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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/10/2025, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 18962/2019, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla Via Madonna delle Rose n. 66, c.f. , rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Federico Depetris del Foro di Torino, c.f. , C.F._2
giusta procura congiunta all'atto di citazione e domiciliata presso lo studio del difensore in Torino al Corso Francia n. 3;
-Attrice-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Campo Archero n. 11;
-Convenuta-
(contumace)
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente
[...]
in Torino (TO) al Corso Bramante n. 88, P.I. P.IVA_1
pagina 1 di 12 -Convenuta-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (artt. 2051-2043 e art. 2055 c.c.) – lesione personale.
******
Conclusioni di parte attrice
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Torino, nel merito condannare le convenute a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra , da determinarsi in via Parte_1
equitativa, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti quantificati in euro
75.499,75 oltre interessi maturati e maturandi, ovvero in quell'altra misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria con espressa riserva di ulteriormente argomentare, addurre, produrre e dedurre nei termini di legge, si richiede l'escussione testimoniale dei testi Testimone_1
(convivente dell'attrice), , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
(amici della IG.ra presenti il giorno del sinistro) e l'interrogatorio Tes_5 CP_1
formale delle controparti convenute sui capi di cui all'esposizione in fatto, emendati da eventuali elementi negativi e valutativi, da formularsi preceduti dalla locuzione
“vero che”.
Conclusioni di parte convenuta
“Ogni contraria istanza reietta, voglia l'Illustrissimo Tribunale adito in via principale respingere integralmente le domande attoree nei confronti di questa
in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiararla CP_2
esente da qualsivoglia responsabilità in relazione ai fatti di causa;
pagina 2 di 12 in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto dell'attrice a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione alle condotte della coevocata sig.ra , condannare in via esclusiva CP_1
quest'ultima al risarcimento del danno patito dall'attrice in via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse una qualsivoglia responsabilità delle convenute
- determinare le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna dell' alla quota di sua competenza CP_2
- ridurre l'entità del risarcimento cui sia tenuta l' al giusto ed al provato CP_2
- ridurre ex art. 1227 c.c. l'entità del risarcimento in relazione all'incidenza della colpa dell'attrice e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate alla luce di quanto esposto in atti in via di gradato subordine condannare la sig.ra a rimborsare qualsivoglia CP_1
somma l' fosse condannata a risarcire in virtù del vincolo di solidarietà CP_2
passiva, in eccesso rispetto a quella che sarebbe tenuta a corrispondere in conseguenza dell'accertamento di una sua responsabilità in via istruttoria ammettere prova per testi sulle circostanze esposte in fatto da intendersi precedute da “vero che” con riserva di indicare i testi e con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare mezzi di prova nei termini di legge.
Con il favore delle spese di giudizio ex DM. 10.03.2014, n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1, comma 208 L. n. 266/05 (23,8% dell'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'ente. Esente IVA e CPA”.
******
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio l' Controparte_3
unitamente a , al fine di sentirle condannare in solido tra
[...] CP_1
pagina 3 di 12 loro ex art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni patiti in seguito all'occorso denunciato.
Parte attrice espone che, in data 17.04.2017, allorquando era ospite a casa di una conoscente, tale , mentre era in giardino intenta a seguire i giochi CP_1
della FI, cadeva in un fossato coperto da erba alta e, dunque, non visibile, accusando immediatamente fortissimo dolore alla caviglia e piede sinistro.
Il giorno successivo, a causa del dolore e del gonfiore della caviglia sinistra si recava al pronto soccorso del CTO dove le veniva diagnosticata una distorsione di caviglia sinistra, prescritta una doccia gessata con divieto di carico.
Successivamente, continuando a lamentare dolore e gonfiore della caviglia si sottoponeva ad ulteriori accertamenti che evidenziavano la rottura del legamento peroneo-astragalico anteriore e grave distorsione legamento peroneo calcaneare.
La rottura del legamento veniva accertata solo in data 25/05/17 a seguito di ecografia. Tali circostanze hanno insinuato nell'attrice il convincimento che il personale sanitario, in sede di primo accesso, abbia errato nella diagnosi aggravando le lesioni iniziali, ritenendo integrarsi una responsabilità da contatto sociale qualificato ex art 1218 c.c. o in subordine ex art 2043 c.c.
Parte attrice invoca, altresì, la responsabilità solidale delle due convenute ex art
2055 c.c., trattandosi a dire dell'attrice, di concorso di cause efficienti alla produzione di un unico evento dannoso.
A sostegno della propria domanda la sig.ra , in particolare, lamenta la Pt_1
sussistenza, da un lato, della responsabilità della sig.ra ex artt. 2043 e CP_1
2051 c.c., per non aver provveduto alla corretta manutenzione del campo in cui si era verificato l'evento, nonché di aver omesso di avvisare gli ospiti della presenza di un fossato nello stesso, condotta omissiva, cui causalmente riconduceva l'evento lesivo;
dall'altro lato, l'attrice reclamava la responsabilità dell' ex CP_2
artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto il personale medico del Pronto Soccorso del CTO, cui la sig.ra si rivolgeva il giorno successivo alla caduta, sarebbe Pt_1
pagina 4 di 12 asseritamente incorso in un “grave errore” diagnostico con conseguente
“individuazione di un'errata terapia e il protrarsi della sintomatologia dolorosa”, con successivo deficit funzionale.
L'azienda ospedaliera si è costituita in giudizio respingendo integralmente la domanda attorea ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità in relazione ai fatti di causa, eccependo che le prestazioni diagnostico-terapeutiche eseguite sulla paziente pienamente siano state appropriate secondo le linee guida applicabili e non ravvisando imprudenza, negligenza, né imperizia in capo al personale medico intervenuto, imputando alla di non aver seguito le indicazioni di cura raccomandatele e di aver poi Pt_1
proseguito presso altro centro medico l'iter diagnostico-terapeutico.
La convenuta nel corso del presente giudizio è rimasta contumace. CP_1
Rilevanti appaiono gli esiti delle prove per testi al fine di chiarire la dinamica dell'occorso e delineare eventuali profili di responsabilità in capo alle parti convenute.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che la casa di è una sorta di CP_1
rustico/cascinale con un cortile;
un cancello al fondo del cortile divide quest'ultimo da un terreno incolto con l'erba alta. Nel corso della giornata del
17.04.2019, la ha aperto il cancello chiuso a chiave, invitando i bambini CP_1
presenti ad andare a giocare nel campo incolto, non avvertendo gli ospiti della presenza di un fossato coperto dall'erba alta.
Il teste , riferisce: “C'era un grosso campo con l'erba incolta e alta Testimone_1
forse più di un metro. … In questo campo c'è il letto di un canale in secca e rimane vuoto e c'è l'avvallamento… abbiamo sentito che ha urlato perché è caduta Pt_1
….. E' stata la padrona di casa a farci andare nel campo perché la zona era delimitata da una rete con un cancello chiuso a chiave e la signora a metà CP_1
giornata ci ha aperto con le chiavi il cancello … Non so neanche se la signora
pagina 5 di 12 sapesse della presenza del letto del fiume ma comunque non ci ha detto CP_1
nulla”.
Il teste in merito ai capi attorei ammessi ha dichiarato … “ ha Testimone_6 CP_1
detto ai bambini che se volevano giocare avrebbero dovuto farlo nel terreno incolto… ha aperto la porta …ha lasciato il cancello aperto e noi adulti controllavamo la situazione a vista rimanendo in cortile. …IS insieme a mia FI è andata a richiamare i bambini. Mentre io stavo sistemando in cucina, mia FI è venuta dirci che era caduta. In verità anche mia FI Pt_1
era caduta subito dopo . mi ha raccontato che mentre recuperavano i Per_2
bambini è finita per prima in un fosso o in una voragine (non so precisare) e Pt_1
subito dopo è finita dentro anche mia FI. Ho visto con la caviglia gonfia, Pt_1
seduta su una sedia in cortile. L'aveva portata lì a braccia ”. Tes_1
Anche il teste , ha confermato la circostanza che Testimone_3 CP_1
abbia aperto il cancello in cortile permettendo l'accesso nella zona incolta coperta da erba alta dove i bambini si rincorrevano e che la mentre richiamava la Pt_1
FI per andar via, cadeva a causa di un avvallamento non visibile coperto da erba alta : “Verso le 17:30/18, mentre stavano ritirando per tornare a casa, Pt_1
e mia FI si sono recate nel campo per richiamare i bambini….ho visto
ritornare in cortile con mia FI. aveva una caviglia gonfia, mia Pt_1 Pt_1
FI aveva preso una storta”.
Le dichiarazioni del teste , direttore sanitario del presidio Testimone_7
ospedaliero, in merito ai capitoli di prova ammessi, hanno invece evidenziato che l'attrice non si sia attenuta alle prescrizioni fornitele in sede di primo accesso ospedaliero: “… la signora non si era più ripresentata malgrado le indicazioni, ho fatto un controllo di verifica che non vi fossero stati passaggi né in pronto soccorso né in ambulatorio dopo il primo accesso in pronto soccorso del 18 aprile. Dal controllo è emerso che questo del 18/04 per noi è stato anche l'unico non abbiamo
pagina 6 di 12 visto altri passaggi….il percorso suggerito dall'ortopedico non è stato seguito presso il nostro ospedale presso il quale la signora non si è più ripresentata”.
All'esito delle prove orali, con successiva ordinanza del 31.03.2022, veniva disposta CTU collegiale con la dr.ssa , specialista in medicina Persona_3
legale e il dr. , specialista in ortopedia, volta ad accertare la sussistenza Persona_4
del denunciato ritardo diagnostico e del conseguente ritardo nel corretto trattamento medico del caso.
La consulenza medica espletata ha ritenuto non sussistente il ritardo diagnostico delle lesioni legamentose conseguenti al trauma distorsivo di caviglia poiché
l'approccio clinico-terapeutico adottato in PS, in base alle buone pratiche clinico- assistenziali, risulta congruo, idoneo e corretto in relazione al trauma diagnosticato.
In considerazione della documentazione esaminata, il collegio non ha ritenuto sussistere nesso causale / concausale tra l'attività diagnostico-terapeutica svolta presso il PS e gli esiti traumatici alla caviglia sinistra, il cui quadro attuale non è stato altro che l'esito consueto di un traumatismo di caviglia correttamente trattato.
Il collegio peritale non ha, dunque, ravvisato una malpractice medica ai danni dell'attrice ritenendo che “non sussista ritardo diagnostico delle lesioni legamentose conseguenti al trauma distorsivo di caviglia poiché l'approccio clinico
-terapeutico adottato in PS, in base alle buone pratiche clinico-assistenziali, risulta congruo, idoneo e corretto in relazione al trauma diagnosticato” (cfr. pag. 16 elaborato peritale).
Risulta, pertanto, dimostrato che le lesioni riportate dalla sono Pt_1
conseguenti esclusivamente all'evento traumatico occorso (caduta presso l'abitazione della sig.ra ) e che “l'iter clinico-funzionale è stato congruo e CP_1
coerente con la tipologia di lesione iniziale” nonché idoneo, corretto e sicuramente condivisibile, in quanto compatibile con il quadro clinico presentato e obiettivato pagina 7 di 12 di talché nessuna censura può quindi essere mossa rispetto all'approccio diagnostico-terapeutico seguito in ambito P.S.
Permanendo ai danni dell'attrice una “lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e peroneo calcaneare” connotata da “limitazione funzionale, modesto cassetto e una dolorabilità funzionale del tutto conseguente agli esiti dell'evento traumatico in sé e per sé considerato” (cfr. pag. 13 elaborato peritale), la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di accertare la compatibilità delle lesioni con l'evento descritto da parte attrice, quantificare il danno subito dalla , le Pt_1
spese mediche e l'eventuale incidenza di postumi sulle ordinarie attività di vita sociale.
Il nominato CTU Dott.ssa , tenuto conto della documentazione Persona_3
in atti e considerato l'esame obiettivo, ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate dalla perizianda con le modalità dell'evento occorso, ritenendo configurarsi un danno biologico in misura del 4%, valutando l'incapacità temporanea complessivamente in giorni 70 di cui 30 a parziale massima al 50% e altri 40 a parziale minima al 25%, valutando congrue le spese mediche di cura per € 451,00 e ritenendo che i postumi incidano sull'attività ludica svolta da parte attrice (calcio), mentre non impediscano le ordinarie attività quotidiane e di vita sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla responsabilità della proprietaria dell'immobile.
La domanda nei confronti di è da ritenere fondata e deve essere CP_1
accolta.
È pacifico che la , ospite della convenuta, sia caduta nel giardino la cui Pt_1
disponibilità era in capo alla convenuta, a causa di un fossato presente sul terreno, non visibile per la presenza di erba alta e non segnalato.
pagina 8 di 12 La responsabilità della convenuta va affermata ai sensi dell'art 2051 c.c., norma che configura una responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla cosa, salva la prova del caso fortuito.
La recente giurisprudenza di merito ribadisce la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., basata sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il danneggiato deve, dunque, provare solo la derivazione del danno dalla cosa, mentre il custode può liberarsi provando il caso fortuito (fatto imprevedibile e inevitabile, naturale, di terzi o del danneggiato stesso). La diligenza del custode è irrilevante, essendo determinante l'esistenza di un'effettiva disponibilità sulla cosa, oggettivamente controllabile.
Il fossato occulto, in quanto ricoperto da erba altra, unitamente alla mancata segnalazione e alla scarsa manutenzione, configura certamente una insidia non prevedibile da porre in stretta correlazione con l'evento occorso.
La condotta del danneggiato può escludere il nesso causale se è stata di per sé idonea a provocare il danno, tenendo conto del principio di autoresponsabilità.
Ora, pur dovendosi riconoscere l'obiettiva pericolosità della cosa in custodia, in ragione della sua conformazione (fossato coperto da erba alta) dell'assenza di segnalazioni atte a rendere visibile il pericolo, e pur dovendosi riconoscere la sussistenza del nesso di derivazione causale tra i danni lamentati dall'attrice e l'evento dannoso di cui è causa, occorre comunque considerare che la Pt_1
avrebbe dovuto tenere una condotta prudenzialmente più accorta ed attenta, attraversando l'area coperta da erba alta con maggiore cautela ed attenzione, tanto più che l'ospite si stava muovendo in un ambiente non noto.
Per quanto sopra, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., deve ritenersi sussistente un contributo causale alla verificazione dell'evento, riconducibile alla , nella misura del 30%, con la conseguenza che l'entità Pt_1
del danno patrimoniale e non patrimoniale per il quale è stata raggiunta la prova nel corso del giudizio, all'esito di esperimento di CTU medico-legale, va decurtata pagina 9 di 12 in pari misura (30%), corrispondente al grado di incidenza sulla produzione dell'evento dannoso della condotta della danneggiata, contraria al dovere generale di cautela, seppur non avente i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da integrare il caso fortuito o tale, comunque, da avere assunto efficienza causale esclusiva.
Sulla responsabilità dell'azienda ospedaliera.
La CTU medico legale ritualmente espletata, immune da vizi logici o metodologici,
i cui esiti si intendono condividere, ha escluso che via sia stato errore diagnostico o terapeutico da parte della . Il trattamento sanitario Controparte_4
prestato all'attrice risulta conforme alle leges artis e adeguato al quadro clinico inizialmente presentato.
In assenza di responsabilità sanitaria anche il presupposto per la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. tra le due convenute deve ritenersi insussistente, mancando un concorso di cause colpose nella produzione dell'evento dannoso.
La domanda nei confronti dell' deve, pertanto, essere Controparte_4
rigettata.
Sul danno.
Dalla CTU emerge che l'attrice abbia riportato una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e peroneo calcaneare connotata da limitazione funzionale, modesto cassetto e una dolorabilità funzionale del tutto conseguente agli esiti dell'evento traumatico, con una inabilità temporanea totale di 70 giorni, di cui 30 al 50% e 40 al 25% e un danno biologico permanente quantificato in misura del
4%, ritenendo che i postumi incidano sull'attività ludica svolta da parte attrice
(calcio), mentre non impediscano le ordinarie attività quotidiane e di vita sociale.
Va, dunque, liquidato il danno non patrimoniale secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, comprensivo di danno biologico, per complessivi € 8.885,00 (danno biologico temporaneo € 2.875,00; danno non patrimoniale € 5.559,00), oltre al danno patrimoniale per spese mediche documentate e ritenute congrue, per €
pagina 10 di 12 451,00, per un totale di € 9.336,00. Tale importo deve essere decurtato nella misura del 30%, in ragione della percentuale di concorso colposo attribuita a parte attrice, è pari ad euro 2.800,00 (per arrotondamento), sicché l'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento a favore della ammonta ad Pt_1
euro 6.536,00.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza ex art 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attrice che, avuto riguardo al valore della controversia Parte_2
(fascia ricompresa tra € 5.000,00 ed € 26.000,00) si liquidano in € 3.380,00 per compensi (considerati i valori minimi per la fase introduttiva, di studio e decisionale e i valori medi per la fase istruttoria) ,oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
La convenuta va, inoltre, condannata al rimborso delle spese di CTU CP_1
ed oneri di mediazione sostenute da parte attrice.
In ragione della soccombenza limitatamente alla domanda espletata nei confronti dell' , vanno poste a carico di le spese Controparte_4 Parte_1
di lite sostenute dalla predetta convenuta, che si liquidano in € 3.380,00, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (contumace) e Parte_1 CP_1 [...]
, ogni diversa Controparte_3
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta al pagamento in favore
[...]
dell'attrice della somma di € 6.536,00 oltre interessi legali al saldo.
2. Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell' . Controparte_4
pagina 11 di 12 3. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attrice e, per essa, a favore dello Stato (essendo la Parte_2
parte ammessa al gratuito patrocinio) che si liquidano in € 5.100,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
4. Condanna la convenuta al rimborso degli oneri di mediazione CP_1
sostenute da parte attrice, nella misura di euro 662,00
5. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_3
, che si liquidano in € 5.100,00, oltre spese generali IVA e CPA come per
[...]
legge.
7. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CP_1
consulenza medico legale.
Così deciso in Torino, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 18962/2019, promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
alla Via Madonna delle Rose n. 66, c.f. , rappresentata e C.F._1
difesa dall'Avv. Federico Depetris del Foro di Torino, c.f. , C.F._2
giusta procura congiunta all'atto di citazione e domiciliata presso lo studio del difensore in Torino al Corso Francia n. 3;
-Attrice-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Campo Archero n. 11;
-Convenuta-
(contumace)
E
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente
[...]
in Torino (TO) al Corso Bramante n. 88, P.I. P.IVA_1
pagina 1 di 12 -Convenuta-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (artt. 2051-2043 e art. 2055 c.c.) – lesione personale.
******
Conclusioni di parte attrice
“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale di
Torino, nel merito condannare le convenute a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla IG.ra , da determinarsi in via Parte_1
equitativa, per tutti i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti quantificati in euro
75.499,75 oltre interessi maturati e maturandi, ovvero in quell'altra misura, superiore o inferiore, ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c.; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria con espressa riserva di ulteriormente argomentare, addurre, produrre e dedurre nei termini di legge, si richiede l'escussione testimoniale dei testi Testimone_1
(convivente dell'attrice), , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 [...]
(amici della IG.ra presenti il giorno del sinistro) e l'interrogatorio Tes_5 CP_1
formale delle controparti convenute sui capi di cui all'esposizione in fatto, emendati da eventuali elementi negativi e valutativi, da formularsi preceduti dalla locuzione
“vero che”.
Conclusioni di parte convenuta
“Ogni contraria istanza reietta, voglia l'Illustrissimo Tribunale adito in via principale respingere integralmente le domande attoree nei confronti di questa
in quanto infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, dichiararla CP_2
esente da qualsivoglia responsabilità in relazione ai fatti di causa;
pagina 2 di 12 in via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto dell'attrice a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione alle condotte della coevocata sig.ra , condannare in via esclusiva CP_1
quest'ultima al risarcimento del danno patito dall'attrice in via di ulteriore subordine nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse una qualsivoglia responsabilità delle convenute
- determinare le rispettive porzioni di responsabilità, limitando l'eventuale condanna dell' alla quota di sua competenza CP_2
- ridurre l'entità del risarcimento cui sia tenuta l' al giusto ed al provato CP_2
- ridurre ex art. 1227 c.c. l'entità del risarcimento in relazione all'incidenza della colpa dell'attrice e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate alla luce di quanto esposto in atti in via di gradato subordine condannare la sig.ra a rimborsare qualsivoglia CP_1
somma l' fosse condannata a risarcire in virtù del vincolo di solidarietà CP_2
passiva, in eccesso rispetto a quella che sarebbe tenuta a corrispondere in conseguenza dell'accertamento di una sua responsabilità in via istruttoria ammettere prova per testi sulle circostanze esposte in fatto da intendersi precedute da “vero che” con riserva di indicare i testi e con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed indicare mezzi di prova nei termini di legge.
Con il favore delle spese di giudizio ex DM. 10.03.2014, n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1, comma 208 L. n. 266/05 (23,8% dell'imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna all'ente. Esente IVA e CPA”.
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FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Parte_1
in giudizio l' Controparte_3
unitamente a , al fine di sentirle condannare in solido tra
[...] CP_1
pagina 3 di 12 loro ex art. 2055 c.c. al risarcimento dei danni patiti in seguito all'occorso denunciato.
Parte attrice espone che, in data 17.04.2017, allorquando era ospite a casa di una conoscente, tale , mentre era in giardino intenta a seguire i giochi CP_1
della FI, cadeva in un fossato coperto da erba alta e, dunque, non visibile, accusando immediatamente fortissimo dolore alla caviglia e piede sinistro.
Il giorno successivo, a causa del dolore e del gonfiore della caviglia sinistra si recava al pronto soccorso del CTO dove le veniva diagnosticata una distorsione di caviglia sinistra, prescritta una doccia gessata con divieto di carico.
Successivamente, continuando a lamentare dolore e gonfiore della caviglia si sottoponeva ad ulteriori accertamenti che evidenziavano la rottura del legamento peroneo-astragalico anteriore e grave distorsione legamento peroneo calcaneare.
La rottura del legamento veniva accertata solo in data 25/05/17 a seguito di ecografia. Tali circostanze hanno insinuato nell'attrice il convincimento che il personale sanitario, in sede di primo accesso, abbia errato nella diagnosi aggravando le lesioni iniziali, ritenendo integrarsi una responsabilità da contatto sociale qualificato ex art 1218 c.c. o in subordine ex art 2043 c.c.
Parte attrice invoca, altresì, la responsabilità solidale delle due convenute ex art
2055 c.c., trattandosi a dire dell'attrice, di concorso di cause efficienti alla produzione di un unico evento dannoso.
A sostegno della propria domanda la sig.ra , in particolare, lamenta la Pt_1
sussistenza, da un lato, della responsabilità della sig.ra ex artt. 2043 e CP_1
2051 c.c., per non aver provveduto alla corretta manutenzione del campo in cui si era verificato l'evento, nonché di aver omesso di avvisare gli ospiti della presenza di un fossato nello stesso, condotta omissiva, cui causalmente riconduceva l'evento lesivo;
dall'altro lato, l'attrice reclamava la responsabilità dell' ex CP_2
artt. 1218 e 1228 c.c., in quanto il personale medico del Pronto Soccorso del CTO, cui la sig.ra si rivolgeva il giorno successivo alla caduta, sarebbe Pt_1
pagina 4 di 12 asseritamente incorso in un “grave errore” diagnostico con conseguente
“individuazione di un'errata terapia e il protrarsi della sintomatologia dolorosa”, con successivo deficit funzionale.
L'azienda ospedaliera si è costituita in giudizio respingendo integralmente la domanda attorea ritenuta infondata in fatto e in diritto, con conseguente esonero da qualsivoglia responsabilità in relazione ai fatti di causa, eccependo che le prestazioni diagnostico-terapeutiche eseguite sulla paziente pienamente siano state appropriate secondo le linee guida applicabili e non ravvisando imprudenza, negligenza, né imperizia in capo al personale medico intervenuto, imputando alla di non aver seguito le indicazioni di cura raccomandatele e di aver poi Pt_1
proseguito presso altro centro medico l'iter diagnostico-terapeutico.
La convenuta nel corso del presente giudizio è rimasta contumace. CP_1
Rilevanti appaiono gli esiti delle prove per testi al fine di chiarire la dinamica dell'occorso e delineare eventuali profili di responsabilità in capo alle parti convenute.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che la casa di è una sorta di CP_1
rustico/cascinale con un cortile;
un cancello al fondo del cortile divide quest'ultimo da un terreno incolto con l'erba alta. Nel corso della giornata del
17.04.2019, la ha aperto il cancello chiuso a chiave, invitando i bambini CP_1
presenti ad andare a giocare nel campo incolto, non avvertendo gli ospiti della presenza di un fossato coperto dall'erba alta.
Il teste , riferisce: “C'era un grosso campo con l'erba incolta e alta Testimone_1
forse più di un metro. … In questo campo c'è il letto di un canale in secca e rimane vuoto e c'è l'avvallamento… abbiamo sentito che ha urlato perché è caduta Pt_1
….. E' stata la padrona di casa a farci andare nel campo perché la zona era delimitata da una rete con un cancello chiuso a chiave e la signora a metà CP_1
giornata ci ha aperto con le chiavi il cancello … Non so neanche se la signora
pagina 5 di 12 sapesse della presenza del letto del fiume ma comunque non ci ha detto CP_1
nulla”.
Il teste in merito ai capi attorei ammessi ha dichiarato … “ ha Testimone_6 CP_1
detto ai bambini che se volevano giocare avrebbero dovuto farlo nel terreno incolto… ha aperto la porta …ha lasciato il cancello aperto e noi adulti controllavamo la situazione a vista rimanendo in cortile. …IS insieme a mia FI è andata a richiamare i bambini. Mentre io stavo sistemando in cucina, mia FI è venuta dirci che era caduta. In verità anche mia FI Pt_1
era caduta subito dopo . mi ha raccontato che mentre recuperavano i Per_2
bambini è finita per prima in un fosso o in una voragine (non so precisare) e Pt_1
subito dopo è finita dentro anche mia FI. Ho visto con la caviglia gonfia, Pt_1
seduta su una sedia in cortile. L'aveva portata lì a braccia ”. Tes_1
Anche il teste , ha confermato la circostanza che Testimone_3 CP_1
abbia aperto il cancello in cortile permettendo l'accesso nella zona incolta coperta da erba alta dove i bambini si rincorrevano e che la mentre richiamava la Pt_1
FI per andar via, cadeva a causa di un avvallamento non visibile coperto da erba alta : “Verso le 17:30/18, mentre stavano ritirando per tornare a casa, Pt_1
e mia FI si sono recate nel campo per richiamare i bambini….ho visto
ritornare in cortile con mia FI. aveva una caviglia gonfia, mia Pt_1 Pt_1
FI aveva preso una storta”.
Le dichiarazioni del teste , direttore sanitario del presidio Testimone_7
ospedaliero, in merito ai capitoli di prova ammessi, hanno invece evidenziato che l'attrice non si sia attenuta alle prescrizioni fornitele in sede di primo accesso ospedaliero: “… la signora non si era più ripresentata malgrado le indicazioni, ho fatto un controllo di verifica che non vi fossero stati passaggi né in pronto soccorso né in ambulatorio dopo il primo accesso in pronto soccorso del 18 aprile. Dal controllo è emerso che questo del 18/04 per noi è stato anche l'unico non abbiamo
pagina 6 di 12 visto altri passaggi….il percorso suggerito dall'ortopedico non è stato seguito presso il nostro ospedale presso il quale la signora non si è più ripresentata”.
All'esito delle prove orali, con successiva ordinanza del 31.03.2022, veniva disposta CTU collegiale con la dr.ssa , specialista in medicina Persona_3
legale e il dr. , specialista in ortopedia, volta ad accertare la sussistenza Persona_4
del denunciato ritardo diagnostico e del conseguente ritardo nel corretto trattamento medico del caso.
La consulenza medica espletata ha ritenuto non sussistente il ritardo diagnostico delle lesioni legamentose conseguenti al trauma distorsivo di caviglia poiché
l'approccio clinico-terapeutico adottato in PS, in base alle buone pratiche clinico- assistenziali, risulta congruo, idoneo e corretto in relazione al trauma diagnosticato.
In considerazione della documentazione esaminata, il collegio non ha ritenuto sussistere nesso causale / concausale tra l'attività diagnostico-terapeutica svolta presso il PS e gli esiti traumatici alla caviglia sinistra, il cui quadro attuale non è stato altro che l'esito consueto di un traumatismo di caviglia correttamente trattato.
Il collegio peritale non ha, dunque, ravvisato una malpractice medica ai danni dell'attrice ritenendo che “non sussista ritardo diagnostico delle lesioni legamentose conseguenti al trauma distorsivo di caviglia poiché l'approccio clinico
-terapeutico adottato in PS, in base alle buone pratiche clinico-assistenziali, risulta congruo, idoneo e corretto in relazione al trauma diagnosticato” (cfr. pag. 16 elaborato peritale).
Risulta, pertanto, dimostrato che le lesioni riportate dalla sono Pt_1
conseguenti esclusivamente all'evento traumatico occorso (caduta presso l'abitazione della sig.ra ) e che “l'iter clinico-funzionale è stato congruo e CP_1
coerente con la tipologia di lesione iniziale” nonché idoneo, corretto e sicuramente condivisibile, in quanto compatibile con il quadro clinico presentato e obiettivato pagina 7 di 12 di talché nessuna censura può quindi essere mossa rispetto all'approccio diagnostico-terapeutico seguito in ambito P.S.
Permanendo ai danni dell'attrice una “lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e peroneo calcaneare” connotata da “limitazione funzionale, modesto cassetto e una dolorabilità funzionale del tutto conseguente agli esiti dell'evento traumatico in sé e per sé considerato” (cfr. pag. 13 elaborato peritale), la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di accertare la compatibilità delle lesioni con l'evento descritto da parte attrice, quantificare il danno subito dalla , le Pt_1
spese mediche e l'eventuale incidenza di postumi sulle ordinarie attività di vita sociale.
Il nominato CTU Dott.ssa , tenuto conto della documentazione Persona_3
in atti e considerato l'esame obiettivo, ha accertato la compatibilità delle lesioni riportate dalla perizianda con le modalità dell'evento occorso, ritenendo configurarsi un danno biologico in misura del 4%, valutando l'incapacità temporanea complessivamente in giorni 70 di cui 30 a parziale massima al 50% e altri 40 a parziale minima al 25%, valutando congrue le spese mediche di cura per € 451,00 e ritenendo che i postumi incidano sull'attività ludica svolta da parte attrice (calcio), mentre non impediscano le ordinarie attività quotidiane e di vita sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla responsabilità della proprietaria dell'immobile.
La domanda nei confronti di è da ritenere fondata e deve essere CP_1
accolta.
È pacifico che la , ospite della convenuta, sia caduta nel giardino la cui Pt_1
disponibilità era in capo alla convenuta, a causa di un fossato presente sul terreno, non visibile per la presenza di erba alta e non segnalato.
pagina 8 di 12 La responsabilità della convenuta va affermata ai sensi dell'art 2051 c.c., norma che configura una responsabilità oggettiva del custode per i danni cagionati dalla cosa, salva la prova del caso fortuito.
La recente giurisprudenza di merito ribadisce la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c., basata sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il danneggiato deve, dunque, provare solo la derivazione del danno dalla cosa, mentre il custode può liberarsi provando il caso fortuito (fatto imprevedibile e inevitabile, naturale, di terzi o del danneggiato stesso). La diligenza del custode è irrilevante, essendo determinante l'esistenza di un'effettiva disponibilità sulla cosa, oggettivamente controllabile.
Il fossato occulto, in quanto ricoperto da erba altra, unitamente alla mancata segnalazione e alla scarsa manutenzione, configura certamente una insidia non prevedibile da porre in stretta correlazione con l'evento occorso.
La condotta del danneggiato può escludere il nesso causale se è stata di per sé idonea a provocare il danno, tenendo conto del principio di autoresponsabilità.
Ora, pur dovendosi riconoscere l'obiettiva pericolosità della cosa in custodia, in ragione della sua conformazione (fossato coperto da erba alta) dell'assenza di segnalazioni atte a rendere visibile il pericolo, e pur dovendosi riconoscere la sussistenza del nesso di derivazione causale tra i danni lamentati dall'attrice e l'evento dannoso di cui è causa, occorre comunque considerare che la Pt_1
avrebbe dovuto tenere una condotta prudenzialmente più accorta ed attenta, attraversando l'area coperta da erba alta con maggiore cautela ed attenzione, tanto più che l'ospite si stava muovendo in un ambiente non noto.
Per quanto sopra, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., deve ritenersi sussistente un contributo causale alla verificazione dell'evento, riconducibile alla , nella misura del 30%, con la conseguenza che l'entità Pt_1
del danno patrimoniale e non patrimoniale per il quale è stata raggiunta la prova nel corso del giudizio, all'esito di esperimento di CTU medico-legale, va decurtata pagina 9 di 12 in pari misura (30%), corrispondente al grado di incidenza sulla produzione dell'evento dannoso della condotta della danneggiata, contraria al dovere generale di cautela, seppur non avente i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità tali da integrare il caso fortuito o tale, comunque, da avere assunto efficienza causale esclusiva.
Sulla responsabilità dell'azienda ospedaliera.
La CTU medico legale ritualmente espletata, immune da vizi logici o metodologici,
i cui esiti si intendono condividere, ha escluso che via sia stato errore diagnostico o terapeutico da parte della . Il trattamento sanitario Controparte_4
prestato all'attrice risulta conforme alle leges artis e adeguato al quadro clinico inizialmente presentato.
In assenza di responsabilità sanitaria anche il presupposto per la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. tra le due convenute deve ritenersi insussistente, mancando un concorso di cause colpose nella produzione dell'evento dannoso.
La domanda nei confronti dell' deve, pertanto, essere Controparte_4
rigettata.
Sul danno.
Dalla CTU emerge che l'attrice abbia riportato una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore e peroneo calcaneare connotata da limitazione funzionale, modesto cassetto e una dolorabilità funzionale del tutto conseguente agli esiti dell'evento traumatico, con una inabilità temporanea totale di 70 giorni, di cui 30 al 50% e 40 al 25% e un danno biologico permanente quantificato in misura del
4%, ritenendo che i postumi incidano sull'attività ludica svolta da parte attrice
(calcio), mentre non impediscano le ordinarie attività quotidiane e di vita sociale.
Va, dunque, liquidato il danno non patrimoniale secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, comprensivo di danno biologico, per complessivi € 8.885,00 (danno biologico temporaneo € 2.875,00; danno non patrimoniale € 5.559,00), oltre al danno patrimoniale per spese mediche documentate e ritenute congrue, per €
pagina 10 di 12 451,00, per un totale di € 9.336,00. Tale importo deve essere decurtato nella misura del 30%, in ragione della percentuale di concorso colposo attribuita a parte attrice, è pari ad euro 2.800,00 (per arrotondamento), sicché l'importo complessivo dovuto a titolo di risarcimento a favore della ammonta ad Pt_1
euro 6.536,00.
Sulle spese di lite
In applicazione del principio della soccombenza ex art 91 c.p.c., la convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attrice che, avuto riguardo al valore della controversia Parte_2
(fascia ricompresa tra € 5.000,00 ed € 26.000,00) si liquidano in € 3.380,00 per compensi (considerati i valori minimi per la fase introduttiva, di studio e decisionale e i valori medi per la fase istruttoria) ,oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
La convenuta va, inoltre, condannata al rimborso delle spese di CTU CP_1
ed oneri di mediazione sostenute da parte attrice.
In ragione della soccombenza limitatamente alla domanda espletata nei confronti dell' , vanno poste a carico di le spese Controparte_4 Parte_1
di lite sostenute dalla predetta convenuta, che si liquidano in € 3.380,00, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di (contumace) e Parte_1 CP_1 [...]
, ogni diversa Controparte_3
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, condanna la predetta convenuta al pagamento in favore
[...]
dell'attrice della somma di € 6.536,00 oltre interessi legali al saldo.
2. Rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell' . Controparte_4
pagina 11 di 12 3. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore CP_1
dell'attrice e, per essa, a favore dello Stato (essendo la Parte_2
parte ammessa al gratuito patrocinio) che si liquidano in € 5.100,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
4. Condanna la convenuta al rimborso degli oneri di mediazione CP_1
sostenute da parte attrice, nella misura di euro 662,00
5. Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_3
, che si liquidano in € 5.100,00, oltre spese generali IVA e CPA come per
[...]
legge.
7. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CP_1
consulenza medico legale.
Così deciso in Torino, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Moroni
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