Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1971, n. 824
Articolo 2
Versione
30 ottobre 1971
Art. 1.
I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , spettano a tutti i dipendenti indicati dai predetti articoli, anche se cessati dal servizio anteriormente al 26 giugno 1970 ma posteriormente al 7 marzo 1968, previa presentazione della domanda, ove prescritta, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 24 maggio 1970, n. 336 .
La decorrenza economica retroattiva dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 , va applicata indipendentemente dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando che la prescrizione delle eventuali competenze arretrate superiori al biennio va applicata limitatamente alle domande che verranno presentate dopo il 25 giugno 1972.
Il collocamento a riposo di cui all' articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , puo' essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 e il 25 giugno 1975 e i termini per la presentazione delle relative domande decorrono dall'11 giugno 1970.
Tra gli enti pubblici e gli enti di diritto pubblico di cui all' articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 , sono compresi gli istituti e le aziende di credito di diritto pubblico.
Tutti i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 , spettano anche ai cittadini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 .
Entrata in vigore il 30 ottobre 1971
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