024, per il caso di mancato pagamento della complessiva somma di €3.145,00, dovuta per n.7 cartelle, di cui ne contestava cinque di natura tributaria, tre relative a TARSU e TARES del Comune di
Monteforte, notificate dal 2015 al 2016, e due relative ad IRPEF e accessori, notificate nel 2022.
Assumeva la ricorrente che il preavviso era nullo per insussistenza dei debiti presupposti, non essendo mai state notificate le cartelle indicate e gli atti prodromici, mentre la comunicazione non conteneva motivazione e in ogni caso era maturata per tutti i debiti la prescrizione quinquennale, chiedendo dichiararsi la nullità del preavviso notificato, previa sospensione e con vittoria di spese.
Si costituivano ritualmente le opposte Agenzie per contestare tutti i vizi eccepiti, rilevando che il preavviso di fermo conteneva tutte le informazioni utili alla comprensione della causale dei debiti ed alla più opportuna difesa, mentre tutte le cartelle di pagamento erano state regolarmente notificate, come da avvisi di ricevimento che esibivano, e la prescrizione non era maturata. L'Agenzia delle Entrate specificava che i tributi erariali si prescrivevano solo con il decorso del termine decennale e che tale termine non era decorso, risultando le cartelle nn.01220210002879667000 e 01220220005556535000, relative ad IRPEF anni 2017 e 2018, regolarmente notificate in data 14.11.2022. L'Agenzia-Riscossione esibiva altresì un atto di intimazione di pagamento, relativo ai debiti TARSU e TARES di cui alle cartelle nn. 01220130008258249000, 01220130011668622000 e 01220158014226383000, ritualmente notificata a Ricorrente_1 personalmente con lettera raccomandata del 15.10.2021. Precisava quindi che non era maturato neppure il termine quinquennale per i tributi locali e che non era verificabile l'eventuale precedente tempo di prescrizione attesa la definitività dell'intimazione di pagamento per mancata opposizione nei termini.
Entrambe concludevano per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso nonché per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Il Comune di Monteforte Irpino non si costituiva.
Disposta la comparizione delle parti, alla udienza camerale del 18.6.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Alla pubblica udienza del 19.11 2024 la controversia veniva decisa nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudicante che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato. Premesso invero che tutte le cartelle richiamate dall'opposto preavviso di fermo amministrativo risultano regolarmente notificate alla
Ricorrente_1 nei modi e tempi di cui al prospetto formato dalla Agenzia-Riscossione, deve rilevarsi che non sono decorsi i termini di prescrizione per alcuno dei tributi dovuti. Infatti sia il termine decennale per l'IRPEF che il termine quinquennale per gli altri tributi non erano ancora decorsi al momento della notifica del preavviso oggi opposto, sia per la recente notifica (14.11.2022) delle cartelle relative all'IRPEF che per l'interruzione del termine quinquennale per i tributi locali effettuata tramite la notifica di un atto di intimazione di pagamento in data 15.10.2021, atto definitivo per mancata opposizione e preclusivo della verifica di eventuali vizi antecedenti a causa della efficacia di giudicato interno del medesimo atto.
Il preavviso di fermo appare completo nei riferimenti agli atti presupposti e facilmente comprensibile nei suoi elementi essenziali così che nessun vizio formale o lesione al diritto di difesa sia ravvisabile nella specie. Il ricorso va quindi respinto e la ricorrente va condannata, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese nei confronti delle costituite Agenzie nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle opposte Agenzie che liquida in € 350,00 per ciascuna di esse.