Art. 25.
Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 e' determinato:
a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, cosi' ripartite:
esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;
per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;
b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:
per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;
per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;
per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.
A modifica di quanto previsto dall' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.
Le regioni e le province autonome che possono con proprie leggi assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste ai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilita' separata.
Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 e' determinato:
a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, cosi' ripartite:
esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;
per le attivita' a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;
b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:
per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;
per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;
per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.
A modifica di quanto previsto dall' articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.
Le regioni e le province autonome che possono con proprie leggi assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste ai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilita' separata.