Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2023, n. 15715
CASS
Sentenza 5 giugno 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 16 giugno 2022, con numero di registro generale 653/2015. Le parti in causa sono una società di gestione aeroportuale e una compagnia aerea in amministrazione straordinaria. La prima ha impugnato una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva accolto una domanda di revocatoria fallimentare riguardante pagamenti ricevuti dalla compagnia aerea, sostenendo di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti.

Il giudice ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di revocatoria. Ha argomentato che la conoscenza dell'insolvenza da parte della società di gestione era provata e che, nonostante le disposizioni normative che regolano i pagamenti per i servizi aeroportuali, non esisteva un obbligo di accettare pagamenti da un soggetto insolvente. La Corte ha sottolineato l'importanza della par condicio creditorum e ha affermato che la revocatoria è giustificata dalla necessità di tutelare i diritti di tutti i creditori in una procedura concorsuale. La sentenza ha quindi ribadito che il rischio di revocatoria non può essere trasferito al gestore aeroportuale, il quale deve agire nel rispetto delle norme fallimentari.

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Massime1

In materia fallimentare, il principio della "par condicio creditorum" costituisce la chiave di lettura di diversi istituti, ivi compresa la revocatoria fallimentare, la quale, essendo volta a contemperare l'interesse dei creditori al recupero, nel patrimonio del fallito, della maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica e alla stabilità dei diritti, può essere derogata soltanto in presenza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano ad essa determinati atti o pagamenti, senza che possa, tra queste, contemplarsi il disposto di cui all'art. 802 c.n., nella versione antecedente all'art. 3-bis d.lgs. n. 96 del 2005, che impone al direttore dell'aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno provveduto alla corresponsione, tra gli altri, di tasse e diritti dovuti, essendo tale norma finalizzata a tutelare il diritto del gestore dei servizi aeroportuali di percepire il corrispettivo dei servizi resi e non ad esentarlo dal rischio di una futura revocatoria in deroga al precetto generale dell'art. 67, comma 2, l.fall..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2023, n. 15715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15715
    Data del deposito : 5 giugno 2023

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