Sentenza 12 maggio 2003
Massime • 1
Interpretare la domanda è compito del giudice di merito, sicché la corte di cassazione ha solo il potere di controllare la legittimità del procedimento di interpretazione e la logicità del suo esito; tuttavia, ove la parte sostenga che il giudice abbia pronunciato su una domanda diversa da quella proposta e lamenti la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2003, n. 7198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7198 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CELUC LIBRI SRL, in persona dell'Amministratore Unico Sig.ra IT EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 195, presso lo studio dell'avvocato ANNA MANDORLO, difesa dall'avvocato GIORGIO MARZOCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA SANTA VALERIA 3/5 MILANO, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore Dott. Giancarlo Redaelli, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DE MARCHI, difeso dall'avvocato CRISTINA MORDIGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2170/00 del Tribunale di MILANO, Sezione 3^ Civile, emessa il 21/02/00 e depositata il 24/02/00 (R.G. 5263/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giunio RIZZELLI (per delega avv. Giorgio Marzocchi);
udito l'Avvocato Massimo CORTI (per delega avv. Cristina Mordiglia);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La controversia è insorta nel corso di un'esecuzione forzata per obblighi di fare iniziata dal ON di Milano via Santa Valeria 3/5 contro la società UC LI s.r.l. 2. - Lo svolgimento del giudizio in primo grado è così riferito nella sentenza impugnata.
La UC LI depositava il 28.4.1999 un ricorso per opporsi all'esecuzione.
Questa era stata promossa in forza della sentenza 917/91 del tribunale di Milano, che aveva inibito alla UC LI di destinare ad attività di bar o ad attività similari parte del negozio di sua proprietà ubicato nello stesso condominio: la sentenza era stata confermata dalla corte d'appello di Milano ed era passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla UC LI.
L'opponente eccepiva la nullità e improcedibilità dell'azione esecutiva, perché era stata promossa senza la notifica del titolo esecutivo, in quanto il ON aveva notificato come titolo esecutivo la sola sentenza di primo grado e non anche quelle di appello e di cassazione;
chiedeva, quindi, che, disposta la sospensione dell'esecuzione, venisse dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva.
Il ON si costituiva in giudizio e si difendeva sostenendo che s'era in presenza di un'opposizione agli atti esecutivi, che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché non era stata proposta entro cinque giorni dalla notifica del precetto. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il difensore della UC LI rinunciava al mandato e nella successiva udienza si costituiva un nuovo difensore, il quale depositava una memoria, in cui confermava i motivi di opposizione già proposti, affermando l'inesistenza del titolo esecutivo.
Respinta in tale udienza l'istanza di sospensione, il giudice dell'esecuzione fissava la prima udienza di trattazione, nella quale le parti venivano invitate a precisare le conclusioni. 2.1. - Dall'epigrafe della sentenza risulta che la UC LI precisava le conclusioni chiedendo che l'azione esecutiva fosse dichiarata improcedibile per mancanza del titolo esecutivo. 3. - Il tribunale di Milano, con sentenza 24.2.2000, ha ritenuto che la parte avesse proposto una opposizione agli atti esecutivi perché non aveva contestato l'esistenza del titolo esecutivo, ma che fosse stata notificata come titolo esecutivo la sentenza del tribunale di Milano, anziché la sentenza della corte d'appello.
Il tribunale ha dichiarato che l'opposizione era inammissibile perché era stata proposta oltre il termine di cinque giorni da quello in cui era stato notificato il ricorso per l'esecuzione degli obblighi di fare.
4. - La UC LI ha chiesto la cassazione della sentenza. Oltre al ricorso, ha notificato, il 21.7.2000, l'elenco di 15 documenti, poi depositati.
Il ON ha resistito con controricorso.
La UC LI ha in seguito depositato per l'udienza di discussione una memoria, accompagnata da 46 documenti.
All'udienza di discussione, un procuratore speciale della UC LI ha poi chiesto di essere autorizzato a proporre una querela di falso:
a questo fine ha depositato la procura, la dichiarazione di querela ed un fascicolo di 31 documenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene sei motivi.
La cassazione della sentenza in tutti i motivi è chiesta per il vizio di nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 n. 4, 156 secondo comma, 112, 113, 277, 615 secondo comma, 474 e 295 dello stesso codice oltre che dell'art. 118 disp. att.).
Diversa è però la tesi svolta nei primi cinque motivi e nel sesto. La tesi sostenuta nei primi cinque motivi è in sintesi che la UC LI non aveva proposto un'opposizione agli atti esecutivi, ma un'opposizione all'esecuzione.
A ciò è anche dedicato il punto 6 della memoria.
La tesi sostenuta nel sesto motivo è che l'esecuzione forzata per obblighi di fare non avrebbe potuto comunque essere esperita, perché non può esserlo per attuare coattivamente obbligazioni di fare non fungibili.
Con la memoria sono state prospettate questioni, che, secondo la ricorrente, da un lato sono rilevabili di ufficio, dall'altro vengono logicamente prima dei motivi di ricorso, per cui ne è stato chiesto che l'esame preceda quello dei motivi.
La querela di falso è stata infine proposta a sostegno del fondamento di alcune delle questioni poste nella memoria. Ritiene la Corte che l'esame di tutte le questioni sollevate dalla ricorrente debba seguire l'ordine cronologico in cui sono state prospettate.
Ciò perché è il ricorso che delimita l'oggetto del sindacato e quindi l'ambito dei poteri che la Corte può esercitare di ufficio;
inoltre, perché la querela di falso può essere ammessa in quanto investa documenti rilevanti, ma, per stabilire se lo sono, è prima necessario decidere se il fondo delle questioni prospettate nella memoria può essere esaminato.
2. - Ci si deve dunque soffermare sul ricorso e sui suoi primi cinque motivi.
La ricorrente sostiene questo.
Il ON voleva eseguire coattivamente un'obbligazione di non fare cui la UC sarebbe stata a suo tempo condannata dal tribunale con sentenza confermata dalla corte d'appello.
Nell'opporvisi, aveva sì fatto rilevare che in un caso del genere a dover essere notificato come titolo esecutivo è la sentenza d'appello e non quella di primo grado, com'era invece avvenuto. Ma il punto centrale della sua contestazione era consistito nel dedurre che sul punto controverso la pronuncia del tribunale non era stata affatto confermata dalla corte d'appello, che ne aveva del tutto taciuto, sicché, dopo la sentenza d'appello, quella di primo grado aveva perso sul punto ogni efficacia.
Ciò costituiva un'opposizione all'esecuzione, perché era rivolta a far affermare che non s'era formato in favore del ON un titolo esecutivo che gli consentisse di promuovere e far proseguire l'esecuzione intrapresa.
La tesi è svolta con richiamo agli atti di parte depositati nel giudizio di primo grado, che sarebbero stati male interpretati dal tribunale.
2.1. - I motivi non sono fondati.
2.2. - Prima di esaminarli nel merito è necessario fissare alcuni punti.
2.2.1. - Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (art. 615, primo comma, cod. proc. civ.).
Quando un'esecuzione in forma specifica per obblighi di fare o non fare è iniziata sulla base di una sentenza di condanna, com'è avvenuto nel caso, e tralasciando per il momento l'ipotesi in cui si mette in discussione la inidoneità della obbligazione ad essere:
eseguita coattivamente, la contestazione investe il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, se si sostiene che nel momento in cui l'opposizione è proposta o il diritto accertato nella sentenza non sussiste più, perché la correlativa obbligazione si è estinta per adempimento o per altra causa, oppure la sentenza di condanna non aveva mai avuto o aveva ormai perduto esecutività.
Il tipo di contestazione che la ricorrente afferma d'avere sollevato rientra nello schema della opposizione all'esecuzione: tesi della parte, infatti, è che, quando l'esecuzione è stata promossa, la sentenza d'appello aveva non già fatto acquistare efficacia esecutiva alla condanna pronunziata dal tribunale, ma aveva determinato la perdita di ogni sua efficacia, perché la sentenza d'appello non aveva confermato sul punto la pronuncia di primo grado.
2.2.2. - Si tratta allora di decidere, se la domanda della attuale ricorrente sia stata questa o la diversa domanda che il tribunale ha ritenuto gli sia stata proposta.
Ed a questo fine è necessario avvalersi della distinzione tra titolo esecutivo in senso sostanziale e titolo esecutivo in senso documentale, con riferimento ai casi in cui il diritto di credito è stato oggetto di accertamento in giudizio.
Titolo esecutivo in senso sostanziale è il complesso delle condizioni regolate dalla legge processuale, nel concorso del Le quali una parte acquista il diritto a chiedere tutela esecutiva per una situazione giuridica soggettiva di cui sia stato dichiarato titolare - alla sua disciplina provvede l'art. 474 cod. proc. civ., in unione con le norme che stabiliscono da quali atti o provvedimenti il diritto deve risultare accertato e, a proposito delle sentenze, quali hanno efficacia esecutiva.
La contestazione che investe la mancanza di titolo esecutivo in senso sostanziale da luogo ad opposizione ad esecuzione, perché si mette in discussione che la parte istante abbia acquistato il diritto a tutelare esecutivamente il suo credito.
Titolo esecutivo in senso documentale è invece il documento da cui deve risultare che si sono verificate le condizioni per chiedere la tutela esecutiva.
Quando è pronunciata in primo grado una sentenza di condanna e la statuizione di condanna è appellata, una volta pronunciata la sentenza di appello questa si sostituisce a quella di primo grado ed è da tale sentenza che deve risultare che la condanna pronunciata in primo grado non è stata modificata o come è stata modificata. Ciò non significa che la sentenza d'appello debba riprodurre nel dispositivo oltre che nella motivazione le statuizioni della sentenza di primo grado interamente confermata: è bensì sufficiente, in caso di conferma della sentenza di primo grado a proposito del diritto in essa accertato, che la sentenza di appello dichiari confermata o non modificata per la relativa parte la sentenza di primo grado, potendo la portata della seconda, pronuncia essere poi interpretata attraverso la prima.
Del titolo in senso documentale l'art. 479 impone lei notificazione al debitore prima che sia iniziata l'esecuzione e di questo titolo esecutivo e del precetto richiede sia eseguito il deposito nella cancelleria del giudice dell'esecuzione insieme al primo atto del processo esecutivo.
Ma se l'esecuzione inizi senza che il titolo sia stato affatto notificato ovvero se venga notificata non la sentenza d'appello, ma la sentenza di primo grado, il titolo esecutivo in senso sostanziale non manca e la contestazione che cada sulla mancata notifica del titolo esecutivo da luogo ad una opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.). 2.2.3. - La giurisprudenza della Corte non registra un indirizzo unitario a proposito dei poteri che spettano alla corte di cassazione quando si tratta di decidere su un motivo di ricorso che prospetti la questione se la parte abbia chiesto al giudice di pronunciarsi su domanda diversa da quella che il giudice di merito, interpretandola, ha ritenuto gli sia stata proposta. Prevalente appare l'indirizzo per cui interpretare la domanda è compito del giudice di merito, sicché la corte di cassazione ha solo il potere di controllare la legittimità del procedimento di interpretazione e la logicità del suo esito, e, tuttavia, se la parte sostiene che il giudice abbia pronunciato su una domanda diversa da quella proposta e lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, la corte di cassazione può formulare una sua diretta interpretazione degli atti della parte (Cass. 2 marzo 2001 n. 3016; 24 marzo 2000 n. 3538). La Corte ritiene di attenersi a questo indirizzo.
2.3. - Gli atti della parte che possono essere esaminati sono due:
il ricorso 19.4.1999 e la comparsa 29.5.1999.
Non il solo ricorso, perché la comparsa è stata depositata in una udienza di rinvio di quella, che era stata fissata per la comparizione delle parti in base a quanto prescritto sia dal secondo comma dell'art. 615 sia dal primo comma dell'art. 618 cod. proc. civ., e dunque in una udienza afferente ancora al processo esecutivo e prima che fosse fissata la prima udienza di trattazione, a norma dell'art. 183 cod. proc. civ., sulla base degli artt. 616 o 618, secondo comma, cod. proc. civ. 2.3.1. - L'attuale ricorrente, con il ricorso 19.4.1999, ha certamente proposto una opposizione agli atti esecutivi.
La proposizione rilevante al fine e del resto l'unica che spieghi perché il ricorso è stato presentato è la seguente: - "La parte esecutata deve eccepire la nullità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa senza la notifica del titolo esecutivo. Difatti l'esecutante ha notificato la sentenza di primo grado senza allegare le decisioni successive della Corte d'appello e della Corte di cassazione, quantunque confermative".
Il provvedimento richiesto su questa base è stato che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva. 2.3.2. - Il tenore della memoria 29.5.1999 è meno chiaro. Una prima parte della memoria contiene la descrizione degli antefatti ed è in qualche modo volta a tornare sulla questione che era stata discussa nel precedente giudizio di merito - se cioè il regolamento di condominio vietasse o no il tipo di attività che era stato inibito alla parte d'intraprendere e se l'impedimento ad esercitarla fosse necessario per contemperare gli interessi della società e del ON, cosa su cui il consulente nominato dal tribunale nel procedimento esecutivo aveva ritenuto di esprimere una valutazione negativa.
Una seconda parte della memoria contiene le seguenti proposizioni:
"1) il titolo per cui si procede è la Sentenza di primo grado n. 917 del 21.06.90-04.02.91;
"2) successivamente sono intervenute le decisioni della Corte d'appello e della Cassazione, rendendo priva di efficacia la sentenza n. 917 del 21.06.90-04.02.91, "3) infatti, anche in caso di conferma, la Sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado che diviene unico titolo esecutivo che il creditore è tenuto a notificare per procedere all'esecuzione forzata - segue il richiamo di Cass. 79/2591, 73/2885, 70/1622 e 92/6438);
"4) anche in caso di conferma, la Sentenza di Appello (tra l'altro parzialmente riformata) si sostituisce a quella di prime grado e diviene unico titolo esecutivo - segue il richiamo di Cass. 79/2591 e 98/521;
"5) che pertanto è inesistente il titolo per cui si procede e tale mancanza (del titolo) non potrà essere sanata dalla sua successiva acquisizione nel corso del procedimento.
"Che pertanto, per quanto sopra esposto, anche alla luce della relazione C.T.U., la Sri UC LI ut sopra rappresentata e difesa, insiste, previa sospensione dell'esecuzione, perché venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione esecutiva de qua, per mancanza del titolo".
Ritiene la Corte che, valutando le proposizioni riportate alla stregua del criterio discretivo illustrato al punto 2.2.2, effettivo oggetto della contestazione sia stato ancora una volta il punto di quale avrebbe dovuto essere il documento da notificare come titolo esecutivo, la sentenza della corte d'appello anziché solo quella del tribunale.
Effettivo oggetto della contestazione non è stato invece che accertamento e conseguente condanna pronunciati dal tribunale fossero stati riformati a seguito dell'appello proposto sul punto dalla società.
Conviene aggiungere che sulla stesa falsariga si muove la comparsa conclusionale.
2.3.3. - Se mai, quale motivo di un'opposizione qualificabile come opposizione all'esecuzione avrebbe potuto essere, nella memoria 29.5.1999, il riferimento alla due questioni di cui si è fatto cenno: non esservi nel regolamento di condominio divieto all'esercizio dell'attività che la UC LI avrebbe volute intraprendere;
non essere necessario impedire l'attività per evitare i fastidi paventati dal ON.
Sarebbe stato tuttavia un motivo di opposizione che il tribunale non avrebbe potuto esaminare, perché quando è posto in esecuzione un provvedimento giurisdizionale i fatti impeditivi od estintivi del diritto dedotto nel processo in cui il provvedimento è stato emesso si debbono far valere in sede di impugnazione dello stesso provvedimento e non lo possono essere con l'opposizione all'esecuzione.
2.3.4. - Avendo la Corte proceduto alla diretta interpretazione della domanda, restano superate le considerazioni svolte su questo aspetto della controversia nel numero 5 della memoria. 2.4. - La sentenza del tribunale non presenta dunque il vizio denunciato nei primi cinque motivi.
3. - Si è anticipato che la tesi sostenuta nel sesto motivo è che l'esecuzione forzata per obblighi di fare non avrebbe potuto comunque essere esperita, perché non può esserlo per attuare coattivamente obbligazioni di fare non fungibili, qual era quella imposta alla UC LI.
Il motivo non è ammissibile.
Della questione la sentenza del tribunale non fa cenno e la ricorrente non indica in quale parte del ricorso e della memoria prima considerati essa sarebbe stata sollevata.
È invece onere della parte che chiede la cassazione della sentenza a riguardo di un punto che non ha costituito oggetto di decisione indicare quale parte dei suoi scritti avrebbero dovute essere interpretati nel senso che al giudice era stato chiesto di pronunciarsi su quello specifico punto, costituente oggetto di una domanda o di una eccezione.
4. - La ricorrente, con la memoria consentita dall'art. 378 cod. proc. civ., ha sottoposto all'esame della Corte una serie di altre questioni.
Le questioni sollevate con la memoria investono i punti che si verranno mano a mano esponendo.
Su tutte le questioni è chiesta una pronuncia di accertamento, che deve costituire mezzo al fine per dichiarare che il ON non può fondare il suo diritto a procedere ad esecuzione forzata sulle sentenze pronunciate in confronto della UC LI nel giudizio di cognizione, perché tali sentenze sono da considerare giuridicamente inesistenti o comunque invalide.
Ai fini di tale accertamento, sono stati depositati a corredo della memoria i 46 documenti di cui si è detto nel riferire sullo svolgimento del processo.
4.1. - La prima delle tesi svolte (ai numeri 1, 1.1, 1.2. e 1.3) è che alla UC non può essere opposto il regolamento di condominio per la parte, l'art. 3, su cui il ON si è fondato per sostenere che la UC non potesse adibire a bar l'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà.
Questo, in sintesi, per tre motivi:
- perché il contratto 19.6.1986, con cui la UC ha acquistato l'unità immobiliare, è nullo o annullabile, "limitatamente alla clausola in cui si da una falsa rappresentazione della realtà nell'affermare che l'acquirente (UC LI S.r.l.) dichiarava di conoscere ed accettare il regolamento condominiale quando la circostanza (di fondamentale rilievo) non rispondeva al vero...";
- perché il contratto 19.6.1986, per questa parte, costituisce il frutto del dolo e della truffa contrattuale della venditrice, che ha mancato di rappresentare l'esistenza di vincoli all'uso da parte dei condomini delle unità immobiliari in proprietà esclusiva e dei beni comuni;
- perché la UC non ha mai accettato con un espresso patto ne' il regolamento di condominio ne' altre disposizioni incidenti in senso limitativo su quei diritti, sicché il regolamento di condominio non le può essere opposto.
Si tratta di questioni inammissibili, nel senso che la Corte non ne può vagliare il merito.
Compito della Corte è vagliare l'ammissibilità del ricorso ed il fondamento dei motivi per cui con il ricorso è chiesta la cassazione della sentenza.
Esaminando i motivi di ricorso, come si è visto, la Corte è pervenuta a ritenere che il tribunale abbia esattamente deciso, quando ha qualificato la domanda come una opposizione agli atti esecutivi.
Orbene, rispetto a sentenza pronunciata su opposizione agli atti esecutivi, e nella specie su opposizione relativa alla regolarità dell'atto di parte che consiste nel far precedere l'inizio dell'esecuzione dalla notificazione del titolo in forme, esecutiva (art. 479 cod. proc. civ.), questioni che attengono alla titolarità passiva dell'obbligazione di cui la parte istante viene pretendendo la realizzazione coattiva non si prestano ad essere esaminate dalla Corte di cassazione neppure se prospettate come motivo di ricorso. Un'eccezione può essere rappresentata, in linea di principio, solo da fatti che tolgono alle parti l'interesse ad una decisione sul ricorso e ciò può avvenire quante volte nel corso del giudizio vengono meno le condizioni per procedere oltre nell'esecuzione (mentre è stato ritenuto che la corte di cassazione non si possa occupare della originaria inesistenza del titolo se l'opposizione agli esecutivi sia stata dichiarata inammissibile: così Cass. 28 marzo 1970 n. 877). Ma il caso non è quello prima indicato.
Le questioni che la ricorrente vorrebbe fossero esaminate dalla Corte non hanno come oggetto l'esistenza attuale del titolo esecutivo.
Si risolvono al contrario in motivi di impugnazione della decisione giurisdizionale di cui la controparte viene chiedendo l'esecuzione forzata.
4.2. - La seconda tesi svolta nella memoria (al numero 2) è che le clausole riportate nel secondo e terzo comma del regolamento di condominio, su cui si è fondata al domanda dello stesso ON accolta nel giudizio di cognizione, sono nulle perché contrastano con norme del codice civile e della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori, sicché dovrebbe essere dichiarata la loro nullità.
Neppure questa tesi si presta ad essere esaminata nel merito. L'assunto del ricorrente si sostanzia in questo, che, in sede di opposizione all'esecuzione, si può ancora discutere a proposito del dovere eseguire l'obbligazione accertata in sede di cognizione, se la fonte contrattuale dell'obbligo può essere considerata nulla, perché contraria a norme comunitarie.
Ma tale assunto non può bastare a far spostare la sede, in cui ne dovrebbe essere vagliato il fondamento, dal giudizio di opposizione all'esecuzione, ad un incidente del giudizio di legittimità sul ricorso proposto contro sentenza, che ha deciso di una opposizione agli atti esecutivi dal contenuto già indicato.
Si aggiunga che, fondato l'assunto, si dovrebbe pur sempre accertare se il dedotto contrasto tra norma e patto esista nel caso concreto, ma questo richiederebbe un accertamento di fatto su documenti, che sono stati bensì prodotti in questa sede, ma che non possono essere esaminati, perché non riguardano la nullità della sentenza impugnata ne' l'ammissibilità del ricorso (art. 372 cod. proc. civ.). 4.3. - La ricorrente (ai numeri 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. e 3.6) sostiene una terza tesi.
La delibera 15.4.1988 dell'assemblea straordinaria del ON era radicalmente nulla: si tratta della delibera con cui l'amministratore è stato autorizzato ad agire per far accertare che il regolamento condominiale impediva che un condomino adibisse la sua proprietà individuale ad attività di bar.
Orbene, il ON, rappresentato dal suo amministratore, ha agito in giudizio affermandosi titolare del diritto di inibire alla UC LI di svolgere nella unità immobiliare di sua proprietà l'attività che si accingeva ad intraprendere.
La domanda è stata accolta nel giudizio di cognizione e sulla base di una sentenza di appello - che il ON ha sostenuto abbia confermato quella di primo grado e che è a sua volta passata in giudicato - è stata iniziata l'esecuzione forzata per ottenere l'attuazione coattiva dell'obbligazione accertata nella sentenza. Come si è già osservato, nel giudizio di cassazione cui ha dato luogo la sentenza impugnata, pronunciata su opposizione agli atti esecutivi, la Corte non può essere richiesta se non di constatare se la sentenza su cui il ON ha inteso fondare il proprio diritto di promuovere l'esecuzione forzata è una sentenza esecutiva.
Ma di questo non sì può dubitare.
Ogni altra questione in ipotesi idonea a tradursi in ragione di inesistenza giuridica della sentenza, a causa di vizi derivanti dalla violazione di norme attinenti al processo, può essere bensì fatta valere anche dopo che la sentenza è passata in cosa giudicata, ma il mezzo per farlo è l'opposizione all'esecuzione, che deve svolgersi nei pertinenti gradi di giudizio. Del resto, anche qui, come a proposito della tesi precedente, sotto vari profili, ad esempio per quanto attiene al procedimento di approvazione della delibera ed al suo contenuto, si tratterebbe di accertare, sulla base dei documenti prodotti, fatti di cui lei ricorrente allega che ne avrebbero determinato la nullità. Ma come si è già detto questi documenti non possono essere esaminati.
4.4.1. - La inesistenza giuridica delle sentenze pronunciate nel giudizio di cognizione, secondo la tesi svolta dalla ricorrente al numero 4 della memoria, deve essere pronunciata da questa Corte per la ragione che l'amministratore del condominio avrebbe potuto agire in giudizio solo se ne avesse ricevuto mandato da tutti i condomini, mentre era stato autorizzato dall'assemblea, priva però di potere deliberativo al riguardo, trattandosi di azione reale concernente il diritto dei singoli condomini alla stregua dei rispettivi atti di acquisto.
Ma anche a questo riguardo vale quanto si è osservato ai precedenti numeri 4.2. e 4.3.
4.4.2. - Sempre al numero 4 della memoria, la ricorrente chiede e per gli stessi motivi, che ad essere dichiarata inesistente sia la sentenza impugnata.
Qui si deve obiettare che il ON, in persona del sue amministratore, ha iniziato l'azione esecutiva contro la UC LI, sulla base di una sentenza pronunciata in favore dello stesso condominio, in accoglimento della domanda da esso proposta, che ha inibito alla UC LI di destinare ad attività di bar una parte del negozio di sua proprietà.
È dunque in confronto del ON, che ha assunto di avere diritto a procedere all'esecuzione forzata contro la UC LI, che questa doveva, come ha fatto, rivolgere la sua opposizione. Con tale opposizione avrebbe potuto mettere in campo tutte le ragioni che ha invece svolto nella memoria e sostenervi che la sentenza non costituiva idoneo titolo esecutivo in favore del ON e contro di lei.
Questa opposizione non è stata proposta e si è visto che di queste ragioni non si poteva discutere qui per la prima volta. Ha proposto la diversa opposizione di cui pure si è detto e con il contenuto che è stato accertato.
Necessario contraddittore di tale opposizione, correttamente individuato come tale dalla UC LI, era il ON. Dunque, la sentenza pronunciata su tale opposizione non può essere giuridicamente inesistente.
Se mai, se si potesse ritenere che l'amministratore non aveva il potere di rappresentare il ON in questa causa, il ON avrebbe dovuto essere dichiarato contumace, con conseguente esclusione di una condanna alle spese in suo favore.
Ma di questo la UC LI nel ricorso non si è lamentata. 4.4.3. - La ricorrente, al numero 4 della memoria, ha anche chiesto che sia dichiarata la nullità della ordinanza 2.12.1999 pronunciata nel processo esecutivo dal giudice dell'esecuzione. Però, se l'ordinanza fosse nulla perché l'amministratore non avrebbe il potere di rappresentare il ON nel processo esecutivo, di ciò la ricorrente si deve dolere con apposita opposizione agli atti esecutivi.
5. - Si è detto che la ricorrente ha dichiarato la propria volontà di proporre querela di falso.
Scopo di tale querela, nelle intenzioni della ricorrente, e quello per cui dall'accertamento della falsità dei documenti o meglio della parte dei documenti che si verranno indicando, dovrebbe risultare dimostrata la fondatezza di alcune questioni che si sono venute esaminando al punto 4.
La presentazione della querela di falso non può però essere autorizzata (art. 222 cod. proc. civ.). Si tratta infatti di documenti che non hanno rilevanza ai fini della decisione sul ricorso.
Non la hanno perché sono documenti che non possono essere esaminati, in quanto riguardano non la nullità della sentenza o l'ammissibilità del ricorso, ma il fondo di questioni che, lo si è visto ai nn. 4.1, 4.3. e 4.4.1, non può essere vagliato in questa sede.
I documenti sono i seguenti:
- l'atto di compravendita 19.8.1986, limitatamente alla parte del contratto contenente la clausola contrattuale, che afferma: "il fabbricato, ... è disciplinato dal regolamento di condominio e relativa tabella millesimale delle varie unità costituenti il condominio che la parte acquirente dichiara di conoscere ed accettare, che è stato allegato all'atto a rogito notaio Luigi Piontelli di Milano in data 17 novembre 1972 Rep. N. 309521";
- verbale dell'assemblea straordinaria del 15.4.1988 del ON di Via S. Valerla n. 3/5, Milano, "limitatamente: 1) alla falsità della discussione riportata e per quanto si dichiara essere stato detto dai Condomini presenti e/o rappresentati per delega sul punto primo dell'ordine del giorno;
2) alla falsità in ordine all'esistenza di un divieto espresso del Regolamento condominiale che impediva alla UC LI di poter destinare parte dei locali del suo negozio ad attività di bar;
3) alla falsità di quanto dichiarato in ordine al fatto che si sia dato 'mandato all'Amministratore per far rispettare il regolamento di condominio adendo anche le vie legali con facolta' di nominare un avvocato di fiducià contro chicchessia, tantomeno contro la UC che non aveva commesso alcuna trasgressione del Regolamento condominiale tanto più che l'attività di bar non era nemmeno cominciata, mandato che in realtà era stato arbitrariamente aggiunto dall'estensore del verbale (l'Amministratore del condominio) successivamente all'assemblea ...".
6. - La UC LI, nella memoria, resistendo al controricorso, al numero 6, ha chiesto che ne sia dichiarata l'inammissibilità, perché l'amministratore non avrebbe il potere di rappresentare il ON nel presente giudizio di cassazione.
Anche questa richiesta non è però fondata.
L'esecuzione è stata promossa per far eseguire sentenza che ha accolto la domanda proposta dall'amministratore per il ON ed ha inibito alla UC LI di destinare all'attività di bar parte del negozio di sua proprietà.
La UC LI vi ha opposto una opposizione agli atti esecutivi, con l'oggetto di cui si è discusso, ovverosia se, col notificare quale titolo esecutivo la sentenza di primo grado, il ON abbia rispettato quanto dispone l'art. 479 cod. proc. civ. Per stabilire se rientra nei poteri dell'amministratore rappresentare in tale controversia un condominio, senza necessità di una apposita autorizzazione dell'assemblea, non è dato risalire al fondamento della obbligazione da far eseguire, ci si deve invece arrestare al dato che è stata pronunciata in favore del ON una sentenza che gli attribuisce il diritto ad inibire alla UC LI di svolgere una determinata attività.
Ciò è infatti sufficiente perché si debba affermare che l'amministratore può esercitare i suoi poteri di rappresentanza del condominio anche in assenza di una nuova specifica delibera dell'assemblea, derivando questo suo potere dall'art. 1131 cod. civ. in relazione all'art. 1130.
7. - Il ricorso è rigettato.
8. - La ricorrente è condannata a rimborsare al resistente le spese del giudizio, che sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi 5.065,00 Euro, cinquemila dei quali per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003