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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rossella Cerminara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pianopoli (CZ), Corso
Roma 20, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Parte attorea
CONTRO
(Cod. fisc. ), in proprio ed in qualità Controparte_1 C.F._2
di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato a [...] Persona_1
Terme (CZ) il 26.07.2012, entrambi quali eredi di (C.F. Persona_2
) deceduto in data 22.02.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna C.F._3
Muraca del Foro di Lamezia Terme (CZ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, alla Via Anile n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto
Parte convenuta
E
(C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._4
Gabriella Lucia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pianopoli (CZ), al Corso
Roma n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione giudizio riassunto
Parte convenuta
E
C.F , in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._5 _2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Folino del foro di Lamezia Terme (CZ),
[...]
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Via A. Anile n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
1 Parte convenuta
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 1.07.2025, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 Persona_2 declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto pubblico rogito notaio Per_3
di Catanzaro del 21.12.2015, rep. n. 98880, Racc. n. 24759, registrato a Catanzaro in
[...]
data 13.01.2016 e trascritto in pari data presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Catanzaro, con il quale il convenuto ha donato alla proprio figlia la quota Controparte_3
pari a ½ della casa di abitazione e del magazzino di pertinenza in corso di costruzione siti in
Pianopoli alla via san Filippo, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Pianopoli rispettivamente al Foglio 4, p.lla 600 sub 7 e Foglio 4, p.lla 600 sub 3 .
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 12.500,00 a titolo di mancato pagamento dell'assegno di Persona_2
mantenimento, riconosciuto con sentenza n. 523/2007 emessa nel procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi, successivamente ridotto, non corrisposto a partire dal mese di marzo 2015. Ha dedotto che l'atto di donazione reca pregiudizio alle ragioni creditorie, sotto il profilo della riduzione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Parte attorea ha dedotto, al riguardo, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901
c.c. per l'accoglimento della proposta azione revocatoria, in riferimento sia alla scientia damni, tenuto conto che il debitore, con l'atto dispositivo, si sarebbe spogliato di tutti i propri beni e tenuto conto dell'anteriorità del credito, che dimostrerebbe la consapevolezza del danno arrecato alle proprie ragioni creditorie.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto , argomentando per l'infondatezza Persona_2
della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, parte convenuta ha eccepito la mancanza di pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto di donazione, essendo il medesimo proprietario di altri immobili aggredibili in caso azioni esecutive, meglio specificati nella comparsa di costituzione, oltre che titolare di un'attività commerciale. Ha altresì dedotto il difetto dell'elemento soggettivo, non avendo il medesimo compiuto l'atto dispositivo con l'intenzione di recare pregiudizio al credito vantato da parte attorea, avendo donato la quota di
2 proprietà dell'immobile alla propria figlia. Quanto al credito ha eccepito che nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'odierna parte attrice.
Sulla scorta di quanto sopra, parte convenuta ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ed ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della donataria, si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_3 la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., in particolare che l'atto di donazione avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di parte attrice, oltre che dell'elemento soggettivo. In particolare, la terza chiamata ha eccepito che il patrimonio residuo del debitore sarebbe tale da garantire il soddisfacimento del credito, essendo proprietario di altri beni immobili e, in particolare, di 4/5 di un Persona_2
fabbricato riportato in catasto al foglio di mappa n. 4 particella n. 217 del Comune di
Pianopoli, per un valore complessivo di mercato di €. 41.500,00 e di un immobile, sito nel
Comune di Pianopoli, al foglio di mappa 3 particella 155 avente un valore di € 30.000,00. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza del 17.05.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto decesso del convenuto Persona_2
La causa è stata quindi successivamente riassunta da parte attrice nei confronti degli eredi di
Persona_2
5. Si è costituita nel giudizio riassunto , in proprio ed in qualità di Controparte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore entrambi quali eredi di Persona_1
, la quale, oltre a richiamare le difese precedentemente svolte dal convenuto, Persona_2
ha eccepito che con sentenza n. 395/2022 del 30.05.2022, a definizione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della morte di , il Persona_2
Tribunale di Lamezia Terme ha disposto la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento e impossibilità degli eredi di subentrare nella posizione processuale del de cuius.
6. Si è costituito nel giudizio riassunto il quale ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità, come da certificato prodotto.
Ha quindi chiesto di essere estromesso dal giudizio.
3 7. Nel giudizio riassunto si è altresì costituita reiterando le eccezioni e Controparte_3
difese già formulate ed insistendo nel rigetto della domanda.
8. Dopo una serie di rinvii al carico di ruolo, all'udienza del 19.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di seettembre 2024, ha fissato successiva udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 1.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
9. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è uno strumento di conservazione della generica garanzia patrimoniale del credito, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c..
Tale azione può essere esperita avverso gli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dal debitore al fine di rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore, in modo che quest'ultimo possa promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto dispositivo pregiudizievole, contro i terzi acquirenti.
Presupposto dell'azione in questione è innanzitutto l'esistenza del credito a tutela del quale l'azione in questione è preposta.
Al riguardo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre
2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893;
Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n.
23208).
Occorre altresì precisare che è tutelabile mediante l'azione revocatoria anche il credito vantato a titolo di assegno di mantenimento, nei confronti del coniuge separato. E' indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica
(Cass. Civ., n. 3336/2007), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass.
4 Civ., n. 6975/2005) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell'ammontare dell'assegno). Né, peraltro, può dubitarsi che per l'adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell'art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni (Cass. Civ., n. 15603/2005). Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., giacché l'azione revocatoria, per un verso, non postula - come detto - la liquidità o esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento
(attuale, e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore.
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che “il diritto di credito all'assegno del coniuge separato sarà garantito, a prescindere da chi abbia la disponibilità del bene, dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria che gli consentirà il soddisfacimento del credito sul bene nel caso di insolvibilità del debitore o quando l'atto di disposizione abbia determinato difficoltà per l'esazione del credito stesso” (Cass. n. 17009/2005).
Deve altresì evidenziarsi che se è vero che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, quale obbligazione di natura personalissima, si estingue con il decesso dell'obbligato, non vi è dubbio che, invece, si trasmette agli eredi il debito pregresso, in relazione alle somme maturate sino al decesso. Infatti, i cd. arretrati maturati sino al decesso, costituiscono un'obbligazione pecuniaria già entrata nel patrimonio del debitore, la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti, quale debito, al patrimonio del dante causa, e, come tali, passano agli eredi: onde l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia ne mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi del medesimo titolo (Cass. Sez. Un. 20494/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'azione è procedibile nei confronti degli eredi di _2
, nei confronti dei quali, dunque, il giudizio è stato correttamente riassunto.
[...]
Deve a questo punto, prima di procedere alla valutazione della sussistenza degli altri presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , il quale ha dedotto e documentato la rinuncia Controparte_2 all'eredità di . Persona_2
5 Ciò posto, come noto, ulteriore presupposto per l'esercizio dell'azione in questione è inoltre la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie.
Al riguardo, in giurisprudenza si è precisato che tale requisito è configurabile non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno. E' cioè sufficiente che l'atto di disposizione patrimoniale determini una modificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere più difficile o incerta l'esecuzione coattiva del credito o comunque da comprometterne la fruttuosità (in tal senso, a titolo esemplificativo: Cass. 12144/1999 e Cass. 23743/2011).
L'accoglimento della domanda richiede inoltre la sussistenza dell'elemento soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Infatti, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessario che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), mentre in caso di atto anteriore al sorgere del credito è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis). In entrambi i casi, se l'atto posto in essere del debitore è a titolo gratuito non rileva lo stato soggettivo del terzo, rilevante, invece, qualora l'atto di disposizione patrimoniale, posto in essere dal debitore sia a titolo oneroso. In tal caso, infatti è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, è necessario che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attorea.
Innanzitutto, deve ritenersi sussistente il credito di € 12.500,00 a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2015, che peraltro non è stato contestato dal convenuto.
Devono ritenersi sussistenti anche gli ulteriori presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Deve senz'altro ritenersi sussistente l'eventus damni che, come sopra evidenziato, consiste nel semplice pericolo che l'atto di disposizione patrimoniale, determinando una modificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione patrimoniale del debitore, renda più difficile o incerta l'esecuzione coattiva del credito o comunque ne possa compromettere la fruttuosità.
6 Per dare prova della sussistenza dell'eventus damni, inoltre, il creditore può limitarsi a comprovare la diminuzione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore. E' invece onere della parte debitrice provare che, nonostante la variazione, il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (v. in tema, Cass. n.1902/15 e n. 1896/12).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova non può ritenersi fornita dai convenuti, non potendosi ritenere provato che il residuo patrimonio del debitore sia sufficiente a garantire il credito di parte attorea.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta, risulta che, diversamente da quanto ritenuto dai convenuti l'Unità immobiliare sita nel Comune di Pianopoli riportata nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pianopoli al Foglio 3, p.lla 155 sub 10 per intera proprietà, risulta gravata da pignoramento immobiliare iscritto con il n. 49/2015 R.G.E. da un istituto di
Credito.
Mentre per le restanti unità immobiliari, risulta titolare della quota di 1/5 e Persona_2
non di 4/5 come dal medesimo dedotto e, tenuto conto del valore complessivamente stimato, riportato dallo stesso convenuto, pari ad euro 41.500,00, non risulta sufficiente a garantire l'eventuale soddisfacimento del credito di parte attorea.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi, pertanto provata la sussistenza dell'eventus damni.
Infatti, non vi è dubbio che , con l'atto di donazione del 21.12.2015, abbia Persona_2
determinato una variazione quantitativa e qualitativa nella composizione del suo patrimonio, atteso che ha ceduto la parte economicamente più rilevante del proprio assetto patrimoniale
(la quota pari a ½ della casa di abitazione con relativa pertinenza rispetto a 1/5 delle altre 2 unità immobiliari) e sulla quale parte attrice avrebbe potuto agevolmente soddisfare le proprie ragioni, essendo titolare della restante quota di ½ e avendo, pertanto, un interesse all'eventuale assegnazione.
A fronte dell'ammontare del credito vantato da parte attorea, la modifica della consistenza patrimoniale posta in essere con l'atto dispositivo oggetto di causa, rende senz'altro maggiormente difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Ed infatti è ben ipotizzabile che le uniche quote aggredibili pari a 1/5 delle unità sopra descritte non possano garantire la fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva, rendendo incerta l'azione e il soddisfacimento del credito.
7 Passando all'esame dell'elemento soggettivo, deve evidenziarsi che nel caso di specie, oggetto di revocatoria è un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito, trattandosi di donazione, posto in essere successivamente al sorgere del dedotto credito.
Al riguardo, occorre evidenziare come per giurisprudenza pacifica “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare
o che sia scaduto ed esigibile” (Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748 e Cass. civ., Sez. III,
18/08/2011, n. 17356).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto pubblico di donazione, oggetto del presente giudizio, è stato stipulato in data 21.12.2015. Il credito vantato da parte attorea nei confronti del convenuto
è sorto anteriormente alla predetta stipula, posto che esso deriva dal mancato Persona_2 pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal mese di marzo 2015.
Conseguentemente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per come sopra evidenziato, ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente che il creditore provi la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
Al riguardo, deve ribadirsi che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, allorché l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Si è al riguardo precisato che l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza a cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine alla intenzione fraudolenta.
(Cass. Civ. n.1068/2007; Cass. Civ. n. 10430/2005).
Come noto, tale prova può essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni.
Al riguardo, come evidenziato da parte attorea, deve ritenersi che nel momento in cui è avvenuta la stipula notarile, il debitore avesse o comunque avrebbe potuto avere agevolmente, consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Infatti, in forza della sentenza n. 523/2007 del 04.06.2007 emessa nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi e , quest'ultimo era obbligato a corrispondere Parte_1 Persona_2
a favore dell'odierna attrice, un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00, poi
8 successivamente ridotto ad € 400,00; alla data del 21.12.2015 di stipula dell'atto notarile, parte convenuta si era già resa inadempiente e, per i successivi mesi, ha continuato a non assolvere al proprio obbligo di mantenimento così dimostrando l'intento di voler pregiudicare il soddisfacimento del credito di parte attrice.
Pertanto, si deve ritenere, in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che il convenuto debitore non potesse non avere la ragionevole consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, era in concreto arrecato alle ragioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto esposto la domanda formulata dalla parte attorea deve essere accolta.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di Controparte_3 dell'atto di donazione stipulato in data 21.12.2015, in quanto posto in essere in pregiudizio alle ragioni creditorie dedotte.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della domanda, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in favore di parte attorea con riduzione alla metà ex art. 130 d.p.r. 115/2022, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e in favore del convenuto con riduzione Controparte_2
alla metà tenuto conto della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
Controparte_2
2) in accoglimento della domanda proposta da , dichiara inefficace Parte_1 nei confronti della medesima, l'atto pubblico di donazione, rogito notaio Per_3
di Catanzaro del 21.12.2015, rep. n. 98880, Racc. n. 24759, registrato a
[...]
Catanzaro in data 13.01.2016 e trascritto in pari data presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Catanzaro;
3) condanna la convenuta , in proprio ed in qualità di genitore Controparte_4
esercente la potestà genitoriale sul minore e la convenuta Persona_1 [...]
parti soccombenti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che CP_3
liquida in complessivi euro 2.538,50, oltre accessori come per legge in favore di con distrazione in favore dell'Erario, risultando la stessa Parte_1
9 ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori come per legge, in favore del convenuto . Controparte_2
Lamezia Terme, 2 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
10
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1050 R.G.A.C. per l'anno 2017
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Rossella Cerminara, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pianopoli (CZ), Corso
Roma 20, giusta procura a margine dell'atto di citazione
Parte attorea
CONTRO
(Cod. fisc. ), in proprio ed in qualità Controparte_1 C.F._2
di genitore esercente la potestà genitoriale sul minore nato a [...] Persona_1
Terme (CZ) il 26.07.2012, entrambi quali eredi di (C.F. Persona_2
) deceduto in data 22.02.2022, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna C.F._3
Muraca del Foro di Lamezia Terme (CZ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Lamezia Terme, alla Via Anile n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio riassunto
Parte convenuta
E
(C.F: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._4
Gabriella Lucia, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Pianopoli (CZ), al Corso
Roma n. 20, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione giudizio riassunto
Parte convenuta
E
C.F , in proprio e quale erede di Controparte_3 C.F._5 _2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Folino del foro di Lamezia Terme (CZ),
[...]
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ) alla Via A. Anile n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
1 Parte convenuta
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 1.07.2025, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere la Parte_1 Persona_2 declaratoria di inefficacia nei propri confronti dell'atto pubblico rogito notaio Per_3
di Catanzaro del 21.12.2015, rep. n. 98880, Racc. n. 24759, registrato a Catanzaro in
[...]
data 13.01.2016 e trascritto in pari data presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Catanzaro, con il quale il convenuto ha donato alla proprio figlia la quota Controparte_3
pari a ½ della casa di abitazione e del magazzino di pertinenza in corso di costruzione siti in
Pianopoli alla via san Filippo, riportati nel Catasto Fabbricati del Comune di Pianopoli rispettivamente al Foglio 4, p.lla 600 sub 7 e Foglio 4, p.lla 600 sub 3 .
A fondamento della domanda, parte attrice ha dedotto di essere creditrice nei confronti di della somma di euro 12.500,00 a titolo di mancato pagamento dell'assegno di Persona_2
mantenimento, riconosciuto con sentenza n. 523/2007 emessa nel procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi, successivamente ridotto, non corrisposto a partire dal mese di marzo 2015. Ha dedotto che l'atto di donazione reca pregiudizio alle ragioni creditorie, sotto il profilo della riduzione della garanzia patrimoniale generica del debitore.
Parte attorea ha dedotto, al riguardo, la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901
c.c. per l'accoglimento della proposta azione revocatoria, in riferimento sia alla scientia damni, tenuto conto che il debitore, con l'atto dispositivo, si sarebbe spogliato di tutti i propri beni e tenuto conto dell'anteriorità del credito, che dimostrerebbe la consapevolezza del danno arrecato alle proprie ragioni creditorie.
2. Si è costituito in giudizio il convenuto , argomentando per l'infondatezza Persona_2
della domanda e chiedendone il rigetto. In particolare, parte convenuta ha eccepito la mancanza di pregiudizio alle ragioni creditorie dell'atto di donazione, essendo il medesimo proprietario di altri immobili aggredibili in caso azioni esecutive, meglio specificati nella comparsa di costituzione, oltre che titolare di un'attività commerciale. Ha altresì dedotto il difetto dell'elemento soggettivo, non avendo il medesimo compiuto l'atto dispositivo con l'intenzione di recare pregiudizio al credito vantato da parte attorea, avendo donato la quota di
2 proprietà dell'immobile alla propria figlia. Quanto al credito ha eccepito che nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'odierna parte attrice.
Sulla scorta di quanto sopra, parte convenuta ha quindi contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ed ha chiesto il rigetto della domanda.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della donataria, si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_3 la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., in particolare che l'atto di donazione avrebbe arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di parte attrice, oltre che dell'elemento soggettivo. In particolare, la terza chiamata ha eccepito che il patrimonio residuo del debitore sarebbe tale da garantire il soddisfacimento del credito, essendo proprietario di altri beni immobili e, in particolare, di 4/5 di un Persona_2
fabbricato riportato in catasto al foglio di mappa n. 4 particella n. 217 del Comune di
Pianopoli, per un valore complessivo di mercato di €. 41.500,00 e di un immobile, sito nel
Comune di Pianopoli, al foglio di mappa 3 particella 155 avente un valore di € 30.000,00. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
4. Ritenuta la causa matura per la decisione e fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, con ordinanza del 17.05.2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto decesso del convenuto Persona_2
La causa è stata quindi successivamente riassunta da parte attrice nei confronti degli eredi di
Persona_2
5. Si è costituita nel giudizio riassunto , in proprio ed in qualità di Controparte_1
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore entrambi quali eredi di Persona_1
, la quale, oltre a richiamare le difese precedentemente svolte dal convenuto, Persona_2
ha eccepito che con sentenza n. 395/2022 del 30.05.2022, a definizione del giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito della morte di , il Persona_2
Tribunale di Lamezia Terme ha disposto la cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'obbligo di mantenimento e impossibilità degli eredi di subentrare nella posizione processuale del de cuius.
6. Si è costituito nel giudizio riassunto il quale ha eccepito il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva, avendo rinunciato all'eredità, come da certificato prodotto.
Ha quindi chiesto di essere estromesso dal giudizio.
3 7. Nel giudizio riassunto si è altresì costituita reiterando le eccezioni e Controparte_3
difese già formulate ed insistendo nel rigetto della domanda.
8. Dopo una serie di rinvii al carico di ruolo, all'udienza del 19.12.2024, il sottoscritto giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di seettembre 2024, ha fissato successiva udienza per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 1.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente, la causa è decisa nei termini seguenti.
9. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Come noto, l'azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., è uno strumento di conservazione della generica garanzia patrimoniale del credito, secondo quanto previsto dall'art. 2740 c.c..
Tale azione può essere esperita avverso gli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dal debitore al fine di rendere tali atti inefficaci nei confronti del creditore, in modo che quest'ultimo possa promuovere azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'atto dispositivo pregiudizievole, contro i terzi acquirenti.
Presupposto dell'azione in questione è innanzitutto l'esistenza del credito a tutela del quale l'azione in questione è preposta.
Al riguardo, occorre rilevare come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 17 ottobre
2001, n. 12678; Cass., sez. un., 18 maggio 2004, n. 9440; Cass., 9 febbraio 2012, n. 1893;
Cass., 14 maggio 2013, n. 11573; Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass., 15 novembre 2016, n.
23208).
Occorre altresì precisare che è tutelabile mediante l'azione revocatoria anche il credito vantato a titolo di assegno di mantenimento, nei confronti del coniuge separato. E' indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento diventi creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica
(Cass. Civ., n. 3336/2007), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass.
4 Civ., n. 6975/2005) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell'ammontare dell'assegno). Né, peraltro, può dubitarsi che per l'adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell'art. 2740 c.c., con tutti i suoi beni (Cass. Civ., n. 15603/2005). Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., giacché l'azione revocatoria, per un verso, non postula - come detto - la liquidità o esigibilità del credito (che può essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilità, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento
(attuale, e cioè al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore.
Inoltre, la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che “il diritto di credito all'assegno del coniuge separato sarà garantito, a prescindere da chi abbia la disponibilità del bene, dal vittorioso esperimento dell'azione revocatoria che gli consentirà il soddisfacimento del credito sul bene nel caso di insolvibilità del debitore o quando l'atto di disposizione abbia determinato difficoltà per l'esazione del credito stesso” (Cass. n. 17009/2005).
Deve altresì evidenziarsi che se è vero che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, quale obbligazione di natura personalissima, si estingue con il decesso dell'obbligato, non vi è dubbio che, invece, si trasmette agli eredi il debito pregresso, in relazione alle somme maturate sino al decesso. Infatti, i cd. arretrati maturati sino al decesso, costituiscono un'obbligazione pecuniaria già entrata nel patrimonio del debitore, la cui debenza dunque permane. Infatti, essi restano acquisiti, quale debito, al patrimonio del dante causa, e, come tali, passano agli eredi: onde l'altro coniuge rimasto in vita ben potrà agire, se sia ne mancato il pagamento, direttamente in executivis nei confronti di essi, giovandosi del medesimo titolo (Cass. Sez. Un. 20494/2022).
Tanto premesso, nel caso di specie, l'azione è procedibile nei confronti degli eredi di _2
, nei confronti dei quali, dunque, il giudizio è stato correttamente riassunto.
[...]
Deve a questo punto, prima di procedere alla valutazione della sussistenza degli altri presupposti necessari per l'accoglimento della domanda, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , il quale ha dedotto e documentato la rinuncia Controparte_2 all'eredità di . Persona_2
5 Ciò posto, come noto, ulteriore presupposto per l'esercizio dell'azione in questione è inoltre la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'eventus damni, ovvero il pregiudizio per le ragioni creditorie.
Al riguardo, in giurisprudenza si è precisato che tale requisito è configurabile non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno. E' cioè sufficiente che l'atto di disposizione patrimoniale determini una modificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere più difficile o incerta l'esecuzione coattiva del credito o comunque da comprometterne la fruttuosità (in tal senso, a titolo esemplificativo: Cass. 12144/1999 e Cass. 23743/2011).
L'accoglimento della domanda richiede inoltre la sussistenza dell'elemento soggettivo, che si atteggia diversamente a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o successivo al sorgere del credito e che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o a titolo gratuito.
Infatti, in caso di atto successivo al sorgere del credito, è necessario che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore (c.d. scientia damni), mentre in caso di atto anteriore al sorgere del credito è necessario che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis). In entrambi i casi, se l'atto posto in essere del debitore è a titolo gratuito non rileva lo stato soggettivo del terzo, rilevante, invece, qualora l'atto di disposizione patrimoniale, posto in essere dal debitore sia a titolo oneroso. In tal caso, infatti è necessario che il terzo fosse consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, è necessario che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Ebbene, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di parte attorea.
Innanzitutto, deve ritenersi sussistente il credito di € 12.500,00 a titolo di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2015, che peraltro non è stato contestato dal convenuto.
Devono ritenersi sussistenti anche gli ulteriori presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
Deve senz'altro ritenersi sussistente l'eventus damni che, come sopra evidenziato, consiste nel semplice pericolo che l'atto di disposizione patrimoniale, determinando una modificazione, qualitativa o quantitativa, della situazione patrimoniale del debitore, renda più difficile o incerta l'esecuzione coattiva del credito o comunque ne possa compromettere la fruttuosità.
6 Per dare prova della sussistenza dell'eventus damni, inoltre, il creditore può limitarsi a comprovare la diminuzione qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore. E' invece onere della parte debitrice provare che, nonostante la variazione, il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (v. in tema, Cass. n.1902/15 e n. 1896/12).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova non può ritenersi fornita dai convenuti, non potendosi ritenere provato che il residuo patrimonio del debitore sia sufficiente a garantire il credito di parte attorea.
Infatti, alla luce della documentazione prodotta, risulta che, diversamente da quanto ritenuto dai convenuti l'Unità immobiliare sita nel Comune di Pianopoli riportata nel Catasto
Fabbricati del Comune di Pianopoli al Foglio 3, p.lla 155 sub 10 per intera proprietà, risulta gravata da pignoramento immobiliare iscritto con il n. 49/2015 R.G.E. da un istituto di
Credito.
Mentre per le restanti unità immobiliari, risulta titolare della quota di 1/5 e Persona_2
non di 4/5 come dal medesimo dedotto e, tenuto conto del valore complessivamente stimato, riportato dallo stesso convenuto, pari ad euro 41.500,00, non risulta sufficiente a garantire l'eventuale soddisfacimento del credito di parte attorea.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi, pertanto provata la sussistenza dell'eventus damni.
Infatti, non vi è dubbio che , con l'atto di donazione del 21.12.2015, abbia Persona_2
determinato una variazione quantitativa e qualitativa nella composizione del suo patrimonio, atteso che ha ceduto la parte economicamente più rilevante del proprio assetto patrimoniale
(la quota pari a ½ della casa di abitazione con relativa pertinenza rispetto a 1/5 delle altre 2 unità immobiliari) e sulla quale parte attrice avrebbe potuto agevolmente soddisfare le proprie ragioni, essendo titolare della restante quota di ½ e avendo, pertanto, un interesse all'eventuale assegnazione.
A fronte dell'ammontare del credito vantato da parte attorea, la modifica della consistenza patrimoniale posta in essere con l'atto dispositivo oggetto di causa, rende senz'altro maggiormente difficile l'eventuale soddisfacimento coattivo del credito. Ed infatti è ben ipotizzabile che le uniche quote aggredibili pari a 1/5 delle unità sopra descritte non possano garantire la fruttuosità dell'eventuale azione esecutiva, rendendo incerta l'azione e il soddisfacimento del credito.
7 Passando all'esame dell'elemento soggettivo, deve evidenziarsi che nel caso di specie, oggetto di revocatoria è un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito, trattandosi di donazione, posto in essere successivamente al sorgere del dedotto credito.
Al riguardo, occorre evidenziare come per giurisprudenza pacifica “ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria, perché sussista il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato è sufficiente l'insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare
o che sia scaduto ed esigibile” (Cass. civ., Sez. II, 11/02/2005, n. 2748 e Cass. civ., Sez. III,
18/08/2011, n. 17356).
Ebbene, nel caso di specie, l'atto pubblico di donazione, oggetto del presente giudizio, è stato stipulato in data 21.12.2015. Il credito vantato da parte attorea nei confronti del convenuto
è sorto anteriormente alla predetta stipula, posto che esso deriva dal mancato Persona_2 pagamento dell'assegno di mantenimento a far data dal mese di marzo 2015.
Conseguentemente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per come sopra evidenziato, ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente che il creditore provi la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto dispositivo arrecava alle ragioni del creditore.
Al riguardo, deve ribadirsi che, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare, allorché l'atto di disposizione patrimoniale sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore.
Si è al riguardo precisato che l'elemento soggettivo è integrato dalla semplice conoscenza a cui va equiparata la agevole conoscibilità nel debitore di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine alla intenzione fraudolenta.
(Cass. Civ. n.1068/2007; Cass. Civ. n. 10430/2005).
Come noto, tale prova può essere fornita dal creditore anche mediante presunzioni.
Al riguardo, come evidenziato da parte attorea, deve ritenersi che nel momento in cui è avvenuta la stipula notarile, il debitore avesse o comunque avrebbe potuto avere agevolmente, consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Infatti, in forza della sentenza n. 523/2007 del 04.06.2007 emessa nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra i coniugi e , quest'ultimo era obbligato a corrispondere Parte_1 Persona_2
a favore dell'odierna attrice, un assegno di mantenimento mensile pari ad € 500,00, poi
8 successivamente ridotto ad € 400,00; alla data del 21.12.2015 di stipula dell'atto notarile, parte convenuta si era già resa inadempiente e, per i successivi mesi, ha continuato a non assolvere al proprio obbligo di mantenimento così dimostrando l'intento di voler pregiudicare il soddisfacimento del credito di parte attrice.
Pertanto, si deve ritenere, in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che il convenuto debitore non potesse non avere la ragionevole consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, era in concreto arrecato alle ragioni creditorie.
Alla luce di tutto quanto esposto la domanda formulata dalla parte attorea deve essere accolta.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di Controparte_3 dell'atto di donazione stipulato in data 21.12.2015, in quanto posto in essere in pregiudizio alle ragioni creditorie dedotte.
5. Quanto alle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate, sulla base del valore della domanda, con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, in favore di parte attorea con riduzione alla metà ex art. 130 d.p.r. 115/2022, stante l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e in favore del convenuto con riduzione Controparte_2
alla metà tenuto conto della limitata attività difensiva espletata nelle diverse fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto;
Controparte_2
2) in accoglimento della domanda proposta da , dichiara inefficace Parte_1 nei confronti della medesima, l'atto pubblico di donazione, rogito notaio Per_3
di Catanzaro del 21.12.2015, rep. n. 98880, Racc. n. 24759, registrato a
[...]
Catanzaro in data 13.01.2016 e trascritto in pari data presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Catanzaro;
3) condanna la convenuta , in proprio ed in qualità di genitore Controparte_4
esercente la potestà genitoriale sul minore e la convenuta Persona_1 [...]
parti soccombenti, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che CP_3
liquida in complessivi euro 2.538,50, oltre accessori come per legge in favore di con distrazione in favore dell'Erario, risultando la stessa Parte_1
9 ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori come per legge, in favore del convenuto . Controparte_2
Lamezia Terme, 2 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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