Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 141
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza dei debiti presupposti

    Il giudice ritiene che tutte le cartelle richiamate dall'opposto preavviso di fermo amministrativo risultano regolarmente notificate alla ricorrente nei modi e tempi di cui al prospetto formato dalla Agenzia-Riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale dei debiti

    Il giudice rileva che non sono decorsi i termini di prescrizione per alcuno dei tributi dovuti, sia per il termine decennale per l'IRPEF che per il termine quinquennale per gli altri tributi. In particolare, per i tributi locali, la notifica di un atto di intimazione di pagamento in data anteriore alla notifica del preavviso di fermo ha interrotto il termine quinquennale, rendendo l'atto definitivo per mancata opposizione.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione del preavviso di fermo amministrativo

    Il giudice ritiene che il preavviso di fermo sia completo nei riferimenti agli atti presupposti e facilmente comprensibile nei suoi elementi essenziali, così che nessun vizio formale o lesione al diritto di difesa sia ravvisabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 141
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo